Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24-04-1999
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
A seguito del parere favorevole espresso in data 11 marzo 1999 dal
Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL 1998-2001
del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali,
nonche' della certificazione della Corte dei conti
sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e
sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di
bilancio, il giorno 1 aprile 1999, alle ore 9, ha avuto luogo
l'incontro tra:
l'ARAN: nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa,
ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
Organizzazioni sindacali: CGIL/FP, FIST/CISL, UIL/EE.LL.,
DICCAP/CONFSAL - Dipartimento Enti Locali Camere di Commercio Polizia
Municipale - (Fenal/Confsal, Snalcc/Confsal, Sulpm/Confsal).
Coordinamento sindacale autonomo: "Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal,
Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal,
Usppi-Cuspel- Fasil-Fadel".
Federazione nazionale EE.LL.: (Ugl enti locali, CIL, Cildi-Fildi,
Consal-Fednadel, SAL, Quadril, Sinpa, Ospol).
Confederazioni Sindacali: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, UGL.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
CCNL relativo al personale dipendente del comparto delle Regioni e
delle Autonomie locali.
PARTE PRIMA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente CCNL si applica al personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o determinato, escluso quello con qualifica
dirigenziale, dipendente dagli enti del comparto delle Regioni e
delle Autonomie Locali di cui all'accordo quadro del 2 giugno
1998, dal Comune di Campione, d'Italia, dalle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) che svolgono
prevalente attivita' assistenziale individuate dalle Regioni
nonche' ai dipendenti degli enti locali in servizio presso le case
da gioco.
2. Nel testo del presente contratto i riferimenti al D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato o sostituito dai
Decreti Legislativi 4 novembre 1997, n.396, 31 marzo 1998, n. 80 e
29 ottobre 1998, n.387, sono riportati come D.Lgs. n.29 del 1993.
ART. 2
Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31
dicembre 2001 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio
1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari
entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di
anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti
con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono
presentate 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale
periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono
ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data
di scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se
successiva, ai dipendenti del comparto sara' corrisposta la
relativa indennita' secondo le scadenze previste dall'accordo sul
costo del lavoro del 23.7.1993. Per le modalita' di erogazione di
detta indennita', l'A.RA.N stipula apposito accordo ai sensi degli
artt. 51 e 52, commi 1, 2, 3 e 4, del D. Lgs.n. 29 del 1993.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore
punto di riferimento del negoziato sara' costituito dalla
comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva
intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal
citato accordo del 23.7.1993.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
ART. 3
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti
ruoli e responsabilita' degli enti e dei sindacati, e' definito in
modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di
incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei
servizi erogati alla collettivita', con l'interesse al
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita
professionale del personale.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessita' di un sistema di
relazioni sindacali stabile, che si articola nei seguenti modelli
relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione collettiva decentrata integrativa sulle. materie e
con le modalita' indicate dal presente contratto;
c) contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale, con
la partecipazione di piu' enti, secondo la disciplina degli artt.
5 e 6; interpretazione autentica dei contratti collettivi, secondo
la disciplina dell'art. 13 del CCNL del 6.7.1995;
d) concertazione ed informazione.
ART. 4
Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente
1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo
decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15
nel rispetto della disciplina, stabilita dall'art. 17.
2. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono
regolate le seguenti materie:
a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse
finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalita' previste
dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso
articolo 17;
b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del
personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della
produttivita' e di miglioramento della qualita' del servizio; i
criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici
e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle
risorse destinate alle finalita' di cui all'art. 17, comma 2,
lett. a);
c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la
individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle
finalita' previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g);
d) i programmi annuali e pluriennali delle attivita' di formazione
professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per
adeguarlo ai processi di innovazione;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il
miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti
alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi i lavoro, per
l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attivita'
dei dipendenti disabili;
f) implicazioni in ordine alla qualita' del lavoro e alla
professionalita' dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni
degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di
servizi;
g) le pari opportunita', per le finalita' e con le procedure indicate
dall'art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le
finalita' della legge 10 aprile 1991,n.125;
h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attivita'
e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate
nell'art. 15, comma 1, lettera k);
i) le modalita' e le verifiche per l'attuazione della riduzione
d'orario di cui all'art.22;
l) le modalita' di gestione delle eccedenze di personale secondo la
disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 35
del D.Lgs. 29/93;
m) criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.
3. La contrattazione collettiva decentrata integrativa riguarda,
altresi', le materie previste dall'art. 16, comma 1, del CCNL
stipulato in data 31.3.1999:
4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di
comportamento indicati dall'art. 3, comma 1, decorsi trenta giorni
dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo
tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le
parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di
iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma
2, lett. d), e) , f) ed m).
5. I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere
in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi
nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto
indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 5,
e dall'art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono
essere applicate.
ART. 5
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto
collettivo decentrato integrativo
1. I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata
quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali
rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione
negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL
che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche
periodiche. L'utilizzo delle risorse e' determinato in sede di
contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica
abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da
quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto
ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma
2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione
collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e'
effettuato dal collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo
non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di
controllo interno. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo
decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante e'
inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita
relazione illustrativa' tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni
senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il
presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del contratto.
4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere
apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica
della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla
stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati
integrativi.
5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'A.RA.N, entro cinque giorni
dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione
delle modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. I contratti decentrati stipulati ai sensi del CCNL del 6.7.1995
conservano la loro efficacia sino alla sottoscrizione presso
ciascun ente del contratto collettivo decentrato integrativo di
cui al presente articolo.
ART. 6
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello
territoriale
1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel caso di
enti di minori dimensioni demografiche, nonche' le IPAB prive di
dirigenza, puo' svolgersi a livello territoriale sulla base di
protocolli d'intesa fra le organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto e l'ANCI e l'UNCEM, da definirsi, in sede
regionale o provinciale oppure di comunita' montane o di consorzi
ed unioni di comuni, ovvero con riferimento diretto a piu' enti
locali. A tali protocolli possono aderire gli enti interessati e i
relativi soggetti sindacali.
2. I protocolli devono precisare:
- la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
- la composizione della delegazione sindacale;
- la procedura per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto
decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo
sulle compatibilita' dei costi con i vincoli di bilancio, con i
vincoli di cui all'art. 5.
3. Gli Enti che aderiscono ai protocolli definiscono con apposita
intesa, secondo i rispettivi ordinamenti, le modalita' per la
formulazione degli atti di indirizzo.
ART. 7
Informazione
1. L'ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti
sindacali di cui all'art. 10, comma 2, sugli atti di valenza
generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto
di lavoro, l'organizzazione degli uffici la gestione complessiva
delle risorse umane.
2. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL
prevede la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata
integrativa, l'informazione deve essere preventiva.
3. Ai fini di una piu' compiuta informazione le parti, su richiesta
di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale ed
in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee di
organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per
l'innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di
dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione, tenuto
anche conto di quanto stabilito dall'art. 11, comma 5, del CCNL
quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2
giugno 1998.
7. Nei casi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 626/94 e' prevista la
consultazione del rappresentante della sicurezza. La
consultazione e' altresi' effettuata nelle materie in cui essa e'
prevista dal D.Lgs. 29/93.
ART. 8
Concertazione
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 2, ricevuta
l'informazione, ai sensi dell'art. 7, puo' attivare, mediante
richiesta scritta, la concertazione. La concertazione si effettua
per le materie previste dall'art. 16, comma 2, del CCNL, stipulato
il 31.3.1999 e per le seguenti materie:
a) articolazione dell'orario di servizio;
b) calendari delle attivita' delle istituzioni scolastiche e degli
asili nido;
c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di
trasferimento di attivita' o di disposizioni legislative
comportanti trasferimenti di funzioni e personale;
d) andamento dei processi occupazionali;
e) criteri generali per la mobilita' interna;
f) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di
lavoro, limitatamente alle amministrazioni che ancora vi siano
tenute ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 29/1993.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano
entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta;
durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro
comportamenti, ai principi di responsabilita', correttezza e
trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni
dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa e'
redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle
parti.
CAPO II
I SOGGETTI SINDACALI
ART. 9
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi
dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti
delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali
rappresentative previste dall'art. 10, comma 2, dell'accordo
collettivo indicato nella lettera a).
2. I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi
compresi quelli previsti dall'art.10, comma 3, del CCNL quadro
sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi
sindacali stipulato il 7 agosto 1998, sono quelli previsti
dall'art. 10, comma 1, del medesimo accordo.
ART. 10
Composizione delle delegazioni
1. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, ciascun ente individua i
dirigenti o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari che
fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione e' composta:
- dalle R.S.U;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di
categoria firmatarie del presente CCNL.
3. Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva
integrativa decentrata, dell'assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.RA.N.).
CAPO III
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
ART. 11
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato ai principi di
correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed
orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del
negoziato relativo alla contrattazione decentrata le parti,
qualora non vengano interrotte le trattative, non assumono
iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette. Durante il
periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono
iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
PARTE SECONDA
TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 12
Incrementi tabellari
1. Gli stipendi tabellari derivanti dalla applicazione dell'art. 1
del CCNL del 16.7.1996 sono incrementati degli importi mensili
lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella A,
alle scadenze ivi previste.
2. A seguito della attribuzione degli incrementi indicati nel comma
1, i valori economici dei trattamenti correlati alle posizioni
iniziali e di sviluppo del nuovo sistema di classificazione di cui
al CCNL del 31.3.1999, sono rideterminati secondo le indicazioni
delle allegate tabelle B e C e con le decorrenze ivi previste.
3. Sono confermate l'indennita' integrativa speciale e la
retribuzione individuale di anzianita' negli importi in godimento
dal personale in servizio alla data di stipulazione del presente
contratto.
ART. 13
Effetti dei nuovi stipendi
1. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal servizio
con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte
economica del presente contratto 1998-1999, gli incrementi di cui
all'art. 12 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli
importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del
trattamento di quiescenza. Agli effetti della indennita' premio di
servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di
quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL. del 6.7.1995, gli
incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 12 hanno
effetto, dalle singole decorrenze, su tutti sugli istituti di
carattere economico per la cui quantificazione le vigenti
disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare
annuo.
3. Al personale della ex ottava qualifica che ne abbia gia'
beneficiato, e' conservato, negli attuali importi, nell'ambito
della retribuzione individuale di anzianita', il compenso
riconosciuto dall'art. 69, comma 1, del DPR n. 268/1997.
ART. 14
Lavoro straordinario
1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di
lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999,
risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate,
nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del
CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l'applicazione
dell'art. 15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse
eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale
applicazione delle regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera
a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni,
sono destinate ad incrementare le disponibilita' dell'art. 15.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le
disponibilita' derivanti da specifiche disposizioni di legge
connesse alla tutela di particolari attivita', ed in particolare
di quelle elettorali, nonche' alla necessita' di fronteggiare
eventi eccezionali.
3. Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte
all'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario
l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le
soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile
riduzione, anche mediante opportuni interventi di
razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo
confluiscono nelle risorse indicate nell'art. 15, in sede di
contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria
destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione
del personale.
4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno
al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario
sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo
individuale per le medesime prestazioni e' rideterminato in 180
ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma,
confluiscono nelle risorse di cui all'art. 15 con prioritaria
destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione
del personale.
5. E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri
Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per
provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del
comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni
connesse ad indagini periodiche ed attivita' di settore rese al di
fuori dell'orario ordinario di lavoro.
ART. 15
Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttivita'
1. Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente
destinate alla attuazione della nuova classificazione del
personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la
disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonche' a sostenere le
iniziative rivolte a migliorare la produttivita', l'efficienza e
l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c),
d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed
integrazioni, previsti, per l'anno 1998 e costituiti in base alla
predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle
eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della
l. 662/96, nonche' la quota parte delle risorse di cui alla
lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, gia' destinate al
personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato
delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata
in proporzione al numero dei dipendenti interessati;
b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al
trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL
del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto
delle effettive disponibilita' di bilancio dei singoli enti;
c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento
accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del
CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL. del 16.7.1996, qualora
dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non
risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo
quello derivante dalla applicazione del CCNL;
d) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge
449/1997;
e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1,
comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive
integrazioni e modificazioni;
f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art.
2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;
g) l'insieme delle risorse gia' destinate, per l'anno 1998, al
pagamento del livello economico differenziato al personale in
servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste
dal CCNL del 16.7.1996;
h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennita' di L.
1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;
i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
riduzione stabile di posti di organico del personale della
qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente
allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da
destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2,
lett. c); la disciplina della presente lettera e' applicabile alle
Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore;
j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa
la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento,
in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento
economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per
l'anno successivo;
k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da
utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17,
l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del
personale trasferito agli enti del comparto a seguito
dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di
funzioni.
m) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della
disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.
n) per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio
finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al
31.12.1997, ai sensi dell'art. 31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995.
2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio
dell'ente sussista la relativa capacita' di spesa, le parti
verificano l'eventualita' dell'integrazione, a decorrere dal 1
aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad
un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del
monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla
dirigenza.
3. La disciplina prevista dal comma 1, lettere b), c) e dal comma 2,
non trova applicazione nei confronti degli enti locali in
situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non
sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato.
4. Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2,
possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo
accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei
nuclei di valutazione delle effettive disponibilita' di bilancio
dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione
e riorganizzazione delle attivita' ovvero espressamente destinate
dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di
produttivita' e di qualita'.
5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli
esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del
personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la
razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie
disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle
dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione
annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs.
29/93, valutano anche l'entita' delle risorse necessarie per
sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio
del personale da impiegare nelle nuove attivita' e ne individuano
la relativa copertura nell'ambito delle capacita' di bilancio.
ART. 16
Norme programmatiche
1. A decorrere dall' 1 giugno 1999, le risorse finanziarie destinate
alla contrattazione collettiva decentrata integrativa possono
essere integrate dagli enti nell'ambito delle effettive
disponibilita' di bilancio. Possono avvalersi di tale facolta' gli
enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti
dal bilancio, individuati in un'apposita intesa che le parti del
presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 30 aprile 1999; a
tal fine l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto entro il mese successivo alla data della sua
stipulazione.
2. Salvo diversa disciplina eventualmente definita tra, le parti
stipulanti il presente CCNL, ai sensi dell'art. 14, comma 2,
ultimo periodo del CCNL del 31.3.1999, a decorrere dall'1.1.2001,
il costo medio ponderato del personale collocato in ciascun
percorso economico di sviluppo non puo' superare il valore medio
del percorso dello stesso.
ART. 17
Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttivita'
1. Le risorse di cui all'art. 15 sono finalizzate a promuovere
effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza
e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualita'
dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di
attivita' anche pluriennali e di progetti strumentali e di
risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo
quali- quantitativo dei risultati.
2. In relazione alle finalita' di cui al comma 1, le risorse di cui
all'art. 15 sono utilizzate per:
a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttivita' ed il
miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di
compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di
costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati
accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6
del CCNL del 31.3.1999;
b) costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi
collegati alla progressione economica nella categoria secondo la
disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999; l'ammontare di tale
fondo e' determinato, a valere sulle risorse di cui all'art. 15,
in sede di contrattazione integrativa decentrata; in tale fondo
restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto
di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della
progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale
in servizio.
c) costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione
e risultato secondo la disciplina dell'art. 10 del CCNL del
31.3.1999, con esclusione dei Comuni di minori dimensioni
demografiche di cui all'art. 11 dello stesso CCNL; ai fini della
determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui all'art.
15, gli enti preventivamente istituiscono le posizioni
organizzative di cui all'art. 8 del ripetuto CCNL del 31.3.1999 e
ne definiscono il valore economico il cui ammontare totale
corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso. Per gli
enti destinatari delle disposizioni richiamate nell'art. 11 del
CCNL del 31.3.1999, resta fermo quanto previsto da tale articolo
anche per quanto riguarda il finanziamento degli oneri.
d) il pagamento delle indennita' di turno, rischio, reperibilita',
maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo,
secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma
7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28
del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/1990 e dalle
disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;
e) compensare l'esercizio di attivita' svolte in condizioni
particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie
A, B e C;
f) compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano
specifiche responsabilita' da parte del personale delle categorie
B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui
all'art. 11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresi'
specifiche responsabilita' affidate al personale della categoria
D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle
posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8
a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a £. 3.000.000
lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti; sino
alla stipulazione del contratto collettivo integrativo resta
confermata la disciplina degli artt. 35 e 36 del CCNL del 6.7.1995
nonche' dell'art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del
16.7.1996. La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le
modalita' di verifica del permanere delle condizioni che hanno
determinato l'attribuzione dei compensi previsti dalla presente
lettera.
g) incentivare le specifiche attivita' e prestazioni correlate alla
utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1,
lettera k).
h) incentivare, limitatamente alle Camere di commercio, il personale
coinvolto nella realizzazione di specifici progetti finalizzati
coerenti con il programma pluriennale di attivita', utilizzando le
risorse di cui all'art. 15, comma 1, lett. n), destinate in via
esclusiva a tali finalita'.
3. Le risorse di cui al comma 2 lett. c) sono incrementate della
somma necessaria al pagamento della indennita' di L. 1.500.000
prevista dall'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 a tutto il
personale della ex qualifica ottava che ne beneficiava alla data
di stipulazione del presente contratto e che non sia investito di
un incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 9 del
CCNL del 31.3.1999. Tale importo viene ricompreso nella
retribuzione di posizione eventualmente attribuita ai sensi
dell'art. 10 del medesimo CCNL del 31.3.1999.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 2 lett. b) sono destinate al
pagamento degli incrementi economici spettanti al personale
collocato in tutte le posizioni previste dal sistema di
classificazione ivi comprese quelle conseguite ai sensi dell' art.
7, comma 2 del CCNL del 31.3.1999.
5. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle
finalita' del corrispondente esercizio finanziario sono portate in
aumento delle risorse dell'anno successivo.
6. Gli istituti previsti dalla lettera d) del comma 2, per le parti
non modificate e fino all'attuazione della disciplina dell'art.
24, comma 2, lettera c) del presente CCNL, restano disciplinati
dalle disposizioni in vigore; l'utilizzo delle risorse dei fondi
previsti dal comma 2, lettere b) e c) avviene sulla base del
modulo di relazioni sindacali di cui all'art. 16, commi 1 e 2, del
CCNL del 31.3.1999
7. Al fine di incentivare i processi di mobilita' previsti dall'art.
44 della legge n.449/97 e dall'art. 34 del D.Lgs. n. 29/93 nonche'
quelli correlati al trasferimento e deleghe di funzioni al sistema
delle autonomie locali, gli enti possono prevedere la erogazione
di specifici compensi una tantum al personale interessato dagli
stessi, in misura non superiore a sei mensilita' di retribuzione
calcolata con le modalita' dell'indennita' sostitutiva del
preavviso, nei limiti delle effettive capacita' di bilancio e, per
le Regioni, anche attraverso l'utilizzo delle risorse correlate
alla disciplina dell'art. 22, comma 2, del DPR 333/90.
ART. 18
Collegamento tra produttivita' ed incentivi
1. La attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a)
ed h) e' strettamente correlata ad effettivi incrementi di
produttivita' e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed
e' quindi attuata, in unica soluzione ovvero secondo modalita'
definite a' livello di ente, dopo la necessaria verifica e
certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali
conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente
predeterminati secondo la disciplina del D.Lgs, n. 29/1993 e
successive modificazioni ed integrazioni.
ART.19
Finanziamento degli oneri di prima attuazione
1. Agli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale
previsto dall'art. 7, commi 3 e 4 e dall'art. 12, comma 4, del
CCNL del 31.3.1999, si fa fronte mediante utilizzo parziale delle
risorse, dei singoli enti indicate nell'art. 2, comma 2 del CCNL
del 16.7.1996. Le disponibilita' dei fondi destinati al
trattamento economico accessorio per l'anno 1998 e successivi sono
ridotte in misura proporzionale.
2. Agli oneri derivanti dal pagamento delle prime tre mensilita'
degli incrementi tabellari previsti dall'art. 12, comma 1, del
presente contratto, con decorrenza dall'1.7.1999, si fa fronte con
le risorse finanziarie che i bilanci dei singoli enti hanno gia'
destinato alle spese per il trattamento economico del personale
per l'anno 1999, secondo la programmazione triennale dei
fabbisogni, e senza necessita' di ulteriori integrazioni.
ART. 20
Disposizioni particolari per il personale incaricato delle funzioni
dell'area delle posizioni organizzative
1. La disciplina dell'art. 18 della legge 109/1994 e dell'art. 69,
comma 2, del DPR 268/1987, trova applicazione anche nei confronti
del personale incaricato di una delle funzioni dell'area delle
posizioni organizzative ai sensi dell'art. 9 del CCNL del
31.3.1999.
2. Nelle IPAB che risultino privi di posizioni di categoria D, la
disciplina degli artt. 8, 9 e 10 si applica ai dipendenti
classificati nella categoria C. In tal caso il valore economico
della retribuzione di posizione puo' variare da un minimo di
6.000.000 ad un massimo di 15.000.000 e comunque nei limiti delle
risorse del fondo previsto dall'art. 17, comma 2 lett. c).
ART. 21
Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina
contrattuale sul trattamento economico
1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3,
del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di
disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi
che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con
quelli previsti o confermati dal presente CCNL, i piu' elevati
compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro
carattere di fissita' e di continuita', eventualmente percepiti
dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi
previsti dall'art. 12; la eventuale differenza viene mantenuta ad
personam.
2. I risparmi di spesa conseguenti alla applicazione del comma 1,
nonche' quelli correlati alla disapplicazione di disposizioni
riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano le
risorse dell'art. 15 destinate alla produttivita' e alle politiche
di sviluppo delle risorse umane secondo la disciplina dell'art.
17.
3. La disciplina dei commi 1 e 2 trova applicazione anche nei
confronti del personale inquadrato nelle dotazioni organiche delle
Autorita' di bacino di rilievo nazionale ai sensi delle
disposizioni vigenti, anche con riferimento alla indennita',
comunque denominata, prevista dall'art. 16, comma 3 della legge
253/1990 ed in godimento all'atto dell'inquadramento.
TITOLO IV
ART. 22
Riduzione di orario
1. Al personale adibito a regimi di orario articolato in piu' turni o
secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell'art.
17, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 6.7.1995, finalizzati al
miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita'
istituzionali ed in particolare all'ampliamento dei servizi
all'utenza, e' applicata, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del contratto collettivo decentrato integrativo, una
riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie
settimanali. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali
riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche
degli assetti organizzativi.
2. I servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione,
nell'ambito delle competenze loro attribuite dall'art. 20 del D.
Lgs. 29/93, verificano che i comportamenti degli enti siano
coerenti con gli impegni assunti ai sensi del comma 1, segnalando
eventuali situazioni di scostamento.
3. La articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro secondo
quanto previsto dal CCNL del 6.7.1995 e' determinata dagli enti
previo espletamento delle procedure di contrattazione di cui
all'art. 4.
4. Le parti si impegnano a riesaminare la disciplina del presente
articolo alla luce di eventuali modifiche legislative riguardanti
la materia.
ART. 23
Sviluppo delle attivita' formative
1. Le parti concordano nel ritenere che per la realizzazione dei
processi di trasformazione degli apparati pubblici occorre una
efficace politica di sviluppo delle risorse umane, rivolta anche,
al personale in distacco o aspettativa sindacale, che puo'
realizzarsi, tra l'altro, mediante la rivalutazione del ruolo
della formazione che costituisce una leva strategica per
l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la condivisione
degli obiettivi prioritari del cambiamento. L'accrescimento e
l'aggiornamento professionale vanno, percio', assunti come metodo
permanente per assicurare il costante adeguamento delle
competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura
gestionale improntata al risultato, per sviluppare l'autonomia e
la capacita' innovativa e di iniziativa delle posizioni con piu'
elevata responsabilita' ed infine per orientare i percorsi di
carriera di tutto il personale.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, le parti
convengono sulla esigenza di favorire, attraverso la
contrattazione collettiva decentrata integrativa, un significativo
incremento dei finanziamenti gia' esistenti da destinare alla
formazione, nel rispetto delle effettive capacita' di bilancio,
anche mediante l'ottimizzazione delle risorse dell'Unione europea
ed il vincolo di reinvestimento di una quota delle risorse rese
disponibili dai processi di riorganizzazione e di modernizzazione.
In conformita' a quanto previsto dal Protocollo d'intesa sul
lavoro pubblico del 12 marzo 1997, nel quadriennio 1998-2001, si
perverra' alla destinazione alle finalita' previste dal presente
articolo di una quota pari almeno all'1% della spesa complessiva
del personale. Le somme destinate alla formazione e non spese
nell'esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al
riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalita'.
3. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, una
quota delle risorse di cui al comma 2 puo' essere destinata alle
finalita' previste dall'art. 35 bis, comma 5, del D. Lgs. 29/93.
4. Gli enti di minori dimensioni demografiche appartenenti agli
ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 6 possono
associarsi per realizzare iniziative formative di comune
interesse.
TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 24
Norma di rinvio
1. Le parti si impegnano a negoziare, a partire dal mese successivo
alla data di stipulazione del presente CCNL ed entro il 30 aprile
1999, la regolamentazione delle procedure di conciliazione in sede
sindacale nonche' quelle di arbitrato relative alle controversie
individuali di lavoro.
2. Le parti si impegnano altresi' a negoziare, a partire dal mese
successivo alla data di stipulazione del presente CCNL ed entro il
30 aprile 1999, la regolamentazione dei seguenti istituti:
a) forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 36, comma 7
del D. Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni e
dall'art. 4 della legge 191/98, in coerenza con i principi
desumibili dalla disciplina legislativa e contrattuale vigente nel
lavoro privato.
b) il trattamento di fine rapporto e la previdenza complementare con
particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- l'integrale rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 124/1993, dalla
L. 335/95, dalla L. 449/97 e loro successive modificazioni ed
integrazioni in favore del personale assunto dall'1.1.1996 nonche'
di quello che abbia optato per l'applicazione della stessa
disciplina;
- la trasformazione dell'indennita' premio di fine servizio in TFR;
le trattenute attualmente operate ai lavoratori ai fini
dell'indennita' premio di fine servizio; la quota del TFR da
destinare alla previdenza integrativa; la possibilita' di erogare
anticipazioni sul TFR;
- modalita' di finanziamento della previdenza complementare;
c) turni, rischio, maneggio valori, orario notturno, festivo e
notturno festivo, reperibilita' ed altri istituti aventi riflesso
sul trattamento economico accessorio, ivi compreso quello del
personale educativo degli asili nido;
d) nell'assoluto rispetto della quantita' dei servizi erogati e senza
aggravi di costo, l'orario:
- del personale docente delle scuole materne; del personale docente,
di sostegno e per attivita' integrative delle scuole di ogni
ordine e grado;
- del personale educativo degli asili nido;
- dei docenti della formazione professionale dipendenti dagli enti
del comparto;
e) le problematiche del personale dell'area di vigilanza addetto a
compiti di responsabilita' di servizio e' di coordinamento e
controllo collocato nella ex VI qualifica funzionale anteriormente
alla vigenza del DPR 268/87 ovvero anche successivamente, a
seguito di procedure concorsuali per il conferimento delle
specifiche funzioni gerarchiche, fermo restando quanto previsto
nell'art. 7, comma 5, del CCNL del 31.3.1999;
f) il completamento della disciplina delle mansioni superiori
prevista dall'art. 56 del D. Lgs. n. 29/93, per la parte demandata
alla contrattazione;
g) il trattamento economico del personale in distacco sindacale
2. Le parti si impegnano a ridefinire entro il 30.4.1999 la
regolamentazione di tutti gli altri istituti attinenti agli
aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro per i quali
si applica, in via transitoria, l'art.26.
ART. 25
Monitoraggio e verifiche
1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e
sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere
costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle
amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse,
Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di
raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'ente e'
tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi
temi. I Comitati per le pari opportunita', istituiti ai sensi
delle norme richiamate nell'art. 9 del CCNL del 6.7.1995, svolgono
i compiti previsti dal presente comma.
2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno
funzioni negoziali, e' di norma paritetica e deve comprendere una
adeguata rappresentanza femminile.
3. Le Regioni, l'ANCI, UPI, l'UNIONCAMERE, l'UNCEM, le IPAB e le
organizzazioni sindacali possono prevedere la costituzione di un
Osservatorio, con le finalita' di cui al comma 1, in materia di
mobilita' relativa a trasferimento di funzioni o ad eventuali
esuberi a seguito di processi di riorganizzazione o di dissesto
finanziario nonche' sui processi di formazione e aggiornamento
professionale nonche' sull'andamento della contrattazione e delle
controversie individuali.
ART. 26
Disposizioni transitorie e particolari
1. In via transitoria e fino alla completa attuazione di quanto
previsto nell'art. 24, la regolamentazione di cui all'art. 2,
commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 29/93 degli istituti e delle materie
non disciplinati dai contratti collettivi vigenti nel comparto,
stipulati ai sensi dello stesso decreto legislativo, e' quella
contenuta nelle previgenti disposizioni di legge o degli accordi
recepiti in decreti del Presidente della Repubblica, in base alla
legge 93/1983.
2. Fino all'attuazione di quanto previsto, dall'art. 24, resta
confermata la disciplina delle indennita' previste dal commi 1,
lett. b), c), d) ed e), 2 e 3 dell'art. 37 nonche' dagli artt. 44
e 46 del CCNL del 6.7.1995.
3. Il personale degli enti del comparto, assegnato alle segreterie
della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-Citta' e
Autonomie Locali e della Conferenza Unificata, ai sensi dell'art.
10 del D. Lgs. 28.8.1997 n. 281, conserva la titolarita' a fruire
integralmente della disciplina sul trattamento economico
fondamentale ed accessorio vigente per tutto il personale di pari
categoria, ivi compresa quella definita in sede di contrattazione
decentrata integrativa, con oneri a carico delle amministrazioni
di appartenenza anche per le quote relative al lavoro
straordinario ed al trattamento di missione.
4. Nella stipulazione dei contratti individuali gli enti non possono
inserire clausole peggiorative delle disposizioni dei CCNL o in
contrasto con norme di legge.
ART. 27
Norma di collegamento alla legislazione regionale.
1. I richiami alle disposizioni dei Decreti del Presidente della
Repubblica di recepimento degli accordi nazionali per il personale
degli enti locali sono riferiti anche alle corrispondenti
disposizioni delle leggi regionali di recepimento dei medesimi
accordi.
ART. 28
Disapplicazioni
1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL e del CCNL sulla
revisione del sistema di classificazione del personale stipulato
in data 31.3.1999 sono inapplicabili, nei confronti del personale
del comparto, tutte le norme previgenti con essi incompatibili in
relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e,
in particolare, le seguenti disposizioni:
- artt. 22, comma 1, 33, escluso comma 5, 34, 35 e 36 del DPR 333/90;
tabelle 1, 2 e 3 allegate al DPR 333/90;
- artt. 10, 21, escluso comma 4, 57, 58, 59, 62, comma 1, 69, comma
1, 71 e 73 del DPR 268/87;
- allegato A al DPR 347/83 ed al DPR 665/84;
- art. 10, 27 del DPR 347/83;
- art. dal 3 all'8 e dal 10 al 12 del CCNL del 6.7.1995;
- artt. 27 bis, dal 31 al 34, 38 del CCNL del 6.7.1995, come
integrati e modificati dal CCNL del 16.7.1996;
- artt. 35 e 36 del CCNL del 6.7.1995, art. 2, comma 3, secondo
periodo, del CCNL del 16.7.1996, con effetto dalla data di
stipulazione del contratto collettivo integrativo;
- artt. 2, 3, 4 e 5 del CCNL del 16.7.1996; la disciplina del co.3
dell'art.4 continua ad applicarsi al solo personale della ex terza
e quarta qualifica funzionale;
- art.16, comma 3, della legge 253/1990 dalla data di effettiva
attuazione del comma 3, art. 21, del presente CCNL.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme emanate
dai singoli enti del comparto, in esercizio di potesta'
legislativa o regolamentare, incompatibili con i CCNL indicati
nello stesso comma 1.
TABELLA A
AUMENTI MENSILI
===================================================================
CATEGORIE POSIZIONI ECONOMICHE Dal 01.11.1998 dal 01.07.1999
===================================================================
ex - VIII Categoria D 54.000 45.000
livello
-------------------------------------------------------------------
ex - VII Categoria D 54.000 45.000
livello
-------------------------------------------------------------------
ex - VI Categoria C 42.000 35.000
livello
-------------------------------------------------------------------
ex - V Categoria B 40.000 33.000
livello
-------------------------------------------------------------------
ex - IV Categoria B 40.000 33.000
livello
-------------------------------------------------------------------
ex -I- II- III Categoria A 36.000 30.000
livello
-------------------------------------------------------------------
TABELLA B
===================================================================
CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE dal 01.11.1998
===================================================================
Categ- D1 D2 D3 D4 D5
oria 18.719.000 1.900.000 23.915.000 1.733.000 2.000.000
D 3.296.000
-------------------------------------------------------------------
Categ- C1 C2 C3 C4
oria
C 16.275.000 800.000 829.000 1.100.000
-------------------------------------------------------------------
Categ- B1 B2 B3 B4 B5 B6
oria 13.345.000 536.000 14.889.000 444.000 547.000 600.000
B 1.008.000
-------------------------------------------------------------------
Categ- A1 A2 A3 A4
oria 12.129.000 400.000 503.000 500.000
A
-------------------------------------------------------------------
TABELLA C
===================================================================
CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE DAL 01.07.1999
===================================================================
Categ- D1 D2 D3 D4 D5
oria 19.259.000 1.900.000 24.455.000 1.733.000 2.000.000
D 3.296.000
-------------------------------------------------------------------
Categ- C1 C2 C3 C4
oria 16.695.000 800.000 829.000 1.100.000
C
-------------------------------------------------------------------
Categ- B1 B2 B3 B4 B5 B6
oria 13.741.000 536.000 15.285.000 444.000 547.000 600.000
B 1.008.000
-------------------------------------------------------------------
Categ- A1 A2 A3 A4
oria 12.489.000 400.000 503.000 500.000
A
-------------------------------------------------------------------
Tabella B bis
tavola esemplificativa del trattamento economico complessivo delle
posizioni economiche al 1.11.1998
===================================================================
D1 D2 D3 D4 D5
D
18.719.000 20.619.000 23.915.000 25.648.000 27.648.000
23.915.000
-------------------------------------------------------------------
C1 C2 C3 C4
C
16.275.000 17.075.000 17.904.000 19.004.000
-------------------------------------------------------------------
BI B2 B3 B4 B5 B6
B 14.889.000
13.345.000 13.881.000 14.889.000 15.333.000 15.880.000 16.480.000
-------------------------------------------------------------------
A1 A2 A3 A4
A
12.129.000 12.529.000 13.032.000 13.532.000
===================================================================
Tabella C bis
tavola esemplificativa del trattamento economico complessivo delle
posizioni economiche al 1.7.1999
===================================================================
D1 D2 D3 D4 D5
D
19.259.000 21.159.000 24.450.000 26.188.000 28.188.000
24.455.000
-------------------------------------------------------------------
C1 C2 C3 C4
C
16.695.000 17.495.000 18.324.000 19.424.000
-------------------------------------------------------------------
B1 B2 B3 B4 B5 B6
B
13.741.000 14.277.000 15.285.000 15.729.000 16.276.000 16.876.000
15.285.000
-------------------------------------------------------------------
A1 A2 A3 A4
A
12.489.000 12.889.000 13.392.000, 13.892.000
===================================================================
Dichiarazione congiunta n 1
Le parti, in sede di confronto per la definizione dell'intesa di cui
all'art. 16 del presente CCNL, s'impegnano ad analizzare la
situazione degli enti in condizione di deficit strutturale, anche in
relazione ad eventuali modifiche legislative intervenute.
Dichiarazione congiunta n2
Le parti concordano che nell'ambito delle iniziative per
l'individuazione e collocazione dei profili professionali, in sede di
attuazione della disciplina sul nuovo sistema di classificazione del
personale, devono essere espressamente definiti e valorizzati quelli
destinati allo svolgimento delle attivita' degli Enti nei riguardi
dei cittadini.
Dichiarazione congiunta n 3
Le parti sottolineano la necessita' che gli enti provvedano ad un
sollecito adempimento del preciso obbligo previsto dagli artt. 20 del
D. Lgs. 29/93 e 39, 40 e 41 del D. Lgs. 77/95 relativamente all'
istituzione dei servizi di controllo interno o dei, nuclei di
valutazione. Le parti sottolineano, altresi', che il perdurante
inadempimento potrebbe anche essere considerata come fonte di
responsabilita' per la ritardata applicazione ai dipendenti dei
benefici economici connessi a tale ritardo.
Dichiarazione congiunta n 4
Le parti concordano sull'opportunita' che gli enti assumano tutte le
iniziative organizzative necessarie per dare effettiva applicazione
alla disciplina sull'EURO (moneta unica europea) con riferimento
all'erogazione del trattamento economico del personale.
Dichiarazione congiunta n 5
Le parti, in sede di confronto per la stipulazione del CCNL da
sottoscrivere entro il 31.03.1999, si impegnano ad individuare una
forma sperimentale di previdenza sanitaria integrativa a partire
dalle Camere di Commercio, tenendo conto della normativa vigente.
Dichiarazione congiunta n 6
per la lotta al lavoro dei bambini
Secondo i dati dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro),
oltre 250 milioni di bambini nel mondo sono costretti a lavorare. Il
lavoro minorile cresce soprattutto nelle zone dove aumenta la
disoccupazione degli adulti, con gravi conseguenze sul loro sviluppo
psicofisico, sulla loro salute e sicurezza.
Al fine di concorrere all'impegno delle istituzioni internazionali e
del Governo italiano, che ha sottoscritto con le parti sociali
italiane il 16 aprile 1998 la Carta di impegni contro lo sfruttamento
del lavoro minorile, le parti firmatarie si impegnano a dare il loro
contributo per combattere tale fenomeno e a richiedere alle imprese
fornitrici degli enti del comparto che i prodotti siano fabbricati
nel rispetto delle Convenzioni fondamentali dell'OIL ed in
particolare della Convenzione 1138 sull'eta' minima, inserendo
apposite clausole nei propri capitolati.
Le parti riconfermano il principio dell'assoluto rispetto delle
singole normative nazionali contro il fenomeno dello sfruttamento dei
minori.
DICHIARAZIONE A VERBALE
In riferimento alle problematiche relative alla Polizia Municipale e
Locale, le Organizzazioni Sindacali FP CGIL, FIST CISL, UIL EE.LL.,
FNEL-UGL, DICCAP-SULPM-CONFSAL, C.S.A. ribadiscono il loro impegno,
nell'ambito di quanto stabilito dall'art 24 lettera e) e dal presente
CCNL e in coerenza con quanto, sancito dall'art.7 c. 5 del CCNL sulla
classificazione, di razionalizzare l'ordinamento professionale del
settore, evitando l'appiattimento professionale e retributivo delle
figure di coordinamento e controllo.
(firme illeggibili)
Inoltre si ribadisce la necessita' di giungere in tempi brevi ad una
definizione del ruolo della Polizia Municipale e Locale all'interno
del Comparto autonomie locali, tesa a sottolineare la specificita' e
peculiarita' delle attivita' svolte a livello territoriale, giungendo
ad una adeguata e coerente strumentazione contrattuale che sappia
cogliere la complessita' degli interventi e delle competenze
richieste agli operatori del settore, disegnando un modello in grado
di rispondere, nel contempo, sia alle sollecitazioni che provengono
dai bisogni dei cittadini, sia dando un giusto riconoscimento alle
esigenze professionali ed economiche delle lavoratrici e dei
lavoratori de settore.
Il CCNL deve prevedere in relazione alle caratteristiche della
Polizia Municipale e Locale, una norma di impegno rivolta alle
Amministrazioni locali in direzione della piena applicazione della
norma del Codice della Strada che istituisce la patente di servizio
per i servizi di Polizia Stradale.
Il CCNL analogamente dovra' definire precise regole di utilizzo delle
risorse economiche derivanti dall'applicazione dell'art. 208 del
Codice della Strada.
Roma 4 NOV. 1998
C.S.A. COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
FIADEL-CISAL/FIALP-CISAL/CISAS-FISAEL/CONFAIL-UNSIAU
CONFILL ee. ll. - CUSAL / USPPI CUSPEL - FASIL - FADEL
DICHIARAZIONE A VERBALE
Il C.S.A., nell'apporre la sigla sulla preintesa sottoposta
dall'ARAN, dichiara la sua insoddisfazione per quanto riguarda :
- il mancato allineamento della decorrenza del secondo scaglione
degli aumenti tabellari all' 1 giugno 1999, cosi' come stabilito
negli altri contratti del Pubblico Impiego, gia' definiti;
- la mancata applicazione dell'art. 1 D.lgs. 396/97 della distinta
disciplina per le figure di alta professionalita' ed in subordine
la mancata previsione di una Commissione paritetica ARAN-OO. SS.
per acquisire gli elementi di conoscenza utili alla individuazione
di una separata area di professionisti, cosi' come previsto
dall'Art. 38, del contratto dei Ministeri. A tal proposito si
rileva che in tal modo si accentua, rifiutando la suddetta
proposta, l'appiattimento sia professionale che retributivo, in
spregio al principio di valorizzazione previsto all'art. 3 della
presente preintesa;
- conseguentemente a cio' si disattende la disciplina dell'art. 2095
del Codice Civile;
- il rifiuto di prevedere la possibilita' di pervenire alla stipula
di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal
S.S.N., cosi' come previsto all'Art. 39 del contratto dei
Ministeriali.
Infine si e' constatato che l'ARAN non ha voluto affrontare il
problema relativo alla situazione di una polizza assicurativa per le
responiabilita' civili e penali connesse all'esercizio delle
funzioni, cosi' come il rimborso da parte degli Enti della tassa di
iscrizione obbligatoria agli Albi professionali.
IL COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
(firma illeggibile)
COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
"FIADEL-CISAL, FIALP-CISAL, CISAS-FISAEL, CONFAIL-UNSIAU,
CONFILL-CUSAL, USPPI-CUSPEL-FASIL-FANDEL"
DICHIARAZIONE VERBALE
Il Coordinamento Sindacale Autonomo-C.S.A. nel confermare le
dichiarazioni ripetutamente espresse in sede di trattative con l'ARAN
per il CCNL relativo sia all'Ordinamento Professionale e alla di
disciplina del sistema di classificazione professionale del personale
dipendente delle amministrazioni, sia per il CCNL 1998- 2001 del
comparto Regioni e Autonomie Locali, sottolinea le parti ritenute
illegittime, allegando la seguente dichiarazione a verbale.
1. La garanzia delle specifiche figure professionali iscritte agli
albi, e' stata assicurata dalla legge n. 59 del 15 marzo 1997 di
delega al Governo che all' art 11, comma 4, lettera d), quale norma
inderogabile stabilisce "che i decreti legislativi e la
contrattazione possono distinguere la disciplina relativa ai
dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali", relative ai laureati iscritti agli albi e...."
stabiliscano altresi', una distinta disciplina per gli altri
dipendenti pubblici che svolgono qualificate attivita'
professionali, implicanti la iscrizione agli albi" concernenti
dipendenti diplomati abilitati alla professione.
2. Il decreto legislativo n. 396 del 4 novembre 1997 all' art. 1,
comma 3 prevede che per le figure professionali, in posizione di
elevata respnsabilita', svolgono compiti di direzione (concernenti i
quadri) o che comportano iscrizione agli albi (conocernenti i
professionisti), sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei
contratti collettivi di comparto.
3. Tali norme legislative in quanto inderogabili, sono state
rispettate dagli altri ordinamenti professionali di Comparto di cui
al CCNL degli enti pubblici non economici e dei ministeri
sottoscritti dall'ARAN e dai sindacati rappresentativi nei comparti
sopracitati.
4. L'ordinamento relativo al comparto Regioni e Autonomie Locali, ha
palesemente violato le nome legislative sopra richiamate poiche'
anziche' escludere dall'Ordinamento Professionale le figure iscritte
agli albi,legislativamente protette, le ha comprese nella fascia C
(geometri, periti industriali) e fascia D (architetti, ingegneri,
avvocati, geolologi e altro personale laureato), dando la
possibilita' alle amministrazioni attraverso agli articoli 8 e 9 del
CCNL sull'"Ordinamento professionale", non solo di far conferire gli
incarichi professionali anziche' dal legale rappresentante della
amministrazione, direttamente dai dirigenti per la durata di cinque
anni, non considerando che le amministrazioni assumono per concorso
pubblico, professionisti laureati e diplomati iscritti agli albi per
l'esercizio della professione pubblica senza soluzioni di
continuita', ma anche e' stata assegnata loro la possibilita' di
revocare tali incarichi a seguito di risultati negativi, il cui
accertamento, viceversa, e' riservato dalla legge in esclusiva alla
disciplina degli Ordini professionali, come ripetute sentenze della
Cassazione hanno sempre sancito, evidenziando il loro "status"
professionale, oltre quello impiegatizio.
5. In conclusione l'appiattimento dei valori professionali che
trovano la loro fonte primaria nella legge professionale, evidenzia
negli enti locali, la debolezza delle amministrazioni non disposte a
pagare il giusto prezzo per acquistre le elevate professionalita',
come chiaramente denuncito al Parlamento dal doc. CXI in data 23
ottobre 1996, alla quale debolezza si agginge l'addebito
dell'immotivata soppressione dell'area contrattuale riservata dalla
legge alla specifica normativo-economica degli iscritti agli albi e
di riflesso, alla loro ecclusione di una adeguada presenza R.S.U.
mediante la istituzione di specifici collegi elettorali, a causa
della loro modesta incidenza nelle piante organiche, viceversa
previsto dal comma 10 dell' art. 6 del d.lg.vo n. 396/97.
6. Il rifituto al rimborso della iscrizione agli albi, richiesto
dalle amministrazioni in sede di concorso pubblico pena la decadenza
dell'assunzione, crea l'assurdo che un dipendente deve sostenere
annualmente, nell'interesse della amministrazione di appartenenza,
una spesa spesso di centinaia di migliaia di lire, per poter
lavorare, cosi' come deve affrontare i rischi professionali senza che
la amministrazione provveda alla loro copertura mediante una polizza
assicurativa.
Per quanto sopra dichiarato, nel respingere le parti contrattuali in
violazione alla legge, si riserva ogni iniziativa giurisdizionale per
eliminare le parti del contratto ritenute illegittime e/o in
contrasto con i provvedimenti legislativi sopracitati.
COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO CUSPEL-ANTEL-USPPI
(firma illeggibile) (firma illeggibile)