Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24-04-1999

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto "Regioni-Autonomie locali". (GU n. 95 del 24-4-1999 - Suppl. Ordinario n.81)

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
A seguito del parere favorevole espresso in data 11 marzo 1999 dal
Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL 1998-2001
del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali,
nonche' della certificazione della Corte dei conti
sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e
sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di
bilancio, il giorno 1 aprile 1999, alle ore 9, ha avuto luogo
l'incontro tra:
l'ARAN: nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa,
ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
Organizzazioni sindacali: CGIL/FP, FIST/CISL, UIL/EE.LL.,
DICCAP/CONFSAL - Dipartimento Enti Locali Camere di Commercio Polizia
Municipale - (Fenal/Confsal, Snalcc/Confsal, Sulpm/Confsal).
Coordinamento sindacale autonomo: "Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal,
Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal,
Usppi-Cuspel- Fasil-Fadel".
Federazione nazionale EE.LL.: (Ugl enti locali, CIL, Cildi-Fildi,
Consal-Fednadel, SAL, Quadril, Sinpa, Ospol).
Confederazioni Sindacali: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, UGL.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
CCNL relativo al personale dipendente del comparto delle Regioni e
delle Autonomie locali.

 

                                 PARTE PRIMA
                                  TITOLO I
                            DISPOSIZIONI GENERALI
                                   CAPO I
                                   ART. 1
                            Campo di applicazione
    1. Il presente CCNL si applica al personale con rapporto di lavoro  a
       tempo  indeterminato  o  determinato, escluso quello con qualifica
       dirigenziale, dipendente dagli enti del comparto delle  Regioni  e
       delle  Autonomie  Locali  di  cui  all'accordo quadro del 2 giugno
       1998,  dal  Comune  di  Campione,  d'Italia,   dalle   istituzioni
       pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza  (I.P.A.B.) che svolgono
       prevalente  attivita'  assistenziale  individuate  dalle   Regioni
       nonche' ai dipendenti degli enti locali in servizio presso le case
       da gioco.
    2.  Nel  testo  del  presente  contratto  i  riferimenti  al D.Lgs. 3
       febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato o  sostituito  dai
       Decreti Legislativi 4 novembre 1997, n.396, 31 marzo 1998, n. 80 e
       29 ottobre 1998, n.387, sono riportati come D.Lgs. n.29 del 1993.
                                   ART. 2
     Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto
    1.  Il  presente  contratto  concerne  il periodo 1 gennaio 1998 - 31
       dicembre 2001 per la parte normativa ed e' valido  dal  1  gennaio
       1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
    2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
       stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
    3.  Gli  istituti  a  contenuto  economico  e normativo con carattere
       vincolato ed automatico  sono  applicati  dagli  enti  destinatari
       entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
    4.  Il  presente  contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di
       anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una  delle  parti
       con  lettera  raccomandata,  almeno tre mesi prima di ogni singola
       scadenza.   In caso  di  disdetta,  le  disposizioni  contrattuali
       rimangono  in  vigore  fino  a  quando  non  siano  sostituite dal
       successivo contratto collettivo.
    5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le  piattaforme  sono
       presentate 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale
       periodo  e  per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
       parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne'  procedono
       ad azioni dirette.
    6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data
       di  scadenza  o  dalla data di presentazione delle piattaforme, se
       successiva,  ai  dipendenti  del  comparto  sara'  corrisposta  la
       relativa  indennita' secondo le scadenze previste dall'accordo sul
       costo del lavoro del 23.7.1993. Per le modalita' di erogazione  di
       detta indennita', l'A.RA.N stipula apposito accordo ai sensi degli
       artt. 51 e 52, commi 1, 2, 3 e 4, del D. Lgs.n. 29 del 1993.
    7.  In  sede  di  rinnovo  biennale per la parte economica, ulteriore
       punto  di  riferimento  del  negoziato  sara'   costituito   dalla
       comparazione  tra  l'inflazione  programmata  e  quella  effettiva
       intervenuta nel precedente biennio, secondo  quanto  previsto  dal
       citato accordo del 23.7.1993.
                                  TITOLO II
                             RELAZIONI SINDACALI
                                   CAPO I
                                   ART. 3
                            Obiettivi e strumenti
    1.  Il  sistema  delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti
       ruoli e responsabilita' degli enti e dei sindacati, e' definito in
       modo  coerente  con  l'obiettivo  di  contemperare  l'esigenza  di
       incrementare  e  mantenere  elevate l'efficacia e l'efficienza dei
       servizi   erogati   alla   collettivita',   con   l'interesse   al
       miglioramento   delle   condizioni   di  lavoro  e  alla  crescita
       professionale del personale.
    2. Il predetto obiettivo comporta la  necessita'  di  un  sistema  di
       relazioni  sindacali stabile, che si articola nei seguenti modelli
       relazionali:
    a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
    b) contrattazione collettiva decentrata integrativa sulle. materie  e
       con le modalita' indicate dal presente contratto;
    c)  contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale, con
       la partecipazione di piu' enti, secondo la disciplina degli  artt.
       5 e 6; interpretazione autentica dei contratti collettivi, secondo
       la disciplina dell'art. 13 del CCNL del 6.7.1995;
    d) concertazione ed informazione.
                                   ART. 4
     Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente
    1.  In  ciascun  ente,  le  parti  stipulano  il contratto collettivo
       decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui  all'art.  15
       nel rispetto della disciplina, stabilita dall'art. 17.
    2.  In  sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono
       regolate le seguenti materie:
    a) i  criteri  per  la  ripartizione  e  destinazione  delle  risorse
       finanziarie,  indicate  nell'art.  15,  per  le finalita' previste
       dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo  stesso
       articolo 17;
    b)  i  criteri  generali  relativi  ai  sistemi di incentivazione del
       personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento  della
       produttivita'  e  di  miglioramento della qualita' del servizio; i
       criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici
       e standard di valutazione  ed  i  criteri  di  ripartizione  delle
       risorse  destinate  alle  finalita'  di  cui all'art. 17, comma 2,
       lett. a);
    c) le fattispecie,  i  criteri,  i  valori  e  le  procedure  per  la
       individuazione  e  la  corresponsione  dei  compensi relativi alle
       finalita' previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g);
    d) i programmi annuali e pluriennali delle  attivita'  di  formazione
       professionale,  riqualificazione e aggiornamento del personale per
       adeguarlo ai processi di innovazione;
    e)  le  linee  di  indirizzo  e  i  criteri  per  la  garanzia  e  il
       miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi  rivolti
       alla  prevenzione  e  alla  sicurezza  sui  luoghi  i  lavoro, per
       l'attuazione degli adempimenti rivolti  a  facilitare  l'attivita'
       dei dipendenti disabili;
    f)   implicazioni   in   ordine  alla  qualita'  del  lavoro  e  alla
       professionalita' dei dipendenti in conseguenza  delle  innovazioni
       degli  assetti  organizzativi,  tecnologiche  e  della  domanda di
       servizi;
    g) le pari opportunita', per le finalita' e con le procedure indicate
       dall'art. 28 del DPR 19  novembre  1990,  n.  333,  anche  per  le
       finalita' della legge 10 aprile 1991,n.125;
    h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attivita'
       e  prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate
       nell'art. 15, comma 1, lettera k);
    i) le modalita' e  le  verifiche  per  l'attuazione  della  riduzione
       d'orario di cui all'art.22;
    l)  le  modalita' di gestione delle eccedenze di personale secondo la
       disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 35
       del D.Lgs. 29/93;
    m) criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.
    3. La  contrattazione  collettiva  decentrata  integrativa  riguarda,
       altresi',  le  materie  previste  dall'art.  16, comma 1, del CCNL
       stipulato in data 31.3.1999:
    4. Fermi restando i principi dell'autonomia  negoziale  e  quelli  di
       comportamento indicati dall'art. 3, comma 1, decorsi trenta giorni
       dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo
       tra  le  parti  fino  ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le
       parti  riassumono  le  rispettive  prerogative   e   liberta'   di
       iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma
       2, lett. d), e) , f) ed m).
    5.  I  contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere
       in contrasto  con  vincoli  risultanti  dai  contratti  collettivi
       nazionali  o  comportare  oneri  non  previsti  rispetto  a quanto
       indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 5,
       e dall'art. 16. Le clausole difformi  sono  nulle  e  non  possono
       essere applicate.
                                   ART. 5
      Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto
                      collettivo decentrato integrativo
    1.   I  contratti  collettivi  decentrati  integrativi  hanno  durata
       quadriennale e si riferiscono a tutti  gli  istituti  contrattuali
       rimessi   a   tale  livello  da  trattarsi  in  un'unica  sessione
       negoziale.  Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL
       che,  per  loro  natura,  richiedano  tempi  diversi  o  verifiche
       periodiche.    L'utilizzo  delle risorse e' determinato in sede di
       contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
    2. L'ente provvede a costituire  la  delegazione  di  parte  pubblica
       abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da
       quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto
       ed  a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma
       2,  per  l'avvio  del  negoziato,  entro   trenta   giorni   dalla
       presentazione delle piattaforme.
    3.  Il  controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione
       collettiva decentrata integrativa con i  vincoli  di  bilancio  e'
       effettuato  dal  collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo
       non sia previsto, dai nuclei  di  valutazione  o  dai  servizi  di
       controllo  interno.  A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo
       decentrato integrativo definita  dalla  delegazione  trattante  e'
       inviata  a  tale  organismo  entro 5 giorni, corredata da apposita
       relazione illustrativa' tecnico-finanziaria. Trascorsi  15  giorni
       senza   rilievi,   l'organo  di  governo  dell'ente  autorizza  il
       presidente della delegazione  trattante  di  parte  pubblica  alla
       sottoscrizione del contratto.
    4.  I  contratti  collettivi  decentrati integrativi devono contenere
       apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure  di  verifica
       della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla
       stipulazione   dei   successivi  contratti  collettivi  decentrati
       integrativi.
    5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'A.RA.N, entro cinque giorni
       dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la  specificazione
       delle  modalita'  di  copertura dei relativi oneri con riferimento
       agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
    6. I contratti decentrati stipulati ai sensi del  CCNL  del  6.7.1995
       conservano  la  loro  efficacia  sino  alla  sottoscrizione presso
       ciascun ente del contratto collettivo  decentrato  integrativo  di
       cui al presente articolo.
                                   ART. 6
         Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello
                                territoriale
    1.  La  contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel caso di
       enti di minori dimensioni demografiche, nonche' le IPAB  prive  di
       dirigenza,  puo'  svolgersi  a  livello territoriale sulla base di
       protocolli d'intesa fra le organizzazioni sindacali firmatarie del
       presente contratto e l'ANCI  e  l'UNCEM,  da  definirsi,  in  sede
       regionale  o provinciale oppure di comunita' montane o di consorzi
       ed unioni di comuni, ovvero con riferimento diretto  a  piu'  enti
       locali. A tali protocolli possono aderire gli enti interessati e i
       relativi soggetti sindacali.
    2. I protocolli devono precisare:
    - la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
    - la composizione della delegazione sindacale;
    - la procedura per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto
       decentrato  integrativo  territoriale,  ivi  compreso il controllo
       sulle compatibilita' dei costi con i vincoli di  bilancio,  con  i
       vincoli di cui all'art. 5.
    3.  Gli  Enti  che  aderiscono ai protocolli definiscono con apposita
       intesa, secondo i rispettivi  ordinamenti,  le  modalita'  per  la
       formulazione degli atti di indirizzo.
                                   ART. 7
                                Informazione
    1.   L'ente  informa  periodicamente  e  tempestivamente  i  soggetti
       sindacali di cui all'art. 10,  comma  2,  sugli  atti  di  valenza
       generale,  anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto
       di lavoro, l'organizzazione degli uffici la  gestione  complessiva
       delle risorse umane.
    2. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL
       prevede la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata
       integrativa, l'informazione deve essere preventiva.
    3.  Ai  fini di una piu' compiuta informazione le parti, su richiesta
       di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno  annuale  ed
       in  ogni  caso  in presenza di: iniziative concernenti le linee di
       organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi;   iniziative   per
       l'innovazione  tecnologica  degli  stessi;  eventuali  processi di
       dismissione, di  esternalizzazione  e  di  trasformazione,  tenuto
       anche  conto  di quanto stabilito dall'art.  11, comma 5, del CCNL
       quadro per la definizione dei comparti  di  contrattazione  del  2
       giugno 1998.
    7.  Nei  casi  di  cui  all'art.  19 del D.Lgs. 626/94 e' prevista la
       consultazione   del   rappresentante   della   sicurezza.       La
       consultazione  e' altresi' effettuata nelle materie in cui essa e'
       prevista dal D.Lgs.  29/93.
                                   ART. 8
                                Concertazione
    1. Ciascuno dei soggetti  di  cui  all'art.  10,  comma  2,  ricevuta
       l'informazione,  ai  sensi  dell'art.  7,  puo' attivare, mediante
       richiesta scritta, la concertazione. La concertazione si  effettua
       per le materie previste dall'art. 16, comma 2, del CCNL, stipulato
       il 31.3.1999 e per le seguenti materie:
    a) articolazione dell'orario di servizio;
    b)  calendari  delle  attivita' delle istituzioni scolastiche e degli
       asili nido;
    c)  criteri  per  il  passaggio  dei  dipendenti   per   effetto   di
       trasferimento   di   attivita'   o   di  disposizioni  legislative
       comportanti trasferimenti di funzioni e personale;
    d) andamento dei processi occupazionali;
    e) criteri generali per la mobilita' interna;
    f) definizione dei criteri  per  la  determinazione  dei  carichi  di
       lavoro,  limitatamente  alle  amministrazioni  che ancora vi siano
       tenute ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 29/1993.
    2. La concertazione si svolge  in  appositi  incontri,  che  iniziano
       entro  il  quarto  giorno dalla data di ricezione della richiesta;
       durante  la  concertazione  le  parti  si   adeguano,   nei   loro
       comportamenti,  ai  principi  di  responsabilita',  correttezza  e
       trasparenza.
    3. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta  giorni
       dalla  data  della  relativa richiesta. Dell'esito della stessa e'
       redatto specifico verbale dal quale risultino le  posizioni  delle
       parti.
                                   CAPO II
                            I SOGGETTI SINDACALI
                                   ART. 9
                   Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
    1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
    a)  le  rappresentanze  sindacali  unitarie  (R.S.U.) elette ai sensi
       dell'accordo  collettivo  quadro   per   la   costituzione   delle
       rappresentanze  sindacali  unitarie  per il personale dei comparti
       delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del  relativo
       regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
    b)  gli  organismi  di  tipo associativo delle associazioni sindacali
       rappresentative  previste  dall'art.  10,  comma  2,  dell'accordo
       collettivo indicato nella lettera a).
    2. I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi
       compresi  quelli  previsti  dall'art.10,  comma 3, del CCNL quadro
       sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e  permessi
       sindacali  stipulato  il  7  agosto  1998,  sono  quelli  previsti
       dall'art. 10, comma 1, del medesimo accordo.
                                   ART. 10
                       Composizione delle delegazioni
    1. Ai fini della contrattazione  collettiva  decentrata  integrativa,
       fatto  salvo quanto previsto dall'art. 6, ciascun ente individua i
       dirigenti o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari    che
       fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
    2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione e' composta:
    - dalle R.S.U;
    - dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di
         categoria firmatarie del presente CCNL.
    3.  Gli  enti  possono  avvalersi,  nella  contrattazione  collettiva
       integrativa  decentrata,  dell'assistenza  dell'Agenzia   per   la
       rappresentanza    negoziale    delle   pubbliche   amministrazioni
       (A.RA.N.).
                                  CAPO III
                  PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
                                   ART. 11
                         Clausole di raffreddamento
    1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato ai principi  di
       correttezza,   buona  fede  e  trasparenza  dei  comportamenti  ed
       orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese  del
       negoziato   relativo  alla  contrattazione  decentrata  le  parti,
       qualora  non  vengano  interrotte  le  trattative,  non   assumono
       iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette. Durante il
       periodo  in  cui  si svolge la concertazione le parti non assumono
       iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
                                PARTE SECONDA
                                 TITOLO III
                            TRATTAMENTO ECONOMICO
                                   ART. 12
                            Incrementi tabellari
    1.  Gli  stipendi tabellari derivanti dalla applicazione dell'art.  1
       del CCNL del 16.7.1996 sono  incrementati  degli  importi  mensili
       lordi,  per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella A,
       alle scadenze ivi previste.
    2. A seguito della attribuzione degli incrementi indicati  nel  comma
       1,  i  valori  economici  dei trattamenti correlati alle posizioni
       iniziali e di sviluppo del nuovo sistema di classificazione di cui
       al CCNL del 31.3.1999, sono rideterminati secondo  le  indicazioni
       delle allegate tabelle B e C e con le decorrenze ivi previste.
    3.   Sono   confermate   l'indennita'   integrativa   speciale  e  la
       retribuzione individuale di anzianita' negli importi in  godimento
       dal  personale  in servizio alla data di stipulazione del presente
       contratto.
                                   ART. 13
                         Effetti dei nuovi stipendi
    1. Nei confronti del personale cessato o che  cessera'  dal  servizio
       con  diritto  a  pensione  nel  periodo  di  vigenza  della  parte
       economica del presente contratto 1998-1999, gli incrementi di  cui
       all'art.  12  hanno  effetto  integralmente, alle scadenze e negli
       importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del
       trattamento di quiescenza. Agli effetti della indennita' premio di
       servizio, dell'indennita' sostitutiva del  preavviso,  nonche'  di
       quella  prevista  dall'art. 2122 del codice civile, si considerano
       solo gli scaglionamenti  maturati  alla  data  di  cessazione  del
       rapporto.
    2.  Salvo  diversa  espressa  previsione  del CCNL. del 6.7.1995, gli
       incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art.  12  hanno
       effetto,  dalle  singole  decorrenze,  su  tutti sugli istituti di
       carattere  economico  per  la  cui  quantificazione   le   vigenti
       disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare
       annuo.
    3.  Al  personale  della  ex  ottava  qualifica  che  ne  abbia  gia'
       beneficiato, e' conservato,  negli  attuali  importi,  nell'ambito
       della   retribuzione   individuale   di  anzianita',  il  compenso
       riconosciuto dall'art. 69, comma 1, del DPR n. 268/1997.
                                   ART. 14
                            Lavoro straordinario
    1. Per la corresponsione dei compensi relativi  alle  prestazioni  di
       lavoro  straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999,
       risorse finanziarie in misura non superiore  a  quelle  destinate,
       nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del
       CCNL  del  6.7.1995,  per la parte che residua dopo l'applicazione
       dell'art. 15, comma 1, lettera a) del presente  CCNL.  Le  risorse
       eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale
       applicazione  delle regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera
       a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche  ed  integrazioni,
       sono destinate ad incrementare le disponibilita' dell'art. 15.
    2.  Le  risorse  di cui al comma 1 possono essere incrementate con le
       disponibilita'  derivanti  da  specifiche  disposizioni  di  legge
       connesse  alla  tutela di particolari attivita', ed in particolare
       di quelle elettorali,  nonche'  alla  necessita'  di  fronteggiare
       eventi eccezionali.
    3.  Le  parti  si  incontrano  a  livello  di  ente, almeno tre volte
       all'anno, per valutare le condizioni  che  hanno  reso  necessario
       l'effettuazione  di  lavoro  straordinario  e  per  individuare le
       soluzioni  che  possono  consentirne  una  progressiva  e  stabile
       riduzione,     anche     mediante    opportuni    interventi    di
       razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati  a  consuntivo
       confluiscono  nelle  risorse  indicate  nell'art.  15,  in sede di
       contrattazione    decentrata    integrativa,    con    prioritaria
       destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione
       del personale.
    4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno
       al  pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario
       sono ridotte nella misura  del  3%  ed  il  limite  massimo  annuo
       individuale  per  le  medesime prestazioni e' rideterminato in 180
       ore. I risparmi derivanti dall'applicazione  del  presente  comma,
       confluiscono  nelle  risorse  di  cui  all'art. 15 con prioritaria
       destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione
       del personale.
    5. E' consentita la corresponsione da parte  dell'ISTAT  e  di  altri
       Enti   od   Organismi   pubblici   autorizzati  per  legge  o  per
       provvedimento  amministrativo,  per  il  tramite  degli  enti  del
       comparto,  di  specifici  compensi al personale per le prestazioni
       connesse ad indagini periodiche ed attivita' di settore rese al di
       fuori dell'orario ordinario di lavoro.
                                   ART. 15
      Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
                                produttivita'
    1. Presso ciascun ente, a decorrere dal  1.1.1999,  sono  annualmente
       destinate   alla   attuazione   della  nuova  classificazione  del
       personale, fatto salvo quanto previsto nel  comma  5,  secondo  la
       disciplina   del  CCNL  del  31.3.1999,  nonche'  a  sostenere  le
       iniziative rivolte a migliorare la produttivita',  l'efficienza  e
       l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
    a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c),
       d)  ed  e)  del  CCNL  6.7.1995,  e  successive  modificazioni  ed
       integrazioni, previsti, per l'anno 1998 e costituiti in base  alla
       predetta   disciplina   contrattuale,   comprensivi   anche  delle
       eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della
       l. 662/96, nonche' la  quota  parte  delle  risorse  di  cui  alla
       lettera  a)  dello  stesso  art.  31,  comma  2, gia' destinate al
       personale delle ex qualifiche VII ed VIII che  risulti  incaricato
       delle  funzioni  dell'area delle posizioni organizzative calcolata
       in proporzione al numero dei dipendenti interessati;
    b) le  eventuali  risorse  aggiuntive  destinate  nell'anno  1998  al
       trattamento  economico  accessorio  ai sensi dell'art. 32 del CCNL
       del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del  16.7.1996,  nel  rispetto
       delle effettive disponibilita' di bilancio dei singoli enti;
    c)  gli  eventuali  risparmi  di  gestione  destinati  al trattamento
       accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art.  32  del
       CCNL  del  6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL. del 16.7.1996, qualora
       dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione  non
       risulti  un incremento delle spese del personale dipendente, salvo
       quello derivante dalla applicazione del CCNL;
    d)  le  somme  derivanti  dalla  attuazione  dell'art. 43 della legge
       449/1997;
    e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro
       da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1,
       comma  57  e  seguenti  della  legge  n.  662/1996  e   successive
       integrazioni e modificazioni;
    f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art.
       2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;
    g)  l'insieme  delle  risorse  gia'  destinate,  per  l'anno 1998, al
       pagamento del livello  economico  differenziato  al  personale  in
       servizio,  nella  misura  corrispondente alle percentuali previste
       dal CCNL del 16.7.1996;
    h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennita' di L.
       1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;
    i)  da  una  quota  degli  eventuali  minori  oneri  derivanti  dalla
       riduzione  stabile  di  posti  di  organico  del  personale  della
       qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo  corrispondente
       allo  0,2%  del  monte  salari  annuo  della  stessa dirigenza, da
       destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma  2,
       lett. c); la disciplina della presente lettera e' applicabile alle
       Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore;
    j)  un  importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa
       la quota relativa alla dirigenza,  corrispondente  all'incremento,
       in  misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento
       economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per
       l'anno successivo;
    k) le risorse che specifiche disposizioni di legge  finalizzano  alla
       incentivazione  di  prestazioni  o  di risultati del personale, da
       utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17,
    l)  le  somme  connesse  al  trattamento  economico  accessorio   del
       personale   trasferito   agli   enti   del   comparto   a  seguito
       dell'attuazione  dei  processi  di  decentramento  e   delega   di
       funzioni.
    m)   gli   eventuali  risparmi  derivanti  dalla  applicazione  della
       disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.
    n)  per  le  Camere  di  commercio,  in  condizioni   di   equilibrio
       finanziario,  un  importo  non  superiore  a  quello  stabilito al
       31.12.1997, ai sensi dell'art. 31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995.
    2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio
       dell'ente sussista  la  relativa  capacita'  di  spesa,  le  parti
       verificano  l'eventualita'  dell'integrazione,  a  decorrere dal 1
       aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1,  sino  ad
       un  importo  massimo  corrispondente  all'1,2 % su base annua, del
       monte  salari  dell'anno  '97,  esclusa  la  quota  relativa  alla
       dirigenza.
    3.  La disciplina prevista dal comma 1, lettere b), c) e dal comma 2,
       non  trova  applicazione  nei  confronti  degli  enti  locali   in
       situazione  di  dissesto o di deficit strutturale, per i quali non
       sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione  dell'ipotesi  di
       bilancio stabilmente riequilibrato.
    4.  Gli  importi  previsti  dal  comma 1, lett. b), c) e dal comma 2,
       possono essere resi disponibili  solo  a  seguito  del  preventivo
       accertamento  da  parte  dei  servizi  di  controllo interno o dei
       nuclei di valutazione delle effettive disponibilita'  di  bilancio
       dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione
       e  riorganizzazione delle attivita' ovvero espressamente destinate
       dall'ente   al   raggiungimento   di   specifici   obiettivi    di
       produttivita' e di qualita'.
    5.  In  caso  di  attivazione  di  nuovi  servizi  o  di  processi di
       riorganizzazione  finalizzati  ad  un  accrescimento   di   quelli
       esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del
       personale  in  servizio  cui  non possa farsi fronte attraverso la
       razionalizzazione delle strutture e/o  delle  risorse  finanziarie
       disponibili  o che comunque comportino un incremento stabile delle
       dotazioni organiche, gli enti,  nell'ambito  della  programmazione
       annuale  e  triennale  dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs.
       29/93, valutano  anche  l'entita'  delle  risorse  necessarie  per
       sostenere  i  maggiori  oneri del trattamento economico accessorio
       del personale da impiegare nelle nuove attivita' e ne  individuano
       la relativa copertura nell'ambito delle capacita' di bilancio.
                                   ART. 16
                            Norme programmatiche
    1.  A decorrere dall' 1 giugno 1999, le risorse finanziarie destinate
       alla  contrattazione  collettiva  decentrata  integrativa  possono
       essere   integrate   dagli   enti   nell'ambito   delle  effettive
       disponibilita' di bilancio. Possono avvalersi di tale facolta' gli
       enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti
       dal bilancio, individuati in un'apposita intesa che le  parti  del
       presente  CCNL si impegnano a stipulare entro il 30 aprile 1999; a
       tal fine l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del
       presente contratto entro il mese successivo alla  data  della  sua
       stipulazione.
    2.  Salvo  diversa  disciplina  eventualmente  definita tra, le parti
       stipulanti il presente CCNL,  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  2,
       ultimo  periodo del CCNL del 31.3.1999, a decorrere dall'1.1.2001,
       il costo  medio  ponderato  del  personale  collocato  in  ciascun
       percorso  economico  di sviluppo non puo' superare il valore medio
       del percorso dello stesso.
                                   ART. 17
      Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
                        umane e per la produttivita'
    1. Le risorse di  cui  all'art.  15  sono  finalizzate  a  promuovere
       effettivi  e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza
       e di efficacia degli enti e delle amministrazioni  e  di  qualita'
       dei  servizi  istituzionali  mediante la realizzazione di piani di
       attivita'  anche  pluriennali  e  di  progetti  strumentali  e  di
       risultato  basati  su  sistemi  di  programmazione  e di controllo
       quali- quantitativo dei risultati.
    2. In relazione alle finalita' di cui al comma 1, le risorse  di  cui
       all'art. 15 sono utilizzate per:
    a)  erogare  compensi  diretti  ad incentivare la produttivita' ed il
       miglioramento  dei  servizi,  attraverso  la   corresponsione   di
       compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di
       costo,  e/o  individuale,  in modo selettivo e secondo i risultati
       accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all'art.  6
       del CCNL del 31.3.1999;
    b)  costituire  il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi
       collegati alla progressione economica nella categoria  secondo  la
       disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999; l'ammontare di tale
       fondo  e'  determinato, a valere sulle risorse di cui all'art. 15,
       in sede di contrattazione integrativa decentrata;  in  tale  fondo
       restano  comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto
       di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di  sviluppo  della
       progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale
       in servizio.
    c) costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione
       e  risultato  secondo  la  disciplina  dell'art.  10  del CCNL del
       31.3.1999,  con  esclusione  dei  Comuni  di   minori   dimensioni
       demografiche  di  cui all'art. 11 dello stesso CCNL; ai fini della
       determinazione del fondo, a valere sulle risorse di  cui  all'art.
       15,   gli   enti   preventivamente   istituiscono   le   posizioni
       organizzative di cui all'art. 8 del ripetuto CCNL del 31.3.1999  e
       ne  definiscono  il  valore  economico  il  cui  ammontare  totale
       corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso.  Per  gli
       enti  destinatari  delle  disposizioni richiamate nell'art. 11 del
       CCNL del 31.3.1999, resta fermo quanto previsto da  tale  articolo
       anche per quanto riguarda il finanziamento degli oneri.
    d)  il  pagamento  delle indennita' di turno, rischio, reperibilita',
       maneggio valori,  orario  notturno,  festivo  e  notturno-festivo,
       secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma
       7, e 34, comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28
       del   DPR   347/1983,  dall'art.  49  del  DPR  333/1990  e  dalle
       disposizioni in vigore per le Camere di Commercio;
    e)  compensare  l'esercizio  di  attivita'   svolte   in   condizioni
       particolarmente  disagiate  da parte del personale delle categorie
       A, B e C;
    f)  compensare  l'eventuale  esercizio  di  compiti  che   comportano
       specifiche  responsabilita' da parte del personale delle categorie
       B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di  cui
       all'art.  11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresi'
       specifiche  responsabilita'  affidate al personale della categoria
       D,  che  non  risulti  incaricato  di  funzioni  dell'area   delle
       posizioni  organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8
       a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a £. 3.000.000
       lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli  altri  Enti;  sino
       alla  stipulazione  del  contratto  collettivo  integrativo  resta
       confermata la disciplina degli artt. 35 e 36 del CCNL del 6.7.1995
       nonche' dell'art. 2,  comma  3,  secondo  periodo,  del  CCNL  del
       16.7.1996.  La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le
       modalita' di verifica del permanere  delle  condizioni  che  hanno
       determinato  l'attribuzione  dei  compensi previsti dalla presente
       lettera.
    g) incentivare le specifiche attivita' e prestazioni  correlate  alla
       utilizzazione  delle  risorse  indicate  nell'art.  15,  comma  1,
       lettera k).
    h) incentivare, limitatamente alle Camere di commercio, il  personale
       coinvolto  nella  realizzazione  di specifici progetti finalizzati
       coerenti con il programma pluriennale di attivita', utilizzando le
       risorse di cui all'art. 15, comma 1, lett. n),  destinate  in  via
       esclusiva a tali finalita'.
    3.  Le  risorse  di  cui  al comma 2 lett. c) sono incrementate della
       somma necessaria al pagamento della  indennita'  di  L.  1.500.000
       prevista  dall'art.  37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 a tutto il
       personale della ex qualifica ottava che ne beneficiava  alla  data
       di  stipulazione del presente contratto e che non sia investito di
       un incarico di posizione organizzativa ai sensi  dell'art.  9  del
       CCNL   del  31.3.1999.     Tale  importo  viene  ricompreso  nella
       retribuzione  di  posizione  eventualmente  attribuita  ai   sensi
       dell'art. 10 del medesimo CCNL del 31.3.1999.
    4.  Le risorse del fondo di cui al comma 2 lett. b) sono destinate al
       pagamento  degli  incrementi  economici  spettanti  al   personale
       collocato   in   tutte   le  posizioni  previste  dal  sistema  di
       classificazione ivi comprese quelle conseguite ai sensi dell' art.
       7, comma 2 del CCNL del 31.3.1999.
    5. Le somme non utilizzate o  non  attribuite  con  riferimento  alle
       finalita' del corrispondente esercizio finanziario sono portate in
       aumento delle risorse dell'anno successivo.
    6.  Gli  istituti previsti dalla lettera d) del comma 2, per le parti
       non modificate e fino all'attuazione  della  disciplina  dell'art.
       24,  comma  2,  lettera c) del presente CCNL, restano disciplinati
       dalle disposizioni in vigore; l'utilizzo delle risorse  dei  fondi
       previsti  dal  comma  2,  lettere  b)  e c) avviene sulla base del
       modulo di relazioni sindacali di cui all'art. 16, commi 1 e 2, del
       CCNL del 31.3.1999
    7. Al fine di incentivare i processi di mobilita' previsti  dall'art.
       44 della legge n.449/97 e dall'art. 34 del D.Lgs. n. 29/93 nonche'
       quelli correlati al trasferimento e deleghe di funzioni al sistema
       delle  autonomie  locali, gli enti possono prevedere la erogazione
       di specifici compensi una tantum al  personale  interessato  dagli
       stessi,  in  misura non superiore a sei mensilita' di retribuzione
       calcolata  con  le  modalita'  dell'indennita'   sostitutiva   del
       preavviso, nei limiti delle effettive capacita' di bilancio e, per
       le  Regioni,  anche  attraverso l'utilizzo delle risorse correlate
       alla disciplina dell'art. 22, comma 2, del DPR 333/90.
                                   ART. 18
                 Collegamento tra produttivita' ed incentivi
    1. La attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a)
       ed  h)  e'  strettamente  correlata  ad  effettivi  incrementi  di
       produttivita' e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed
       e'  quindi  attuata,  in  unica soluzione ovvero secondo modalita'
       definite a'  livello  di  ente,  dopo  la  necessaria  verifica  e
       certificazione  a  consuntivo  dei  risultati  totali  o  parziali
       conseguiti,   in   coerenza   con   gli   obiettivi    annualmente
       predeterminati  secondo  la  disciplina  del  D.Lgs,  n. 29/1993 e
       successive modificazioni ed integrazioni.
                                   ART.19
                Finanziamento degli oneri di prima attuazione
    1.  Agli  oneri  derivanti  dalla  riclassificazione  del   personale
       previsto  dall'art.  7,  commi  3 e 4 e dall'art. 12, comma 4, del
       CCNL del 31.3.1999, si fa fronte mediante utilizzo parziale  delle
       risorse,  dei  singoli enti indicate nell'art. 2, comma 2 del CCNL
       del  16.7.1996.  Le  disponibilita'   dei   fondi   destinati   al
       trattamento economico accessorio per l'anno 1998 e successivi sono
       ridotte in misura proporzionale.
    2.  Agli  oneri  derivanti  dal  pagamento delle prime tre mensilita'
       degli incrementi tabellari previsti dall'art.  12,  comma  1,  del
       presente contratto, con decorrenza dall'1.7.1999, si fa fronte con
       le  risorse  finanziarie che i bilanci dei singoli enti hanno gia'
       destinato alle spese per il trattamento  economico  del  personale
       per   l'anno   1999,   secondo  la  programmazione  triennale  dei
       fabbisogni, e senza necessita' di ulteriori integrazioni.
                                   ART. 20
     Disposizioni particolari per il personale incaricato delle funzioni
                   dell'area delle posizioni organizzative
    1. La disciplina dell'art. 18 della legge 109/1994 e dell'art.    69,
       comma  2, del DPR 268/1987, trova applicazione anche nei confronti
       del personale incaricato di una  delle  funzioni  dell'area  delle
       posizioni   organizzative  ai  sensi  dell'art.  9  del  CCNL  del
       31.3.1999.
    2. Nelle IPAB che risultino privi di posizioni  di  categoria  D,  la
       disciplina  degli  artt.  8,  9  e  10  si  applica  ai dipendenti
       classificati nella categoria C. In tal caso  il  valore  economico
       della  retribuzione  di  posizione  puo'  variare  da un minimo di
       6.000.000 ad un massimo di 15.000.000 e comunque nei limiti  delle
       risorse del fondo previsto dall'art. 17, comma 2 lett. c).
                                   ART. 21
       Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina
                   contrattuale sul trattamento economico
    1.  Nelle  ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3,
       del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, di
       disposizioni legislative, regolamentari o di  atti  amministrativi
       che  abbiano  attribuito  trattamenti  economici  in contrasto con
       quelli previsti o confermati dal presente  CCNL,  i  piu'  elevati
       compensi,  assimilabili  al  trattamento  fondamentale per il loro
       carattere di fissita' e di  continuita',  eventualmente  percepiti
       dal   personale  sono  riassorbiti  nei  limiti  degli  incrementi
       previsti dall'art. 12; la eventuale differenza viene mantenuta  ad
       personam.
    2.  I  risparmi  di  spesa conseguenti alla applicazione del comma 1,
       nonche' quelli  correlati  alla  disapplicazione  di  disposizioni
       riguardanti  il  trattamento economico accessorio, incrementano le
       risorse dell'art. 15 destinate alla produttivita' e alle politiche
       di sviluppo delle risorse umane secondo  la  disciplina  dell'art.
       17.
    3.  La  disciplina  dei  commi  1  e  2  trova applicazione anche nei
       confronti del personale inquadrato nelle dotazioni organiche delle
       Autorita'  di  bacino  di  rilievo  nazionale   ai   sensi   delle
       disposizioni  vigenti,  anche  con  riferimento  alla  indennita',
       comunque denominata, prevista dall'art. 16, comma  3  della  legge
       253/1990 ed in godimento all'atto dell'inquadramento.
                                  TITOLO IV
                                   ART. 22
                             Riduzione di orario
    1. Al personale adibito a regimi di orario articolato in piu' turni o
       secondo  una  programmazione  plurisettimanale, ai sensi dell'art.
       17, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 6.7.1995, finalizzati  al
       miglioramento  dell'efficienza  e  dell'efficacia  delle attivita'
       istituzionali  ed  in  particolare  all'ampliamento  dei   servizi
       all'utenza,  e'  applicata,  a  decorrere dalla data di entrata in
       vigore  del  contratto  collettivo  decentrato  integrativo,   una
       riduzione   di   orario   fino  a  raggiungere  le  35  ore  medie
       settimanali. I  maggiori  oneri  derivanti  dall'applicazione  del
       presente  articolo  devono  essere  fronteggiati con proporzionali
       riduzioni del lavoro straordinario, oppure con  stabili  modifiche
       degli assetti organizzativi.
    2.  I  servizi  di  controllo  interno  o  i  nuclei  di valutazione,
       nell'ambito delle competenze loro attribuite dall'art. 20  del  D.
       Lgs.    29/93,  verificano  che  i  comportamenti degli enti siano
       coerenti con gli impegni assunti ai sensi del comma 1,  segnalando
       eventuali situazioni di scostamento.
    3.  La  articolazione  delle  tipologie dell'orario di lavoro secondo
       quanto previsto dal CCNL del 6.7.1995 e'  determinata  dagli  enti
       previo  espletamento  delle  procedure  di  contrattazione  di cui
       all'art. 4.
    4. Le parti si impegnano a riesaminare  la  disciplina  del  presente
       articolo  alla luce di eventuali modifiche legislative riguardanti
       la materia.
                                   ART. 23
                     Sviluppo delle attivita' formative
    1. Le parti concordano nel ritenere  che  per  la  realizzazione  dei
       processi  di  trasformazione  degli  apparati pubblici occorre una
       efficace politica di sviluppo delle risorse umane, rivolta  anche,
       al  personale  in  distacco  o  aspettativa  sindacale,  che  puo'
       realizzarsi, tra l'altro,  mediante  la  rivalutazione  del  ruolo
       della   formazione   che   costituisce  una  leva  strategica  per
       l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la  condivisione
       degli  obiettivi  prioritari  del  cambiamento.  L'accrescimento e
       l'aggiornamento professionale vanno, percio', assunti come  metodo
       permanente   per   assicurare   il   costante   adeguamento  delle
       competenze, per favorire il  consolidarsi  di  una  nuova  cultura
       gestionale  improntata  al risultato, per sviluppare l'autonomia e
       la capacita' innovativa e di iniziativa delle posizioni  con  piu'
       elevata  responsabilita'  ed  infine  per  orientare i percorsi di
       carriera di tutto il personale.
    2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1,  le  parti
       convengono    sulla    esigenza   di   favorire,   attraverso   la
       contrattazione collettiva decentrata integrativa, un significativo
       incremento dei finanziamenti  gia'  esistenti  da  destinare  alla
       formazione,  nel  rispetto  delle effettive capacita' di bilancio,
       anche mediante l'ottimizzazione delle risorse dell'Unione  europea
       ed  il  vincolo  di reinvestimento di una quota delle risorse rese
       disponibili dai processi di riorganizzazione e di modernizzazione.
       In conformita' a  quanto  previsto  dal  Protocollo  d'intesa  sul
       lavoro  pubblico  del 12 marzo 1997, nel quadriennio 1998-2001, si
       perverra' alla destinazione alle finalita' previste  dal  presente
       articolo  di  una quota pari almeno all'1% della spesa complessiva
       del  personale.  Le  somme  destinate  alla formazione e non spese
       nell'esercizio  finanziario  di  riferimento,  sono  vincolate  al
       riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalita'.
    3.  In  sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, una
       quota delle risorse di cui al comma 2 puo' essere  destinata  alle
       finalita' previste dall'art. 35 bis, comma 5, del D. Lgs. 29/93.
    4.  Gli  enti  di  minori  dimensioni  demografiche appartenenti agli
       ambiti  territoriali  definiti  ai  sensi  dell'art.   6   possono
       associarsi   per   realizzare   iniziative   formative  di  comune
       interesse.
                                  TITOLO V
                         NORME FINALI E TRANSITORIE
                                   ART. 24
    Norma di rinvio
    1. Le parti si impegnano a negoziare, a partire dal  mese  successivo
       alla  data di stipulazione del presente CCNL ed entro il 30 aprile
       1999, la regolamentazione delle procedure di conciliazione in sede
       sindacale nonche' quelle di arbitrato relative  alle  controversie
       individuali di lavoro.
    2.  Le  parti  si  impegnano altresi' a negoziare, a partire dal mese
       successivo alla data di stipulazione del presente CCNL ed entro il
       30 aprile 1999, la regolamentazione dei seguenti istituti:
    a) forme contrattuali flessibili  di  assunzione  e  di  impiego  del
       personale,  tenuto  conto di quanto previsto dall'art. 36, comma 7
       del D. Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni  e
       dall'art.  4  della  legge  191/98,  in  coerenza  con  i principi
       desumibili dalla disciplina legislativa e contrattuale vigente nel
       lavoro privato.
    b) il trattamento di fine rapporto e la previdenza complementare  con
       particolare riferimento ai seguenti aspetti:
    -  l'integrale rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 124/1993, dalla
       L. 335/95, dalla L. 449/97  e  loro  successive  modificazioni  ed
       integrazioni in favore del personale assunto dall'1.1.1996 nonche'
       di  quello  che  abbia  optato  per  l'applicazione  della  stessa
       disciplina;
    - la trasformazione dell'indennita' premio di fine servizio  in  TFR;
       le   trattenute   attualmente   operate   ai  lavoratori  ai  fini
       dell'indennita' premio di fine  servizio;  la  quota  del  TFR  da
       destinare  alla previdenza integrativa; la possibilita' di erogare
       anticipazioni sul TFR;
    - modalita' di finanziamento della previdenza complementare;
    c) turni,  rischio,  maneggio  valori,  orario  notturno,  festivo  e
       notturno  festivo, reperibilita' ed altri istituti aventi riflesso
       sul trattamento economico  accessorio,  ivi  compreso  quello  del
       personale educativo degli asili nido;
    d) nell'assoluto rispetto della quantita' dei servizi erogati e senza
       aggravi di costo, l'orario:
    -  del personale docente delle scuole materne; del personale docente,
       di sostegno e per  attivita'  integrative  delle  scuole  di  ogni
       ordine e grado;
    - del personale educativo degli asili nido;
    -  dei  docenti  della formazione professionale dipendenti dagli enti
       del comparto;
    e) le problematiche del personale dell'area di  vigilanza  addetto  a
       compiti  di  responsabilita'  di  servizio  e'  di coordinamento e
       controllo collocato nella ex VI qualifica funzionale anteriormente
       alla vigenza  del  DPR  268/87  ovvero  anche  successivamente,  a
       seguito   di  procedure  concorsuali  per  il  conferimento  delle
       specifiche funzioni gerarchiche, fermo  restando  quanto  previsto
       nell'art. 7, comma 5, del CCNL del 31.3.1999;
    f)   il  completamento  della  disciplina  delle  mansioni  superiori
       prevista dall'art. 56 del D. Lgs. n. 29/93, per la parte demandata
       alla contrattazione;
    g) il trattamento economico del personale in distacco sindacale
    2.  Le  parti  si  impegnano  a  ridefinire  entro  il  30.4.1999  la
       regolamentazione  di  tutti  gli  altri  istituti  attinenti  agli
       aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro per  i  quali
       si applica, in via transitoria, l'art.26.
                                   ART. 25
                          Monitoraggio e verifiche
    1.  Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
       concernenti l'organizzazione del lavoro,  l'ambiente,  l'igiene  e
       sicurezza   del   lavoro,   i   servizi  sociali,  possono  essere
       costituite,  a  richiesta,  in  relazione  alle  dimensioni  delle
       amministrazioni   e   senza   oneri   aggiuntivi  per  le  stesse,
       Commissioni  bilaterali  ovvero  Osservatori  con  il  compito  di
       raccogliere  dati  relativi  alle predette materie - che l'ente e'
       tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine  ai  medesimi
       temi.  I  Comitati  per  le  pari opportunita', istituiti ai sensi
       delle norme richiamate nell'art. 9 del CCNL del 6.7.1995, svolgono
       i compiti previsti dal presente comma.
    2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che  non  hanno
       funzioni  negoziali, e' di norma paritetica e deve comprendere una
       adeguata rappresentanza femminile.
    3. Le Regioni, l'ANCI, UPI, l'UNIONCAMERE,  l'UNCEM,  le  IPAB  e  le
       organizzazioni  sindacali  possono prevedere la costituzione di un
       Osservatorio, con le finalita' di cui al comma 1,  in  materia  di
       mobilita'  relativa  a  trasferimento  di  funzioni o ad eventuali
       esuberi a seguito di processi di riorganizzazione  o  di  dissesto
       finanziario  nonche'  sui  processi  di formazione e aggiornamento
       professionale nonche' sull'andamento della contrattazione e  delle
       controversie individuali.
                                   ART. 26
                   Disposizioni transitorie e particolari
    1.  In  via  transitoria  e  fino  alla completa attuazione di quanto
       previsto nell'art. 24, la  regolamentazione  di  cui  all'art.  2,
       commi  2  e 3, del D. Lgs. n. 29/93 degli istituti e delle materie
       non disciplinati dai contratti collettivi  vigenti  nel  comparto,
       stipulati  ai  sensi  dello  stesso decreto legislativo, e' quella
       contenuta nelle previgenti disposizioni di legge o  degli  accordi
       recepiti  in decreti del Presidente della Repubblica, in base alla
       legge 93/1983.
    2.  Fino  all'attuazione  di  quanto  previsto,  dall'art.  24, resta
       confermata la disciplina delle indennita' previste  dal  commi  1,
       lett.  b), c), d) ed e), 2 e 3 dell'art. 37 nonche' dagli artt. 44
       e 46 del CCNL del 6.7.1995.
    3.  Il  personale  degli enti del comparto, assegnato alle segreterie
       della Conferenza Stato-Regioni, della  Conferenza  Stato-Citta'  e
       Autonomie  Locali e della Conferenza Unificata, ai sensi dell'art.
       10 del D.  Lgs. 28.8.1997 n. 281, conserva la titolarita' a fruire
       integralmente   della   disciplina   sul   trattamento   economico
       fondamentale  ed accessorio vigente per tutto il personale di pari
       categoria, ivi compresa quella definita in sede di  contrattazione
       decentrata  integrativa,  con oneri a carico delle amministrazioni
       di  appartenenza  anche  per   le   quote   relative   al   lavoro
       straordinario ed al trattamento di missione.
    4.  Nella stipulazione dei contratti individuali gli enti non possono
       inserire clausole peggiorative delle disposizioni dei  CCNL  o  in
       contrasto con norme di legge.
                                   ART. 27
             Norma di collegamento alla legislazione regionale.
    1.  I  richiami  alle  disposizioni  dei Decreti del Presidente della
       Repubblica di recepimento degli accordi nazionali per il personale
       degli  enti  locali  sono  riferiti  anche   alle   corrispondenti
       disposizioni  delle  leggi  regionali  di recepimento dei medesimi
       accordi.
                                   ART. 28
                               Disapplicazioni
    1. Dalla data di stipulazione del presente  CCNL  e  del  CCNL  sulla
       revisione  del  sistema di classificazione del personale stipulato
       in data 31.3.1999 sono inapplicabili, nei confronti del  personale
       del  comparto, tutte le norme previgenti con essi incompatibili in
       relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate  e,
       in particolare, le seguenti disposizioni:
    - artt. 22, comma 1, 33, escluso comma 5, 34, 35 e 36 del DPR 333/90;
       tabelle 1, 2 e 3 allegate al DPR 333/90;
    -  artt.  10, 21, escluso comma 4, 57, 58, 59, 62, comma 1, 69, comma
       1, 71 e 73 del DPR 268/87;
    - allegato A al DPR 347/83 ed al DPR 665/84;
    - art. 10, 27 del DPR 347/83;
    - art. dal 3 all'8 e dal 10 al 12 del CCNL del 6.7.1995;
    - artt. 27 bis, dal  31  al  34,  38  del  CCNL  del  6.7.1995,  come
       integrati e modificati dal CCNL del 16.7.1996;
    -  artt.  35  e  36  del  CCNL del 6.7.1995, art. 2, comma 3, secondo
       periodo, del  CCNL  del  16.7.1996,  con  effetto  dalla  data  di
       stipulazione del contratto collettivo integrativo;
    -  artt.  2,  3, 4 e 5 del CCNL del 16.7.1996; la disciplina del co.3
       dell'art.4 continua ad applicarsi al solo personale della ex terza
       e quarta qualifica funzionale;
    - art.16, comma 3, della  legge  253/1990  dalla  data  di  effettiva
       attuazione del comma 3, art. 21, del presente CCNL.
    2.  Dalla  data di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme emanate
       dai  singoli  enti  del  comparto,  in   esercizio   di   potesta'
       legislativa  o  regolamentare,  incompatibili  con i CCNL indicati
       nello stesso comma 1.
                                                                TABELLA A
                                                          AUMENTI MENSILI
    ===================================================================
    CATEGORIE    POSIZIONI ECONOMICHE    Dal 01.11.1998  dal 01.07.1999
    ===================================================================
    ex - VIII        Categoria D            54.000           45.000
    livello
    -------------------------------------------------------------------
    ex - VII         Categoria D            54.000           45.000
    livello
    -------------------------------------------------------------------
    ex - VI          Categoria C            42.000           35.000
    livello
    -------------------------------------------------------------------
    ex - V           Categoria B            40.000           33.000
    livello
    -------------------------------------------------------------------
    ex - IV          Categoria B            40.000           33.000
    livello
    -------------------------------------------------------------------
    ex -I- II- III   Categoria A            36.000           30.000
    livello
    -------------------------------------------------------------------
    TABELLA B
    ===================================================================
    CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE dal 01.11.1998
    ===================================================================
    Categ-    D1         D2       D3         D4        D5
    oria  18.719.000 1.900.000 23.915.000 1.733.000 2.000.000
      D                         3.296.000
    -------------------------------------------------------------------
    Categ-    C1         C2       C3         C4
    oria
      C   16.275.000   800.000   829.000  1.100.000
    -------------------------------------------------------------------
    Categ-    B1         B2       B3         B4        B5        B6
    oria  13.345.000   536.000 14.889.000   444.000   547.000  600.000
      B                         1.008.000
    -------------------------------------------------------------------
    Categ-    A1         A2       A3         A4
    oria  12.129.000   400.000    503.000   500.000
      A
    -------------------------------------------------------------------
    TABELLA C
    ===================================================================
    CATEGORIE E POSIZIONI ECONOMICHE DAL 01.07.1999
    ===================================================================
    Categ-    D1         D2       D3         D4        D5
    oria  19.259.000 1.900.000 24.455.000 1.733.000 2.000.000
      D                         3.296.000
    -------------------------------------------------------------------
    Categ-    C1         C2       C3         C4
    oria  16.695.000   800.000    829.000 1.100.000
      C
    -------------------------------------------------------------------
    Categ-    B1         B2       B3         B4        B5        B6
    oria  13.741.000   536.000 15.285.000   444.000   547.000  600.000
      B                         1.008.000
    -------------------------------------------------------------------
    Categ-    A1         A2       A3         A4
    oria  12.489.000   400.000    503.000   500.000
      A
    -------------------------------------------------------------------
    Tabella B bis
    tavola esemplificativa del trattamento economico complessivo delle
    posizioni economiche al 1.11.1998
    ===================================================================
           D1         D2         D3        D4         D5
    D
      18.719.000 20.619.000 23.915.000 25.648.000 27.648.000
                            23.915.000
    -------------------------------------------------------------------
          C1         C2         C3        C4
    C
      16.275.000 17.075.000 17.904.000 19.004.000
    -------------------------------------------------------------------
          BI         B2         B3         B4         B5         B6
    B                       14.889.000
      13.345.000 13.881.000 14.889.000 15.333.000 15.880.000 16.480.000
    -------------------------------------------------------------------
          A1         A2         A3         A4
    A
      12.129.000 12.529.000 13.032.000 13.532.000
    ===================================================================
    Tabella C bis
    tavola esemplificativa del trattamento economico complessivo delle
    posizioni economiche al 1.7.1999
    ===================================================================
          D1         D2         D3         D4         D5
    D
      19.259.000 21.159.000 24.450.000 26.188.000 28.188.000
                            24.455.000
    -------------------------------------------------------------------
          C1         C2         C3         C4
    C
     16.695.000 17.495.000 18.324.000 19.424.000
    -------------------------------------------------------------------
          B1         B2         B3         B4        B5         B6
    B
     13.741.000 14.277.000 15.285.000 15.729.000 16.276.000 16.876.000
                           15.285.000
    -------------------------------------------------------------------
          A1         A2         A3         A4
    A
     12.489.000 12.889.000 13.392.000, 13.892.000
    ===================================================================
                         Dichiarazione congiunta n 1
    Le  parti, in sede di confronto per la definizione dell'intesa di cui
    all'art.  16  del  presente  CCNL,  s'impegnano  ad   analizzare   la
    situazione  degli enti in condizione di deficit strutturale, anche in
    relazione ad eventuali modifiche legislative intervenute.
                         Dichiarazione congiunta n2
    Le  parti   concordano   che   nell'ambito   delle   iniziative   per
    l'individuazione e collocazione dei profili professionali, in sede di
    attuazione  della disciplina sul nuovo sistema di classificazione del
    personale, devono essere espressamente definiti e valorizzati  quelli
    destinati  allo  svolgimento  delle attivita' degli Enti nei riguardi
    dei cittadini.
                         Dichiarazione congiunta n 3
    Le parti sottolineano la necessita' che gli  enti  provvedano  ad  un
    sollecito adempimento del preciso obbligo previsto dagli artt. 20 del
    D.  Lgs.  29/93  e  39,  40 e 41 del D. Lgs. 77/95 relativamente all'
    istituzione dei  servizi  di  controllo  interno  o  dei,  nuclei  di
    valutazione.  Le  parti  sottolineano,  altresi',  che  il perdurante
    inadempimento  potrebbe  anche  essere  considerata  come  fonte   di
    responsabilita'  per  la  ritardata  applicazione  ai  dipendenti dei
    benefici economici connessi a tale ritardo.
                         Dichiarazione congiunta n 4
    Le parti concordano sull'opportunita' che gli enti assumano tutte  le
    iniziative  organizzative  necessarie per dare effettiva applicazione
    alla disciplina sull'EURO  (moneta  unica  europea)  con  riferimento
    all'erogazione del trattamento economico del personale.
                         Dichiarazione congiunta n 5
    Le  parti,  in  sede  di  confronto  per  la stipulazione del CCNL da
    sottoscrivere entro il 31.03.1999, si impegnano  ad  individuare  una
    forma  sperimentale  di  previdenza  sanitaria  integrativa a partire
    dalle Camere di Commercio, tenendo conto della normativa vigente.
                         Dichiarazione congiunta n 6
                     per la lotta al lavoro dei bambini
    Secondo i dati dell'OIL (Organizzazione Internazionale  del  Lavoro),
    oltre  250 milioni di bambini nel mondo sono costretti a lavorare. Il
    lavoro  minorile  cresce  soprattutto  nelle  zone  dove  aumenta  la
    disoccupazione  degli adulti, con gravi conseguenze sul loro sviluppo
    psicofisico, sulla loro salute e sicurezza.
    Al fine di concorrere all'impegno delle istituzioni internazionali  e
    del  Governo  italiano,  che  ha  sottoscritto  con  le parti sociali
    italiane il 16 aprile 1998 la Carta di impegni contro lo sfruttamento
    del lavoro minorile, le parti firmatarie si impegnano a dare il  loro
    contributo  per  combattere tale fenomeno e a richiedere alle imprese
    fornitrici degli enti del comparto che i  prodotti  siano  fabbricati
    nel   rispetto   delle   Convenzioni   fondamentali  dell'OIL  ed  in
    particolare  della  Convenzione  1138  sull'eta'  minima,   inserendo
    apposite clausole nei propri capitolati.
    Le  parti  riconfermano  il  principio  dell'assoluto  rispetto delle
    singole normative nazionali contro il fenomeno dello sfruttamento dei
    minori.
                           DICHIARAZIONE A VERBALE
    In riferimento alle problematiche relative alla Polizia Municipale  e
    Locale,  le  Organizzazioni Sindacali FP CGIL, FIST CISL, UIL EE.LL.,
    FNEL-UGL, DICCAP-SULPM-CONFSAL, C.S.A. ribadiscono il  loro  impegno,
    nell'ambito di quanto stabilito dall'art 24 lettera e) e dal presente
    CCNL e in coerenza con quanto, sancito dall'art.7 c. 5 del CCNL sulla
    classificazione,  di  razionalizzare  l'ordinamento professionale del
    settore, evitando l'appiattimento professionale e  retributivo  delle
    figure di coordinamento e controllo.
    (firme illeggibili)
    Inoltre  si ribadisce la necessita' di giungere in tempi brevi ad una
    definizione del ruolo della Polizia Municipale e  Locale  all'interno
    del  Comparto autonomie locali, tesa a sottolineare la specificita' e
    peculiarita' delle attivita' svolte a livello territoriale, giungendo
    ad una adeguata e coerente  strumentazione  contrattuale  che  sappia
    cogliere   la   complessita'  degli  interventi  e  delle  competenze
    richieste agli operatori del settore, disegnando un modello in  grado
    di  rispondere,  nel contempo, sia alle sollecitazioni che provengono
    dai bisogni dei cittadini, sia dando un  giusto  riconoscimento  alle
    esigenze   professionali   ed  economiche  delle  lavoratrici  e  dei
    lavoratori de settore.
    Il CCNL  deve  prevedere  in  relazione  alle  caratteristiche  della
    Polizia  Municipale  e  Locale,  una  norma  di  impegno rivolta alle
    Amministrazioni locali in direzione della  piena  applicazione  della
    norma  del  Codice della Strada che istituisce la patente di servizio
    per i servizi di Polizia Stradale.
    Il CCNL analogamente dovra' definire precise regole di utilizzo delle
    risorse economiche  derivanti  dall'applicazione  dell'art.  208  del
    Codice della Strada.
    Roma 4 NOV. 1998
    C.S.A. COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
    FIADEL-CISAL/FIALP-CISAL/CISAS-FISAEL/CONFAIL-UNSIAU
    CONFILL ee. ll. - CUSAL / USPPI CUSPEL - FASIL - FADEL
                           DICHIARAZIONE A VERBALE
      Il   C.S.A.,  nell'apporre  la  sigla  sulla  preintesa  sottoposta
    dall'ARAN, dichiara la sua insoddisfazione per quanto riguarda :
    - il mancato allineamento  della  decorrenza  del  secondo  scaglione
       degli  aumenti  tabellari all' 1 giugno 1999, cosi' come stabilito
       negli altri contratti del Pubblico Impiego, gia' definiti;
    - la mancata applicazione dell'art. 1 D.lgs.  396/97  della  distinta
       disciplina  per le figure di alta professionalita' ed in subordine
       la mancata previsione di una Commissione paritetica  ARAN-OO.  SS.
       per acquisire gli elementi di conoscenza utili alla individuazione
       di  una  separata  area  di  professionisti,  cosi'  come previsto
       dall'Art. 38, del contratto dei  Ministeri.  A  tal  proposito  si
       rileva  che  in  tal  modo  si  accentua,  rifiutando  la suddetta
       proposta, l'appiattimento sia professionale  che  retributivo,  in
       spregio  al  principio di valorizzazione previsto all'art. 3 della
       presente preintesa;
    -  conseguentemente a cio' si disattende la disciplina dell'art. 2095
       del Codice Civile;
    - il rifiuto di prevedere la possibilita' di pervenire  alla  stipula
       di  polizze  sanitarie  integrative  delle prestazioni erogate dal
       S.S.N.,  cosi'  come  previsto  all'Art.  39  del  contratto   dei
       Ministeriali.
      Infine  si  e'  constatato  che  l'ARAN non ha voluto affrontare il
    problema relativo alla situazione di una polizza assicurativa per  le
    responiabilita'   civili   e   penali  connesse  all'esercizio  delle
    funzioni, cosi' come il rimborso da parte degli Enti della  tassa  di
    iscrizione obbligatoria agli Albi professionali.
                                      IL COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
                                                      (firma illeggibile)
                      COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
          "FIADEL-CISAL, FIALP-CISAL, CISAS-FISAEL, CONFAIL-UNSIAU,
                  CONFILL-CUSAL, USPPI-CUSPEL-FASIL-FANDEL"
                            DICHIARAZIONE VERBALE
    Il   Coordinamento   Sindacale   Autonomo-C.S.A.  nel  confermare  le
    dichiarazioni ripetutamente espresse in sede di trattative con l'ARAN
    per il CCNL relativo sia  all'Ordinamento  Professionale  e  alla  di
    disciplina del sistema di classificazione professionale del personale
    dipendente  delle  amministrazioni,  sia  per  il CCNL 1998- 2001 del
    comparto Regioni e Autonomie Locali,  sottolinea  le  parti  ritenute
    illegittime, allegando la seguente dichiarazione a verbale.
    1.  La  garanzia  delle specifiche figure professionali iscritte agli
    albi, e' stata assicurata dalla legge n. 59  del  15  marzo  1997  di
    delega  al  Governo che all' art 11, comma 4, lettera d), quale norma
    inderogabile   stabilisce   "che   i   decreti   legislativi   e   la
    contrattazione   possono   distinguere   la  disciplina  relativa  ai
    dirigenti   da   quella   concernente   le    specifiche    tipologie
    professionali",  relative  ai  laureati  iscritti  agli  albi  e...."
    stabiliscano  altresi',  una  distinta  disciplina  per   gli   altri
    dipendenti    pubblici   che       svolgono   qualificate   attivita'
    professionali,  implicanti  la  iscrizione  agli  albi"   concernenti
    dipendenti diplomati abilitati alla professione.
    2.  Il  decreto  legislativo  n. 396 del 4 novembre 1997 all' art. 1,
    comma 3 prevede che per le  figure  professionali,  in  posizione  di
    elevata  respnsabilita', svolgono compiti di direzione (concernenti i
    quadri)  o  che  comportano  iscrizione  agli  albi  (conocernenti  i
    professionisti),  sono  stabilite discipline distinte nell'ambito dei
    contratti collettivi di comparto.
    3.  Tali  norme  legislative  in  quanto  inderogabili,  sono   state
    rispettate  dagli  altri ordinamenti professionali di Comparto di cui
    al  CCNL  degli  enti  pubblici  non  economici   e   dei   ministeri
    sottoscritti  dall'ARAN  e dai sindacati rappresentativi nei comparti
    sopracitati.
    4. L'ordinamento relativo al comparto Regioni e Autonomie Locali,  ha
    palesemente  violato  le  nome  legislative  sopra richiamate poiche'
    anziche' escludere dall'Ordinamento Professionale le figure  iscritte
    agli  albi,legislativamente  protette,  le ha comprese nella fascia C
    (geometri, periti industriali) e  fascia  D  (architetti,  ingegneri,
    avvocati,   geolologi   e   altro   personale   laureato),  dando  la
    possibilita' alle amministrazioni attraverso agli articoli 8 e 9  del
    CCNL  sull'"Ordinamento professionale", non solo di far conferire gli
    incarichi professionali  anziche'  dal  legale  rappresentante  della
    amministrazione,  direttamente  dai dirigenti per la durata di cinque
    anni, non considerando che le amministrazioni assumono  per  concorso
    pubblico,  professionisti laureati e diplomati iscritti agli albi per
    l'esercizio   della   professione   pubblica   senza   soluzioni   di
    continuita',  ma  anche  e'  stata  assegnata loro la possibilita' di
    revocare tali incarichi a  seguito  di  risultati  negativi,  il  cui
    accertamento,  viceversa,  e' riservato dalla legge in esclusiva alla
    disciplina degli Ordini professionali, come ripetute  sentenze  della
    Cassazione  hanno  sempre  sancito,  evidenziando  il  loro  "status"
    professionale, oltre quello impiegatizio.
    5.  In  conclusione  l'appiattimento  dei  valori  professionali  che
    trovano  la  loro fonte primaria nella legge professionale, evidenzia
    negli enti locali, la debolezza delle amministrazioni non disposte  a
    pagare  il  giusto  prezzo per acquistre le elevate professionalita',
    come chiaramente denuncito al Parlamento dal  doc.  CXI  in  data  23
    ottobre   1996,   alla   quale   debolezza   si   agginge  l'addebito
    dell'immotivata soppressione dell'area contrattuale  riservata  dalla
    legge  alla  specifica normativo-economica degli iscritti agli albi e
    di riflesso, alla loro ecclusione di  una  adeguada  presenza  R.S.U.
    mediante  la  istituzione  di  specifici  collegi elettorali, a causa
    della  loro  modesta  incidenza  nelle  piante  organiche,  viceversa
    previsto dal comma 10 dell' art. 6 del d.lg.vo n.  396/97.
    6.  Il  rifituto  al  rimborso  della iscrizione agli albi, richiesto
    dalle amministrazioni in sede di concorso pubblico pena la  decadenza
    dell'assunzione,  crea  l'assurdo  che  un  dipendente deve sostenere
    annualmente, nell'interesse della  amministrazione  di  appartenenza,
    una  spesa  spesso  di  centinaia  di  migliaia  di  lire,  per poter
    lavorare, cosi' come deve affrontare i rischi professionali senza che
    la amministrazione provveda alla loro copertura mediante una  polizza
    assicurativa.
    Per  quanto sopra dichiarato, nel respingere le parti contrattuali in
    violazione alla legge, si riserva ogni iniziativa giurisdizionale per
    eliminare  le  parti  del  contratto  ritenute  illegittime  e/o   in
    contrasto con i provvedimenti legislativi sopracitati.
    COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO          CUSPEL-ANTEL-USPPI
          (firma illeggibile)                 (firma illeggibile)