Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24-04-1998
MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 21 aprile 1998.
Modalita' e termini per la presentazione delle richieste di
agevolazioni fiscali per i settori del commercio e del turismo.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone
la concessione di un incentivo fiscale per il commercio e il turismo
sotto forma di credito d'imposta, con le modalita' e i criteri di cui
all'art. 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative
disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4
e 6, del medesimo art. 10;
Visto in particolare il comma 4 dell'art. 11 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, che prevede che la richiesta delle
agevolazioni deve essere presentata alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed
entro i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
Vista la circolare n. 915190 del 19 marzo 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1998, recante "Indicazioni
necessarie all'attivazione dell'intervento previsto dall'art. 11
della legge 27 dicembre 1997, n 449", con cui e' stato approvato lo
schema per la richiesta di accesso ai benefici;
Considerato che le camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura devono definire le necessarie misure organizzative per
attivare l'intervento;
Decreta:
Art. 1.
1. Le richieste delle agevolazioni di cui all'art. 11, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, devono essere presentate, esclusivamente
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella
quale e' situata l'unita' locale ove vengono utilizzati i beni per i
quali si richiedono le agevolazioni, utilizzando esclusivamente,
anche in fotocopia, lo schema allegato alla circolare n. 915190 del
19 marzo 1998, citata nelle premesse, a partire dal giorno 1
luglio1998, compreso. Le domande presentate prima di tale data
saranno restituite alle imprese.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
rende nota la data dell'accertato esaurimento del fondi con
comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla
data di pubblicazione non potranno essere presentate richieste per
ottenere i benefici in questione.
Roma, 21 aprile 1998
Il Ministro: Bersani