Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24-04-1998
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Annuncio di due richieste di referendum popolare
Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 23 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della
dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo
risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso
successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993,
n. 277, e dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e dal decreto-legge 10
maggio 1996, n. 257, convertito con modificazioni dalla legge 8
luglio 1996, n. 368, limitatamente alle seguenti parti:
Art. 18, comma 1, limitatamente alle parole: ''attestante la
conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di
collegamenti con piu' liste, questi devono essere i medesimi in tutti
i collegi uninominali in cui e' suddivisa la circoscrizione.
Nell'ipotesi di collegamento con piu' liste, il candidato, nella
stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i
contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla
scheda elettorale''; comma 2, limitatamente alle parole: ''o i
contrassegni'', nonche' limitatamente alle parole: ''nonche' la lista
o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui
all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i
contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi
di una lista o di piu' liste presentate per l'attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo
e' effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale
circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed
accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso
il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le
ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la
presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide
entro le successive ventiquattro ore''.
Art. 77, comma 1, numero 2, limitatamente alle parole: ''detratto,
per ciascun collegio in cui e' stato eletto, ai sensi del numero 1),
un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a
quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero
di voti, aumentati dell'unita' e comunque non inferiore al
venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo
collegio, sempreche' tale cifra non risulti superiore alla
percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato
eletto sia collegato a piu' liste di candidati, la detrazione avviene
pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da
ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.
A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale
dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna
delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi
della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e
divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da
tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna
lista e' dato dalla parte intera dei quozienti cosi' ottenuti'';
numero 4, limitatamente alle parole: ''In caso di collegamento dei
candidati con piu' liste, i candidati entrano a far parte della
graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui e' stato
dichiarato il collegamento''?".
Art. 84, comma 1, limitatamente alle parole: ''Nel caso di
graduatorie relative a piu' liste collegate con gli stessi candidati
nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti
partendo dalla lista con la cifra elettorale piu' elevata?''.
Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso il
Senato della Repubblica.
Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 23 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della
dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei
prescritti certificati elettorali di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, numero 361, nel testo
risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso
successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993,
numero 277 e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, numero 534, e
dal decreto-legge 10 maggio 1996, numero 257, convertito con
modificazioni dalla legge 8 luglio 1996, numero 368, limitatamente
alle seguenti parti:
Art. 18, comma 2, limitatamente alle parole: ''nonche' la lista o
le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'art.
77, comma 1, numero 2)''.
Art. 77, comma 1, n. 2, limitatamente alle parole: ''detratto, per
ciascun collegio in cui e' stato eletto, ai sensi del numero 1), un
candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a
quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero
di voti, aumentati dell'unita' e comunque non inferiore al 25 per
cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreche'
tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal
candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a piu'
liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura
proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste
suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio
centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti
nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate
per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del
secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il
numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il
numero dei voti da detrarre a ciascuna lista e' dato dalla parte
intera dei quozienti cosi' ottenuti''?".
Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma, presso il
Senato della Repubblica.