Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24-04-1998
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIPARTIMENTO DEL TURISMO
DECRETO 10 marzo 1998.
Adozione del documento di linee guida per l'attuazione
del programma "Vacanze per tutti" 1998-2000.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
con delega per il turismo
Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203, recante conversione in legge
del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31
maggio 1996, recante la delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri al Ministro Pierluigi Bersani, in materia di
turismo;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate", volta a garantire, attraverso una pluralita' di
interventi, i diritti di assistenza, di autonomia, di integrazione
sociale e di fruibilita' di una serie di strutture alle persone che
presentino, in via temporanea o permanente, ridotte capacita'
motorie, sensoriali o psichiche;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 2
comma 4, prevede la facolta' dei Presidenti del Consiglio dei
Ministri di sentire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato e le regioni e le province autonome su ogni argomento che, in
ragione di un interesse regionale, ritenga opportuno sottoporre al
suo esame;
Considerata la necessita' di azioni coordinate per un'offerta
turistica adeguata a soggetti portatori di handicap, anche attraverso
iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, iniziative di
formazione di operatori, nonche' di servizi per l'informazione,
l'accoglienza e l'ospitalita', in attuazione delle finalita' di cui
alla citata legge n. 104 del 1992 e in vista dell'afflusso di
pellegrini per il grande Giubileo del 2000;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome ai sensi
dell'art. 2 comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nella seduta del 5 febbraio 1998 sulla proposta di linee guida per
l'attuazione del programma "Vacanze per tutti" nel testo trasmesso
dal Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri con nota protocollo n. 935/TS/DIS del 18 dicembre 1997, con
il quale e' stato proposto alle regioni una azione concordata volta a
ridurre le situazioni di disagio e migliorare la qualita'
dell'offerta turistica ai soggetti con ridotte capacita' motorie,
sensoriali o psichiche, nonche' ad altri turisti con bisogni
speciali;
Decreta:
E' adottato il documento di linee guida per l'attuazione del
programma "Vacanze per tutti" (1998/2000), nel testo approvato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le
province autonome nella seduta del 5 febbraio 1998, integralmente
riportato nell'allegato A che fa parte integrante del presente
decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo per la registrazione.
Roma, 10 marzo 1998
Il Ministro: Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 177
Allegato A
DOCUMENTO LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA "VACANZE PER TUTTI" (1998/2000)
Nel quadro del miglioramento della qualita' del sistema turistico
vista la legge n. 104/1992 ed in particolare l'art. 23 recante:
"rimozione di ostacoli per l'esercizio di attivita' sportive,
turistiche, ricreative", il Dipartimento del turismo, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, che di seguito saranno
indicate con il termine "Regioni", ritengono prioritario tutelare e
valorizzare i diritti e la dignita' delle persone individuando le
modalita' e gli strumenti piu' idonei a gestire diversita' esistenti
di fatto, al fine di garantire ad ogni cittadino la piena fruizione
dei servizi collegati all'accoglienza ed ospitalita' turistica.
Al fine di pervenire ad un'azione concordata emerge l'opportunita'
di definire ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, linee guida con le quali disciplinare lo
svolgimento di iniziative volte a garantire un'offerta adeguata a
turisti con particolari esigenze connesse alla ridotta capacita'
motoria, sensoriale, psichica, eta' avanzata e altro, attraverso le
forme e le modalita' appresso indicate.
Finalita'.
I principali obiettivi ispiratori del presente programma vengono
cosi' individuati:
a) sostegno e promozione del turismo in favore di soggetti a
ridotte capacita' motorie e sensoriali;
b) promozione di misure per l'accoglienza, ospitalita' e
informazione del turista con ridotta capacita' motoria e sensoriale
nonche' di tutti i soggetti che in ragione del proprio status
presentino particolari esigenze;
c) sensibilizzazione dei cittadini ed in particolare degli
operatori del settore turistico riguardo alle esigenze del turista
portatore di bisogni speciali.
Iniziative a carattere specifico.
Il presente accordo mira alla realizzazione delle sottoelencate
iniziative:
1) attivazione di servizi per l'informazione, l'accoglienza e
l'ospitalita' del turista con particolari esigenze;
2) individuazione e promozione di itinerari turistici accessibili;
3) ascolto telefonico del turista in difficolta' ed eventuale
attivazione, soprattutto nelle aree a maggiore vocazione turistica,
di speciali numeri verdi telefonici;
4) redazione in ciascuna regione di un elenco di referenti per
singole aree territoriali e per settori di utenza con relativi
indirizzi, numeri telefonici, ed orari di funzionamento;
5) realizzazione di campagne pubblicitarie mirate alla
sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
6) realizzazione di manuali di comportamento rivolti agli operatori
del settore turistico relativi all'accoglienza delle varie tipologie
di disabili;
7) realizzazione di guide modulari sui sistemi turistici
accessibili;
8) realizzazione di centri informazione sull'accessibilita'
turistica situati in punti strategici del territorio.
Indicazioni operative a carattere generale.
Per il perseguimento delle suesposte finalita' e la realizzazione
delle iniziative sopra individuate, si sottopone all'esame della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, il programma "Vacanze per
tutti 1998/2000" che si propone di ridurre le situazioni di disagio e
di migliorare la qualita' dell'offerta turistica, con particolare
riguardo alle esigenze dei soggetti a ridotta capacita' motoria e
sensoriale e di altri turisti con bisogni speciali.
Per l'attuazione del presente programma si conviene, pertanto di
individuare le seguenti linee guida:
le regioni, ai fini dell'attuazione del programma denominato
"Vacanze per tutti" si impegnano a definire il livello locale e le
modalita' per il coordinamento delle iniziative che sostanziano il
programma medesimo;
il Dipartimento del turismo e le regioni si impegnano a raccogliere
dati e informazioni sui servizi per il turismo accessibile esistenti
sul territorio;
il Dipartimento del turismo e le regioni si impegnano ad assicurare
la capillare diffusione dei suddetti dati sia nel territorio
nazionale che all'estero;
le regioni inoltre propongono ai competenti enti gestori dei
servizi pubblici l'adeguamento delle rispettive carte dei servizi
alle finalita' del presente programma;
le regioni favoriscono la collaborazione tra enti, istituzioni e
soggetti coinvolti nell'attuazione del programma, promuovendo
incontri finalizzati alla definizione di strategie e modalita' di
intervento utilizzando, ove necessario, specifici strumenti di
raccordo, quali protocolli di intesa e accordi di programma;
le regioni adottano utili strumenti finalizzati alla rilevazione e
alla verifica degli interventi attuati a livello locale.
Le regioni e il Dipartimento del turismo si impegnano, ciascuno per
il proprio ambito di competenza, a favorire la piu' ampia
realizzazione degli obiettivi del presente accordo e ad individuare
ulteriori modalita' e strumenti finalizzati alla concreta attuazione
dei principi sanciti dall'art. 23 della legge 104/1992.
Verifica.
Con riguardo all'esigenza di incrementare una progettazione il piu'
possibile unitaria delle iniziative assunte e di accertare che sul
territorio, tali iniziative siano diffuse in funzione delle esigenze,
si provvedera' ad una verifica periodica delle finalita' indicate nel
presente documento in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Tale verifica consistera' nell'esame di una relazione
sull'attivita' svolta, elaborata anche sulla base di una scheda di
monitoraggio omogenea, che le regioni provvederanno a trasmettere al
Dipartimento del turismo.
La verifica, oltre a rappresentare un momento di riscontro dei
risultati conseguiti costituira' uno strumento di ulteriore
riflessione per l'elaborazione di analoghi programmi nel futuro.