Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24-04-1998
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 30 marzo 1998.
Determinazione, in via definitiva, della tariffa del servizio di
cremazione di salme.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il comma 4 dell'art. 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n.
359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n.
440, con il quale viene stabilito che la cremazione di cui al titolo
XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n.
803, e' servizio pubblico gratuito e che il costo per le cremazioni
di salme di persone non indicate all'art. 48 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 803, del 1975 - ora art. 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 -
eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area, e'
rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita residenza
all'ente gestore dell'impianto;
Rilevato che la tariffa in base alla quale dovra' avvenire il
suddetto rimborso deve essere stabilita, ai sensi del citato comma 4
dell'art. 12 della legge n. 440 del 1987, con decreto di questo
Ministero;
Visto il proprio decreto n. 2201/3, dell'8 febbraio 1988, con il
quale - sulla base di studi condotti dalla Confederazione italiana
servizi pubblici enti locali - sono state stabilite tariffe
provvisorie con riserva di emanare altro decreto con l'indicazione
delle tariffe definitive appena eseguite le necessarie valutazioni
degli elementi dei costi del servizio in questione;
Preso atto degli studi condotti in merito dalla Confederazione
italiana servizi pubblici enti locali;
Ritenuto, pertanto, di stabilire tariffe definitive per detto
servizio;
Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e la
Confederazione italiana servizi pubblici enti locali;
Decreta:
Art. 1.
La tariffa in base alla quale i comuni sprovvisti di impianto di
cremazione dovranno effettuare il rimborso, all'ente gestore degli
impianti, dei costi per le cremazioni di salme di persone non
indicate all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285, e' fissata in via definitiva su scala
nazionale in L. 680.000.
Art. 2.
L'importo della tariffa e' adeguato annualmente, a far tempo dal 1
maggio 1998 e fino al 31 dicembre 2001, in base ai coefficienti di
aggiornamento del potere di acquisto della lira predisposti
annualmente dall'Istat. Per l'adeguamento al 1 maggio 1998 si tiene
conto del coefficiente di aggiornamento del potere di acquisto
dell'anno 1997 rispetto a quello dell'anno 1996. Dal 1 gennaio 2002,
con l'introduzione dell'Euro in sostituzione della lira,
l'adeguamento avverra' secondo le regole comunitarie.
Art. 3.
1. La tariffa per la cremazione di resti mortali, definiti esiti di
fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui al paragrafo
15 della circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della
sanita', e' pari al 75 per cento di quella di cui all'art. 1 ed e'
aggiornata con i criteri fissati all'art. 2.
2. L'onere per la cremazione di cui al comma 1 e' a carico:
a) del gestore del cimitero, sia esso comunale o particolare, nel
caso i resti provengano da esumazioni ordinarie;
b) dei concessionari nei casi previsti dagli articoli 90 e 100 del
decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n.
285;
c) del proprietario dei sepolcri privati nei casi previsti al capo
XXI del citato decreto n. 285 del 1990;
d) dei richiedenti in ogni altro caso.
Art. 4.
1. La tariffa per la cremazione di parti anatomiche riconoscibili
di cui all'allegato 2, punto 6 del decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', del 25
maggio 1989 e' pari al 75% di quella di cui all'art. 1, aggiornata
con i criteri fissati all'art. 2.
2. L'onere per la cremazione di cui al comma che precede e' a
carico della struttura sanitaria dalla quale provengono le parti
anatomiche.
Art. 5.
La tariffa versata dal comune sede di impianto di cremazione
all'ente gestore dell'impianto non puo' essere comunque superiore a
quella determinata in virtu' dell'applicazione dei citati articoli 1,
2 e 3.
Art. 6.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 30 marzo 1998
p. Il Ministro: Vigneri