Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26-04-1999


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 1999
Deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla
legge 5 ottobre 1990, n. 278, recante misure relative ai beni della
Repubblica dell'Iraq ed in particolare il disposto dell'art. 4, che
consente di disporre delle deroghe ai divieti stabiliti dall'art. 1
del predetto decreto-legge;
Visto il Trattato del Laterano tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede, che configura a carico della Repubblica italiana
l'obbligo di garantire alla Santa Sede il diritto di legazione
passivo, senza alcun impedimento, nonche' i pertinenti articoli della
Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche;
Considerato che autorizzare il pagamento delle spese istituzionali,
di funzionamento e di manutenzione della Rappresentanza diplomatica
della Repubblica dell'Iraq presso la Santa Sede, a valere sui fondi
congelati di pertinenza della Banca centrale dell'Iraq accreditati
sui conti bancari in essere presso il sistema bancario italiano alla
data 5 agosto 1990, consente di adempiere ai precitati obblighi
internazionali senza favorire l'economia dell'Iraq e viene effettuato
in contropartita alla fornitura in Italia alla citata Rappresentanza
diplomatica dei beni e servizi corrispondenti;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri
del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro
parere favorevole;
Decreta:

Art. 1.
In deroga ai divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 agosto
1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto, e' consentito il pagamento delle spese
istituzionali, di funzionamento e di manutenzione della
Rappresentanza diplomatica della Repubblica dell'Iraq presso la Santa
Sede, a valere sui fondi congelati di pertinenza della Banca centrale
dell'Iraq accreditati sui conti bancari in essere presso il sistema
bancario italiano alla data del 5 agosto 1990, in contropartita della
fornitura in Italia alla citata Rappresentanza diplomatica dei beni e
servizi corrispondenti. Il ritiro delle somme all'uopo necessarie
dovra' avvenire presso un unico istituto bancario italiano prescelto
dalle autorita' irachene e di gradimento esplicito del Governo
italiano e sara' subordinato, volta per volta, alla presentazione
presso l'istituto stesso di idonea documentazione comprovante le
spese di carattere istituzionale effettivamente sostenute per il
funzionamento e la manutenzione della sede della missione diplomatica
di cui sopra; tali somme non potranno in ogni caso superare il limite
annuale di 1500 milioni di lire italiane.

Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 9 marzo 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema
Il Ministro degli affari esteri
Dini

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1999
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 170