Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26-04-1999


DECRETO 31 marzo 1999
Indizione e modalita' tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "I fiori della fortuna".

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.
1677, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il
Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad
estrazione istantanea;
Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione
istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12
febbraio 1991, n. 183;
Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;
Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad
estrazione istantanea denominata "I fiori della fortuna" in
attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e che
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del
regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne
devono essere stabiliti i criteri e le modalita' di effettuazione;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Decreta:

Art. 1.
E' indetta con inizio dal 10 aprile 1999 la lotteria nazionale ad
estrazione istantanea denominata "I fiori della fortuna".

Art. 2.
Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti la cui facciata
anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di
vendita al pubblico e l'immagine di tre fiori. Le aree del gioco sono
costituite dalle corolle dei tre fiori. Le aree del gioco sono
ricoperte da una speciale vernice asportabile mediante raschiatura.
Nella parte inferiore del lato destro del biglietto e' impressa la
numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei
biglietti che vi sono contenuti; e' inoltre presente un rettangolo,
anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta "attenzione
non grattare qui", destinato al codice di validazione.
Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le categorie dei
premi ed il premio corrispondente a ciascuna di esse, il regolamento
del gioco nonche' le modalita' per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.
Il prezzo di ciascun biglietto e' di L. 2.000.

Art. 4.
Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la
vincita scoprendo, mediante raschiatura dei tre fiori, che
costituiscono l'area di gioco, la combinazione vincente.

Art. 5.
La massa premi ammonta a L. 34.000.000.000. Sono previste nove
categorie di premi corrispondenti alla combinazione vincente indicata
a fianco di ciascuna di esse:
ctg. 1 n. 10 premi di L. 100.000.000, combinazione vincente: due
rose;
ctg. 2 n. 10 premi di L. 30.000.000, combinazione vincente: due
narcisi;
ctg. 3 n. 20 premi di L. 10.000.000, combinazione vincente: due
garofani;
ctg. 4 n. 380 premi di L. 3.000.000, combinazione vincente: due
campanule;
ctg. 5 n. 80.000 premi di L. 100.000, combinazione vincente: due
margherite;
ctg. 6 n. 80.000 premi di L. 50.000, combinazione vincente: due
fiordalisi;
ctg. 7 n. 400.000 premi di L. 10.000, combinazione vincente: due
violette;
ctg. 8 n. 800.000 premi di L. 5.000, combinazione vincente: due
girasoli;
ctg. 9 n. 5.680.000 premi di L. 2.000, combinazione vincente: due
papaveri.
I premi di L. 2.000 vengono corrisposti, sempreche' l'acquirente
non ne chieda il pagamento in denaro, mediante cessione di altro o di
altri biglietti della stessa lotteria; il premio o i premi saranno
altresi' corrisposti in denaro nell'eventualita' che il biglietto
vincente detto o detti premi, sia l'ultimo nella disponibilita' del

Art. 6.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con
decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi
di 1 , 2 , 3 e 4 categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di
trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.
I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso
qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del
possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato -
Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in bollo
contenente le generalita' dell'esibitore e l'indicazione della
modalita' prescelta per il pagamento fra quelle previste dal
regolamento di contabilita' generale dello Stato.
I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il
rettangolo con la scritta "Attenzione non grattare qui"; in caso di
raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di
validazione, si determina la nullita' del biglietto e, quindi, della
vincita.
Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la
data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno
quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullita', dovra'
essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.
I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma
saranno devoluti allo Stato.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991
per i premi di 5 , 6 , 7 , 8 e 9 categoria si prescinde dalle
suindicate modalita' ed il pagamento e' effettuato immediatamente al
portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.
Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento
delle vendite se ne ravvisasse la necessita', verranno emessi
ulteriori biglietti per lotti che comprendono, in proporzione, il
numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un
sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei
premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati, che
conducano all'assoluta casualita' dell'assemblaggio dei biglietti
stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni
esplorabilita' degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in
qualunque modo; garantisce altresi' che ogni biglietto contenga
impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinarne la
validita' in caso di vincita.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

Il direttore generale: Cutrupi

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 22