Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26-04-1999

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999
Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999. (Deliberazione n. 8/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che detta una nuova
disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza nell'utilizzo
delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua, e
visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15 di detta legge;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, che modifica l'art. 32, comma 3,
della citata legge n. 36/1994;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79,
convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, che demanda a questo
Comitato di fissare - sino all'elaborazione del metodo normalizzato
di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994 - criteri,
parametri e limiti per la determinazione e l'adeguamento delle
tariffe del servizio idrico, con particolare riferimento alle quote
di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'art. 3, commi
42-47, reca disposizioni in materia di fissazione della quota di
tariffa riferita al servizio di depurazione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, relativo
all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n.
342, recante disposizioni in materia di contabilita', di equilibrio e
di dissesto finanziario di detti enti locali;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la predisposizione di
un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei
sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo
sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in
campo ambientale, che, tra l'altro, all'art. 8 vincola i proventi
derivanti dall'applicazione dell'art. 14, comma 1, della legge n.
36/1994 alla realizzazione degli interventi inclusi nel piano
straordinario di cui sopra;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, all'art.
50, prevede la soppressione degli uffici provinciali dell'industria,
del commercio ed artigianato (UPICA) ed il trasferimento delle
relative competenze alle camere di commercio, industria ed
artigianato a decorrere dal 1 gennaio 1999;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che, all'art. 31, comma
29, configura i corrispettivi dei servizi di fognatura e di
depurazione quali quote di tariffa ai sensi del richiamato art. 13
della legge n. 36/1994 e che fino all'entrata in vigore del suddetto
metodo normalizzato, ferma restando l'applicazione del metodo stesso
per ambiti successivi non appena definita a cura degli enti locali
competenti la relativa tariffa, demanda a questo Comitato di definire
criteri, parametri e limiti per le determinazioni tariffarie
concernenti tutte le tre componenti del servizio idrico, stabilendo
al 28 febbraio 1999 il termine entro cui assumere la deliberazione
relativa al 1999 stesso e sancendo l'invarianza delle tariffe
deliberate per il 1998 sino all'adozione dei provvedimenti attuativi;
Vista la propria delibera in data 10 maggio 1995 (Gazzetta
Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1995), con la quale questo Comitato ha
formulato direttive per la determinazione, in via transitoria, delle
tariffe degli acquedotti per l'anno 1995;
Viste le proprie delibere del 24 aprile 1996 (Gazzetta Ufficiale n.
118 del 22 maggio 1996) e dell'8 maggio 1996 (Gazzetta Ufficiale n.
138 del 14 giugno 1996), concernenti - rispettivamente - la
definizione delle linee guida per la regolazione dei servizi di
pubblica utilita' e l'istituzione del Nucleo di consulenza per
l'attuazione di dette linee guida (NARS);
Vista la delibera in data 26 giugno 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 176
del 29 luglio 1996) con la quale questo Comitato, modificando e
sostituendo le delibere adottate in materia - rispettivamente - il 21
ed il 29 dicembre 1995, ha dettato direttive per la determinazione
delle tariffe dei servizi acquedottistici e di fognatura per il 1996;
Viste le proprie delibere in data 27 novembre 1996 (Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1997), con le quali sono state dettate
direttive per le determinazioni tariffarie relative ai servizi sopra
considerati per il 1997;
Vista la propria delibera in data 18 dicembre 1997 (Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1998) con la quale sono state emanate
direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe
degli acquedotti e del canone di fognatura per l'anno 1998;
Vista la delibera in data 9 luglio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 199
del 27 agosto 1998) con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art.
1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha proceduto
all'aggiornamento del proprio regolamento interno, confermando il
NARS quale proprio organo consultivo in materia di regolazione dei
servizi di pubblica utilita';
Viste le indicazioni in materia di politica tariffaria contenute
nella relazione previsionale e programmatica per il 1999;
Viste le raccomandazioni formulate dal NARS nella seduta del 9
febbraio 1999;
Vista la nota n. 1250648 del 17 febbraio 1999 con la quale il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha
trasmesso uno studio sulle tariffe dei servizi idrici riferite agli
usi domestici sulla base di rilevazioni relative a 48 capoluoghi di
provincia, di cui 11 sono anche capoluoghi di regione, studio le cui
risultanze erano state gia' anticipate nella citata seduta del NARS;
Preso atto che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 4 marzo 1996 (supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 14 marzo 1996) sono state adottate le
determinazioni previste dall'art. 4, comma 1, della citata legge n.
36/1994;
Preso atto che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data
1 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16
ottobre 1996, e' stato approvato il metodo normalizzato previsto
dall'art. 13 della legge n. 36/1994;
Preso atto che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data
8 gennaio 1997, n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997)
e' stato emanato il regolamento sui criteri e metodi per la
valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature e che
con circolare 24 febbraio 1998, n. 105/UPP (Gazzetta Ufficiale n. 52
del 4 marzo 1998), sono state formulate note esplicative;
Preso atto che con parere formulato nell'adunanza dell'8 aprile
1997 il Consiglio di Stato si e' espresso per l'applicabilita' delle
direttive di questo Comitato anche alla fattispecie della cessione di
acqua a subdistributori;
Preso atto che con decreto del Ministro dell'ambiente in data 29
luglio 1997 e' stato adottato - previo parere favorevole della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano - il piano straordinario di
completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e
depurazione, che reca un fabbisogno di circa 10.000 miliardi di lire,
e preso atto che e' in corso di avanzata definizione la procedura di
recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, concernenti -
rispettivamente - il trattamento delle acque reflue urbane e la
protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati,
recepimento che comportera' ulteriori oneri di rilievo;
Preso atto che con circolare n. 571697 del 28 dicembre 1998 il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha
rilevato come i ritardi nello stato di attuazione delle disposizioni
di cui al richiamato decreto legislativo n. 112/1998 rendano
impossibile il previsto trasferimento delle competenze degli UPICA e
preso atto che le indicazioni di detta circolare risultano conformi
ai contenuti del disegno di legge A.S. n. 3506-B;
Preso atto che gia' il protocollo di accordo sul lavoro firmato dal
Governo e dalle parti sociali il 24 settembre 1996 considerava il
rilancio degli investimenti, fra l'altro, nel settore idrico anche
nell'ottica congiunturale di promuovere una maggiore occupazione;
Preso atto che la maggioranza delle regioni ha proceduto alla
delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e che, in assenza di
avvenuta determinazione da parte della regione interessata, l'art. 8,
comma 2, della citata legge n. 344/1997 identifica detto ambito con
il territorio della provincia, salva la facolta' della regione stessa
di procedere successivamente a diversa delimitazione;
Preso atto che i poteri di direttiva tariffaria di questo Comitato
in materia sono destinati comunque a non esaurirsi in tempi ristretti
in considerazione degli ulteriori adempimenti necessari per l'entrata
a regime del nuovo assetto tracciato dalla legge n. 36/1994 ed anche
in relazione alla previsione legislativa di gestioni salvaguardate;
Preso atto che il NARS, nelle raccomandazioni adottate in vista
dell'emanazione delle direttive relative al 1998, pur senza proporre
modifiche in ordine alla vigente articolazione tariffaria, gia'
tracciava le linee di politica tariffaria per l'intero periodo
transitorio al fine di proseguire con maggiore sistematicita' il
percorso, avviato con la delibera del 26 giugno 1996, di progressivo
avvicinamento ai criteri sanciti dalla legge n. 36/1994 ed ai piu'
generali principi di tariffazione dei servizi di pubblica utilita' di
cui alla propria delibera del 24 aprile 1996, tra l'altro segnalando
la necessita' di puntare in prospettiva, per l'intero settore idrico,
al riequilibrio tra ricavi e costi sia attraverso processi di
efficientamento sia attraverso un adeguamento e un riequilibrio
tariffario che allineino le tre componenti alla struttura dei costi;
Considerato che, nell'occasione, questo Comitato si era limitato a
dettare direttive per la determinazione delle tariffe relative al
1998, nelle more dell'adozione di modifiche normative che
consentissero una disciplina complessiva della materia anche nel
periodo transitorio;
Considerato che il NARS, anche in relazione al governo della
dinamica complessiva del servizio idrico ora attribuito a questo
Comitato dalla richiamata legge n. 448/1998, ha proposto, rispetto
all'impostazione adottata per la manovra 1998, affinamenti intesi ad
accelerare il passaggio alla fase a regime ed a favorire
conseguentemente il carattere imprenditoriale delle gestioni
presupposto dalla legge n. 36/1994;
Considerato che, in tale ottica, per il servizio acquedottistico,
per il quale sono disponibili piu' articolate rilevazioni sui livelli
praticati in un campione significativo di comuni, il NARS ha, tra
l'altro, riproposto l'avvio di un percorso di adeguamento della
tariffa ai costi, sia pure entro tetti di aumento predeterminati, ed
ha suggerito per il futuro l'adozione di misure finalizzate ad un
progressivo recupero di produttivita' e ad una riduzione della
"forbice" tariffaria mediante ricorso ad una formula di pricecap piu'
rigorosa per le tariffe travalicanti la media;
Considerato che per contro il NARS ha prospettato l'esigenza di un
riequilibrio delle tariffe relative alle altre due componenti
rispetto alla tariffa dell'acqua potabile;
Considerato che il NARS ha altresi' proposto di graduare gli
aumenti aggiuntivi per investimenti a seconda del grado di
avvicinamento all'attuazione della piu' volte citata legge n.
36/1994, condizionando peraltro l'applicazione degli aumenti stessi
all'avvenuto soddisfacimento dell'obbligo di referto di cui al
richiamato decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 99/1997 ed
alla circolare esplicativa ed escludendo aumenti del genere per il
servizio di depurazione in assenza del servizio relativo;
Considerato che, per detto servizio di depurazione, la menzionata
legge n. 448/1998 riconferma indirettamente l'obbligo di fissare la
tariffa ai livelli stabiliti dall'art. 3, commi 42 e seguenti, della
legge n. 549/1995; livelli che vengono assunti quale base per gli
adeguamenti che questo Comitato e' chiamato a definire;
Considerato che il NARS ha quantificato il tasso di remunerazione
del capitale proprio investito alla stregua di parametri abitualmente
utilizzati dai mercati finanziari per la valutazione degli
investimenti delle imprese idriche, applicando al tasso di interesse
dei buoni del Tesoro a 30 anni un premio di rischio sistematico
correlato al ridotto grado di esposizione per lo specifico settore di
cui trattasi;
Considerato che il NARS, nell'ottica di semplificare la tempistica
degli aumenti, ha proposto di prevedere un unico adeguamento
tariffario a decorrere dal 1 luglio di ciascun anno, data in cui sono
noti gli elementi necessari per computare gli incrementi di cui al
dispositivo e che, almeno per il 1999, da' tempo alle regioni ed alle
amministrazioni locali per accelerare l'avvicinamento all'attuazione
della legge n. 36/1994;
Ritenuto, in tale contesto, di confermare transitoriamente
l'articolazione tariffaria individuata, per il servizio
acquedottistico, nelle deliberazioni del CIP n. 45 e n. 46 del 4
ottobre 1974, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11
ottobre 1974, e nella deliberazione CIP n. 26/1975, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 290 del 31 ottobre 1975, e successive modifiche
edintegrazioni, ivi incluse quelle di cui alla circolare del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 3419/C
del 9 settembre 1997;
Ritenuto di adottare per il servizio di fognatura la stessa
impostazione e di confermare quindi di massima l'attuale sistematica,
come tracciata dagli articoli 16 e seguenti della legge 10 maggio
1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, ribadendo
peraltro le precedenti direttive circa la determinazione del volume
di acqua secondo le indicazioni di cui all'art. 14, commi 3 e 4,
della legge n. 36/1994;
Ritenuto di condividere le raccomandazioni del NARS in quanto le
misure proposte risultano idonee, tra l'altro, ad incentivare
l'integrazione verticale ed orizzontale della filiera, in conformita'
con gli obiettivi della legge n. 36/1994;
Ritenuto peraltro, in coerenza con la linea di azione sinora
seguita, di prevedere, a carico dei gestori che procedano alla
copertura dei costi nei termini di cui sopra, adempimenti atti a
rilevare eventuali situazioni di inefficienza verificatesi
successivamente al 1996 e che formeranno oggetto di valutazione in
sede di predisposizione delle direttive per il 2000;
Ritenuto inoltre di prevedere forme di verifica sulla puntuale
attuazione delle proprie direttive anche per i servizi di fognatura e
di depurazione e di ribadire in particolare, in linea con gli
obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica
perseguiti dal legislatore, la necessita' di specifici controlli
sulle modalita' di utilizzo della quota di tariffa determinata dal
citato art. 3, commi 42-47, della legge n. 549/1995, nonche'
sull'effettiva applicazione e sulla corretta destinazione della quota
di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994 anche al fine di
consentire una puntuale quantificazione degli introiti riservati al
finanziamento del piano straordinario di completamento e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione ai sensi
del richiamato art. 8 della legge n. 344/1997;
Ritenuto altresi' di dettare indicazioni intese a garantire la
massima trasparenza nei rapporti con l'utenza;
Udite la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e le proposte di integrazione formulate dal
Ministro dell'ambiente;
Ritenuto, anche alla luce delle suddette considerazioni ed in
coerenza con la politica perseguita dal Governo nello specifico
settore, di proseguire una linea di effettiva riattivazione degli
investimenti tramite la previsione di incrementi aggiuntivi per
l'effettuazione degli interventi considerati congrui con l'assetto a
regime e tramite l'applicazione di penalizzazioni nell'ipotesi di
sottorealizzazione degli investimenti in precedenza programmati;
Delibera:
1. REVISIONE TARIFFE.
A. Gestione separata dei servizi di acquedotto di fognatura e di
depurazione.
1.1. Servizio di acquedotto.
Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13,
14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 30
giugno 2000 gli enti interessati e le imprese che gestiscono il
servizio, nonche' gli uffici provinciali dell'industria, del
commercio e dell'artigianato si attengono alle direttive di cui alla
presente delibera.
1.1.1. Articolazione tariffaria.
Ai fini della determinazione della tariffa base, nonche' della
articolazione tariffaria e delle norme afferenti il servizio
continuano ad applicarsi, nel rispetto delle aggregazioni
tariffarioterritoriali esistenti e salvo quanto diversamente
stabilito nella presente delibera, i provvedimenti CIP n. 45/1974,
46/1974, 26/1975 e successive modifiche ed integrazioni.
1.1.2. Percorso di avvicinamento alla copertura dei costi 1998.
1.1.2.1. Gli enti e le imprese che nel 1998 non hanno coperto i
costi del servizio, quali risultanti dalla somma dei costi operativi
e degli ammortamenti iscritti in bilancio, applicano aumenti
tariffari che consentano la copertura dei costi stessi in limiti
ricompresi tra un minimo dell'80% ed un massimo del 100%.
Il tasso di copertura dei costi di cui sopra e' desunto dalle
risultanze esposte nel bilancio consuntivo relativo al 1998 stesso
ovvero - nell'ipotesi che, al momento della predisposizione del
provvedimento attuativo della presente delibera, il bilancio non sia
stato ancora approvato - da dati a preconsuntivo certificati
dall'organo di revisione.
I costi sono computati con le modalita' previste al punto 1.1.1
della delibera 18 dicembre 1997, meglio specificata in premessa, e
sono inclusivi di un tasso di remunerazione del capitale proprio
investito pari al 7%. Detto tasso di remunerazione non e' peraltro
riferibile alle gestioni in economia, per le quali l'aumento
tariffario deve rendere possibile la copertura, nei limiti indicati,
esclusivamente dei costi riportati nel bilancio consuntivo
concernente il 1998 o nel preconsuntivo certificato come sopra.
1.1.2.2. Gli aumenti di cui al punto precedente non debbono
superare i tetti di cui appresso:
10% nel caso che la tariffa vigente nel 1998 sia inferiore o uguale
a lire 400 a metro cubo;
0% nel caso che la suddetta tariffa sia uguale o superiore a lire
1.200 a metro cubo;
una percentuale intermedia calcolata per interpolazione lineare
qualora la tariffa vigente nel 1998 sia superiore a lire 400 ed
inferiore a lire 1.200 a metro cubo.
Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente
la tariffa, comprensiva della quota fissa, e' pari al rapporto tra
ricavo della vendita di acqua potabile per usi domestici, calcolato
al netto dell'IVA, e corrispondente volume di acqua fatturato
all'utenza domestica.
I limiti di cui ai presente punto non si applicano nei confronti
degli enti dissestati o strutturalmente deficitari, ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo
15 settembre 1997, n. 342.
1.1.2.3. Gli enti ed imprese che, trovandosi nella situazione
descritta, procedono alla copertura dei costi ai sensi del precedente
punto 1.1.2.1 inviano all'UPICA competente per territorio, unitamente
all'atto di determinazione delle nuove tariffe ed ai valori numerici
per il calcolo delle stesse, una attestazione nella quale specificano
se si sono avvalsi della facolta' di copertura dei costi prevista,
per il 1995, al punto 2.2 della delibera 10 maggio 1995 e, per il
1996, al punto 2.2 dell'allegato 1 alla delibera 26 giugno 1996,
indicando il grado complessivo di copertura dei costi cosi' raggiunto
ed i motivi di eventuali scostamenti successivamente determinatisi.
Il mancato invio dell'attestazione citata e la mancata ottemperanza,
entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione,
all'invito rivolto dall'UPICA a produrre l'attestazione medesima
comportano la sospensione dell'applicazione dell'aumento calcolato ai
fini di detta copertura per tutto il periodo intercorrente tra la
data di applicazione dell'aumento stesso e la data d'inoltro
dell'attestazione di cui trattasi: in sede di prima fatturazione
utile il gestore provvede ai conseguenti conguagli a favore
dell'utenza.
1.1.3. Adeguamento della tariffa 1998.
La tariffa vigente nel 1998 o la tariffa rideterminata ai sensi del
precedente punto 1.1.2 viene adeguata sino ad una misura massima pari
alla differenza tra il tasso di inflazione programmato, pari
all'1,5%, ed il tasso di crescita obiettivo della produttivita' (X).
La X viene fissata come segue:
0,5% qualora la tariffa 1998 o la tariffa come sopra rideterminata
sia inferiore o uguale a L. 400 a metro cubo;
1,5% qualora la suddetta tariffa sia uguale o superiore a L. 1.200
a metro cubo;
una percentuale intermedia calcolata per interpolazione lineare
qualora la tariffa sia superiore a lire 400 e inferiore a L. 1.200 a
metro cubo.
1.1.4. Prezzo di cessione dell'acqua all'ingrosso.
Il "prezzo" di cessione dell'acqua all'ingrosso ad enti
subdistributori resta regolato dalle direttive di cui alla presente
delibera.
1.1.5. Procedure.
Ai fini del calcolo della tariffa e delle verifiche relative si
applicano le disposizioni procedurali stabilite al punto 1.1.4 della
richiamata delibera del 18 dicembre 1997.
La verifica da parte dell'UPICA competente per territorio e'
comunque obbligatoria in tutti i casi in cui l'ente o l'impresa che
gestisce il servizio proceda alla copertura dei costi ai sensi del
precedente punto 1.1.2.
1.2. Servizio di fognatura.
Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13,
14 e 15, della legge n. 36/1994 e comunque non oltre il 30 giugno
2000 - fermo restando quanto previsto in via generale dalla normativa
di settore - gli enti gestori determinano le quote di servizio di
fognatura sulla base delle seguenti direttive.
1.2.1. Utenze civili.
Per le utenze relative agli insediamenti classificati come civili
dall'art. 1-quater del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544,
convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, integrato dall'art. 17
della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la tariffa massima a metro cubo
puo' essere incrementata sino alla misura massima dell'1,5%, pari
alla differenza tra il tasso di inflazione programmato ed il tasso di
crescita obiettivo della produttivita', assunto pari a 0 in relazione
alla rilevata esigenza di un riequlibrio rispetto alla tariffa
dell'acqua potabile.
Per la determinazione della quota tariffaria di cui al presente
punto, il volume dell'acqua scaricata e' determinato ai sensi
dell'art. 14, comma 3, della citata legge n. 36/1994.
1.2.2. Utenze industriali.
Per le utenze relative agli insediamenti classificati quali
insediamenti o complessi produttivi ai sensi dell'art. 1-quater del
citato decreto-legge n. 544/1976, convertito dalla legge n. 690/1976,
la quota di tariffa e' determinata, sulla base della quantita' delle
acque reflue scaricate, mediante applicazione della formula tipo
fissata con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977 in
attuazione dell'art. 17-bis, comma 1, della legge 10 maggio 1976, n.
319, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle relative
tariffe gia' stabilite sulla base di detta formula.
In ogni caso l'incremento non potra' superare, nel 1999, la misura
dell'1,5%, calcolata come sopra.
1.2.3. Disciplina impianti non completati.
I gestori che, ai sensi della delibera 27 novembre 1996 e della
delibera 18 dicembre 1997, in presenza di impianti non completati e
funzionali hanno applicato la quota massima prevista per il servizio
di fognatura possono determinare gli aumenti di cui ai punti
precedenti solo se hanno proceduto ad accantonare o a destinare i
ricavi eccedenti le necessita' gestionali ad interventi di
completamento della rete.
1.3. Servizio di depurazione.
Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13,
14 e 15 della legge n. 36/1994 e comunque non oltre il 30 giugno 2000
- fermo restando quanto previsto in via generale dalla normativa di
settore - gli enti gestori determinano le quote di servizio di
depurazione sulla base delle seguenti direttive.
1.3.1. Utenze civili.
Per le utenze civili come sopra definite la tariffa puo' essere
incrementata sino alla medesima percentuale indicata al punto 1.2.1
(1,5%).
Il gestore, qualora non abbia gia' provveduto in tal senso, ha
l'obbligo, ai sensi dell'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, di elevare la tariffa sino all'importo di lire 500 al
metro cubo, stabilito dall'art. 3, commi 42 e seguenti, della legge
28 dicembre 1995, n. 549.
L'incremento dell'1,5% di cui al comma precedente si applica
esclusivamente nei casi in cui alla data di emanazione della presente
delibera la tariffa vigente sia fissata nella misura di legge.
1.3.2. Utenze industriali.
Si applicano le medesime disposizioni previste, per il servizio di
fognatura, al precedente punto 1.2.2.
B. Gestione integrata dei servizi.
I soggetti che gestiscano contemporaneamente almeno due dei servizi
considerati al punto A e che risultino abilitati alla determinazione
delle relative tariffe possono derogare ai limiti previsti,
distintamente, per i servizi di acquedotto, di fognatura (utenze
civili) e di depurazione (utenze civili) purche' la media ponderata
degli incrementi tariffari applicati ai servizi contemporaneamente
gestiti non travalichi i limiti stessi. A tal fine i pesi che vengono
attribuiti ai tre servizi riflettono i dati del paniere ISTAT con
base 1995=100 e sono di seguito riportati:
a) Gestione integrata del ciclo dell'acqua:
servizio acquedotto: 56%;
servizio fognatura: 12%;
servizio depurazione: 32%;
b) Gestione integrata dei servizi di acquedotto e di fognatura:
servizio acquedotto: 82,4%;
servizio fognatura: 17,6%;
c) Gestione integrata dei servizi di acquedotto e depurazione:
servizio acquedotto: 63,6%;
servizio depurazione: 36,4%;
d) Gestione integrata dei servizi di fognatura e depurazione:
servizio fognatura: 27,3%;
servizio depurazione: 72,7%.
In relazione ai suddetti pesi la media ponderata di aumento (
triangle T) risulta determinata sulla base delle formule riportate,
per le varie combinazioni, nell'allegato 1 che forma parte integrante
della presente delibera.
La possibilita' per il gestore che opera su almeno due componenti
del servizio idrico di scegliere valori di incremento diversi per i
servizi stessi consente al medesimo di ottimizzare le tariffe in
relazione alla struttura dei relativi costi.
2. INVESTIMENTI.
2.1. Aumenti aggiuntivi ner nuovi investimenti.
2.1.1. Casistica.
Nell'eventualita' che l'ente o l'impresa che gestisce uno o piu'
servizi di cui sopra effettui investimenti, e' consentito, in
aggiunta agli aumenti di cui ai punti precedenti, un ulteriore
incremento graduato come appresso, in relazione al grado di
avvicinamento all'attuazione della legge n. 36/1994 registrato al
momento di predisposizione del programma e comunque anteriormente
alla data del 1 luglio 1999:
a) nel caso che il programma di investimenti predisposto dal
gestore sia approvato dal rispettivo soggetto d'ambito - pur se detto
soggetto, in assenza di legge regionale attuativa della legge n.
36/1994, e' costituito dalla provincia ai sensi della legge n.
344/1997 - e' possibile un aumento massimo del 6% per un volume di
investimenti pari almeno al 50% del fatturato previsto per l'anno
1999, in considerazione della prevedibile conformita' del programma
stesso all'adottando piano di ambito. Nel caso di rapporti minori si
procede per interpolazione lineare;
b) nel caso che il programma di investimenti sia predisposto da un
gestore integrato delle tre fasi della filiera operante in assenza di
un soggetto d'ambito insediato e' possibile un aumento massimo del 4%
per un volume di investimenti pari ad 1/3 del fatturato previsto per
l'anno 1999. Nel caso di rapporti inferiori si procede per
interpolazione lineare;
c) nel caso che gli investimenti vengano effettuati da un gestore
operante in una regione in cui e' stata approvata la legge regionale
attuativa della legge n. 36/1994, ma sulla base di un programma che
non risulta approvato da un soggetto d'ambito o perche' quest'ultimo
non e' stato ancora insediato o perche' il medesimo non ha
riscontrato la richiesta di approvazione del programma entro sessanta
giorni dalla presentazione dello stesso da parte del gestore, e'
possibile un aumento massimo del 2,5% per un volume di investimenti
pari a 1/3 del fatturato previsto per il 1999, purche' detti
investimenti siano vincolati alle tipologie di investimenti
ammissibili riportati nel prospetto costituente l'allegato 2, che
forma parte integrante della presente delibera. In caso di rapporti
inferiori si procede per interpolazione lineare;
d) in tutti gli altri casi - ad eccezione della fattispecie
considerata al comma successivo - e' possibile un aumento massimo
dell'1% per un volume di investimenti pari a 1/3 del fatturato
previsto per il 1999, purche' detti investimenti siano vincolati alle
tipologie di investimenti ammissibili di cui al menzionato allegato
2. Per i rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare.
Sono altresi' possibili aumenti aggiuntivi, rispetto a quelli
previsti al punto 1, sino ad un massimo del 6% per l'adeguamento di
depuratori esistenti alla vigente normativa nelle ipotesi di
emergenza che abbiano dato luogo all'emanazione di apposite ordinanze
del Ministero dell'ambiente: in tali ipotesi il commissario
provvedera' a sottoporre preliminarmente il programma di investimenti
a questo comitato, che disporra' le verifiche intese anche ad
accertare la congruita' di detto programma con le presumibili linee
dell'assetto a regime.
Resta preclusa qualsiasi possibilita' di disporre aumenti in
relazione a programmi di investimento che siano stati esplicitamente
disapprovati dal soggetto d'ambito entro sessanta giorni dalla
presentazione del programma stesso da parte del gestore.
2.1.2. Limiti.
2.1.2.1. Gli aumenti correlati agli investimenti non sono
applicabili alle gestioni in economia.
2.1.2.2. Gli aumenti indicati al punto 2.1.1 possono essere
applicati solo dopo che il gestore abbia provveduto a soddisfare
l'obbligo di referto previsto dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici in data 8 gennaio 1997, n. 99, meglio specificato in
premessa, e dalla relativa circolare esplicativa.
2.1.2.3. Per quanto attiene al servizio di depurazione, gli aumenti
indicati al richiamato punto 2.1.1 non possono essere applicati in
assenza del servizio medesimo.
2.1.3. Riconoscibilita' degli investimenti.
Gli investimenti programmati cui viene fatto riferimento per
l'applicazione degli appositi incrementi tariffari previsti dalla
presente delibera sono quelli assunti dal gestore a proprio carico
diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con
risorse pubbliche, statali o comunitarie.
2.2. Penalizzazioni per sottorealizzazioni.
Nell'ipotesi che al 31 dicembre 1998 non risulti realizzato il
volume di investimenti considerato in sede di determinazione
dell'aumento tariffario calcolato per il 1998 ai sensi della delibera
18 dicembre 1997, all'incremento complessivo per il 1999, come sopra
calcolato, viene applicato un fattore correttivo negativo, pari
all'incremento tariffario corrispondente alla differenza tra il
volume di investimenti previsto ed il volume di investimenti
effettivamente realizzato. < deflt >
Nel caso esposto dunque la tariffa si riduce della percentuale
    I p 98     I 98
3 . _______ _ _______ . 5%,
    F p 98     F 98

dove
I p 98 = investimenti programmati per l'anno 1998,
F p 98 =fatturato previsto per il 1998 al momento del relativo
programma di investimenti,
I 98 = investimenti effettivamente realizzati nel 1998,
F 98 = fatturato realizzato nel 1998.
3. DISPOSIZIONI FINALI.
3.1. Base di computo degli aumenti.
Gli incrementi tariffari di cui sopra sono applicati sulle tariffe
vigenti, purche' le stesse non siano superiori ai valori risultanti
dall'attuazione delle direttive di cui alla citata delibera del 18
dicembre 1997, salva l'ipotesi di rideterminazione di cui al
precedente punto 1.1.2.
3.2. Decorrenza aumenti.
Gli incrementi conseguenti all'attuazione delle direttive di cui ai
punti precedenti saranno applicati a decorrere dal 1 luglio 1999.
3.3. Rapporti con l'utenza.
Gli enti ed imprese che gestiscono i servizi considerati nella
presente delibera debbono improntare i rapporti con l'utenza a
criteri di massima trasparenza. In tale contesto, quando si verta
nell'ipotesi di gestione integrata di due o di tutti i servizi
suddetti, debbono indicare distintamente la quota di tariffa
imputabile a ciascuno dei servizi stessi ed esporre gli elementi
utili per verificare la correttezza della quantificazione dei
relativi importi.
In relazione alla diversa configurazione dei corrispettivi dei
servizi di fognatura e di depurazione ed alla conseguente abrogazione
di alcune norme, la riscossione dei corrispettivi stessi non avverra'
piu' sulla base di procedure fiscali, bensi' con le modalita' proprie
dell'esazione delle tariffe.
3.4. Clausola di rinvio.
Resta ferma l'applicazione delle altre direttive previste nella
delibera 18 dicembre 1997, che non siano modificate dalla presente
delibera.
Invita
il Ministro dei lavori pubblici a porre in essere tutte le
condizioni per un sollecito avvio dei lavori dell'Osservatorio dei
servizi idrici di cui all'art. 22 della legge n. 36/1994, confidando
che l'Osservatorio stesso ed i Ministeri competenti, anche in
collaborazione con il NARS, definiscano entro il 31 dicembre 1999 gli
indicatori di costo standard, avvalendosi intanto, per le
elaborazioni relative, dei dati acquisiti a seguito della
compilazione del modulario allegato alla circolare che il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanera' per dare
attuazione alle direttive di cui alla presente delibera: a tali
indicatori potra' farsi riferimento per rafforzare, in sede di
predisposizione della manovra tariffaria relativa al 2000, la
stringenza del vincolo sui costi cui la tariffa dovra' avvicinarsi,
con l'ulteriore vantaggio di pervenire ad una tariffa prossima a
quella che sara' la tariffa media di partenza per il metodo
normalizzato; mentre, qualora i suddetti indicatori non fossero
disponibili in tempo utile, questo comitato, recependo l'indicazione
formulata dal NARS, dettera' ulteriori direttive per proseguire il
percorso di copertura dei costi, in limiti compresi tra l'80% ed il
100%, con esclusivo riferimento ai costi 1998 rivalutati della
percentuale di incremento stabilita ai sensi del precedente punto
1.1.3;
le regioni e le province autonome a collaborare con il predetto
Osservatorio e con il citato Ministero per la costruzione di una
banca dati su costi e tariffe che, tramite le interconnessioni di cui
alla previsione legislativa, consenta la massima circolazione delle
informazioni concernenti i servizi idrici in vista di una piu'
compiuta razionalizzazione del sistema;
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentito il Ministero dell'ambiente e sulla base di
contatti avviati con la conferenza per i rapporti permanenti tra lo
Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e/o con
la conferenza Statocitta' ed autonomie locali e/o con l'ANCI, ad
individuare, nelle more della piena operativita' del predetto
Osservatorio, misure atte a consentire anche per i servizi di
fognatura e depurazione forme di controllo sulla puntuale attuazione
delle direttive di questo comitato ed in particolare a definire
modalita' per
verificare, anche al fine di poter quantificare i proventi
destinabili al finanziamento del piano straordinario specificato in
premessa, che i soggetti interessati abbiano utilizzato correttamente
la quota di tariffa per depurazione, determinata dal citato art. 3,
commi 43-47, della legge n. 549/1995, per necessita' gestionali
dell'impianto ed abbiano proceduto ad accantonare o destinare
l'eccedenza al miglioramento degli impianti, con particolare
riferimento all'adeguamento degli impianti ai livelli depurativi
richiesti dalle norme piu' avanzate (c.d. trattamento terziario);
verificare che gli enti gestori, nelle ipotesi di cui all'art. 14,
comma 1, della legge n. 36/1994, abbiano applicato la quota di
tariffa prevista ed effettuato il relativo accantonamento.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'Alema

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1999
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio
n. 35