Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27-04-1998
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo
1998, n. 115.
Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Visto in particolare il combinato disposto degli articoli 1 e 3,
comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce
al Governo la delega ad adottare decreti legislativi diretti ad
individuare le procedure e gli strumenti di raccordo che consentano
la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi livelli di
governo e di amministrazione;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali;
Visti in particolare gli articoli 2, comma 9, e 9, comma 2, lettera
g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevedono
rispettivamente l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla
proposta del Ministro della sanita' di nomina del direttore
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, e l'espressione del
parere da parte della Conferenza unificata per quanto attiene agli
indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali;
Ritenuta la necessita' di procedere al completamento del riordino
dell'Agenzia medesima quale strumento di raccordo che favorisca la
leale collaborazione tra i diversi livelli di governo del settore
sanitario;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 novembre 1997;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificata con
la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, ai sensi dell'articolo
9, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;
Sentita la commissione parlamentare prevista dall'articolo 5 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Compiti e attribuzioni
1. Sino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai
sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e sino alla
ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge,
all'Agenzia per i servizi sanitari regionali istituita dall'articolo
5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, spettano, oltre ai
compiti previsti dalla normativa vigente, anche le seguenti funzioni:
a) esprimere al Ministro della sanita' parere obbligatorio sui
provvedimenti da sottoporre al Consiglio dei Ministri in base alle
norme attuative dell'articolo 1, comma 1, lettera u), della legge 23
ottobre 1992, n. 421; il parere e' reso entro venti giorni dalla
comunicazione dello schema di provvedimento;
b) esprimere parere obbligatorio su segnalazioni provenienti dalle
regioni in materia di adozione, da parte dello Stato, di
provvedimenti attuativi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, per consentire l'assunzione di
idonee iniziative da parte dei Ministri competenti;
c) assicurare il costante monitoraggio delle modalita' di
accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano
prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio
sanitario nazionale, nonche' dell'attuazione dei protocolli di intesa
tra universita' e regioni previsti dall'articolo 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Il Ministero della sanita', le regioni e le province autonome,
le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere forniscono
all'Agenzia, anche su richiesta, documenti e informazioni in loro
possesso per l'esercizio delle funzioni della medesima Agenzia.
Art. 2.
O r g a n i
1. Sono organi dell'Agenzia il presidente del consiglio di
amministrazione, il consiglio di amministrazione, il direttore ed il
collegio dei revisori dei conti. Tutti gli organi dell'Agenzia durano
in carica tre anni.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione, che assume la
rappresentanza dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di
amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da
quattro membri. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita',
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome. I membri del consiglio di
amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanita'; due di
essi sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, unificati con la Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali. Tutti i componenti del consiglio di
amministrazione sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in
materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari,
anche estranei alla pubblica amministrazione, e possono essere
confermati, con le stesse modalita', una sola volta.
4. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita',
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, tra esperti di riconosciuta
competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi
sanitari, anche estranei all'amministrazione. Il rapporto di lavoro
del direttore e' regolato da contratto di diritto privato e non e'
immediatamente rinnovabile; alla scadenza del triennio la nomina puo'
essere rinnovata per una sola volta, su proposta del consiglio di
amministrazione dell'Agenzia, motivata con riferimento all'eccellenza
dei risultati raggiunti.
5. Il direttore esercita tutti i poteri di gestione dell'Agenzia,
salvo quelli attribuiti ad altri organi della medesima.
Art. 3.
Norme finali
1. Alla nomina dei componenti degli organi dell'Agenzia di cui
all'articolo 2 si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
2. Sino all'emanazione del nuovo regolamento secondo la procedura
prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia
restano disciplinati dalle disposizioni del decreto del Ministro
della sanita' 22 febbraio 1994, n. 233, in quanto compatibili con le
disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bindi, Ministro della sanita'
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica e gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega
al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 59/1997 (Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa) e' il seguente:
"Art. 5. - 1. E' istituita una commissione
parlamentare, composta da venti senatori e venti
deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su
designazione dei gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La
commissione si riunisce per la sua prima seduta entro
venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per
l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla
costituzione della Commissione, il parere, ove occorra,
viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.
3. La commissione ha sede presso la Camera dei deputati.
Alle spese necessarie per il funzionamento della
commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla presente legge e ne
riferisce ogni sei mesi alle Camere".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.
59, come modificato dall'art. 7 della legge 15 maggio
1997, n. 127, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 marzo 1998, uno o piu' decreti legislativi volti a
conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi
degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione,
funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente
legge. Ai fini della presente legge, per
"conferimento" si intende trasferimento, delega o
attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali"
si intendono le province, i comuni, le comunita'
montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali,
nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di cui
all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge,
anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n.
142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla cura degli interessi e alla promozione
dello sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte
le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili
nei rispettivi territori in atto esercitati da
qualunque organo o amministrazione dello Stato,
centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti
pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonche'
cooperazione internazionale e attivita' promozionale
all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e
materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico
artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo
politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e
passivo, propaganda elettorale, consultazioni
referendarie escluse quelle regionali;
h) moneta, sistema valutario e perequazione
delle risorse finanziarie;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale
temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici,
programmi scolastici, organizzazione generale
dell'istruzione scolastica e stato giuridico del
personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e
2:
a) i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti
con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla
programmazione, progettazione, esecuzione e
manutenzione di grandi reti infrastrutturali
dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di
protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela
dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le
funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo,
per la ricerca, la produzione, il trasporto e la
distribuzione di energia; gli schemi di decreti
legislativi, ai fini della individuazione dei compiti
di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in
mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri
delibera motivatamente in via definitiva su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di
autonomia funzionale dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e dalle universita'
degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e
i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a
livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato
sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema
statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli
obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e
dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la
valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione
della ricerca applicata sono interessi pubblici primari
che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli
altri enti locali assicurano nell'ambito delle
rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze
della salute, della sicurezza pubblica e della tutela
dell'ambiente".
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 266, e' il seguente:
"Art. 5 (Agenzia per i servizi sanitari regionali).
- 1. E' istituita una agenzia dotata di personalita'
giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della
sanita', con compiti di supporto delle attivita'
regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei
rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di
segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione
delle risorse personali e materiali e nelle forniture,
di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni
in materia sanitaria.
2. Con decreto del Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, da emanare ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinati l'organizzazione e il
funzionamento dell'agenzia in modo da assicurare la
composizione paritetica fra Ministero della sanita' e
rappresentanti delle regioni nel Consiglio di
amministrazione.
3. Il direttore dell'agenzia e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanita', tra esperti di riconosciuta
competenza in materia di organizzazione e programmazione
dei servizi sanitari, anche estranei
all'amministrazione. Il direttore e' assunto con contratto
di diritto privato di durata quinquennale non rinnovabile.
4. L'agenzia si avvale di personale comandato dalle
amministrazioni statali, dalle regioni, dalle unita'
sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, nonche' di
personale assunto con contratto di diritto privato a
tempo determinato, nei limiti del contingente di cui alla
tabella A allegata al presente decreto, e della
disponibilita' finanziaria.
5. La dotazione finanziaria dell'Agenzia e'
determinata, per una parte, mediante assegnazione di un
contributo annuale non superiore a lire cinque miliardi da
prelevarsi dal fondo sanitario nazionale di cui all'art.
12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502. Per la parte restante gli
oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti
mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati
con le regioni per le prestazioni di promozione,
consulenza e supporto.
6. Sono abrogati i commi 11 e 12 dell'art. 53 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833".
- Il testo della lettera u) del comma 1 dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' il seguente:
"u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione
delle misure attribuite alla competenza delle regioni e
delle province autonome, prevedere che in caso di
inadempienza da parte delle medesime di adempimenti
previsti dai decreti legislativi di cui al presente
articolo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanita', disponga, previa diffida, il
compimento degli atti relativi in sostituzione delle
predette amministrazioni regionali o provinciali".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 (supplemento
ordinario) concerne: "Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421".
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 7 del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e' il
seguente:
"Art. 6 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed
Universita'). - 1. Le regioni, nell'ambito della
programmazione regionale, stipulano specifici protocolli
d'intesa con le universita' per regolamentare
l'apporto alle attivita' assistenziali del servizio
sanitario delle facolta' di medicina, nel rispetto
delle loro finalita' istituzionali didattiche e
scientifiche. Le universita' contribuiscono, per quanto di
competenza, all'elaborazione dei piani sanitari
regionali. La programmazione sanitaria, ai fini
dell'individuazione della dislocazione delle strutture
sanitarie, deve tener conto della presenza
programmata delle strutture universitarie. Le
universita' e le regioni possono, d'intesa,
costituire policlinici universitari, mediante
scorporo e trasferimento da singoli stabilimenti
ospedalieri di strutture universitarie od ospedaliere,
accorpandole in stabilimenti omogenei tenendo conto
delle esigenze della programmazione regionale. I
rapporti in attuazione delle predette intese sono
regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le
universita', le aziende ospedaliere e le unita' sanitarie
locali interessate.
2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio
sanitario nazionale, connesse alla formazione degli
specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del
Servizio sanitario nazionale, le universita' e le regioni
stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare
le modalita' della reciproca collaborazione. I rapporti
in attuazione delle predette intese sono regolati con
appositi accordi tra le universita', le aziende
ospedaliere, le unita' sanitarie locali, gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituiti
zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la
disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991,
n. 257, sulla formazione specialistica, nelle
scuole di specializzazione attivate presso le predette
strutture sanitarie in possesso dei requisiti di
idoneita' di cui all'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 257/1991, la titolarita' dei corsi
di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico
universitario e' affidata ai dirigenti delle strutture
presso le quali si svolge la formazione stessa, in
conformita' ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai
fini della programmazione del numero degli specialisti da
formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2
del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo
anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni
sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del
presente decreto. Il diploma di specializzazione
conseguito presso le predette scuole e' rilasciato a
firma del direttore della scuola e del rettore
dell'universita' competente. Sulla base delle esigenze
di formazione e di prestazioni rilevate dalla
programmazione regionale, analoghe modalita' per
l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere
previste per i presidi ospedalieri delle unita' sanitarie
locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti
di idoneita' previsti dall'art. 7 del decreto legislativo
8 agosto 1991, n. 257.
3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione
avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture
del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private
accreditate. I requisiti di idoneita' e
l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della
sanita'. Il Ministro della sanita' individua con
proprio decreto le figure professionali da formare ed i
relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e'
definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre
1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di
concerto con il Ministro della sanita'. Per tali finalita'
le regioni e le universita' attivano appositi
protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di
cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La
titolarita' dei corsi di insegnamento previsti
dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di
norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle
strutture presso le quali si svolge la formazione
stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti
in attuazione delle predette intese sono regolati con
appositi accordi tra le universita', le aziende
ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le istituzioni
pubbliche e private accreditate e gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi
conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile
del corso e del rettore dell'universita' competente.
L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in
una prova pratica, abilita all'esercizio professionale.
Nelle commissioni di esame e' assicurata la presenza
di rappresentanti dei collegi professionali, ove
costituiti. I corsi di studio relativi alle figure
professionali individuate ai sensi del presente articolo
e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati
riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19
novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a
decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, il
completamento degli studi agli studenti che si iscrivono
entro il predetto termine al primo anno di corso. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi
disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni caso
richiesto il possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore di secondo grado di durata
quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal
precedente ordinamento e per il predetto periodo
temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano
superato il primo biennio di scuola secondaria superiore
per i posti che non dovessero essere coperti dai
soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore di secondo grado.
4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa
di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla
costituzione delle nuove unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono
approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta dei Ministri della sanita' e dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Nelle strutture delle facolta' di medicina e
chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di
ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992,
dell'area tecnicoscientifica e sociosanitaria, svolge
anche le funzioni assistenziali. In tal senso e'
modificato il contenuto delle attribuzioni dei
profili del collaboratore e del funzionario tecnico
sociosanitario in possesso del diploma di laurea in
medicina e chirurgia ed in odontoiatria. E' fatto divieto
alle universita' di assumere nei profili indicati i
laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria".
Note all'art. 3:
- Per il gia' citato art. 5 del decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 266, vedasi nelle precedenti note all'art.
1.
- Il decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio
1994, n. 233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
del 16 aprile 1994, concerne: "Regolamento per la
organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle
attivita' della Agenzia per i servizi sanitari
regionali".