Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27-04-1998
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 23 dicembre 1997, n. 116.
Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento
del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la
rete unitaria della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo
17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
il quale stabilisce, tra l'altro, che con regolamento, da emanarsi
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
stessa, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il
funzionamento del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che
utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E m a n a
il seguente regolamento:
Titolo I
Definizioni e compiti
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per Autorita', l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione;
b) per Centro, il Centro tecnico previsto dall'articolo 17, comma
19, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) per Rete, la Rete unitaria della pubblica amministrazione;
d) per amministrazioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali, di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39;
e) per soggetti che utilizzano la rete, le amministrazioni di cui
alla lettera d) e gli altri soggetti pubblici e privati che ne hanno
titolo legale o convenzionale;
f) per gestore, l'organismo incaricato della prestazione di uno o
piu' specifici servizi;
g) per sicurezza, l'insieme delle misure volte ad assicurare
l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza dei dati;
h) per servizi, servizi relativi al trasporto dei dati e
all'interoperabilita' della rete, regolati dai contrattiquadro e dai
relativi atti esecutivi previsti dall'articolo 15, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 2.
Compiti del Centro
I. Il Centro tecnico coordina l'attivita' di erogazione dei servizi
da parte dei gestori degli stessi, vigila sulla qualita' dei servizi,
promuove l'adozione di idonee misure di sicurezza e ne verifica
l'attuazione, pianifica l'evoluzione tecnica della Rete, assiste le
amministrazioni sotto il profilo tecnico e della cooperazione
applicativa, nonche' nella stipula e nella gestione degli atti
esecutivi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo
1997, n. 59.
2. A tal fine al Centro spettano i seguenti compiti:
a) coordinare, analizzare e controllare le prestazioni fornite dai
gestori dei servizi ai soggetti che utilizzano la Rete;
b) promuovere, secondo l'indirizzo dell'Autorita', la realizzazione
dei servizi di cooperazione applicativa fra i soggetti che utilizzano
la Rete, assistendoli, altresi', nella fase di progettazione
esecutiva e di avviamento;
c) coordinare l'assistenza per la soluzione dei problemi tecnici ed
organizzativi nei confronti dei soggetti che utilizzano la Rete
nell'ambito dei contratti di fornitura dei servizi;
d) curare le procedure di certificazione delle chiavi di cifratura
ed i sistemi di validazione temporale, secondo le norme tecniche
dettate dall'Autorita', anche in conformita' alle disposizioni dei
regolamenti previsti dall'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
e) coordinare il piano delle evoluzioni e degli adeguamenti
tecnologici della Rete;
f) approvare i piani di qualita' e i relativi manuali, predisposti
dai prestatori dei servizi, nel rispetto della normativa tecnica di
settore e vigilare sulla loro corretta applicazione;
g) curare il piano di attivazione dei servizi per i soggetti che
utilizzano la Rete, sulla base delle proposte provenienti dagli
stessi e d'intesa con i gestori;
h) predisporre gli schemi degli atti esecutivi di cui all'articolo
15, comma 1, della legge 15 marzo l997, n. 59, provvedendo, altresi',
d'intesa con le singole amministrazioni, a definire le specifiche
tecniche dei capitolati sulla base delle rispettive esigenze
funzionali;
i) assistere le amministrazioni nell'attivita' di progettazione
volta a potenziare, aggiornare e ristrutturare le proprie reti;
l) formulare all'Autorita' proposte relative alla formazione del
personale delle amministrazioni, in relazione all'utilizzazione dei
servizi previsti nell'ambito della Rete;
m) segnalare all'Autorita' il verificarsi di circostanze che
richiedano l'esercizio dei poteri ad essa spettanti, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609;
n) subentrare all'Autorita' nei compiti di cui all'articolo 17,
comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con le modalita'
indicate all'articolo 8;
o) assumere ogni altra iniziativa ritenuta necessaria per rendere
effettiva l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete.
Titolo II
Organizzazione
Art. 3.
Direzione e controllo dell'Autorita'
1. Nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2, il Centro
opera, con autonomia amministrativa, contabile e tecnicofunzionale,
sulla base delle direttive e sotto il controllo dell'Autorita'.
2. Alle adunanze dell'Autorita', aventi ad oggetto le direttive
previste dal comma 1, puo' essere invitato a partecipare il direttore
del Centro, senza diritto di voto.
3. L'Autorita' esercita il controllo sulla gestione del Centro, con
particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi, al loro
eventuale scostamento rispetto ai programmi prefissati, nonche'
all'efficienza e all'efficacia della gestione complessiva.
4. Il Centro presenta all'Autorita', entro il 30 maggio di ogni
anno, il piano triennale della propria attivita' e, entro il 31 marzo
di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno
precedente. I dati e le notizie in essa contenuti, previo esame
dell'Autorita', concorrono a formare la relazione annuale, presentata
dall'Autorita' stessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39.
Art. 4.
Il direttore
1. Il direttore del Centro e' nominato dall'Autorita', su proposta
del presidente di quest'ultima, tra esperti di adeguata competenza e
professionalita'; se dipendente pubblico, e' collocato fuori ruolo
per la durata dell'incarico. Sovrintende all'esecuzione delle
direttive di cui all'articolo 3, comma 1, ed e' responsabile del
funzionamento del Centro, anche sotto il profilo amministrativo e
contabile, nonche' dei risultati conseguiti. In caso di assenza o
impedimento, e' sostituito dal funzionario responsabile di un'Area di
cui all'articolo 5, da lui designato. L'incarico, della durata
massima di cinque anni, puo' essere rinnovato o revocato per giusta
causa.
2. Con il provvedimento di nomina di cui al comma 1 e', altresi',
determinato il trattamento economico, posto a carico del Centro,
sulla base delle retribuzioni corrisposte ai dirigenti di aziende
industriali.
3. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2 e
avvalendosi delle strutture di cui all'articolo 5, il direttore:
a) provvede alla direzione e gestione del personale;
b) predispone annualmente il programma delle attivita' da
sottoporre all'approvazione dell'Autorita', nei limiti delle risorse
assegnate al Centro con le modalita' previste all'articolo 6, comma
2;
c) dispone l'acquisizione dei beni, dei servizi e di quant'altro
necessario per l'attuazione del programma e la gestione del Centro,
salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
Art. 5.
Personale e struttura operativa
1. Per il proprio funzionamento, il Centro si avvale di personale
in misura non superiore a cinquanta unita', assunto con contratto di
diritto privato, anche a tempo determinato. In tal caso, il contratto
non puo' eccedere la durata di cinque anni, rinnovabile alla
scadenza.
2. Il personale e' selezionato, sulla base dei criteri stabiliti
dall'Autorita', da un'apposita commissione, nominata dal presidente
dell'Autorita' stessa. Il presidente della commissione e', di norma,
scelto tra i magistrati ordinari ed amministrativi, nonche' tra gli
avvocati dello Stato.
3. La struttura operativa del Centro si articola in aree operative,
individuate con provvedimento del direttore da sottoporre ad
approvazione dell'Autorita'. L'articolazione delle aree e' disposta
in modo che risultino adeguatamente distribuiti, anche con carattere
di flessibilita', i compiti indicati all'articolo 2. In relazione a
particolari esigenze che non ammettono soluzioni di continuita', il
direttore adotta le misure necessarie per assicurare un servizio
continuativo e ininterrotto.
Titolo III
Funzionamento
Art. 6.
Gestione dei fondi
1. Alle spese di funzionamento del Centro si provvede mediante
apertura di una contabilita' speciale, da istituirsi a norma
dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, presso la sezione di tesoreria
provinciale dello Stato di Roma, intestata al "Centro tecnico di cui
all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127".
2. La contabilita' speciale e' alimentata mediante mandati,
commutabili in quietanze di entrata della stessa contabilita'
speciale, tratti sui fondi destinati al finanziamento del progetto
intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione",
assegnati al Centro su proposta dell'Autorita', con le modalita'
indicate dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 3 giugno
1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400,
richiamato dall'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n.
127.
3. Le spese, da effettuarsi nei limiti delle somme assegnate con le
modalita' di cui al comma 2, sono disposte dal direttore del Centro o
da altro funzionario da lui delegato, sulla base del documento
programmatico che fissa, prima dell'inizio di ogni esercizio, gli
obiettivi da raggiungere e i criteri di massima che si intendono
seguire nello svolgimento delle attivita' istituzionali.
4. Sugli ordini di pagamento emessi dal direttore del Centro, o dal
funzionario da lui delegato, e' apposto, prima dell'esecuzione, il
visto del responsabile dell'ufficio di ragioneria.
5. Le somme versate sulla contabilita' speciale, non erogate alla
chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere riportate
all'esercizio successivo per effettuare i pagamenti inerenti a spese
gia' formalmente programmate, da individuare con provvedimento
ricognitivo del direttore prima del termine dell'esercizio.
6. La gestione finanziaria del Centro e' soggetta al controllo
consuntivo della Corte dei conti, con le stesse modalita' di
assoggettamento al controllo previste dall'articolo 15 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769, nei
confronti dell'Autorita'. A tal fine, il rendiconto del Centro,
accompagnato da una relazione illustrativa del direttore, contenente
valutazioni sull'attivita' svolta, sugli obiettivi perseguiti e sui
risultati raggiunti, avuto riguardo ai costi sostenuti e ai benefici
conseguiti, e' trasmesso al presidente dell'Autorita' per
l'effettuazione del controllo previsto dall'articolo 3, comma 3, e
per il successivo inoltro alla Corte dei conti, unitamente al
rendiconto dell'Autorita'.
Art. 7.
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento,
in materia di gestione delle spese del Centro, ivi incluse le
procedure contrattuali, limitatamente ai casi non disciplinati dalla
normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento, si
applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al regolamento per
la gestione delle spese dell'Autorita', adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769.
Art. 8.
Norma transitoria
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il
Centro subentra nei compiti dell'Autorita', inerenti all'assistenza
dei soggetti che utilizzano la Rete, ivi inclusi i procedimenti di
gara ancora in corso, individuati in apposito verbale di passaggio di
consegne.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 8
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 17, comma 19, della legge 15
maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo), e' il seguente:
"19. Presso l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione e' istituito un Centro
tecnico, operante con autonomia amministrativa e
funzionale, sotto la direzione e il controllo
dell'Autorita', per l'assistenza ai soggetti che utilizzano
la Rete unitaria della pubblica amministrazione. Con
regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il
funzionamento del Centro medesimo. Il Centro si
avvale di personale assunto con contratto di diritto
privato, anche a tempo determinato, in numero non
superiore a cinquanta unita'. In sede di prima
applicazione i compiti del Centro sono svolti
dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma, il Centro subentra
nei compiti dell'Autorita' inerenti l'assistenza ai
soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica
amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara
ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro
gravano sulle disponibilita' gia' destinate al
finanziamento del progetto intersettoriale ''Rete
unitaria della pubblica amministrazione'', di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307,
convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da
assegnare con le modalita' ivi indicate nella misura
ritenuta congrua dall'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione in relazione alla
progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti".
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca:
"Norme in materia di sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Per il testo dell'art. 17, comma 19, della citata
legge n. 127 del 1997 si veda nella nota al titolo.
- Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 17, comma 19, della citata
legge n. 127 del 1997 si veda nella nota al titolo.
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 del citato decreto
legislativo n. 39 del 1993 e' il seguente:
"1. Le disposizioni del presente decreto
disciplinano la progettazione lo siluppo e la
gestione dei sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo
e degli enti pubblici non economici nazionali,
denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo".
- Il testo dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), e' il seguente:
"Art. 15. - 1. Al fine della realizzazione della
rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione e'
incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento,
qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di
stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di
scelta del contraente, uno o piu' contrattiquadro con
cui i prestatori dei servizi e delle forniture
relativi al trasporto dei dati e
all'interoperabilita' si impegnano a contrarre con
le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n 39, in relazione alle
proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti
esecutivi dei predetti contrattiquadro. Gli atti
esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove
previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non
ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno
facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente
comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla
pubblica amministrazione e dai privati con strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle
medesime forme, nonche' la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le
modalita' di applicazione del presente comma sono
stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i
privati, con specifici regolamenti da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni".
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 15, comma 1, della citata legge
n. 59 del 1997 si veda nella nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609
(Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il
funzionamento della Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione), e' il seguente:
"Art. 12 (Composizione e risoluzione dei contrasti
operativi). - 1. Ove tra due o piu' amministrazioni anche
in esito alla conferenza dei servizi di cui all'art. 14 da
legge 7 agosto 1990, n. 241, insorgano contrasti operativi
in tema di pianificazione, progettazione,
realizzazione, gestione, mantenimento di sistemi
informativi automatizzati, l'Autorita' notifica alle
amministrazioni in contrasto l'apertura di un'apposita
istruttoria.
2. Entro quindici giorni dall'apertura
dell'istruttoria, l'Autorita' convoca i dirigenti
responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni in contrasto, affinche' espongano le
ragioni delle scelte divergenti. L'Autorita' puo' sentire
anche i Ministri, ovvero i titolari degli organi di
governo degli enti pubblici, nonche' i rappresentanti
legali delle imprese interessate, esperti ed altri
soggetti che la stessa Autorita' ritenga opportuno
convocare.
3. A seguito delle audizioni previste al comma 2,
l'Autorita' indica per iscritto i modi di composizione
del contrasto. Ove le amministrazioni non si adeguino
alle indicazioni dell'Autorita', quest'ultima formula al
Presidente del Consiglio dei Ministri una proposta per la
soluzione definitiva del contrasto".
- Per il testo dell'art. 17, comma 19, della citata
legge n. 127 del 1997 si veda nella nota al titolo.
Nota all'art. 3:
- Il testo del comma 4 dell'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 39 del 1993, e' il seguente:
"4. L'Autorita' presenta al Presidente del Consiglio dei
Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una
relazione che dia conto dell'attivita' svolta
nell'anno precedente e dello stato
dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con
particolare riferimento al livello di utilizzazione
effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e
benefici. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento".
Note all'art. 6:
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367
(Regolamento recante semplificazione e accelerazione
delle procedure di spesa e contabili), e' il
seguente:
"1. Il versamento di fondi del bilancio dello Stato su
contabilita' speciali, in deroga a quanto previsto
dall'art. 585, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, puo' essere autorizzato, anche in mancanza di
particolari disposizioni di legge, con il decreto di cui
al comma 2 nei casi in cui si debbano accreditare a
funzionari delegati fondi, destinati a specifici
interventi, programmi e progetti, stanziati in diversi
capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione
della spesa. Gli interventi, i programmi e i progetti
devono essere stabiliti con decreto del Ministro
competente, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni. Il decreto indica la legge di spesa e i
capitoli di bilancio interessati, la durata degli
interventi, dei programmi o dei progetti e l'entita'
dei relativi finanziamenti.
2. Il decreto motivato del Ministro del tesoro che,
su proposta dell'amministrazione interessata, autorizza il
versamento dei fondi sulla contabilita speciale
stabilisce la durata massima della contabilita'
stessa. Il decreto e' comunicato alla competente
Ragioneria centrale e alla Corte dei conti
contestualmente alla sua emanazione".
- Per il testo dell'art. 17, comma 19, della citata
legge n. 127 del 1997 si veda nella nota al titolo.
- Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 2 del
decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla
legge 30 luglio 1996, n. 400 (Disposizioni urgenti per
l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per
il finanziamento dei progetti finalizzati per la
pubblica amministrazione, nonche' delle spese di
funzionamento dell'Autorita' per l'informatica), e' il
seguente:
"2. E' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per
l'anno 1996, di lire 50.000 milioni per l'anno 1997 e di
lire 100.000 milioni per l'anno 1998, per il finanziamento
del progetto intersettoriale ''Rete unitaria della
pubblica amministrazione'', nonche' dei progetti
intersettoriali e di infrastruttura informatica e
telematica ad esso connessi. Con decreto del Ministro
del tesoro, su proposta dell'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, si
provvedera' ad assegnare alle amministrazioni interessate
alle fasi di attuazione del progetto, nonche'
all'Autorita' medesima, le somme di volta in volta
necessarie.
3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare le conseguenti
variazioni di bilancio".
- Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769
(Regolamento per la gestione delle spese occorrenti per
il funzionamento dell'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione), e' il seguente:
"Art. 15 (Rendiconto e controllo della gestione). - 1.
Entro trenta giorni dal termine dell'esercizio, il
servizio amministrazione e contabilita' predispone il
rendiconto delle spese impegnate e di quelle pagate,
distinte per categorie, da sottoporre all'approvazione
dell'Autorita'.
2. Il rendiconto e' strutturato in due sezioni,
ciascuna comprendente i dati contabili pertinenti ad
una contabilita' speciale. A loro volta, le sezioni
sono articolate funzionalmente sulla base dei programmi e
degli obiettivi indicati all'art. 3, in modo da consentire
un adeguato controllo di gestione ed una corretta
programmazione finanziaria dell'azione dell'Autorita',
occorrendo, anche in corso di esercizio.
3. Nei successivi trenta giorni, il rendiconto
approvato, accompagnato da una relazione illustrativa
del Presidente e' trasmesso, per il tramite della
Ragioneria centrale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, alla Corte dei conti per il controllo previsto
dall'art. 5, comma 2, del decrelo legislativo 12
febbraio 1993, n. 39.
4. La relazione illustrativa di cui al comma 2
contiene, in particolare, valutazioni in ordine alla
regolarita', economicita', efficienza ed efficacia della
gestione, agli obiettivi perseguiti, ai risultati
raggiunti e agli eventuali scostamenti, anche con
riferimento ai costi sostenuti e ai benefici previsti in
relazione ai progetti innovativi realizzati o in corso di
realizzazione".
Nota all'art. 7:
- Per il titolo del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 769 del 1994 si veda nelle note
all'art. 6.