Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27-04-1998
CIRCOLARE 9 aprile 1998, n. 20/98.
Decreto del Ministro dell'interno del 2 aprile 1998 recante:
"Regolamento concernente i criteri per la ripartizione del corpo
elettorale in sezioni", emanato in attuazione dell'art. 55, commi 6 e
7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Disposizioni esplicative e
direttive.
Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la provincia di Trento
Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta -
Servizi di prefettura di Aosta e, per conoscenza:
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Di seguito alla circolare MIACSE n. 6/98 del 26 febbraio scorso, si
rappresenta che e' di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
il decreto del Ministro dell'interno recante "Regolamento concernente
i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni",
previsto dall'art. 55, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n.
449 (*).
Tale regolamento - oltre a dettare criteri per l'adeguamento del
numero degli iscritti in ciascuna sezione elettorale ai nuovi limiti
(minimo 500 e massimo 1.200 elettori per sezione) introdotti dal
comma 6 del suddetto art. 55 - persegue la riduzione del 30 per cento
del numero delle sezioni a livello nazionale, da operarsi in sede di
prima revisione semestrale utile, coincidente con quella che dovra'
effettuarsi nel secondo semestre del corrente anno.
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza della
normativa in esame e sulla delicatezza della relativa fase attuativa;
ed, invero, il necessario, rilevante contenimento della spesa - scopo
fondamentale perseguito dal legislatore attraverso la radicale
contrazione del numero delle sezioni elettorali - e' obiettivo
generale da considerare ineludibile.
La circostanza offre, peraltro, lo spunto per procedere anche ad
una sostanziale razionalizzazione ed omogeneizzazione della
distribuzione del corpo eletto
(*) Il decreto qui citato sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 97 del 28 aprile 1998.
rale in sezioni, al fine di dare maggiore aderenza al principio
costituzionale del suffragio universale e di rimuovere ogni ostacolo
che, limitando di fatto la eguaglianza dei cittadini, impedisce la
effettiva partecipazione di tutti alla organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
Appare utile, in tale sede, procedere preferibilmente
all'accorpamento di sezioni gia' attualmente ubicate nello stesso
edificio; il suddetto decreto, tra l'altro, detta norme
particolarmente vincolanti in tal senso.
Si sottolinea, peraltro, che i comuni interessati al turno
autunnale di elezioni amministrative dovranno procedere alla relativa
revisione straordinaria delle liste tenendo conto esclusivamente
delle sezioni elettorali quali risultano alla chiusura della prima
revisione semestrale del 1998, predisponendo parallelamente le
proposte di contrazione delle sezioni che, come detto in precedenza,
rientrano nell'ambito della seconda revisione semestrale del 1998 le
cui variazioni produrranno effetti dal 1 gennaio 1999.
Premesso quanto sopra, per la migliore comprensione del suddetto
decreto e allo scopo dell'uniforme, puntuale attuazione dei delicati
adempimenti ivi prescritti, si reputa opportuno procedere, qui di
seguito, ad una disamina dettagliata dell'articolato.
Articolo 1:
comma 1: in applicazione dei nuovi limiti, minimi e massimi, di
iscritti in ciascuna sezione - introdotti dall'art. 55, comma 6,
della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 - si prevede la necessita' di
procedere, in tutti i comuni, ad una nuova ripartizione in sezioni;
comma 2: tale nuova ripartizione dovra' essere perseguita
attraverso apposite proposte, elaborate dettagliatamente da tutti gli
uffici elettorali comunali in conformita' alle prescrizioni del
decreto, tese ad addivenire, tendenzialmente in ogni comune, alla
riduzione minima del 30 per cento del numero delle sezioni. Gli
uffici elettorali provinciali, ove necessario integrati da personale
incardinato anche presso altri uffici, dovranno svolgere
quotidianamente, a far data dalla ricezione della presente circolare,
attenta opera di vigilanza e coordinamento, avvalendosi anche delle
funzioni ispettive in materia di elettorato attivo, tenuta e
revisione delle liste elettorali. Si tenga presente che, qualora vi
siano comuni nei quali risulti impossibile addivenire alla richiesta
diminuzione del 30 per cento delle sezioni prevedibilmente a causa
del ridotto numero di elettori a fronte di un vasto territorio,
oppure, ovviamente, in caso di enti con una sola sezione), tale
situazione dovra' essere bilanciata (anche in conformita' ai
suggerimenti formulati dai suddetti uffici elettorali provinciali) da
una corrispondente maggior riduzione negli altri comuni ed in
particolar modo nel capoluogo di provincia e nei centri piu'
popolosi.
comma 3: le suddette proposte dovranno pervenire agli uffici
elettorali provinciali improrogabilmente entro il 10 settembre 1998,
affinche' tali uffici possano verificarne immediatamente la
conformita' ai criteri prescritti dal decreto ed, in particolare, se
sia stata raggiunta una contrazione totale delle sezioni, a livello
di provincia, pari ad almeno il 30 per cento delle sezioni risultanti
dalla prima semestrale del corrente anno.
comma 4: entro e non oltre il 17 settembre 1998, le SS.LL.
provvederanno a comunicare alla Direzione generale
dell'amministrazione civile - Direzione centrale per servizi
elettorali del Ministero dell'interno le singole proposte di ogni
ufficio elettorale comunale. In particolare, si prega voler
trasmettere tra il 5 e il 17 settembre, non appena pervenuti i
rispettivi dati (a mezzo telefax ai numeri 06/4883756 o 06/4744194,
con quattro distinte comunicazioni relative rispettivamente a circa
il 25%, 50%, 75% e a tutti i comuni della provincia) per ogni comune,
il numero delle sezioni alla chiusura della prima revisione
semestrale del 1998, l'entita' numerica delle stesse risultante dalle
proposte di riduzione formulate dalle commissioni elettorali
comunali, nonche' il numero degli elettori al 30 giugno 1998, ove
tale ultimo dato non sia gia' stato comunicato per via terminale con
la procedura della revisione semestrale stessa. Questa Direzione, ove
necessario, rappresentera' alle SS.LL., limitatamente alle province
in cui la contrazione totale del numero delle sezioni non risulti
pari ad almeno il 30 per cento, la necessita' di promuovere le
iniziative ritenute opportune al fine di rispettare il dettato
normativo.
Articolo 2:
comma 1: viene fissata una media comunale minima di elettori per
sezione modulata in dipendenza dell'entita' demografica dell'ente;
ogni ufficio elettorale comunale, nel predisporre le proposte, dovra'
attenersi rigorosamente a tale prescrizione, al fine di addivenire ad
una media complessiva di elettori per sezione superiore o pari a
quella prescritta dal presente comma, anche se cio' comporta una
riduzione del numero delle sezioni superiore al 30 per cento a
livello comunale. L'eventuale minor numero di iscritti nelle sezioni
ubicate in frazioni o in zone aventi minor densita' abitativa verra'
opportunamente bilanciato con l'inserimento di un maggior numero di
elettori nelle sezioni localizzate in quartieri piu' densamente
popolati. Ovviamente, al fine di rispettare doverosamente anche le
prescrizioni contenute nei successivi articoli 3 e 4 del decreto in
esame, alcuni comuni - in particolare, ad esempio, quelli aventi da
2.001 a 40.000 abitanti con molte sezioni ubicate nei medesimi
fabbricati - dovranno superare largamente la media minima di elettori
per sezione prevista dalla disposizione di cui trattasi.
comma 2: potra' derogarsi a quanto prescritto dal presente comma
qualora l'ampiezza territoriale del comune, la difficile viabilita',
la mancanza di mezzi pubblici di trasporto, rendano difficoltoso il
concreto esercizio del diritto di voto. Analoga deroga potra'
operarsi anche nel caso in cui l'ente, per l'elevato numero di
elettori residenti all'estero, in applicazione del presente comma
superi la media comunale di 1.200 elettori per sezione.
Articolo 3:
comma 1: giova ribadire che, al fine di garantire a tutti
l'effettivo esercizio del diritto di voto, non devono, in ogni caso,
frapporsi ostacoli di alcun genere al concretarsi di tale diritto: la
doverosa riduzione del numero delle sezioni dovra' pertanto
comportare, nei limiti del possibile, un minimo aumento della
distanza fra abitazioni degli elettori e seggi. Cio' si otterra'
provvedendo ad accorpare le sezioni gia' ubicate nel medesimo
fabbricato e - solo ove strettamente necessario al fine di rispettare
le prescrizioni del presente decreto - unificando sezioni localizzate
in diverse sedi.
comma 2: in caso di fabbricati in cui siano attualmente gia'
ubicate due sezioni, queste devono inderogabilmente essere accorpate,
qualora il numero totale degli elettori iscritti in esse non superi i
1.200.
comma 3: in sede di applicazione del presente comma, dovra'
calcolarsi il totale degli elettori delle sezioni gia' ubicate nel
medesimo fabbricato, provvedendo ad accorpare le sezioni stesse in
numero tale da addivenire ad una media di elettori per sezione il
piu' possibile vicina a 1.000. (Esempio: il numero totale di elettori
di 7 sezioni ubicate nel medesimo fabbricato e' 3.900: le sezioni
inferiore a 500 - oltre che ovviamente nei comuni aventi un numero di
elettori inferiore a 500 - esclusivamente in casi del tutto
eccezionali in cui sia assolutamente necessario derogare a tale
limite al fine di garantire la possibilita' di esercitare il diritto
di voto. Quanto sopra, puo' verificarsi in caso di distanza rilevante
tra abitazioni e seggi o di viabilita' molto carente ed assenza di
mezzi pubblici sufficienti.
Si rammenta che, anche nei suddetti casi e con ovvia eccezione dei
comuni aventi un numero di elettori inferiori a 50, il numero di
iscritti per sezione non puo' essere comunque inferiore a 50, ai
sensi del comma 3 del citato art. 34 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 223/1967.
Articolo 5:
comma 1: si richiama la particolare attenzione delle SS.LL.
affinche' vigilino al fine del pieno rispetto della disposizione di
cui trattasi da parte degli uffici elettorali comunali; nessuna
sezione elettorale, infatti, dovra' comprendere elettori di un
diverso collegio elettorale per l'elezione della Camera dei deputati,
del Senato della Repubblica o del consiglio provinciale, nonche' di
una diversa circoscrizione di decentramento comunale. Quanto sopra,
risulta assolutamente indispensabile al fine di assicurare la
regolarita' delle consultazioni elettorali.
comma 2: uguale attenzione ed ogni specifica consentita azione
dovra' essere svolta affinche' gli uffici elettorali comunali
prevedano, nella proposta di revisione di cui trattasi, l'ubicazione
del maggior numero possibile di sezioni in edifici che non svolgono
attivita' scolastica. Al riguardo, si richiamano i criteri di scelta
dei locali sede di seggio dettati da questa Direzione con circolare
del 20 giugno 1994, n. 164, che, limitatamente ai suddetti criteri,
deve considerarsi parte integrante delle presenti istruzioni.
Articolo 6:
comma 1: predisposte sulla base delle prescrizioni dettate dal
decreto in esame e dalla presente circolare, le proposte degli uffici
elettorali comunali - eventualmente modificate a seguito dei
suggerimenti formulati dalle SS.LL. al fine di perseguire l'obiettivo
della riduzione del 30 per cento delle sezioni a livello provinciale
- formeranno oggetto della deliberazione delle rispettive commissioni
elettorali comunali prevista dall'art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 223/1967 (entro il 10 ottobre prossimo,
operandosi nell'ambito della seconda semestrale del 1998).
Successivamente, si procedera' a tutti gli ulteriori adempimenti
previsti dalla legge per la revisione semestrale delle liste
elettorali.
Articolo 7:
comma 1: la disposizione prevede che le commissioni elettorali
circondariali, in sede di approvazione delle nuove liste di sezione e
delle variazioni a quelle delle sezioni preesistenti, debbano anche
verificare la conformita' alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e al
decreto di cui trattasi delle delibere delle commissioni elettorali
comunali previste dal precedente art. 6. Qualora tale verifica dia
esito negativo, le commissioni elettorali circondariali rinvieranno
le delibere concernenti le nuove suddivisioni in sezioni alle
commissioni elettorali comunali; queste ultime, conseguentemente,
dovranno provvedere ad effettuare, in occasione della prima revisione
semestrale del 1999, la riduzione delle sezioni in piena conformita'
con quanto prescritto dalla legge e dal decreto ministeriale, nonche'
in armonia con le eventuali osservazioni formulate dalle commissioni
elettorali circondariali e con le direttive appositamente impartite
dalle SS.LL.
comma 2: al fine di dirimere ogni eventuale dubbio in materia, si
chiarisce che, anche nel caso in cui le commissioni elettorali
circondariali rinviino gli atti relativi alla riduzione delle sezioni
alle competenti commissioni elettorali comunali, vengono fatte salve
le variazioni da apportare sulle liste in seguito alla "ordinaria"
revisione semestrale, da operarsi tenendo conto, ovviamente, delle
sezioni quali risultano dalla prima revisione semestrale del 1998.
Articolo 8:
comma 1: alla conclusione del procedimento di revisione delle
sezioni elettorali, la composizione numerica dell'albo "a sorteggio"
degli scrutatori (comprendente, ai sensi dell'art. 1 della legge 8
marzo 1989, n. 95, un numero di nominativi quattro volte superiore al
numero di scrutatori da nominare nel comune e, quindi,
complessivamente pari al numero delle sezioni per sedici, dovendosi
nominare quattro scrutatori per sezione) ovviamente non risultera'
piu' congrua, essendo strettamente correlata al numero delle sezioni
stesse. Poiche' la normativa vigente non consente di operare una
revisione totale dell'albo stesso, si procedera' alle cancellazioni
previste dall'art. 5 della legge n. 89/1985, come modificato dalla
legge n. 53/1990, senza provvedere alla successiva sostituzione delle
persone cancellate: cio', sino a quando l'albo non sara' ridotto al
prescritto numero di iscritti.
Allegata alla presente, si trasmette copia del regolamento in
oggetto e si fa riserva di far conoscere tempestivamente gli estremi
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si prega voler cortesemente comunicare la presente ai presidenti le
commissioni elettorali circondariali e comunali, ai sindaci, ai
segretari comunali ed alle forze politiche locali, vigilando sul
corretto adempimento delle prescrizioni contenute nel decreto in
oggetto e nella presente circolare. Assicurasi.
Il direttore generale dell'Amministrazione civile Gelati