Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27-04-1998

 

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 17 aprile 1998, n. 101/E.
Potere regolamentare dei comuni e delle province. Decreto
legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997. Chiarimenti su: forma del
regolamento; invio al Ministero delle finanze; pubblicazione,
mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale ; natura del potere di
impugnativa del Ministero delle finanze.


Ai comuni
Alle province
Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione
leggi e decreti e, per conoscenza:
All'Avvocatura generale dello Stato Al Ministero dell'interno -
Direzione generale amministrazione civile
Alle direzioni regionali delle entrate
All'ANCI
All'UPI

La presente circolare e' diretta a fornire prime indicazioni in
ordine a taluni aspetti ed adempimenti inerenti all'esercizio del
potere regolamentare attribuito ai comuni ed alle province dal
decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.
Il regolamento va adottato dal consiglio comunale o provinciale con
apposita e separata deliberazione, senza quindi farlo confluire in
provvedimenti che trattano anche altre materie (come, ad esempio, la
determinazione di aliquote). Cio', sia per rispettare la forma tipica
dell'atto regolamentare, sia per evitare eventuali coinvolgimenti sul
piano giurisdizionale originati da impugnative di disposizioni
estranee a quelle regolamentari, sia per esigenze connesse alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui sara' trattato nel
prosieguo.
Nel regolamento e' inutile riportare le disposizioni di legge
vigenti, laddove esse non formino oggetto di modifica regolamentare o
non servano da collegamento con le innovazioni introdotte. Cio', sia
per la chiara formulazione della norma contenuta nell'art. 52 del
decreto legislativo n. 446/1997, in forza della quale "Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti", sia per
evitare che possano crearsi dubbi interpretativi in ordine
all'efficacia nel tempo delle disposizioni inutilmente trascritte.
Il potere regolamentare non si esaurisce per effetto del suo
esercizio, per cui non e' necessario che con una sola deliberazione
vengano disciplinate tutte quante le materie sulle quali si ha
interesse di intervenire. E', anzi, auspicabile che (stante la
particolare delicatezza di siffatto potere ed anche in considerazione
di esigenze di verifiche dell'effetto delle disposizioni
regolamentari sull'andamento del gettito del tributo disciplinato) i
singoli regolamenti affrontino, preferibilmente in anni diversi,
approfonditamente e compiutamente soltanto talune materie.
Ferma restando, ovviamente, l'autonomia decisionale dell'ente
locale, si ritiene opportuno suggerire qualche facsimile di contenuto
di regolamento per alcune fattispecie.

1 fattispecie

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 52 e 59, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili e' quello
venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5
del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo
ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta
comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti
tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli
stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili
per i quali questo comune e' soggetto attivo di imposta, ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed
hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a
quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
3. La tabella di cui al comma 1 puo' essere modificata
periodicamente con deliberazione della giunta comunale, avente
effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in
corso alla data della sua adozione.
2 fattispecie

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 52 e 59, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.

1. Nell'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504
del 30 dicembre 1992, concernente le esenzioni dall'imposta comunale
sugli immobili, le parole "gli immobili utilizzati" sono sostituite
dalle seguenti: "i fabbricati posseduti, a titolo di proprieta' o di
diritto reale di godimento od in qualita' di locatario finanziario,
ed utilizzati".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili
per i quali questo comune e' soggetto attivo di imposta, ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed
hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a
quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
3 fattispecie

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 52 e 59, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.

1. Nell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 30
dicembre 1992, concernente le esenzioni dall'imposta comunale sugli
immobili, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
" a) gli immobili posseduti, a titolo di proprieta' o di diritto
reale di godimento od in qualita' di locatario finanziario, dallo
Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle
comunita' montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle
aziende unita' sanitarie locali;
abis) gli immobili posseduti, a titolo di proprieta' o di diritto
reale di godimento od in qualita' di locatario finanziario, dalle
istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili
per i quali questo comune e' soggetto attivo di imposta, ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed
hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a
quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
4 fattispecie

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 52 e 59, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di
imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti
dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente
iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il
proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in
quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia
proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in
quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed
esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o
box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello
stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita
l'abitazione principale (oppure ... che sono ubicati nello stesso
edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione
principale ovvero ad una distanza non superiore a ... metri).
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze
continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate, ad ogni
altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30
dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse,
del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto
legislativo. Resta, altresi', fermo che la detrazione spetta soltanto
per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto,
l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilita' di detrarre
dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della
detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione
dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche
alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli
immobili per i quali questo comune e' soggetto attivo di imposta, ai
sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre
1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta
successivi a quello in corso alla data di adozione del presente
regolamento.
Invio al Ministero
e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In forza del secondo comma dell'art. 52 del decreto legislativo n.
446/1997, una copia conforme del regolamento comunale o provinciale e
della relativa delibera approvativa, laddove esso disciplini tributi
propri dei comuni e delle province, va inviata al Ministero delle
finanze e, precisamente, al seguente indirizzo: "Ministero delle
finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita'
locale - Viale Europa - Roma EUR".
L'invio va effettuato dopo che il regolamento, assoggettato al
controllo preventivo di legittimita' ai sensi del comma 33 e seguenti
dell'art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997, e' divenuto
esecutivo. Tale intervenuta esecutivita', ai sensi delle predette
disposizioni, deve essere attestata dal funzionario comunale o
provinciale competente.
In forza del medesimo secondo comma del predetto art. 52, e' dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della adozione dei regolamenti
comunali e provinciali, laddove, come sopra precisato, essi
riguardino tributi propri dei comuni e delle province.
All'uopo (sempre successivamente alla succitata, intervenuta
esecutivita') il comune o la provincia interessata trasmettera',
contestualmente all'invio della predetta copia conforme di
regolamento, alla menzionata Direzione centrale una apposita,
separata, richiesta, redatta su carta intestata, possibilmente,
secondo il seguente facsimile:
Comune di Prov. ......................... (sigla) ................
(oppure provincia di Prot. n. .................... Data ..........
Al Ministero delle finanze -
Dipartimento delle entrate -
Direzione centrale fiscalita'
locale - Viale Europa - 00100 Roma
EUR
Oggetto: Richiesta di pubblicazione di avviso di regolamento
concernente tributi propri.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 52 del decreto legislativo n.
446 del 15 dicembre 1997, si prega di provvedere per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del seguente avviso di adozione di
regolamento:
".................................................................".
Timbro del comune ............................... (o della provincia)
Firma (dell'organo competente)
*
* *
L'avviso da pubblicare, stante la sua funzione di mero richiamo
dell'attenzione dei soggetti interessati, deve essere formulato,
nella predetta lettera, in modo estremamente sintetico.
Si riportano, qui di seguito, alcuni esempi:
1 esempio:
Il comune di ha adottato in data ............ un regolamento in
materia di valore delle aree fabbricabili, ai fini dell'accertamento
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
2 esempio:
Il comune di ha adottato in data ............ un regolamento in
materia di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) per
gli enti non commerciali.
3 esempio:
Il comune di ha adottato in data ............ un regolamento in
materia di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) per
gli enti territoriali.
4 esempio:
Il comune di ha adottato in data ............ un regolamento in
materia di pertinenze dell'abitazione principale, ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
5 esempio:
La provincia di ha adottato in data ............ un regolamento in
materia di istituzione dell'imposta provinciale di trascrizione.
Si raccomanda a comuni e province la stretta osservanza del
predetto criterio di sinteticita', al fine di rendere praticabile la
pubblicazione in commento. D'altro canto, i soggetti interessati
hanno pur sempre la possibilita' di richiedere al comune od alla
provincia notizie sul contenuto integrale del regolamento annunciato
in Gazzetta Ufficiale.
In assenza della predetta richiesta, non si fara' luogo alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di regolamento.
Gli avvisi in questione, sulla base della formulazione fornita dai
comuni e dalle province, saranno raggruppati periodicamente dalla
predetta Direzione centrale in appositi elenchi i quali saranno
inviati all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di
grazia e giustizia, per la loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, che avverra' gratuitamente.
Gli avvisi di regolamento saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale
indipendentemente dal fatto che essi siano o meno legittimi.
In caso di sospensione o di annullamento o di modifica del
regolamento il cui avviso e' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale
qualunque ne sia la causa, il comune o la provincia interessata deve
darne urgente comunicazione (individuando il regolamento mediante
dati corrispondenti a quelli usati per l'originaria pubblicazione)
alla predetta Direzione centrale, la quale provvedera' a richiedere
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del corrispondente avviso.
Qualora la sospensione o l'annullamento del regolamento consegua ad
impugnativa del Ministero delle finanze (di cui sara' trattato in
prosieguo) sara' lo stesso Ministero a richiedere la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del relativo avviso.
I comuni e le province devono verificare l'esattezza degli avvisi
pubblicati in Gazzetta Ufficiale e, in caso di errori, segnalarli
alla predetta Direzione centrale, per la pubblicazione delle
conseguenti correzioni.
La pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale ha, come gia'
detto, lo scopo di mero richiamo d'attenzione, per cui essa non
assume rilevanza giuridica e, in particolare: non e' condizione di
esistenza o di validita' ne' e' requisito di efficacia del
regolamento; non influisce sul contenuto e sulla legittimita' del
regolamento; non e' sostitutiva delle forme di pubblicazione previste
dall'ordinamento giuridico, quale l'affissione all'albo pretorio; non
interferisce sul momento di decorrenza del termine decadenziale per
proporre, da parte dei contribuenti interessati, eventuali
impugnative per illegittimita' del regolamento, continuando questo a
rimanere ancorato alla data di esecuzione delle operazioni di
pubblicita' stabilite dall'ordinamento giuridico.
Potere di impugnativa del Ministero delle finanze.
In forza del quarto comma dell'art. 52 del piu' volte ripetuto
decreto legislativo n. 446, il Ministero delle finanze puo'
impugnare, per vizi di legittimita', avanti gli organi di giustizia
amministrativa i regolamenti ad esso comunicati, riguardanti tributi
propri dei comuni e delle province.
L'esercizio di tale potere e' puramente facoltativo ed esso non
influisce sul sistema della tutela giurisdizionale dei diritti e
degli interessi individuali apprestato dall'ordinamento giuridico;
sistema, che rimane inalterato anche in relazione al momento di
decorrenza del termine decadenziale entro il quale i contribuenti
possono ricorrere avverso il regolamento ritenuto illegittimo.
Peraltro, deve precisarsi che il delineato procedimento di
comunicazione dei regolamenti ed il citato potere di impugnativa non
modificano l'istituto dei "controlli" stabilito nell'ordinamento
giuridico, nel senso che non attribuiscono a questo Ministero alcun
potere di controllo, neanche successivo, sugli atti in disamina.
Ne' e' configurabile alcuna approvazione ministeriale sui
regolamenti adottati, ne', tantomeno, sugli schemi di regolamento
inviati dai comuni o province.
Si evidenzia, infine, che il regolamento illegittimo divenuto
definitivo per mancata impugnazione puo', pur sempre, essere
disapplicato dalle commissioni tributarie in relazione all'oggetto
dedotto in giudizio (quinto comma dell'art. 7 del decreto legislativo
n. 546 del 31 dicembre 1992).
La parte della presente circolare relativa alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, mediante avviso, dei regolamenti e' stata
concordata con l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero
di grazia e giustizia.
Le direzioni regionali delle entrate cureranno l'urgente diffusione
della presente circolare presso i comuni e le province compresi nelle
proprie circoscrizioni.
La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il direttore generale del Dipartimento delle entrate Romano