Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27-04-1999
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999,
n.112
Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista
dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.
note:
Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337,
recante delega al Governo per il riordino della disciplina relativa
alla riscossione, ed, in particolare, le lettere a), b), d), e), h),
numeri da 6 a 8, l), m) e p);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
di grazia e giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
AFFIDAMENTO ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
SEZIONE I
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "ufficio": la struttura dell'ente creditore incaricata della
gestione delle attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo;
b) "quota": l'importo complessivamente iscritto in uno stesso ruolo
a carico di un debitore;
c) "ambito": la circoscrizione territoriale nella quale il
concessionario o il commissario governativo gestisce il servizio di
riscossione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge n. 337/1998 reca: "Delega al Governo per
il riordino della disciplina relativa alla riscossione".
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione disciplina la delega
al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della
citata legge 28 settembre 1998, n. 337:
"1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
volte al riordino della disciplina della riscossione e
del rapporto con i concessionari e con i commissari
governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al
fine di conseguire un miglioramento dei risultati della
riscossione mediante ruolo e di rendere piu' efficace ed
efficiente l'attivita' dei concessionari e dei
commissari stessi, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) affidamento, mediante procedure ad evidenza
pubblica, ai concessionari della riscossione mediante
ruolo delle entrate dello Stato, degli enti
territoriali e degli enti pubblici, anche
previdenziali, e previsione della facolta', per i
contribuenti, di effettuare il versamento diretto di
tali entrate anche mediante delega ai concessionari
stessi;
b) possibilita', per gli enti diversi dallo Stato
legittimati a riscuotere tramite i concessionari e per le
societa' cui partecipino i medesimi enti, di affidare
mediante procedure ad evidenza pubblica agli stessi ogni
forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura
non tributaria;
c) (Omissis);
d) affidamento in concessione del servizio di
riscossione a societa' per azioni, con capitale sociale
interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di
affidabilita' ed aventi come oggetto lo svolgimento di
tale servizio e di compiti ad esso connessi o
complementari indirizzati anche al supporto delle
attivita' tributarie e di gestione patrimoniale degli
enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione
delle modalita' di determinazione degli ambiti
territoriali delle concessioni, con estensione almeno
provinciale, secondo modalita' che assicurino il
conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e
dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi.
Resta comunque fermo quanto stabilito dall'art. 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
e) previsione di un sistema di compensi collegati
alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse,
alla tempestivita' della riscossione e ai costi della
riscossione, normalizzati secondo criteri individuati
dal Ministero delle finanze, nonche' alla situazione
socioeconomica degli ambiti territoriali con il rimborso
delle spese effettivamente sostenute per la riscossione
di somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti
sottoposti a procedure concorsuali;
f)-g) (Omissis);
h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di
esecuzione anche nel rispetto del principio della
collaborazione del debitore all'esecuzione, secondo
modalita' che prevedano, tra l'altro:
1)-5) (Omissis);
6) la facolta', per il concessionario, di non
procedere, per motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare
mediante accesso alla casa di abitazione del debitore,
con eventuale utilizzazione degli istituti di vendite
giudiziarie;
7) l'accesso dei concessionari, con le opportune
cautele e garanzie, alle informazioni disponibili presso
l'anagrafe tributaria, con obbligo di utilizzazione
delle stesse ai soli fini dell'espletamento delle
procedure esecutive;
8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare
sistemi informativi collegati fra loro e con quelli
dell'amministrazione finanziaria e procedure
informatiche uniformi per l'espletamento degli
adempimenti amministrativo contabili contemplati dalla
legge;
9) (Omissis);
i) (Omissis);
l) revisione delle attuali procedure volte al
riconoscimento dell'inesigibilita' delle somme iscritte a
ruolo, con previsione di meccanismi di discarico
automatico e dell'effettuazione di controlli effettivi;
m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di
iscrizioni a ruolo non dovute;
n)-o) (Omissis);
p) revisione delle sanzioni amministrative a
carico dei concessionari, anche al fine di potenziarne
l'efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli
omessi o tardivi versamenti, tenendo conto anche dei tempi
necessari per l'adeguamento delle procedure ad eventuali
nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca
e decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di
particolare gravita', mantenendo comunque ferma l'ipotesi
di decadenza prevista dall'art. 20, comma 1, lettera e),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43;
q)-v) (Omissis);
2)-6) (Omissis)".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la conferenza Statocitta' ed
autonomie locali):
"Art. 8 (Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e
conferenza unificata). - 1. La conferenza Statocitta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane, con la
conferenza Statoregioni.
2. La conferenza Statocitta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI,
il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed
il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita'
ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n.
142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri
del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La conferenza Statocitta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
Art. 2.
Requisiti per l'affidamento del servizio
1. Il Ministero delle finanze organizza il servizio nazionale della
riscossione mediante ruolo articolato in ambiti territoriali affidati
a concessionari di pubbliche funzioni.
2. La concessione del servizio di riscossione mediante ruolo e'
affidata dal Ministero delle finanze a societa' per azioni con
capitale, interamente versato, pari ad almeno 5 miliardi di lire,
aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio, di compiti ad
esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle
attivita' tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori
diversi dallo Stato, delle altre attivita' di riscossione ad essi
attribuite dalla legge e che non siano state dichiarate decadute da
precedenti concessioni del servizio stesso.
3. I partecipanti al capitale delle societa' indicate al comma 1 ed
i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo delle stesse societa', devono possedere, rispettivamente, i
requisiti stabiliti dagli articoli 25, commi 1 e 2, e 26, commi 1 e
3, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o comunque
requisiti di professionalita' equipollenti da determinarsi con
decreto ministeriale. La mancanza di tali requisiti produce gli
effetti previsti dall'articolo 25, comma 3, del citato decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385; in tal caso, le funzioni
attribuite dalle predette norme alla Banca d'Italia sono esercitate
dal Ministero delle finanze.
4. I trasferimenti, per atto tra vivi, delle azioni delle societa'
concessionarie, nonche' le fusioni e le scissioni alle quali prendono
parte tali societa' sono soggette, a pena di inefficacia, alla
preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze.
5. Non possono essere rappresentanti legali, amministratori o
sindaci delle societa' di cui al comma 1:
a) i membri del Parlamento e del Governo;
b) i membri dei consigli o assemblee o giunte, e dei relativi
comitati di controllo, regionali, provinciali e comunali;
c) i dipendenti in servizio attivo degli enti che riscuotono
mediante ruolo;
d) i componenti dell'organo di revisione economica e finanziaria
degli enti che riscuotono mediante ruolo.
6. Le societa' di cui al comma 2 devono disporre di sistemi
informativi automatizzati adeguati al volume delle operazioni da
trattare e collegati telematicamente tra di loro e, con modalita'
centralizzate, con la rete unitaria della pubblica amministrazione.
Le specifiche tecniche dei sistemi e delle procedure, nonche' le
misure di sicurezza dei dati e delle strutture, e le informazioni che
i concessionari devono fornire ai fini di rilevazione e controllo
sulla loro attivita', sono individuate con decreto del Ministero
delle finanze, sentita l'autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione e il garante per la protezione dei dati personali.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 25, commi 1, 2 e
3, e 26, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia):
"Art. 25 (Requisiti di onorabilita' dei partecipanti).
- 1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca
d'Italia, determina, con regolamento emanato ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al
capitale delle banche.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro
del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve
essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma
1. A questo fine si considerano anche le azioni o
quote possedute per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona.
3. In mancanza dei requisiti non puo' essere esercitato
il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti
il suddetto limite. In caso di inosservanza, la
deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377
del codice civile se la maggioranza richiesta non
sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle
predette azioni o quote. L'impugnazione puo' essere
proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla
data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a
iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi
dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non
puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate
ai fini della regolare costituzione dell'assemblea".
"Art. 26 (Requisiti di professionalita' e di
onorabilita' degli esponenti aziendali). - 1. I
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso banche devono possedere i
requisiti di professionalita' e di onorabilita'
stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro
adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. (Omissis).
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le
modalita' indicate nel comma 2".
Art. 3.
Procedura di affidamento
1. Le concessioni del servizio nazionale della riscossione sono
affidate, per ciascun ambito, mediante procedure di evidenza
pubblica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
2. La scelta del metodo di gara viene effettuata tenendo conto del
trasferimento di pubbliche funzioni disposto in concessione.
3. Ai fini dell'affidamento della concessione vengono
necessariamente valutati, con riferimento all'estensione dell'ambito,
i seguenti elementi:
a) capacita' finanziaria;
b) capacita' tecnica ed organizzativa, anche in relazione alle
attivita' affidabili a terzi;
c) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinare al
servizio;
d) percentuali di ribasso dell'aggio di cui all'articolo 17, comma
1.
4. La concessione viene affidata con decreto del Ministero delle
finanze; con tale decreto viene fissato il termine entro il quale il
concessionario stipula una convenzione accessoria all'atto di
concessione nella quale si prevede necessariamente l'obbligo per i
concessionari di accettare gli incarichi di svolgimento del servizio
di riscossione coattiva mediante ruolo di cui al comma 6 su richiesta
degli enti locali.
5. Per le province ed i comuni restano ferme le disposizioni
contenute negli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 e, per gli enti previdenziali, quelle contenute nel capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. La riscossione coattiva delle entrate di province e comuni che
non abbiano esercitato la facolta' di cui agli articoli 52 e 59,
comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, viene effettuata dai concessionari del servizio nazionale della
riscossione.
7. Gli enti territoriali, gli enti pubblici e le societa' per
azioni o a responsabilita' limitata, cui partecipino i predetti enti,
possono, nel rispetto delle norme sull'evidenza pubblica, incaricare
i concessionari di gestire la riscossione spontanea mediante
versamento diretto delle proprie entrate. Nel rispetto delle stesse
norme gli enti territoriali possono affidare al concessionario del
servizio della riscossione anche il servizio di tesoreria.
8. I concessionari del servizio nazionale di riscossione possono,
nel rispetto delle norme vigenti, assumere il servizio di tesoreria
degli enti locali.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 52, 53 e 59, comma
1, lettera n), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali):
"Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di
legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del
comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno
effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I
regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati,
unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al
Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data
in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle
disposizioni dello statuto e delle relative norme di
attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti per vizi di legittimita' avanti gli organi di
giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene
all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle
altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a
terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione,
l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte
le altre entrate, le relative attivita' sono affidate:
1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui
all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno
1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici
locali, alle societa' per azioni o a responsabilita'
limitata a prevalente capitale pubblico locale previste
dall'art. 22, comma 3, lettera e), della citata legge n.
142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i
soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53; 2) nel
rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento
della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa'
miste, per la gestione presso altri comuni, ai
concessionari di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti
iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e'
apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale
responsabile della relativa gestione.
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre
entrate di spettanza delle province e dei comuni viene
effettuata con la procedura di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se
affidata ai concessionari del servizio di riscossione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio
dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati
alla lettera b) del comma 4.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
secondo le procedure di cui all'art. 53, sono stabilite
disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento
e di svolgimento dei servizi in questione al fine di
assicurare la necessaria trasparenza e funzionalita',
nonche' la misura dei compensi, tenuto anche conto delle
effettive riscossioni".
"Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero
delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati
abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei
tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo,
la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da
una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di
trasparenza e di tutela del pubblico interesse,
sentita la conferenza Statocitta', sono definiti le
condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo,
al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti
tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti
requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilita'
da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine
alla composizione, al funzionamento e alla durata in
carica dei componenti della commissione di cui al comma
2, alla tenuta dell'albo, alle modalita' per
l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la
sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai casi
di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1 gennaio
1997, puo' essere stabilito un periodo transitorio, non
superiore a due anni, per l'adeguamento alle
condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo
suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la
gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita'".
"Art. 59 (Potesta' regolamentare in materia di
imposta comunale sugli immobili). - 1. Con regolamento
adottato a norma dell'art. 52, i comuni possono:
a)-m) (Omissis);
n) razionalizzare le modalita' di esecuzione dei
versamenti, sia in autotassazione che a seguito di
accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione
del pagamento tramite il concessionario della
riscossione, il versamento sul conto corrente postale
intestato alla tesoreria del comune e quello
direttamente presso la tesoreria medesima, nonche' il
pagamento tramite sistema bancario".
Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca:
"Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni" ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, supplemento
ordinario. Il relativo capo III reca: "Disposizioni in
materia di riscossione".
Sezione II
Vigilanza sui concessionari ed estinzione della concessione
Art. 4.
Ambiti e durata della concessione
1. L'estensione dei singoli ambiti, comunque non inferiore al
territorio di una provincia, e' determinata, con decreto del
Ministero delle finanze, tenendo conto della necessita' di garantire
l'economicita' e l'efficienza del servizio, in relazione alle
caratteristiche geografiche ed alle condizioni sociali ed economiche
del territorio, del numero dei residenti e dell'ammontare delle
entrate iscritte a ruolo nel biennio precedente l'avvio della
procedura di affidamento.
2. La durata della concessione e' fissata nell'atto di indizione
della gara di cui all'articolo 3 fino al termine massimo di dieci
anni.
Art. 5.
V i g i l a n z a
1. Il Ministero delle finanze esercita la vigilanza sui
concessionari della riscossione al fine di assicurare la regolarita',
la tempestivita', l'efficienza e l'efficacia del servizio della
riscossione, fermi restando gli altri controlli previsti da leggi e
regolamenti, sui predetti soggetti.
2. Nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza il Ministero delle
finanze emana istruzioni e, per fini specifici, puo' impartire
disposizioni ai concessionari.
3. L'amministrazione finanziaria puo' effettuare controlli nei
confronti dei concessionari, anche avvalendosi della Guardia di
finanza e tramite ispezioni ed acquisizione di copie di atti e
documenti.
Art. 6.
Commissione consultiva
1. La commissione consultiva per la riscossione, di cui
all'articolo 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657,
esprime pareri in materia di:
a) individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle
concessioni e delle successive modificazioni;
b) determinazione e revisione biennale della remunerazione del
servizio;
c) procedure di conferimento delle concessioni e di affidamento
degli incarichi di commissario straordinario, nonche' fusioni e
scissioni delle societa' concessionarie;
d) vigilanza sull'attivita' dei concessionari, sulla tempestivita'
ed efficienza della riscossione, con facolta' propositiva in materia
di revoca e di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei
concessionari, compresa la decadenza dalla concessione.
2. La commissione, altresi', a richiesta degli enti creditori
esprime pareri in ordine a controversie relative al rapporto
concessorio e su ogni altra questione attinente al servizio della
riscossione.
3. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui
all'articolo seguente e, ove necessario, di volta in volta su singole
questioni puo' consultare singoli concessionari o rappresentanti
della categoria e puo' ricorrere alla consulenza di esperti e di
organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi
di costi e di bilanci. Puo' anche acquisire, tramite la Direzione
centrale per la riscossione, dati e informazioni relativi alle
diverse forme di riscossione e all'andamento delle gestioni.
4. L'affidamento degli incarichi di consulenza e' disposto con
provvedimento ministeriale su proposta del presidente della
commissione: gli incarichi devono essere a tempo determinato e la
loro durata non puo' superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con
successivo decreto e' determinato il compenso da corrispondere in
relazione alla durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro
affidato; il compenso e' corrisposto soltanto al termine
dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non possono
essere affidati incarichi di consulenza a dipendenti dei Ministeri
delle finanze, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, in attivita' di servizio ovvero in
quiescenza da meno di due anni.
5. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e
possono essere confermati per non piu' di una volta, ferme restando
le disposizioni in materia di limite massimo di eta' previsto per il
pubblico impiego. La nomina a componente della commissione degli
esperti e' incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro
o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio
obbligatorio tra i concessionari del servizio della riscossione.
6. Le regole di funzionamento della commissione sono stabilite, su
proposta della commissione stessa, con apposito decreto ministeriale.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera h),
della legge 4 ottobre 1986, n. 657 (Delega al Governo
per la istituzione e la disciplina del servizio di
riscossione dei tributi):
"Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare le disposizioni occorrenti per l'istituzione e
la disciplina del servizio di riscossione dei tributi
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a)-i) (Omissis);
h) sara' prevista l'istituzione, con funzioni
consultive, di una commissione da nominare con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, presieduta da un magistrato
della Corte dei conti con qualifica non inferiore a
consigliere, e con la partecipazione dei direttori
generali del Ministero delle finanze, nonche' di quello
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e di
un dirigente di ciascuno dei Ministeri dell'interno e
del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente
superiore o equiparata, e di tre esperti in economia
aziendale, nonche' di tre esperti, di cui uno in diritto
tributario e due in economia e finanza pubblica con
specifiche competenze econometriche, con il compito,
sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti
dal Ministro delle finanze, di esprimere pareri,
oltreche' su quanto previsto nella precedente lettera f),
n. 7, punto V, anche in ordine:
1) alla individuazione, secondo i criteri di cui alla
precedente lettera d), degli ambiti territoriali delle
concessioni e alla loro determinazione ed alle eventuali
modificazioni;
2) alle procedure di conferimento delle concessioni;
3) alla vigilanza sull'attivita' dei concessionari,
sull'efficienza ed economicita' delle gestioni,
proponendo gli opportuni provvedimenti compresa la
revoca e la decadenza delle concessioni;
4) ad ogni altra questione attinente al servizio, su
richiesta del Ministro delle finanze".
Art. 7.
Segreteria tecnica
1. La segreteria tecnica della commissione consultiva e' composta
da personale dei ruoli dell'amministrazione finanziaria.
2. La segreteria ha compiti di istruzione degli affari affidati
alla commissione consultiva e cura in particolare:
a) la raccolta, l'analisi e l'istruzione del materiale documentale
per lo svolgimento dell'attivita' della commissione;
b) i rapporti della commissione con la Direzione centrale per la
riscossione e con gli uffici ed enti interessati alle procedure della
riscossione;
c) la comunicazione ai membri della commissione dell'ordine del
giorno dei lavori e la redazione dei verbali delle sedute.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo,
relativamente alla dotazione organizzativa e di personale della
segreteria tecnica, si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, e dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993,
n. 30, supplemento ordinario. Successivamente e' stato
modificato con: decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
470; decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;
decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito con
modificazioni dalla legge 11 luglio 1995, n. 273;
decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396; decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80; decreto legislativo 29
ottobre 1998, n. 387.
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), come da ultimo
modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e
con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo
che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando
le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica
periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
Art. 8.
Obblighi dei concessionari
1. I concessionari, entro trenta giorni dall'approvazione del
bilancio d'esercizio, lo inviano al Ministero delle finanze; le
societa' che non hanno provveduto all'approvazione del bilancio
trasmettono, entro il 30 maggio di ciascun anno, un rendiconto
economico finanziario provvisorio relativo al servizio svolto. Nello
stesso termine sono trasmessi altri dati e notizie eventualmente
stabiliti con decreto del Ministero delle finanze, che produce i suoi
effetti decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del
medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio
sindacale del concessionario concernenti irregolarita' nella gestione
delle societa' concessionarie, ovvero violazione delle norme che ne
disciplinano l'attivita', sono trasmesse in copia al Ministero delle
finanze entro dieci giorni dalla data dell'atto a cura del presidente
del collegio sindacale stesso.
3. Il Ministero delle finanze approva con decreto, previa audizione
delle categorie interessate, il codice deontologico dei concessionari
e degli ufficiali della riscossione. Con tale codice si definiscono
gli obblighi di correttezza dei concessionari e degli ufficiali della
riscossione nella gestione delle procedure.
4. Nella convenzione accessoria all'atto di concessione di cui
all'articolo 3, comma 4, e' inclusa, e viene sottoscritta
specificamente dal concessionario, la clausola recante l'obbligo di
rispetto del codice deontologico di cui al comma 3.
5. Prima dell'adozione del decreto di cui al comma 3 i
concessionari non possono esercitare l'attivita' di cui al comma 1
dell'articolo 21.
Art. 9.
R e c e s s o
1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di
cui all'articolo 17, comma 1, il concessionario ha facolta' di
recedere dal rapporto di concessione notificando una comunicazione al
Ministero delle finanze con le modalita' previste dal codice di
procedura civile.
2. Il recesso ha effetto dal primo giorno del sesto mese successivo
alla notifica della relativa comunicazione.
Art. 10.
D e c a d e n z a
1. Nel caso in cui venga a mancare almeno uno dei requisiti
stabiliti nell'articolo 2, comma 3, il Ministero delle finanze invita
il concessionario a provvedere al ripristino entro trenta giorni; se
il concessionario non aderisce all'invito, con decreto del Ministero
delle finanze, notificato al concessionario, e' disposta la decadenza
della concessione. La decadenza non attribuisce al concessionario
alcun diritto di indennizzo.
2. In casi di particolare gravita' la decadenza puo' essere
disposta anche senza il preventivo invito previsto dal comma 1.
3. La notificazione del decreto di decadenza priva il
concessionario di qualsiasi potere in ordine alla riscossione.
4. Il concessionario decaduto, sotto la vigilanza del competente
ufficio dell'amministrazione finanziaria, che redige apposito
processo verbale, consegna al commissario governativo, entro trenta
giorni dalla data di notifica del provvedimento di decadenza, la
documentazione riguardante la gestione. In caso di inerzia, alla
consegna provvede la direzione regionale delle entrate a spese del
concessionario decaduto.
Art. 11.
R e v o c a
1. Il concessionario incorre nella revoca se:
a) non inizia il servizio alla data fissata nell'atto di
concessione;
b) non trasmette gli elementi di cui all'articolo 8, comma 1;
c) commette gravi o reiterate violazioni dei propri obblighi
stabiliti in disposizioni normative o amministrative, nell'atto di
concessione o nella relativa convenzione accessoria;
d) risulta inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in
materia di lavoro e previdenza, nonche' per gravi e reiterate
inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto collettivo di
lavoro applicabile agli addetti alla riscossione dei crediti e alle
attivita' connesse;
e) non presta la cauzione nei termini previsti dalla convenzione
accessoria di cui all'articolo 3, comma 4, o nel maggior termine
assegnato dal Ministero delle finanze al ricorrere di particolari
circostanze;
f) non adegua la cauzione nei termini previsti dall'articolo 29,
comma 1;
g) utilizza ai fini dell'attivita' di recupero crediti di cui
all'articolo 21 le informazioni acquisite nell'esercizio
dell'attivita' di riscossione mediante ruolo;
h) viola gravemente o reiteratamente le disposizioni stabilite
dall'articolo 21 o nel codice deontologico dei concessionari e degli
ufficiali della riscossione, di cui all'articolo 8, comma 3.
2. La revoca e' pronunciata, previa contestazione, con decreto del
Ministero delle finanze, notificato al concessionario, e non
attribuisce allo stesso concessionario il diritto ad alcun
indennizzo.
3. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 3
e 4.
Sezione III
Commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione
e residui di gestione
Art. 12.
Nomina e durata dell'incarico
1. In ogni caso di vacanza della concessione, in attesa del nuovo
affidamento della gestione del servizio, con decreto del Ministero
delle finanze e' nominato il commissario governativo delegato
provvisoriamente alla riscossione scegliendolo, previo interpello,
tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2 che ne
facciano domanda.
2. Se nessuno dei soggetti indicati nel comma 1 presenta domanda,
e' nominato commissario governativo il concessionario che abbia
l'organizzazione piu' idonea a garantire temporaneamente lo
svolgimento del servizio.
3. L'incarico di commissario governativo ha una durata di un anno
ed e' rinnovabile una sola volta per un altro anno. Esso puo' essere
revocato in ogni momento.
4. Al commissario governativo, si applicano, se non diversamente
disposto, le norme stabilite per il concessionario.
Art. 13.
Spese di gestione
1. Con il decreto di nomina del commissario governativo, di cui
all'articolo 12, sono stabilite le modalita' di partecipazione
dell'amministrazione finanziaria alle spese di gestione, di norma
entro i limiti determinati per il precedente concessionario o
commissario.
Art. 14.
Residui di gestione
1. I residui di gestione sono costituiti dalle entrate da
riscuotere mediante ruoli, limitatamente alle rate gia' scadute
durante la gestione del concessionario comunque cessato dalla
titolarita' del servizio, del commissario governativo ovvero durante
la vacanza della concessione.
2. I residui di cui al comma 1 riferiti alla gestione del
commissario governativo o del concessionario cessato per motivi
diversi dalla revoca e dalla decadenza, sono trasmessi, unitamente
alle entrate gia' affidate a tali soggetti e per le quali, alla data
del cambiamento di gestione, non sia ancora scaduto il termine di
pagamento, al subentrante concessionario o commissario governativo
mediante appositi elenchi.
Art. 15.
Residui di gestione in caso di decadenza o revoca
1. Nel caso di decadenza o revoca del concessionario o del
commissario governativo alla compilazione e trasmissione degli
elenchi dei residui di gestione provvede il subentrante
concessionario o commissario governativo.
2. Le spese per la formazione degli elenchi sono a carico del
concessionario o commissario governativo decaduto o revocato.
3. Gli importi riscossi sono provvisoriamente versati alla cassa
depositi e prestiti.
4. Le somme giacenti presso la cassa depositi e prestiti sono
ripartite secondo la procedura di cui all'articolo 31 tra gli enti
creditori interessati secondo le rispettive spettanze.
Art. 16.
Trasmissione e riscossione dei residui
Le modalita' di compilazione e trasmissione degli elenchi dei
residui di gestione sono definite con decreto del Ministero delle
finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. In tutte le ipotesi di cambiamento di gestione il subentrante
concessionario o commissario governativo continua, ove possibile, la
procedura di riscossione gia' avviata dal cessato concessionario o
commissario governativo, ovvero pone in riscossione i residui e le
altre entrate ricevute in carico secondo la procedura prevista dal
presente decreto. A tal fine la consegna dei residui e' equiparata
alla consegna dei ruoli e fino alla consegna i termini di cui
all'articolo 19, comma 2, lettere a), b) e c), sono interrotti e
riprendono a decorrere dalla data di tale consegna.
3. Su segnalazione dell'ente creditore, ed a spese del medesimo, il
commissario governativo o il concessionario subentrante provvede alla
interruzione dei termini di prescrizione.
Capo II
DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Sezione I
Diritti del concessionario
Art. 17.
Remunerazione del servizio
1. L'attivita' dei concessionari viene remunerata con un aggio
sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l'aggio e' pari ad una
percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio, con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente
il biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:
a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema,
rapportato al carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti
per cento dei concessionari aventi i piu' alti costi e del cinque per
cento di quelli aventi i piu' bassi costi;
b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito, valutata
sulla base di indici di sviluppo economico elaborati da organismi
istituzionali;
c) tempo intercorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta
a ruolo e quello in cui il concessionario puo' porla in riscossione.
2. L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, e' aumentato, per i
singoli concessionari, in misura pari ad una percentuale delle
maggiori riscossioni conseguite rispetto alla media dell'ultimo
biennio rilevabile per lo stesso ambito o, in caso esso sia variato,
per ambito corrispondente. Tale percentuale e' determinata, anche in
modo differenziato per settori, sulla base di fasce di incremento
degli importi riscossi nel decreto previsto dal comma 1.
3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore in misura non
superiore al 4,65 per cento della somma iscritta a ruolo; la restante
parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore. L'aggio a carico
del debitore e' dovuto soltanto in caso di mancato pagamento entro la
scadenza della cartella di pagamento e la sua misura e' determinata
con il decreto previsto dal comma 1.
4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalita' di erogazione
dell'aggio previsto dal comma 1 vengono stabilite con decreto del
Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Per gli altri ruoli
l'aggio viene trattenuto dal concessionario all'atto del versamento
all'ente impositore delle somme riscosse.
5. A ciascun concessionario e' riconosciuta, a titolo di
anticipazione della remunerazione, una somma pari ad una percentuale,
comunque non inferiore all'1 per cento del carico dei ruoli
consegnati, da determinarsi con il decreto previsto dal comma 1, del
costo di cui alla lettera a) dello stesso comma 1.
6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle
procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto
del Ministero delle finanze, con il quale sono altresi' stabilite le
modalita' di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a
carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di
provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la
comunicazione di inesigibilita' di cui all'articolo 19, comma 1;
b) del debitore, negli altri casi.
7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti
dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale
fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno
sostenuti.
Art. 18.
Accesso dei concessionari agli uffici pubblici
1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari
sono autorizzati ad accedere agli uffici pubblici, anche in via
telematica, con facolta' di prendere visione e di estrarre copia
degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i
coobbligati, nonche' di ottenere, in carta libera, le relative
certificazioni.
2. Ai medesimi fini i concessionari sono altresi' autorizzati ad
accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo
del Ministero delle finanze e presso i sistemi informativi degli
altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto
opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento.
3. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito il garante per
la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e
le modalita' di esercizio delle facolta' indicate nei commi 1 e 2 e
le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.
Art. 19.
Discarico per inesigibilita'
1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il
concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente
creditore, una comunicazione di inesigibilita'. Tale comunicazione
viene redatta e trasmessa con le modalita' stabilite con decreto del
Ministero delle finanze.
2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:
a) la mancata notificazione della cartella di pagamento entro
l'ottavo mese successivo alla consegna del ruolo, se imputabile al
concessionario;
b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via
telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative
alle singole quote comprese nei ruoli da porre in riscossione ad una
stessa scadenza; la prima comunicazione e' effettuata entro il
diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale
comunicazione e' effettuata con le modalita' stabilite con decreto
del Ministero delle finanze;
c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla
consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilita' prevista
dal comma 1. Tale comunicazione e' soggetta a successiva integrazione
se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono
ancora in corso per causa non imputabile al concessionario;
d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del
contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava
dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i
beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito
iscritto a ruolo;
e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se
imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e
costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le
irregolarita' compiute nell'ambito della procedura esecutiva, salvo
che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed
irregolarita' non hanno influito sull'esito della procedura.
3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilita', totale o
parziale, della quota, il concessionario e' automaticamente
discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture
patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote
discaricate.
4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo il potere
dell'ufficio di comunicare, in ogni momento, al concessionario
l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione; in tal caso il
concessionario ha l'obbligo di agire su tali beni.
5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive
poste in essere dal concessionario e' conservata, fino al discarico
delle relative quote, dallo stesso concessionario.
6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo' richiedere
al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle
quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero
procedere alla verifica della stessa documentazione presso il
concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il
concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale
documentazione perde il diritto al discarico della quota.
Art. 20.
Procedura di discarico per inesigibilita'
e reiscrizione nei ruoli
1. Il competente ufficio del Ministero delle finanze per le entrate
di sua competenza, ovvero l'ufficio indicato dall'ente creditore per
le altre entrate, se, a seguito dell'attivita' di controllo sulla
comunicazione di inesigibilita', ritiene che non siano state
rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d)
ed e), notifica apposito atto al concessionario, che nei successivi
trenta giorni puo' produrre osservazioni. Decorso tale termine il
discarico e' ammesso o rifiutato con un provvedimento a carattere
definitivo.
2. Se il concessionario non ha rispettato le disposizioni
dell'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), si procede ai sensi del
comma 1 immediatamente dopo che si e' verificata la causa di perdita
del diritto al discarico.
3. In caso di diniego del discarico, il concessionario e' tenuto a
versare all'ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del
relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali
decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della
cartella, dell'importo iscritto a ruolo e di quello delle spese di
cui all'articolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore.
4. Contro il provvedimento di diniego del discarico e' ammesso
ricorso alla Corte dei conti entro novanta giorni dalla notifica.
5. Per le entrate tributarie dello Stato l'ufficio, qualora venga a
conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili
allo stesso soggetto, puo' reiscrivere a ruolo le somme gia'
discaricate, purche' non sia decorso il termine di prescrizione
decennale. Con decreto ministeriale, sentita la commissione
consultiva, sono stabiliti i criteri per procedere alla reiscrizione,
sulla base di valutazioni di economicita' e delle esigenze operative.
6. Per le altre entrate, ciascun ente creditore, nel rispetto dei
propri ambiti di competenza interna, determina i criteri sulla base
dei quali i propri uffici provvedono alla reiscrizione delle quote
discaricate.
Art. 21.
Attivita' di recupero crediti
1. I concessionari possono esercitare l'attivita' di recupero
crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche tenendone
separata contabilita'.
2. Tale attivita' e' svolta attraverso strutture ed uffici distinti
da quelli addetti al servizio nazionale della riscossione.
3. Gli ufficiali della riscossione non possono in nessun caso
svolgere le attivita' di recupero crediti od esserne coinvolti.
4. L'attivita' di recupero crediti non puo' essere esercitata dai
concessionari a favore di soggetti nei confronti dei quali sono state
avviate procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo. Il divieto
deve intendersi esteso anche ai prossimi congiunti, ove si tratti di
persone fisiche, e alle societa' controllate e collegate di cui
all'articolo 2359 codice civile, ove si tratti persone giuridiche.
Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- 1. Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
2. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del
primo comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
3. Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria
puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero
un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".
Sezione II
Obblighi contabili e di garanzia
Art. 22.
Termini di riversamento delle somme riscosse
1. Il concessionario riversa all'ente creditore le somme riscosse
entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme
riscosse attraverso le agenzie postali e le banche il termine di
riversamento decorre, rispettivamente, dal giorno della comunicazione
all'apposita casella postale aperta a nome del concessionario e da
quello della ricezione del flusso informativo trasmesso dalla banca.
Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine
di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni
decade di ciascun mese.
2. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante la
decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1 e'
determinata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
3. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n.
556, e' abrogato.
Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 8
agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di
imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita'
dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori
bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso
tributario), come modificato dal presente decreto:
"Art. 5 (Disposizioni concernenti il riversamento
dell'ICI e il versamento di altre imposte). - 1. Le
disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, del decreto del
Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale sugli
immobili dovuta per l'anno 1994 e per gli anni successivi.
I concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui
all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43.
2. (Abrogato).
3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali
istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli
immobili sono versati in favore degli enti
destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta
spettante a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono
gli interessi medesimi con le stesse modalita' previste al
comma 2.
4. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il
versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 21,
comma 3, 22, comma 11, e 23, comma 5, del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85, esclusivamente presso gli
sportelli del concessionario della riscossione o presso
una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni, con delega irrevocabile di versamento al
concessionario.
5. I concessionari della riscossione devono versare non
oltre il 29 dicembre 1995 le somme di cui al comma 4,
ricevute dalle aziende di credito il 27 dicembre 1995".
Art. 23.
Obbligo di contabilizzazione
1. Il concessionario rende la contabilita' delle riscossioni
mediante ruolo e conserva le posizioni dei singoli contribuenti anche
con sistemi informatici; le modalita' e i termini sono individuati
con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il concessionario per la riscossione delle somme iscritte a
ruolo utilizza una casella postale ed un conto corrente bancario.
3. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono stabiliti gli adempimenti degli uffici finanziari e dei
concessionari in ordine allo svolgimento dei controlli delle
ragionerie provinciali dello Stato ed alla resa delle contabilita' di
cui al comma 1.
Art. 24.
Quietanze
1. I concessionari possono compilare le quietanze da rilasciare ai
sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, anche con mezzi informatici, in conformita'
al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.
Nota all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):
"Art. 29 (Rilascio della quietanza). - Per ogni
pagamento di imposte iscritte a ruolo l'esattore deve
rilasciare quietanza al contribuente e deve farne
annotazione nella scheda intestata al contribuente.
L'esattore puo' rilasciare la quietanza sulla
cartella di pagamento. In tale caso la quietanza, oltre
ad essere annotata nel ruolo o nella scheda, deve essere
trascritta in apposito registro, numerato, timbrato e
siglato in ogni foglio, prima dell'uso, dall'ufficio
delle imposte.
Le quietanze possono essere firmate anche dai
dipendenti dell'esattoria espressamente autorizzati dal
titolare".
Art. 25.
Conto giudiziale
1. Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario
o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, il concessionario
rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi
dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e, per
le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con
l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalita' individuate con
decreto ministeriale.
Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 74 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato):
"Art. 74. - Gli agenti incaricati della riscossione delle
entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o
che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali
lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di
denaro ovvero debito di materia, nonche' coloro che si
ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti,
dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi
servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche
dello Stato, alle quali debbono rendere il conto
della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del
Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei
conti.
Sono anche obbligati alla resa del conto alle
amministrazioni centrali o periferiche dalle quali
direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato
dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e
provenienza.
I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni
di cui ai commi precedenti per il controllo di
rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali
e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi
successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto
si riferisce.
Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse
pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare,
appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver
eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono
alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla
data della loro ricezione ovvero a quella della
ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti".
Art. 26.
Rimborso delle somme iscritte
a ruolo riconosciute indebite
1. Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono
riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione
del rimborso il concessionario, che provvede al pagamento nei
successivi sessanta giorni, anticipando le relative somme.
2. L'ente creditore restituisce al concessionario le somme
anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli
interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del
rimborso al debitore.
3. Le modalita' di esecuzione dei rimborsi e di restituzione al
concessionario delle somme anticipate sono stabilite con decreto del
Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
4. Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima
del pagamento del contribuente, si rettifica il ruolo secondo
modalita' definite nel decreto previsto dal comma 3.
5. Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio
provvedimento, determinare modalita' di rimborso differenti da quelle
previste dai commi da 1 a 4.
Sezione III
Cauzione
Art. 27.
C a u z i o n e
1. A garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento della
concessione nei confronti degli enti tenuti ad effettuare la
riscossione coattiva delle proprie entrate mediante ruolo, il
concessionario presta una cauzione per un importo pari ad un
settantaduesimo dell'ammontare delle entrate di tali enti iscritte a
ruolo scadute nell'anno precedente a quello dell'affidamento e dei
versamenti diretti spettanti agli stessi enti riscossi nello stesso
periodo; la misura della cauzione e' determinata con decreto del
Ministero delle finanze.
2. La cauzione da prestare ai sensi del comma 1 garantisce anche le
province ed i comuni dell'ambito che non abbiano esercitato la
facolta' di cui all'articolo 52 e 59, comma 1, lettera n), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; in tal caso, la
cauzione e' calcolata anche sull'ammontare delle entrate iscritte a
ruolo da tali enti e dell'imposta comunale sugli immobili spettante
agli stessi.
3. Per i commissari governativi l'importo della cauzione e' ridotto
alla meta'.
4. Se la cauzione risulta regolarmente prestata, il Ministero delle
finanze ne dichiara l'idoneita' con apposito provvedimento, da
comunicare al concessionario.
Nota all'art. 27:
- I testi degli articoli 52 e 59, comma 1, lettera n),
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
riportati nelle note all'art. 3.
Art. 28.
Modalita' di prestazione della cauzione
1. La cauzione puo' essere prestata:
a) mediante polizza fideiussoria rilasciata da istituti di
assicurazione autorizzati con decreto del Ministero delle finanze;
b) mediante fideiussione bancaria.
2. La polizza e la fideiussione previste dal comma 1 sono redatte
in conformita' allo schema tipo approvato con decreto ministeriale e
la mora nel pagamento dei premi non libera l'istituto e la banca
dalla garanzia assunta per tutto il periodo per cui e' stata prestata
la garanzia stessa e fino all'emissione del decreto di svincolo.
3. Per i gruppi di societa' con patrimonio netto risultante dal
bilancio consolidato superiore a cinquecento miliardi di lire, la
garanzia puo' essere prestata anche mediante la diretta assunzione,
da parte della societa' capogruppo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, dell'obbligazione di integrale restituzione della
somma da rimborsare, comprensiva degli interessi, anche per il caso
di cessione della partecipazione nella societa' controllata o
collegata. In ogni caso, la societa' capogruppo e' tenuta a
comunicare in anticipo l'intendimento di cedere.
Nota all'art. 28:
- Il testo dell'art. 2359 del codice civile e' riportato
nella nota all'art. 21.
Art. 29.
Adeguamento e sostituzione della cauzione
1. Se nel corso della gestione l'ammontare di cui all'articolo 27,
comma 1, e' aumentato di almeno il dieci per cento, il Ministero
delle finanze notifica apposito avviso al concessionario, che e'
tenuto a provvedere, entro trenta giorni, ad integrare
proporzionalmente la cauzione; il termine puo' essere prorogato fino
ad un massimo di ulteriori sessanta giorni al ricorrere di
particolari circostanze. Se tale ammontare e' diminuito di almeno il
dieci per cento, la cauzione, su richiesta del concessionario, e'
proporzionalmente ridotta.
2. Nel corso della gestione la cauzione puo' essere sostituita in
tutto o in parte con un'altra prestata a garanzia anche degli
obblighi gravanti sul concessionario alla data di prestazione della
nuova cauzione. In tal caso, il decreto di svincolo previsto
dall'articolo 32, comma 2, puo' essere emesso solo dopo che e' stata
dichiarata l'idoneita' della nuova cauzione.
Art. 30.
Esecuzione nei confronti del garante
1. Se si verificano le violazioni previste dall'articolo 47, con
decreto ministeriale, su richiesta del competente ufficio, e'
disposta l'espropriazione della cauzione nei confronti del garante.
Il decreto e' comunicato agli altri enti garantiti e trasmesso
all'ufficio proponente ai fini della notifica al garante ed al
concessionario; con lo stesso decreto e' disposta, se necessario,
l'espropriazione di beni del concessionario.
2. Il decreto previsto dal comma 1 costituisce titolo esecutivo. In
virtu' di esso la competente direzione regionale delle entrate
procede all'espropriazione, anche nell'interesse degli altri enti
garantiti, con le modalita' indicate nel libro III del codice di
procedura civile.
3. Con il decreto previsto dal comma 1 il concessionario e'
invitato a reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni dalla
notifica del decreto stesso.
Art. 31.
Riparto della cauzione
1. Se vi sono piu' creditori, il riparto delle somme ricavate
dall'espropriazione forzata della cauzione e degli altri beni del
concessionario e' disposto con provvedimento del Ministero delle
finanze, comunicato alla cancelleria del giudice dell'esecuzione, e
diviene esecutivo a tutti gli effetti se, entro trenta giorni dalla
notifica agli interessati, non e' proposta opposizione davanti al
giudice dell'esecuzione.
2. Se davanti al giudice dell'esecuzione non si raggiunge accordo
tra le parti in merito alla proposta opposizione, si applica
l'articolo 512 del codice di procedura civile.
3. Se le somme ricavate non sono sufficienti al pagamento di tutti
i crediti degli enti creditori, il debito residuo e'
proporzionalmente accollato a ciascuno di essi.
Nota all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 512 del codice di
procedura civile:
"Art. 512 (Risoluzione delle controversie). - 1. Se,
in sede di distribuzione, sorge controversia tra
creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo
assoggettato all'espropriazione circa la sussistenza o
l'ammontare di uno o piu' crediti o circa la
sussistenza di diritti di prelazione, il giudice
dell'esecuzione provvede all'istruzione della causa, se
e' competente; altrimenti rimette le parti davanti al
giudice competente a norma dell'art. 17, fissando un
termine perentorio per la riassunzione.
2. Il giudice, se non sospende totalmente il
procedimento, provvede alla distribuzione della parte della
somma ricavata non controversa".
Art. 32.
Svincolo della cauzione
1. La cauzione e' svincolata in caso di cambiamento di gestione, a
condizione che il concessionario non abbia debiti nei confronti dello
Stato e degli altri enti garantiti dalla cauzione stessa.
2. Lo svincolo e' disposto con decreto del Ministero delle finanze,
previo parere favorevole degli altri enti garantiti, che si intende
concesso in caso di silenzio protrattosi per sei mesi dalla
richiesta.
Sezione IV
Adempimenti dei concessionari nelle procedure concorsuali
Art. 33.
Insinuazione del credito
1. Relativamente ai debitori sottoposti alle procedure concorsuali
di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95, l'ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il
concessionario provvede all'insinuazione del credito in tali
procedure.
Note all'art. 33:
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca:
"Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa".
- Il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95,
reca: "Provvedimenti urgenti per l'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi".
Art. 34.
Rinuncia all'insinuazione
1. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti
i casi e le modalita' con cui si puo' rinunciare alla domanda di
ammissione al passivo.
Sezione V
Altri obblighi dei concessionari
Art. 35.
Segreto d'ufficio
1. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del
concessionario in ragione dell'attivita' affidatagli in concessione
sono coperti da segreto d'ufficio.
2. I terzi di cui il concessionario si avvale per l'esercizio della
sua attivita' sono tenuti al segreto di ufficio e sono responsabili
del trattamento dei dati ai fini della legge 31 dicembre 1996, n.
675.
Nota all'art. 35:
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca disposizioni
in tema di "T utela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali".
Art. 36.
Trasmissione dei flussi informativi
1. Entro la fine di ogni mese il concessionario trasmette al
soggetto creditore che ha formato il ruolo, anche in via telematica,
e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale, le
informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento
delle riscossioni effettuati nel mese precedente.
2. Eventuali anomalie, rilevate dall'analisi delle informazioni di
cui al comma 1, sono segnalate al competente ufficio del Ministero
delle finanze per l'adozione dei provvedimenti conseguenti anche, se
del caso, di tipo sanzionatorio.
Art. 37.
Conservazione degli atti
1. Il concessionario deve conservare i ruoli e gli altri atti della
gestione fino alla data del discarico.
2. Con decreto del Ministero delle finanze possono essere stabilite
particolari modalita' di conservazione dei ruoli e degli atti di cui
al comma 1.
Art. 38.
Delega di riscossione
1. In caso di delega di riscossione, il delegato, nei termini
previsti dall'articolo 22 riversa, con bonifico bancario, l'importo
pagato, dando al delegante notizia in via telematica; in tal caso il
termine per il versamento dal delegante all'ente creditore decorre
dal quinto giorno successivo a quello in cui e' stato effettuato il
bonifico.
2. Ai fini dell'invio, da parte del delegante, della comunicazione
annuale prevista dall'articolo 19, comma 2, lettera b), il delegato
trasmette al delegante, in via telematica, le necessarie informazioni
entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine per la
presentazione della comunicazione stessa.
3. In caso di esecuzione infruttuosa o insufficiente, il delegato,
entro il ventesimo giorno dal completamento dell'attivita' di
riscossione, trasmette la relativa documentazione ed invia una
comunicazione telematica al delegante.
4. Il delegante, se non ottiene il discarico della quota per fatto
imputabile al delegato, ha diritto di rivalersi nei confronti di
quest'ultimo.
Art. 39.
Chiamata in causa dell'ente creditore
1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non
riguardano esclusivamente la regolarita' o la validita' degli atti
esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in
mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
Art. 40.
Determinazione dei giorni festivi
1. Ai fini dello svolgimento del servizio previsto dal presente
decreto la giornata di sabato e' considerata festiva a tutti gli
effetti di legge.
Capo III
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
Art. 41.
Rappresentanza dei concessionari
1. Il legale rappresentante del concessionario puo' delegare uno o
piu' dipendenti che lo rappresentano nel compimento degli atti
inerenti il servizio di riscossione, dinanzi al giudice
dell'esecuzione.
2. Nel procedimento di dichiarazione tardiva di credito di cui
all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
concessionario puo' essere rappresentato dai dipendenti delegati ai
sensi del comma 1, i quali, salvo che non debba procedersi
all'istruzione della causa, possono stare in giudizio personalmente.
Nota all'art. 41:
- Si riporta il testo dell'art. 101 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267:
"Art. 101 (Dichiarazioni tardive di crediti). -
Anche dopo il decreto previsto nell'art. 97, fino a che
non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo
fallimentare, i creditori possono chiedere con ricorso al
giudice delegato l'ammissione al passivo.
Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il
richiedente e il curatore devono comparire davanti a lui
nonche' il termine perentorio per la notificazione al
curatore del ricorso e del decreto. Le parti si
sostituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma.
Possono intervenire gli altri creditori.
Se all'udienza il curatore non contesta l'ammissione
del nuovo credito e il giudice lo ritiene fondato, il
credito e' ammesso con decreto; altrimenti il giudice
provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli
175 e seguenti del codice di procedura civile.
Il creditore sopporta le spese conseguenti al
ritardo della domanda, salvo che il ritardo sia
dipeso da causa a lui non imputabile".
Art. 42.
Ufficiali della riscossione
1. Gli ufficiali della riscossione sono nominati dal concessionario
fra le persone la cui idoneita' allo svolgimento delle funzioni e'
stata conseguita con le modalita' previste dalla legge 11 gennaio
1951, n. 56, e dalle altre norme vigenti; con il regolamento di cui
all'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel rispetto dei
criteri ivi indicati, sono individuati gli organi competenti al
procedimento e stabilite le regole di svolgimento degli esami di
abilitazione.
2. La nomina puo' essere revocata dal concessionario in ogni
momento. Il concessionario comunica la nomina alla competente
direzione regionale delle entrate e consegna l'atto di nomina
all'ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, e' tenuto ad
esibirlo quando ne e' richiesto.
3. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio
delle loro funzioni dal prefetto della provincia nella quale e'
compreso il comune in cui ha la sede principale il concessionario,
che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempre che non vi
siano le condizioni ostative di cui all'articolo 11 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773; l'autorizzazione puo' essere revocata in ogni
momento dal prefetto anche su segnalazione dell'ufficio competente
del Ministero delle finanze.
4. La cessazione dell'ufficiale della riscossione delle funzioni e'
comunicata alla competente direzione regionale delle entrate.
Note all'art. 42:
- La legge 11 gennaio 1951, n. 56, reca: "Norme per
l'idoneita' alle funzioni di ufficiale esattoriale".
- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 8
maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione
e la razionalizzazione del sistema tributario e per
il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria,
nonche' disposizioni varie di carattere finanziario):
"Art. 31 (Disposizioni in materia di idoneita' alle
funzioni di ufficiale esattoriale). - 1. Con regolamento,
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono dettate le
modalita' per il conseguimento della idoneita' alle
funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di
quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, con
l'osservanza dei seguenti criteri:
a) semplificazione e razionalizzazione del procedimento;
b) individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi di
selezione effettivamente qualificanti, rispetto alle
funzioni da esercitare, con esclusione di ogni aggravio
non funzionale;
c) articolazione della selezione in forma decentrata
a livello territoriale".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza):
Art. 11 (art. 10 T.U. 1926). - Salve le condizioni
particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le
autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena
restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni
per delitto non colposo e non ha ottenuto la
riabilitazione;
2) a chi e' sottoposto all'ammonizione o a misura di
sicurezza personale o e' stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate
a chi ha riportato condanna per delitti contro la
personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico,
ovvero per delitti contro le persone commessi con
violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di
persona a scopo di rapina o di estorsione, o per
violenza o resistenza all'autorita', e a chi non puo'
provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando
nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o
in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e
possono essere revocate quando sopraggiungono o
vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto
o consentito il diniego dell'autorizzazione".
Art. 43.
Funzioni degli ufficiali della riscossione
1. L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni nei
comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato, in
rapporto di lavoro subordinato con il concessionario stesso e sotto
la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non puo' farsi
rappresentare ne' sostituire.
Art. 44.
Registro cronologico e bollettario
1. L'ufficiale della riscossione annota in ordine cronologico tutti
gli atti ed i processi verbali, numerandoli progressivamente, in
apposito registro conforme al modello approvato con decreto
ministeriale, da tenersi con le forme e con le modalita' stabilite
per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario.
2. Il registro, prima di essere messo in uso, e' numerato
progressivamente in ogni pagina dall'ufficio individuato in via
generale, per ciascun ambito, con decreto del Ministero delle
finanze, da notificare al concessionario. Il predetto registro e'
vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e
quelli degli ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati
entro dieci giorni a cura del concessionario all'ufficio delle
entrate.
3. L'ufficiale della riscossione, per ogni pagamento ricevuto,
rilascia quietanza da apposito bollettario e ne comunica gli estremi
al concessionario.
4. Il decreto di cui al comma 1, nello stabilire le forme e le
modalita' di tenuta dei registri, tiene adeguato conto dei progressi
tecnologici delle attivita' informatiche e telematiche e della
possibilita' di prevedere forme di documentazione informatica
equipollenti alle formalita' di cui ai commi 2 e 3.
Art. 45.
Messi notificatori
1. Il concessionario, per la notifica delle cartelle di pagamento e
degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere, puo' nominare uno
o piu' messi notificatori.
2. Il messo notificalore esercita le sue funzioni nei comuni
compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato e non puo'
farsi rappresentare ne' sostituire.
Capo IV
SANZIONI
Art. 46.
Principio di legalita' ed altri principi
generali in tema di sanzioni
1. Alle violazioni commesse dai concessionari si applicano i
principi di cui al capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, salve le espresse deroghe al principio di specialita'
stabilite dagli articoli 47 e 50.
Nota all'art. 46:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche
al sistema penale". Il relativo capo III e' dedicato alle
"Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi". La
sezione I del medesimo capo e' dedicata
all'"Applicazione delle sanzioni sostitutive".
Art. 47.
Omissione dei riversamenti agli enti creditori
1. Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessionario che non
esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i riversamenti
agli enti creditori delle somme riscosse, e' tenuto a versare
all'ente stesso anche gli interessi legali ed e' punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria pari alla somma di cui e' stato
ritardato o omesso il riversamento.
2. La sanzione di cui al comma 1 e' ridotta del 95 per cento, del
90 per cento e del 75 per cento se il concessionario riversa,
rispettivamente, entro dieci giorni, trenta giorni o sei mesi dalla
prescritta scadenza, le somme di cui ha omesso, in tutto o in parte,
il riversamento.
Art. 48.
Ritardo nell'esecuzione della restituzione
di somme dichiarate indebite
1. Il concessionario che, senza giustificato motivo, non esegue, in
tutto o in parte, entro il termine di sessanta giorni di cui
all'articolo 26, comma 1, la restituzione delle somme iscritte a
ruolo riconosciute indebite, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari a tali somme ed e' tenuto a corrispondere al soggetto
che ha diritto gli interessi legali dal giorno successivo a quello in
cui la restituzione avrebbe dovuto essere effettuata.
Art. 49.
Ritardo o omissione di riversamento dal concessionario delegato al
concessionario delegante
1. In caso di delega di riscossione, il concessionario delegato che
non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il
riversamento al concessionario delegante delle somme riscosse e'
tenuto a versare al delegante anche gli interessi legali ed e' punito
con una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla meta' delle
somme di cui e' stato omesso o ritardato il riversamento.
Art. 50.
Atti compiuti da personale non autorizzato
1. Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessionario che fa
eseguire notificazioni o atti esecutivi da ufficiali della
riscossione o messi notificatori non abilitati o non autorizzati e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila
per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.
2. L'ufficiale della riscossione o il messo notificatore che fa
eseguire atti da soggetti non abilitati e' punito, salve le eventuali
sanzioni penali, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire
centomila per ciascuno degli atti irregolarmente compiuti.
Art. 51.
Omessa o irregolare tenuta del registro cronologico
1. L'ufficiale della riscossione che non tiene il registro
cronologico degli atti e dei processi verbali, ovvero non lo
sottopone alla numerazione ed alla vidimazione, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquecentomila.
2. L'ufficiale della riscossione che non annota un atto o un
processo verbale nel registro cronologico o che compie altra
irregolarita' nella tenuta del registro stesso e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire centomila.
Art. 52.
Ritardata, omessa o irregolare comunicazione
dei dati di riscossione
1. In caso di omessa o tardiva comunicazione dei dati previsti
dall'articolo 36 o di difformita' di tali dati rispetto alle relative
specifiche tecniche si applicano le sanzioni previste dall'articolo
15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237,
ridotte della meta'; in tal caso, la riduzione ad un quarto prevista
dal citato articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 237 del
1997 si applica alla sanzione in tal modo determinata.
Nota all'art. 52:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (Modifica della
disciplina in materia di servizi autonomi di cassa
degli uffici finanziari):
"Art. 15 (Inadempienze nell'invio dei dati). - 1. Nei
confronti dei concessionari che non effettuano la
trasmissione all'anagrafe tributaria, in via telematica,
dei dati relativi alle operazioni eseguite nell'ambito
delle attivita' di riscossione nei termini stabiliti
dall'Amministrazione finanziaria, si applica la sanzione
amministrativa di lire 100 mila per ogni giorno di
ritardo. Per ogni operazione effettuata, i cui dati
sono inseriti in forniture successive a quelle di
competenza, si applica una sanzione amministrativa di
lire 50 mila per ciascuna operazione. Le sanzioni
amministrative sono ridotte a un quarto se il ritardo non
supera i trenta giorni. Resta fermo in ogni caso l'obbligo
di trasmissione dei dati.
2. Per la difformita' dei dati trasmessi rispetto
alle relative specifiche tecniche, la sanzione
amministrativa e' commisurata alla percentuale di errore
riscontrata a fronte di ciascuna tipologia di dato ed e'
pari a lire 300 mila per una percentuale di errore fino
all'1 per cento e a lire l milione per una percentuale di
errore fino al 5 per cento. Per percentuali di errore
che eccedono il 5 per cento, in aggiunta alla sanzione
fissa di lire 1 milione si applica, sull'eccedenza, una
ulteriore sanzione amministrativa di lire l milione per
ogni punto o frazione di punto percentuale; tale sanzione
non puo' in ogni caso superare l'importo di lire 35
milioni.
3. Per le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, il
concessionario ha diritto di rivalsa sugli istituti di
credito per la quota parte delle sanzioni a questi ultimi
imputabili in relazione alle forniture di loro
competenza.
4. Le reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di
invio dei dati delle operazioni eseguite nell'ambito
delle attivita' di riscossione costituiscono causa di
decadenza dalla concessione".
Art. 53.
Altre violazioni
1. Per le violazioni delle disposizioni del presente decreto,
diverse da quelle previste negli articoli da 47 a 52, si applica al
concessionario la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a lire due milioni.
2. Sono considerate violazioni punibili ai sensi del comma 1 anche
quelle relative ad ordini impartiti dall'amministrazione finanziaria
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, anche se
contenuti in circolari.
Art. 54.
Procedura di irrogazione delle sanzioni
1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel
presente decreto provvede, per ciascun ambito, l'ufficio delle
entrate individuato in via generale con provvedimento del direttore
regionale delle entrate notificato al concessionario.
2. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del
provvedimento di irrogazione della sanzione il concessionario puo'
definire la controversia con il pagamento di meta' della sanzione
irrogata e, nei casi previsti dagli articoli 47, 48 e 49, delle altre
somme dovute.
3. Se non procede alla definizione agevolata della violazione
prevista dal comma 2, il concessionario puo', entro lo stesso
termine, ricorrere in opposizione contro il provvedimento di
irrogazione della sanzione alla competente direzione regionale delle
entrate, che decide entro sessanta giorni con provvedimento
definitivo immediatamente esecutivo.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi degli
articoli del presente capo spettano in ogni caso allo Stato e sono
versate alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
Art. 55.
Esecuzione delle sanzioni
1. Se il concessionario commette la violazione prevista
dall'articolo 47, il relativo provvedimento di irrogazione delle
sanzioni, se non impugnato entro i termini stabiliti nell'articolo
54, comma 3, ovvero, in caso di ricorso, se divenuto definitivo a
seguito della decisione della direzione regionale delle entrate,
costituisce titolo per procedere all'espropriazione, anche nei
confronti del garante, ai sensi dell'articolo 30.
Art. 56.
Prescrizione delle violazioni
1. Le violazioni dei concessionari si prescrivono il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello di commissione.
Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 57.
Titolarita' dei rapporti concessori
1. Fatte salve le ipotesi di recesso, decadenza e revoca, fino
all'anno 2004 il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli
ambiti, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, lo gestiscono a titolo di concessionari o di commissari
governativi; tali soggetti sono tenuti, a pena di decadenza, ad
adeguare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il loro capitale sociale alla misura prevista nell'articolo
2, comma 2, e il loro sistema informativo secondo quanto previsto dal
comma 6 dello stesso articolo 2.
2. La titolarita' dei rapporti concessori e commissariali in atto
alla data di pubblicazione del presente decreto puo' essere
trasferita, per la residua durata, con decreto del Ministero delle
finanze, ad una societa' facente parte dello stesso gruppo
societario, a condizione che la societa' capogruppo detenga,
direttamente o tramite altra societa' totalmente controllata, la
totalita' del capitale della societa' cui e' stata trasferita la
titolarita' del predetto rapporto. Se la societa' capogruppo non
detiene direttamente o tramite altra societa' totalmente controllata,
la totalita' del capitale della societa' cui e' stata trasferita la
titolarita' del rapporto, il trasferimento puo' comunque essere
effettuato se la stessa societa' capogruppo garantisce direttamente
l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto di
concessione nei confronti degli enti creditori e sempre che essa
detenga, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile,
direttamente o tramite altra societa' controllata, il controllo della
societa' cui e' stata trasferita la titolarita' del rapporto.
3. Per i rapporti gestiti in forma diretta da una banca, la
titolarita' del rapporto puo' essere trasferita anche ad una societa'
per azioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma
3, il cui capitale sia totalmente detenuto dalla banca
originariamente titolare del rapporto.
4. In caso di trasferimento della titolarita' del rapporto
effettuato ai sensi del comma 2 non si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 14, 15 e 16.
Nota all'art. 57:
- Il testo dell'art. 2359 del codice civile e' riportato
nella nota all'art. 21.
Art. 58.
Cauzioni e meccanismo di salvaguardia
1. Le cauzioni prestate dai concessionari e dai commissari in
carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
rideterminate in conformita' a quanto previsto dall'articolo 27,
comma 1.
2. Per il periodo tra il 1 luglio 1999 e il 30 giugno 2001 sono
corrisposte a ciascun concessionario, a valere sugli stanziamenti
della pertinente unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale
differenza tra la media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e
1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e quelle erogate in
applicazione dell'articolo 17 del presente decreto. Le modalita' di
erogazione di tale somma sono determinate, sulla base di rilevazione
infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministero delle finanze,
di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Nota all'art. 58:
- Si riporta il testo dell'art. 61 del decreto del
Presidente della Republica 28 gennaio 1988, n. 43
(Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e
di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici,
ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre
1986, n. 657), pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 1988:
"Art. 61 (Compensi e rimborsi spese). - 1. I compensi e
i rimborsi spese spettanti al concessionario sono
determinati, per ciascun ambito territoriale, su
proposta del servizio centrale, sentito il parere della
commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il parere della commissione di cui all'art. 3 deve:
a) elencare tutti gli elementi che hanno
concorso alla determinazione del compenso;
b) indicare in modo specifico l'incidenza di ciascun
elemento di valutazione sul risultato finale;
c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla
lettera b) e l'incidenza riconosciuta agli stessi
elementi considerati ai fini della determinazione dei
compensi per altri ambiti territoriali in situazioni
equiparabili.
3. La remunerazione del servizio di riscossione viene
determinata in modo da assicurare una percentuale non
differenziata di utile per ogni concessionario sulla base
dei dati di redditivita' media e dei costi medi di
gestione a livello nazionale rapportati ad ogni
concessionario o a gruppi di concessionari similari,
tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del
costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente
mantenuto in servizio presso ogni singola
concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale
personale ecceda le necessita' operative riconosciute
alla concessione; si tiene conto altresi', con
riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale
delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e
tipo di operazioni, dell'indice di morosita' e di quello di
inesigibilita'. La remunerazione e' articolata come segue:
a) una commissione per la riscossione dei versamenti
diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali,
stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con
la determinazione di un importo minimo e di un importo
massimo;
b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte
a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali,
stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con
la determinazione di un importo minimo e di un importo
massimo, tenendo conto dei costi specifici e del
prevedibile ammontare globale di tali somme;
c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto
dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte
a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora,
uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito
in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto
dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni
fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare
complessivo delle altre forme di riscossione;
d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante
servito, differenziato per ogni ambito territoriale e
determinato in relazione al prevedibile ammontare delle
commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli
interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del
presente articolo al fine di assicurare la remunerazione
calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del
presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni
concessione e' quello risultante dagli ultimi dati sulla
popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.
4. Ai concessionari spetta, altresi', il rimborso delle
spese delle procedure esecutive in misura determinata, per
i diversi adempimenti, in base a tabella approvata dal
Ministro delle finanze, sentito il parere del Ministro di
grazia e giustizia.
5. Sono a carico dello Stato e degli altri enti
impositori il pagamento della commissione di cui alla
lettera a), dei compensi di cui alla lettera b), del comma
3, nei casi in cui non e' previsto il pagamento spontaneo
prima della iscrizione a ruolo, nonche' il rimborso,
ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure
infruttuose di cui al comma 4. Sono a carico dello Stato,
inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da
erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei
mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun
anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal
competente intendente di finanza e tratti su
ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione
di una corrispondente dilazione a valere, anche sui
versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile
dopo le date sopra indicate. Per i crediti per i quali e'
intervenuto provvedimento di sgravio e' altresi' a carico
dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento,
ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure
esecutive.
6. Sono invece a carico dei contribuenti:
a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3,
lettera b), nei casi in cui e' previsto il pagamento
spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo;
b) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera
c);
c) il pagamento delle spese delle procedure
esecutive e degli interessi semestrali di mora per il
ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo,
questi ultimi da determinare annualmente con decreto
del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei
tassi bancari attivi.
7. Per la gestione del servizio di tesoreria
spetta al concessionario un compenso percentuale
rapportato al volume delle entrate e delle spese, da
determinarsi d'accordo con gli enti interessati in
relazione ai costi di gestione del servizio e in
misura che assicuri una adeguata remunerazione. In caso
di mancato accordo, la determinazione del compenso e'
stabilita dal servizio centrale, il quale provvede con
atto motivato.
8. Al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio
economico di ogni singola gestione viene effettuata, con
periodicita' biennale, la revisione delle misure delle
commissioni, dei compensi, dei rimborsi delle spese tenuto
conto anche del tasso di inflazione programmato dal
Governo per il biennio successivo, nonche' delle
eventuali modifiche alle condizioni originarie della
concessione conseguenti ad intervenute modifiche
normative. A tale revisione provvede il Ministro
delle finanze, con decreto emanato di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente a
quello di entrata in vigore dello stesso decreto.
8-bis. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni
normative, il numero dei tributi e delle altre entrate
dello Stato e degli enti pubblici riscossi dai
concessionari della riscossione e di conseguenza
l'ammontare nazionale complessivo dei compensi in misura
superiore al dieci per cento, il Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del tesoro, dispone, con
decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data in
cui hanno effetto le riduzioni delle riscossioni, la
revisione della misura dei compensi in modo da
assicurare la permanenza dell'equilibrio economico. La
nuova misura e' comunicata al concessionario che ha
facolta' di recedere a norma dell'articolo 18. La
facolta' di recesso e', altresi', esercitabile qualora
sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di
centoventi giorni dalla data entro la quale doveva essere
emanato il predetto decreto ministeriale".
Art. 59.
Procedure in corso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 60 e 61, le
domande di rimborso o di discarico per inesigibilita' giacenti presso
gli enti creditori alla data di entrata in vigore del presente
decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. Se alla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'ufficio non ha fornito le indicazioni di cui all'articolo 79, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, sui verbali esibiti dal concessionario, quest'ultimo, se non ha
ancora presentato domanda di rimborso o di discarico, procede nei
confronti del debitore, previo accesso al sistema informativo del
Ministero delle finanze, eseguito ai sensi dell'articolo 18, comma 2,
del presente decreto.
3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la
possibilita' di procedere nell'azione esecutiva, il concessionario e'
autorizzato a presentare documentata domanda di rimborso o di
discarico, che e' esaminata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. In caso contrario, nonche' nelle
ipotesi in cui il concessionario non abbia richiesto il visto di cui
all'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario procede in conformita' alle
disposizioni del presente decreto, nonche' del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Per le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso
come riscosso, decorsi sei mesi dalla presentazione della documentata
domanda di cui al comma 3 o della comunicazione di inesigibilita', il
concessionario ha diritto al rimborso provvisorio del 90 per cento di
tali somme.
Note all'art. 59:
- Si riporta il testo dell'art. 79 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43:
"Art. 79 (Verbali di pignoramento). - 1. In caso di
pignoramento negativo o insufficiente, se il credito
per cui procede e' complessivamente superiore a lire
500 mila, il concessionario che ha avuto in carico il
ruolo esibisce, entro novanta giorni, il relativo verbale
all'ufficio finanziario o all'ente che ha emesso il ruolo.
2. Al verbale deve essere allegato il certificato
anagrafico da cui risulta l'ultimo domicilio delle persone
fisiche cui e' intestato il verbale di pignoramento, ovvero
che le stesse non risultano iscritte all'anagrafe.
3. L'ufficio finanziario, ovvero l'ente che ha emesso
il ruolo, appone entro novanta giorni dalla ricezione del
verbale il proprio visto, indicando in calce quali sono i
cespiti, i beni e ogni altro elemento utile, di cui e'
a conoscenza, per l'esperimento di ulteriori procedure
esecutive.
4. Trascorso tale termine senza che l'ufficio o
l'ente abbia apposto il proprio visto, il
concessionario e' autorizzato a presentare la domanda
di rimborso o di discarico, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 80.
5. I verbali possono essere inviati per il visto
all'ufficio competente anche mediante raccomandata con
avviso di ricevimento. In tal caso l'esibizione dei verbali
si considera avvenuta nel giorno in cui la raccomandata e'
consegnata all'ufficio postale".
- Per il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, vedasi in nota
all'art. 24.
Art. 60.
Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei
ruoli erariali e rimborso delle relative anticipazioni.
1. Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di
lire, i concessionari possono definire automaticamente le domande di
rimborso e di discarico per inesigibilita' da essi presentate fino al
31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate.
2. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma 1, i
concessionari presentano entro il 31 luglio 1999 all'ufficio che ha
effettuato l'iscrizione a ruolo una richiesta, nella quale
dichiarano, in conformita' alle vigenti norme sull'autocertificazione
e per le quote inserite nelle domande per le quali esercitano la
facolta' di definizione automatica:
a) la sussistenza delle condizioni indicate nell'articolo 24, comma
13, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l'assenza
della condizione ostativa di cui alla lettera b) dello stesso
articolo 24, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nonche' di
provvedimenti di sgravio per indebito;
b) l'importo delle quote inserite nelle domande e, limitatamente
alle domande di rimborso, quello delle relative anticipazioni,
calcolato al netto degli sgravi provvisoni e dei provvedimenti di
dilazione.
3. La somma da corrispondere a ciascun concessionario e' pari al 99
per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di
rimborso definite automaticamente, calcolato al netto degli sgravi
provvisori e dei provvedimenti di dilazione.
4. L'importo globale da corrispondere ai concessionari, con le
modalita' di cui al comma 5, non puo' superare 4.000 miliardi di lire
complessive e 1.000 miliardi di lire annue.
5. Con decreto del Ministero delle finanze sono definite le
modalita' ed i tempi di trattazione delle richieste presentate ai
sensi del comma 1; in ogni caso, la definizione di tali richieste
deve essere ultimata entro il 31 maggio 2000 e si procede comunque al
rilascio dei titoli entro l'anno 1999. In conseguenza del
completamento della definizione automatica, i provvedimenti di
sgravio provvisorio relativi alle domande definite assumono il valore
di provvedimenti di rimborso definitivi.
6. Per le finalita' di cui al comma 4, e' autorizzata l'emissione
di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, con
imputazione della relativa spesa ad apposita unita' previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, cosi' ripartita:
a) miliardi 1.000 per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1
gennaio 2000;
b) miliardi 1.000 per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1
gennaio 2001;
c) miliardi 1.000 per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1
gennaio 2002;
d) miliardi 1.000 per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1
gennaio 2003.
7. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le
modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi.
8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato, per
il triennio 1999-2001, in lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, in
lire 1.045 miliardi per il 2000, ed in lire 1.090 miliardi per il
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo
utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 60:
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 13, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
"13. Il termine di liquidazione di cui all'articolo 17,
comma 7, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, e' prorogato al 30 giugno 1998. Ai fini della
liquidazione gli enti impositori verificano unicamente,
con esclusione di ogni altro controllo:
a) l'effettiva iscrizione a ruolo delle quote di cui
e' stato chiesto il rimborso o il discarico;
b) l'eventuale inclusione dello stesso
contribuente, per il medesimo carico, in piu' domande;
c) l'avvenuto versamento, a titolo di anticipazione,
delle somme da rimborsare;
d) la mancanza di provvedimenti di sgravio per indebito
o la non pendenza, alla data del 31 dicembre 1991,
di provvedimenti di sospensione della riscossione delle
quote inserite nelle domande".
Art. 61.
Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei
ruoli non erariali e rimborso delle anticipazioni.
1. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 60 possono
applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali.
2. Le disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 2 e 3, possono essere
applicate anche ai ruoli degli altri enti creditori, sulla base di
apposita convenzione, nella quale e' determinata la percentuale delle
anticipazioni da rimborsare.
Art. 62.
Norma transitoria per il calcolo delle maggiorazioni
sui compensi
1. In sede di prima applicazione, per il calcolo della
maggiorazione di cui al comma 2 dell'articolo 17, si tiene conto
anche della media dei recuperi dell'ultimo biennio effettuati dagli
enti previdenziali.
Art. 63.
Misure di riqualificazione e sostegno dell'occupazione
1. Il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del
servizio della riscossione organizza, entro il 30 giugno 2001, lo
svolgimento di corsi di formazione per le funzioni di ufficiale della
riscossione, di durata non inferiore a trenta giorni lavorativi a
favore dei dipendenti delle societa' concessionarie che abbiano una
anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni, e rilascia un
attestato di proficua frequenza ai partecipanti a detti corsi.
2. I prefetti autorizzano l'esercizio delle funzioni di ufficiale
della riscossione a semplice presentazione della attestazione di cui
al comma 1.
3. I corsi di cui al comma 1 sono finanziati dalle societa'
concessionarie.
4. Il personale che, alla scadenza o cessazione del rapporto di
concessione, risulta iscritto da almeno due anni al relativo fondo di
previdenza, ha diritto ad essere mantenuto in servizio dal
subentrante concessionario senza soluzione di continuita'.
5. La disposizione del comma 4 non si applica ai dipendenti che
alla data di inizio della nuova gestione abbiano maturato il diritto
alla pensione di vecchiaia, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
6. Nel caso in cui alla scadenza delle concessioni della
riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, il
relativo servizio venga esercitato direttamente dall'ente locale o
affidato ad altri soggetti, il nuovo concessionario del servizio di
riscossione riconosce nell'assunzione di personale da adibire
all'attivita' di riscossione, priorita' ai dipendenti dei precedenti
concessionari e, in particolare, agli ufficiali della riscossione
abilitati dalle procure della Repubblica o dai prefetti e solo
successivamente agli ufficiali della riscossione di cui al comma 1.
7. La realizzazione di misure di sostegno del reddito e
dell'occupazione, ivi compresa l'attivita' di formazione, mirate a
fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale
delle societa' concessionarie della riscossione, dell'associazione
nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i
concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, e' attuata ai
sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, secondo le modalita' del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro 27
novembre 1997, n. 477.
Note all'art. 63:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia
previdenziale):
"Art. 6. - Gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed
esonerative dalla medesima, i quali non abbiano
raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile
prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di
continuare a prestare la loro opera fino al
perfezionamento di tale requisito o per incrementare
la propria anzianita' contributiva e comunque non oltre il
compimento del sessantacinquesimo anno di eta',
sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la
liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di
trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi
dall'assicurazione generale obbligatoria.
L'esercizio della facolta' di cui al comma precedente
deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei
mesi prima della data di conseguimento del diritto alla
pensione di vecchiaia.
Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore
del presente decreto prestano ancora attivita' lavorativa,
pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla
pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al
datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale
disposizione si applica anche agli assicurati che
maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi
alla entrata in vigore del presente decreto. In tale
caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere
effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti
vengono maturati.
Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione
di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi
fissati, si applicano le disposizioni della legge 15
luglio 1966, n. 604, in deroga all'art. 11 della legge
stessa.
Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di
cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre
dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e'
stata presentata la domanda.
Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo
comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto
raggiungimento del requisito di anzianita' contributiva di
cui al comma stesso avviene in ogni caso, senza obblighi
di preavviso per alcuna delle parti".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 44, reca: "Adeguamento del Consorzio nazionale
obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla
nuova disciplina del servizio di riscossione, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 ottobre
1986, n. 657".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
"28. In attesa di un'organica riforma del
sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni
sindacali ed acquisito il parere delle competenti
commissioni parlamentari, sono definite, in via
sperimentale, misure per il perseguimento di politiche
attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
nell'ambito dei processi di ristrutturazione
aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di
enti ed aziende pubblici e privati erogatori di
servizi di pubblica utilita', nonche' delle categorie
e settori di impresa sprovvisti del sistema di
ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potesta'
regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione collettiva
nazionale di appositi fondi finanziati mediante un
contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per
cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima di
specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita',
modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse
costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo
dei correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al
finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento
del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti,
previsione della obbligatorieta' della contribuzione con
applicazione di una misura addizionale non superiore a
tre volte quella della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con
il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di
maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
lire 150 miliardi".
- Il decreto ministeriale 27 novembre 1997, n.
477, reca: "Regolamento recante norme in materia di
ammortizzatori per le aree non coperte da cassa
integrazione guadagni" ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 1998, n. 9.
Art. 64.
S a n z i o n i
1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti di contestazione
notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui e' avvenuta la violazione nel periodo dal 1 aprile al 31
dicembre 1998 con la procedura di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; se, a seguito della notifica di
tali atti, il responsabile della violazione ha prodotto deduzioni
difensive e non e' stato emesso atto di irrogazione della sanzione,
il competente ufficio, se del caso, procede all'irrogazione
applicando le disposizioni di cui all'articolo 54.
2. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di irrogazione
delle sanzioni notificati ai concessionari con la procedura di cui al
citato articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3. I procedimenti sanzionatori in corso alla data del 31 dicembre
1998 possono essere definiti, quanto alle sanzioni, con il pagamento,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto
dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione
amministrativa. Per i casi di ritardato riversamento alle competenti
tesorerie provinciali dello Stato e alle casse degli altri enti
creditori da parte del concessionario, limitatamente ai riversamenti
con postagiro di somme affluite su conti correnti vincolati a favore
di tali enti, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 53.
Nota all'art. 64:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3,
comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 16 (Procedimento di irrogazione delle sanzioni).
- 1. La sanzione amministrativa e le sanzioni
accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente
competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni
si riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di
contestazione con indicazione, a pena di nullita',
dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi
probatori, d