Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27-04-1999

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n.113
Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40.
note:
Entrata in vigore del decreto: 12-5-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40,
recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino
necessarie per realizzare pienamente i principi della medesima legge
o per assicurarne la migliore attuazione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n 400;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, adottato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 febbraio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 aprile 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri per la solidarieta' sociale, degli affari esteri e
dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale
e di grazia e giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
1. All'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il
perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, il Ministero
dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le
attivita' di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno
dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche
amministrazioni interessate alle politiche migratorie.".

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il "referendum" popolare nei casi
previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, 1'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si riporta il testo dell'art. 47, comma 2, della
legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
"2. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro il
termine di due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti le
disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per
realizzare pienamente i principi della presente legge o
per assicurarne la migliore attuazione. Con le medesime
modalita' saranno inoltre armonizzate con le
disposizioni della presente legge le altre disposizioni
di legge riguardanti la condizione giuridica dello
straniero".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina della
immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 139/L alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 18 agosto 1998.

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legisaltivo
25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento si veda nelle note
alle premesse), come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 3 (Politiche migratorie). - 1. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
la Conferenza Statocitta' e autonomie locali, gli enti e
le associazioni nazionali maggiormente attivi
nell'assistenza e nell' integrazione degli immigrati e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
predispone ogni tre anni il documento programmatico
relativo alla politica dell'immigrazione e degli
stranieri nel territorio dello Stato, che e' approvato
dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro
trenta giorni dal ricevimento del documento
programmatico. Il documento programmatico e' emanato,
tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del
Presidente della Repubblica ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
Ministro dell'interno presenta annualmente al
Parlamento una relazione sui risultati raggiunti
attraverso i provvedimenti attuativi del documento
programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli
interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione
con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni
comunitarie e con organizzazioni non governative, si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche
mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine.
Esso indica altresi' le misure di carattere economico e
sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel
territorio dello Stato, nelle materie che non debbono
essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri
generali per la definizione dei flussi di ingresso
nel territorio dello Stato, delinea gli interventi
pubblici volti a favorire le relazioni familiari,
l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli
stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle
diversita' e delle identita' culturali delle persone,
purche' non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e
prevede ogni possibile strumento per un positivo
reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e
le competenti Commissioni parlamentari, sono definite
annualmente, sulla base dei criteri e delle altre
indicazioni del documento programmatico di cui al comma
1, le quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e
delle misure di protezione temporanea eventualmente
disposte a norma dell'art. 20. I visti di ingresso
per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro
autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione dei
decreti di programmazione annuale, la
determinazione delle quote e' disciplinata in
conformita' con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del
presente testo unico nell'anno precedente.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni
e gli altri enti locali adottano i provvedimenti
concorrenti al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere
gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno
riconoscimento dei diritti e degli interessi
riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato,
con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio,
alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei
diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare di concerto con il Ministro
dell'interno, si provvede all'istituzione di consigli
territoriali per l'immigrazione, in cui siano
rappresentati le competenti amministrazioni locali dello
Stato, la regione, gli enti locali, gli enti e le
associazioni localmente attivi nel soccorso e
nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi
delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare
a livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati
previsti per il perseguimento delle proprie finalita'
istituzionali, il Ministero dell'interno espleta,
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
le attivita' di raccolta di dati a fini statistici
sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per
tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle
politiche migratorie.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del
presente articolo, il documento programmatico di cui al
comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo
stesso documento indica la data entro cui sono adottati i
decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al
comma 7 e' trasmesso al Parlamento per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti
per materia, che si esprimono entro trenta giorni.
Decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in
mancanza del parere".

Art. 2.
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in
flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di trasporto
utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque
con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali
indagini.".
2. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
il comma 8 e' sostituito dai seguenti:
" 8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia
finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal
presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria
procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze
processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per
l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione
civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono
essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento
definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso
ai sensi del comma 8, ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che
non sono assegnati o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8,
non possono essere alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e
destinazione dei beni confiscati.".

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento
si veda nelle note alle premesse), come modificato dal
presente decreto legislativo:
"Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque compie attivita' dirette a
favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni del presente
testo unico e' punito con la reclusione fino a tre anni
e con la multa fino a lire trenta milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del
codice penale, non costituiscono reato le attivita' di
soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia
nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno
comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso a fine di
lucro o da tre o piu' persone in concorso tra loro,
ovvero riguarda l'ingresso di cinque o piu' persone, e
nei casi in cui il fatto e' commesso mediante
l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o
di documenti contraffatti, la pena e' della reclusione
da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta
milioni per ogni straniero di cui e' stato favorito
l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il
fatto e' commesso al fine di reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da
impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne
lo sfruttamento, la pena e' della reclusione da cinque a
quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per
ogni straniero di cui e' stato favorito l'ingresso in
violazione del presente teso unico.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio
l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca
del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta
delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con
giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie
speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e
salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla
condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito
delle attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello
Stato in violazione delle norme del presente testo
unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni
e con la multa fino a lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto ad
accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso
dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio
dello Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia
di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei
rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in
posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno
solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli
stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la
sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della
licenza, autorizzazione o concessione rilasciata
dall'autorita' amministrativa italiana inerenti
all'attivita' professionale svolta e al mezzo di
trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive di cui all'art. 11, comma 3,
gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti
nelle province di confine e nelle acque
territoriali possono procedere al controllo e alle
ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportate. ancorche' soggetti a speciale regime
doganale, quando, anche in relazione a specifiche
circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati
motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno
dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei
controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale
in appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto
ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne
ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive
quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali
di polizia giudiziaria possono altresi' procedere a
perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di
cui all'art. 352, commi 3 e 4, del codice di
procedura penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni
di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione
dei reati previsti dal presente articolo, sono
affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in
custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze
processuali, agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad
altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per
finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela
ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in
alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni dell'art. 100, commi 2 e 3, del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309.
8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di
provvedimento definitivo di confisca, sono, a
richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti
all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8,
ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non sono
assegnati o trasferiti per le finalita' di cui al comma
8, non possono essere alienati e sono distrutti. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna
per uno dei reati previsti dal presente articolo,
nonche' le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove
disposta, dei beni confiscati, sono destinate al
potenziamento delle attivita' di prevenzione e
repressione dei medesimi reati, anche a livello
internazionale mediante interventi finalizzati alla
collaborazione e alla assistenza tecnicooperativa con le
forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le
somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di
specifiche richieste, ai pertinenti' capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica
"Sicurezza pubblica".
- Si riporta il testo dell'art. 100, commi 2 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza):
"2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i
proprietari sono convocati dall'autorita' giudiziaria
procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un
difensore, le loro deduzioni e per chiedere
l'acquisizione di elementi utili ai fini della
restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le
norme del codice di procedura penale.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e
all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti
e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando
usuario".

Art. 3.
1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
il comma 9 e' sostituito dal seguente:
" 9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento
impugnato, e' presentato al pretore del luogo in cui ha sede
l'autorita' che ha disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con
accompagnamento immediato, sempreche' sia disposta la misura di cui
al comma l dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la
convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso
decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci
giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei
modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile.".

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento
si veda nelle note alle premesse), come modificato dal
presente decreto legislativo:
"Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi
di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il
Ministro dell'interno puo' disporre l'espulsione dello
straniero anche non residente nel territorio dello
Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo
straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai
controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
dell'art. 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza aver
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto,
salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero
quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o
annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e
non ne e' stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre
1982, n. 646.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto
motivato. Quando lo straniero e' sottoposto a
procedimento penale, l'autorita' giudiziaria rilascia
nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze
processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il
giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'art.
391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale
misura non e' applicata o e' cessata, il questore puo'
adottare la misura di cui all'art. 14, comma 1.
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica, quando lo straniero:
a) e' espulso ai sensi del comma 1 o si e' trattenuto
indebitamente nel territorio dello Stato oltre il
termine fissato con l'intimazione;
b) e' espulso ai sensi del comma 2, lettera c), e
il prefetto rilevi, sulla base delle circostanze
obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si
sottragga all'esecuzione del provvedimento.
5. Si procede altresi' all'accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero
espulso ai sensi del comma 2,lettera a), qualora
quest'ultimo sia privo di valido documento attestante
la sua identita' e nazionalita' e il prefetto rilevi,
tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo
inserimento sociale, familiare e lavorativo, un
concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga
all'esecuzione del provvedimento.
6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione
a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il
viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di
frontiera. Quando l'espulsione e' disposta ai sensi del
comma 2, lettera b), il questore puo' adottare la misura di
cui all'art. 14. comma 1, qualora il prefetto rilevi,
tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti
l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si
sottragga all'esecuzione del provvedimento.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui
al comma 1, dell'art 14, nonche' ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono
comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una
lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile,
in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere
presentato unicamente ricorso al pretore, entro
cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del
provvedimento. Il termine e' di trenta giorni qualora
l'espulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.
9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il
provvedimento impugnato, e' presentato al pretore del
luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto
l'espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento
immediato, sempreche' sia disposta la misura di cui al
comma 1 dell'art. 14, provvede il pretore competente
per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o
rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento
adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di
deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di
cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile.
10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puo' essere
sottoscritto anche personalmente. Nel caso di
espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso
puo' essere presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello
Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla
comunicazione del provvedimento: in tali casi, il
ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente
dalla parte alla presenza dei funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari, che
provvedono a certificarne l'autenticita' e ne curano
l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero e'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da
un difensore designato dal giudice nell'ambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, nonche', ove necessario, da un interprete.
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del
comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo
straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, e'
punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed e'
nuovamente espulso con accompagnamento immediato.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo
di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale
amministrativo regionale, con il provvedimento che decide
sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino
diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre
anni, sulla base di motivi legittimi addotti
dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta
tenuta dall'interessato sul territorio dello Stato.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si
applicano allo straniero che dimostri sulla base di
elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello
Stato prima della data di entrata in vigore della legge
6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare
la misura di cui all'art. 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente
articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997
e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998".
- Si riporta il testo degli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile:
"Art. 737 (Forma della domanda e del
provvedimento). - I provvedimenti, che debbono essere
pronunciati in camera di consiglio si chiedono con
ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto
motivato salvo che la legge disponga altrimenti".
"Art. 738 (Procedimento). - Il presidente nomina tra i
componenti del collegio un relatore, che riferisce in
camera di consiglio.
Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti
sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue
conclusioni in calce al provvedimento del presidente.
Il giudice puo' assumere informazioni".
"Art. 739 (Reclami delle parti). - Contro i decreti
del giudice tutelare si puo' proporre reclamo con
ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di
consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in
camera di consiglio in primo grado si puo' proporre
reclamo con ricorso alla Corte di appello, che pronuncia
anche essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio
di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e'
dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione
se e' dato in confronto di piu' parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non e'
ammesso reclamo contro i decreti della Corte d'appello e
contro quelli del tribunale pronunciati in sede di
reclamo".
"Art. 740 (Reclami del pubblico ministero). - Il
pubblico ministero, entro dieci giorni dalla
comunicazione, puo' proporre reclamo contro i decreti del
giudice tutelare e quelli del tribunale per i quali e'
necessario il suo parere".
"Art. 741 (Efficacia dei provvedimenti). - I decreti
acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di
cui agli articoli precedenti senza che sia stato
proposto reclamo. Se vi sono ragioni d'urgenza, il
giudice puo' tuttavia disporre che il decreto abbia
efficacia immediata".
"Art. 742 (Revocabilita' dei provvedimenti). - I
decreti possono essere in ogni tempo modificati o
revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in
buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori
alla modificazione o alla revoca".
"Art. 742-bis (Ambito di applicazione degli articoli
precedenti). - Le disposizioni del presente capo si
applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio,
ancorche' non regolati dai capi precedenti o che non
riguardino materia di famiglia o di stato delle persone".

Art. 4.
1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e' inserito il seguente:
"Art. l3-bis (Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti
in camera di consiglio). - 1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 e'
tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza in camera di
consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso
presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in
calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della
cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento.
2. L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in
giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente
delegati. La stessa facolta' puo' essere esercitata nel procedimento
di cui all'articolo 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa e imposta.
4. La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per
Cassazione.".

Nota all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 si veda nelle note all'art. 3; e per
l'argomento si veda nelle note alle premesse.

Art. 5.
1. All'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del
Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei
minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare
sono stabilite:
a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel
territorio dello Stato dei minori stranieri in eta' superiore a sei
anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di
accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie
italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei
medesimi;
b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle
attivita' dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di
impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le
amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio
assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel
Paese d'origine o in un Paese terzo.".
2. All'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non
accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal
Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti
dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita'
giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali.".

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento
si veda nelle note alle premesse), come modificato dal
presente decreto legislativo:
"Art. 33 (Comitato per i minori stranieri). - 1.
Al fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno
dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul
territorio dello Stato e di coordinare le attivita' delle
amministrazioni interessate e' istituito, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un
Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari
esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' da due
rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione
province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di
organizzazioni maggiormente rappresentative operanti
nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i
Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e
giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui
al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori
stranieri in conformita' alleprevisioni della Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27
maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il
soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri
in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia
nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie
italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il
rimpatrio dei medesimi;
b) le modalita' di accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello
Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali
degli enti locali e i compiti di impulso e di
raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le
amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza del
rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con
la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore
straniero non accompagnato per le finalita' di cui al
comma 2, e' adottato dal comitato di cui al comma 1. Nel
caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore
un procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria
rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle
attivita' di competenza, del personale e dei mezzi in
dotazione al Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il
Dipartimento medesimo".
- La legge 27 maggio 1991, n. 176, reca: "Ratifica ed
esecuzione della convenzione dei diritti del fanciullo,
fatta a New York il 26 novembre 1989".

Art. 6.
1. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
" a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti
nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni
che svolgono attivita' particolarmente significative nel settore
dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;".
2. All'articolo 42, comma 4, lettera b), del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, le parole: "dei lavoratori" sono sostituite
dalle seguenti: "degli stranieri".
3. All'articolo 42, comma 4, lettera e), del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, la parola: "sette" e' sostituita con la
seguente: "otto" e dopo le parole: "dell'interno," sono inserite le
seguenti: "di grazia e giustizia,".
4. All'articolo 42, commma 4, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
" f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due
designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e
quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;".
5. All'articolo 42, commma 4, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, dopo la lettera g) e' aggiunta, in fine, la seguente:
"gbis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non
superiore a dieci.".

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 42, comma 4,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per
l'argomento si veda nelle note alle premesse), come
modificato dal presente decreto legislativo:
"4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli
enti e delle associazioni nazionali maggiormente
attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli
immigrati di cui all'art. 3, comma 1, e del collegamento
con i consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6,
nonche' dell'esame delle problematiche relative alla
condizione degli stranieri immigrati, e' istituita presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per
i problemi degli stranieri immigrati e delle loro
famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della
Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti
presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti
delle associazioni che svolgono attivita'
particolarmente significative nel settore
dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;
b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari
designati dalle associazioni piu' rappresentantive operanti
in Italia, in numero non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni
sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore
a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi
settori economici, in numero non inferiore a tre;
e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri
del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica
istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli
affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della
solidarieta' sociale e delle pari opportunita';
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due
designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle
province italiane (UPI), e quattro dalla Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL);
gbis) esperti dei problemi dell'immigrazione in
numero non superiore a dieci".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e
unificazione, per la materia ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Statocitta' ed autonome locali".

Art. 7.
1. All'articolo 46, comma 3, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, dopo le parole: "del Dipartimento per gli affari sociali" sono
inserite le seguenti: "e del Dipartimento per le pari opportunita'" e
dopo le parole: "dell'interno," sono inserite le seguenti: "di grazia
e giustizia,".

Nota all'art. 7:
- L'art. 46 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (per l'argomento si veda nelle note alle premesse),
prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali di
una commissioine per le politiche di integrazione
che ha il compito di predisporre annualmente per il
Governo, anche ai fini di riferire in Parlamento, un
rapporto sullo stato di attuazione delle politiche di
integrazione degli immigrati, formulare proposte
d'interventi di adeguamento di tali politiche, nonche'
fornire consulenza al Governo in materia
d'immigrazione, scambi interculturali e misure contro il
razzismo. Se ne riporta il comma 3, come modificato dal
presente decreto legislativo:
"3. La commissione e' composta da rappresentanti del
Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento
per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri degli affari esteri,
dell'interno, di grazia e giustizia, del lavoro e della
previdenza sociale, della sanita', della pubblica
istruzione, nonche' da un numero massimo di dieci
esperti, con qualificata esperienza nel campo
dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi
dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per la
solidarieta' sociale. Il presidente della commissione e'
scelto tra i professori universitari di ruolo esperti
nelle materie suddette ed e' collocato in posizione di
fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Possono essere invitati a partecipare alle
sedute della commissione i rappresentanti della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
della Conferenza Statocitta' ed autonomie locali di altre
amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni
oggetto di esame".

Art. 8.
1. All'articolo 49 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni finali e
transitorie".
2. All'articolo 49 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio dello Stato
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo
1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di
programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo
3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui
all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda
con le modalita' e nei termini previsti dal medesimo decreto, puo'
essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati.
Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di
cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le
modalita' ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per
l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure
previste dal presente testo unico.".
3. All'articolo 49 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione
delle persone detenute o internate, il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria adotta modalita' di effettuazione
dei rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto per le
questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il
Dipartimento della pubblica sicurezza.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo
osservare.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento
si veda nelle note alle premesse), come modificato dal
presente decreto legislativo:
"Art. 49 (Disposizioni finali e transitorie). - 1.
Nella prima applicazione delle disposizioni della legge
6 marzo 1998, n. 40, e del presente testo unico si
provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero
provviste delle apparecchiature tecnologiche
necessarie per la trasmissione in via telematica dei
dati di identificazione personale nonche' delle
operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra
le questure e il sistema informativo della Direzione
centrale della polizia criminale.
1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio
dello Stato anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso
dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione
dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'art. 3,
comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui
all'art. 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa
domanda con le modalita' e nei termini previsti dal
medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di
soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni
successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di
cui all'art. 3, comma 4, restano disciplinati secondo le
modalita' ivi previste. In mancanza dei requisiti
richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si
applicano le misure previste dal presente testo unico.
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1,
valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si
provvede a carico delle risorse di cui all'art. 48 e
comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi
previsto.
2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di
identificazione delle persone detenute o
internate, il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei
rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto
per le questure e si avvale delle procedure definite
d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza".
- Per l'argomento della legge 6 marzo 1998, n. 40, si
veda nelle note alle premesse.

Dato a Roma, addi' 13 aprile 1999

SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Turco, Ministro per la
solidarieta' sociale
Dini, Ministro degli affari esteri
Russo Jervolino, Ministro
dell'interno
Ciampi, Ministro del tesoro,
del bilancio e della
programmazione economica
Bassolino, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Diliberto, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto