Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27-04-1999
DECRETO 23 dicembre 1998
Individuazione delle categorie di imprese alle quali sono applicabili i benefici previsti
dalla legge 31 marzo 1998, n. 73.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 31 marzo 1998, n. 73 recante "Disposizioni per
accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del
Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonche', il
completamento dei progetti FIO" ed in particolare il secondo comma
dell'art. 6 che prevede la individuazione con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle imprese che
svolgono attivita' produttive situate in Sardegna a favore delle
quali puo' essere concesso un credito d'imposta in conseguenza dei
maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata
attuazione del programma di metanizzazione della regione;
Considerato che per l'individuazione delle categorie di imprese che
possono beneficiare del contributo e' necessario stabilire dei
criteri di selezione dei rispettivi settori industriali correlati
all'effettivo utilizzo di energia termica derivante dal gas naturale
nel ciclo di produzione ed al maggior costo di produzione conseguente
alla mancata attuazione del programma di metanizzazione della
Sardegna;
Considerato che per tali fini sono disponibili i dati relativi ai
consumi di energia a livello nazionale (bilancio energetico nazionale
95) e quelli specifici della regione Sardegna (bilancio energia 95);
Ritenuto che appare opportuno prendere in considerazione i settori
industriali per i quali si puo' ipotizzare, sulla base dei dati
nazionali, un effettivo utilizzo di gas naturale, qualora
disponibile, superiore al 10% del consumo totale di energia;
Considerato che tali settori risultano essere quelli
agroalimentare, tessile ed abbigliamento, della carta, chimico,
petrolchimico, dei materiali da costruzione e del vetro e della
ceramica, siderurgico, dei metalli non ferrosi, meccanico, estrattivo
e altre manifatturiere;
Considerato che l'utilizzo di gas naturale spiazzerebbe
principalmente il consumo di combustibili liquidi, in particolare di
olio combustibile e GPL, in quanto quello di gasolio e' riferito
principalmente ad autotrazione, e che per riconvertire gli impianti
di produzione al fine di utilizzare il gas naturale sarebbe
necessario avere un consumo di combustibile liquido superiore ad una
soglia minima, che giustifichi la convenienza economica del relativo
investimento;
Considerato che appare quindi opportuno individuare i settori
agevolabili selezionando quelli nei quali in Sardegna la percentuale
di consumo di combustibili liquidi, depurato di quello per
autotrazione, supera del 15% l'equivalente valore a livello
nazionale, ritenendo tale quota come quella minima di convenienza
alla riconversione degli impianti di produzione e che tale condizione
si verifica per i settori agroalimentare, tessile ed abbigliamento,
della carta, chimico, petrolchimico, dei materiali da costruzione e
del vetro e della ceramica, meccanico;
Tenuto conto, infine, che il settore petrolchimico, anche in
presenza di una possibile fornitura di gas naturale, non dovrebbe
realisticamente avere un diverso consumo di gas naturale, riferibile
interamente alle quantita' provenienti dall'autoproduzione, e quindi
modificare il mix delle fonti di energia attualmente utilizzate,
peraltro gia' in linea con le medie nazionali;
Decreta:
Articolo unico
Le categorie di imprese a favore delle quali puo' essere concesso
un credito d'imposta commisurato ai maggiori costi di produzione
conseguenti alla mancata attuazione del programma di metanizzazione
della Sardegna sono quelle appartenenti ai seguenti settori
industriali, come individuati nella classificazione ISTAT 1991,
ricadenti nell'ambito della sezione D relativa alle attivita'
manifatturiere:
intera sottosezione DA relativa a industrie alimentari, delle
bevande e del tabacco;
intera sottosezione DB relativa a industrie tessili e
dell'abbigliamento;
sottosezione DE limitatamente alla divisione 21 relativa a
fabbricazione della pastacarta, della carta e dei prodotti della
carta;
intera sottosezione DG relativa a fabbricazione di prodotti chimici
e di fibre sintetiche ed artificiali;
intera sottosezione DI relativa a fabbricazione di prodotti della
lavorazione di minerali non metalliferi;
sottosezione DJ limitatamente alla divisione 28 relativa a
fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine
ed impianti;
intera sottosezione DK relativa a fabbricazione di macchine ed
apparecchi meccanici, compresi l'istallazione, il montaggio, la
riparazione e la manutenzione;
sottosezione decreto legge limitatamente alla divisione 31 relativa
a fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici n.a.c.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 1998
Il Ministro: Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1999
Registro n. 1 Industria commercio e artigianato, foglio n. 5