Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28-04-1998

 

DECRETO 8 aprile 1998.
Approvazione dei modelli di certificazione di province, comuni e
comunita' montane per la dimostrazione del tasso di copertura dei
costi dei servizi a domanda individuale, del servizio nettezza urbana
e del servizio acquedotto per gli anni 1997, 1998 e 1999.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
come modificato dall'art. 19 del decreto legislativo 15 settembre
1997, n. 342, il quale ai commi 4 e 8-bis, dispone che gli enti
locali in condizione strutturalmente deficitarie, quelli che non
hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione o
non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con
l'annessa tabella dei parametri e gli enti dissestati sono sottoposti
ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni
servizi;
Visto l'art. 45 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e
successive modifiche, il quale al comma 6 rimanda ad apposito decreto
del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Statocitta' ed
autonomie locali la fissazione dei tempi e delle modalita' per la
presentazione ed il controllo della certificazione di cui al
precedente comma 4 del medesimo articolo;
Visti i precedenti decreti ministeriali 27 luglio 1994 e 20
febbraio 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - rispettivamente, n. 182 del 5 agosto 1994
e n. 61 del 14 marzo 1995, con i quali sono state fissate le
modalita' della certificazione di che trattasi, valide per il
triennio 1994-1996;
Ravvisata la necessita' di approvare i modelli delle predette
certificazioni per il triennio 1997-1999, nonche' di individuare i
termini di presentazione degli stessi;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Statocitta' ed
autonomie locali nella seduta del 25 marzo 1998;
Visti i precedenti decreti in data 5 agosto 1992 ed in data 15
marzo 1994 concernenti la delega alle prefetture della Repubblica
delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione
del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi degli enti locali
e di irrogazione delle sanzioni di legge, pubblicati rispettivamente
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 193 del 18 agosto 1992 e serie generale - n. 80 del 7 aprile 1994;

Decreta:
Art. 1.

Sono approvati gli allegati certificati che fanno parte integrante
del presente decreto, concernenti la dimostrazione, per il triennio
1997-1999, della copertura del costo complessivo di gestione dei
servizi a domanda individuale, del servizio di nettezza urbana e del
servizio dell'acquedotto.

Art. 2.

Gli enti di cui all'art. 45, comma 8-bis, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, sono tenuti alla presentazione della stessa
a partire dall'anno di delibera dello stato di dissesto e per tutto
il quinquennio di durata del risanamento, di cui all'art. 95 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
Gli enti di cui all'art. 45, comma 4, del decreto legislativo n.
504 del 1992, cui fa carico l'onere della certificazione, sono
individuati applicando le disposizioni di cui all'apposito decreto
ministeriale di determinazione dei parametri di individuazione delle
gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio e delle connesse
modalita' certificative.

Art. 3.

I certificati devono essere trasmessi, anche se in tutto o in parte
negativi, entro il termine perentorio del 30 giugno 1998 per la
certificazione relativa all'anno 1997, del 31 marzo 1999 per la
certificazione relativa all'anno 1998, del 31 marzo 2000 per la
certificazione relativa all'anno 1999, alle prefetture competenti per
territorio. I certificati sono compilati e firmati in ogni loro
pagina secondo le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi
dagli enti in originale. Essi devono essere redatti esclusivamente a
macchina nel formato cm 21 times 29,7 sui modelli forniti da questo
Ministero, negli spazi destinati alla lettura ottica, senza
correzioni, abrasioni o aggiunte non previste.
Le prefetture cureranno il rispetto della perentorieta' del
predetto termine.

Art. 4.

Le amministrazioni provinciali non sono obbligate a redigere il
quadro 3 del modello di certificazione, relativo al servizio nettezza
urbana.

Art. 5.

Le certificazioni che risultino incomplete oppure redatte su
modelli non idonei alla lettura ottica per caratteristica ovvero per
modalita' di compilazione, non consentono l'assolvimento dell'obbligo
di certificazione di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 1998
p. Il Ministro: Vigneri

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