Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28-04-1998

 

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 31 marzo 1998.
Recepimento della direttiva 97/32/CE della Commissione, dell'11
giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/539/CEE
del Consiglio relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della
navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto
comunitario;
Visto il decreto 29 settembre 1977 di recepimento della direttiva
del Consiglio n. 77/539/CEE recante norme relative alla omologazione
CEE dei tipi di proiettore di retromarcia dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 9 novembre 1977;
Visto il decreto 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive
92/53/CEE e 93/1981/CEE recanti modifiche della direttiva 70/156/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148
del 27 giugno 1995;
Vista la direttiva della Commissione n. 97/32/CE dell'11 giugno
1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/539/CEE del
Consiglio relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi;
Vista la direttiva della Commissione n. 97/31/CE dell'11 giugno
1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/760/CEE del
Consiglio relativa ai dispositivi di illuminazione della targa di
immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della CE L 171 del 30 giugno
1997;
Visto il testo delle prescrizioni tecniche del regolamento n. 23
della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CE L 203 del 30 luglio
1997;

Decreta:
Art. 1.

1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a tutte le
categorie di veicoli definite nell'allegato II al decreto 8 maggio
1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE.

Art. 2.

1. A decorrere dal 31 gennaio 1998 non sara' piu' possibile:
negare il rilascio dell'omologazione CE o della omologazione
nazionale di un tipo di veicolo o di un proiettore di retromarcia;
rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita dei veicoli o di
proiettori di retromarcia,
per motivi concernenti le caratteristiche costruttive dei
proiettori di retromarcia se essi sono conformi alle prescrizioni del
decreto 29 settembre 1977 come modificate dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1 ottobre 1998 non sara' piu' possibile
accordare il rilascio della omologazione CE o della omologazione di
portata nazionale di un tipo di veicolo o di un proiettore di
retromarcia, se non sono soddisfatte le prescrizioni del presente
decreto.
3. A decorrere dal 1 ottobre 1999 le prescrizioni del presente
decreto relative ai proiettori di retromarcia in quanto componenti,
si applicano agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2 del decreto 8
maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE e 93/81/CEE.
4. In deroga ai commi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio
sara' possibile concedere l'omologazione CE e sara' consentita la
vendita e l'immissione sul mercato di proiettori di retromarcia
conformi alle prescrizioni della direttiva 77/539/CE nella versione
non modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto, purche'
tali proiettori siano destinati al montaggio sui veicoli gia' in
circolazione e siano conformi alle prescrizioni vigenti all'atto
della prima immatricolazione dei veicoli.

Art. 3.

1. Gli allegati al decreto ministeriale 29 settembre 1977 sono
sostituiti dai sotto elencati documenti che allegati al presente
decreto ne costituiscono parte integrante:
Allegato I: Disposizioni amministrative relative alla omologazione:
Appendice 1: scheda informativa;
Appendice 2: scheda di omologazione;
Appendice 3: modelli del marchio di omologazione CE di componente;
Allegato II: campo di applicazione e prescrizioni tecniche.
Allegato III: prescrizioni tecniche del regolamento n. 23 della
Commissione economica per l'Europa della Organizzazione delle Nazioni
unite.
Roma, 31 marzo 1998
Il Ministro: Burlando

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva
70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di componente per un tipo
di proiettore di retromarcia deve essere presentata dal fabbricante.

1.2. Il modello della scheda informativa e' presentato nell'appendice
1.

1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di
omologazione devono essere presentati:

1.3.1. due campioni, muniti della lampada o delle lampade
raccomandate. Se i dispositivi non sono identici ma simmetrici e
predisposti per essere montati uno sul lato destro e l'altro sul lato
sinistro del veicolo, i due campioni presentati possono essere
identici ed essere predisposti per il montaggio solo sul lato destro
o solo sul lato sinistro del veicolo.

2. ISCRIZIONI

2.1. I dispositivi presentati all'omologazione CE devono recare:

2.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente;

2.1.2. se necessario per evitare ogni errore nel montaggio dei
proiettori di retromarcia sul veicolo, l'indicazione "TOP", iscritta
orizzontalmente nella parte piu' alta della superficie illuminante;

2.1.3. nel caso di luci con sorgenti di luce sostituibili:

il tipo(i) di lampada prescritto;

2.1.4. nel caso di luci con sorgenti luminose non sostituibili:

la tensione e la potenza nominali.

2.2. Queste indicazioni devono essere chiaramente leggibili e
indelebili ed essere apposte sulla superficie illuminante o su una
delle superfici illuminanti del dispositivo e devono essere visibili
dall'esterno quando il dispositivo e' montato sul veicolo.

2.3. Ciascun dispositivo deve presentare uno spazio sufficiente per
l'apposizione del marchio di omologazione. Questo spazio deve essere
indicato nei disegni di cui all'appendice 1.

3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

3.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE
viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, se
applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

3.2. Il modello della scheda di omologazione CE e' presentato
nell'appendice 2.

3.3. A ciascun tipo omologato di proiettore di retromarcia viene
assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della
directiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non puo' assegnare lo stesso
numero a un altro tipo di proiettore di retromarcia.

3.4. Quando l'omologazione CE viene chiesta per un tipo di
dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente
un tipo di proiettore di retromarcia e altre luci, si puo' attribuire
un unico marchio di omologazione CE a condizione che il proiettore di
retromarcia sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e
che ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di
dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale
e' stata chiesta l'omologazione CE, sia conforme alla direttiva
particolare ad essa applicabile.

4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

4.1. In aggiunta alle iscrizioni di cui al punto 2.1, tutti i
proiettori di retromarcia conformi al tipo omologato ai sensi della
presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di
componente.

4.2. Tale marchio e' costituito:

4.2.1. da un rettangolo all'interno del quale e' iscritta la lettera
"e" seguita dal numero o dalle lettere distintivi dello Stato membro
che ha rilasciato l'omologazione:

1 per la Germania
2 per la Francia
3 per l'Italia
4 per i Paesi Bassi
5 per la Svezia
6 per il Belgio
9 per la Spagna
11 per il Regno Unito
12 per l'Austria
13 per il Lussemburgo
17 per la Finlandia
18 per la Danimarca
21 per il Portogallo
23 per la Grecia
IRL per l'Irlanda

4.2.2. in prossimita' del rettangolo, dal "numero dell'omologazione
di base" definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui
all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre
indicanti il numero progressivo assegnato al piu' recente adeguamento
tecnico significativo della direttiva 77/539/CEE alla data in cui e'
stata concessa l'omologazione CE. Nella presente direttiva, il numero
progressivo e' 00;

4.2.3. da un simbolo aggiuntivo consistente nelle lettere "A" e "R"
unite fra loro, come raffigurato nella figura 1 dell'appendice 3.

4.2.4. Sui proiettori i cui angoli di visibilita' sono asimmetrici
rispetto all'asse di riferimento in direzione orizzontale, una
freccia deve indicare il lato in cui le prescrizioni fotometriche
sono soddisfatte fino ad un angolo di 45 H.

4.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sulla
superficie luminosa o su una delle superfici luminose della luce in
modo indelebile e da risultare chiaramente leggibile anche quando le
luci sono montate sul veicolo.

4.4. Esempi del marchio di omologazione CE sono forniti nella figura
1 dell'appendice 3.

4.5. Qualora venga attribuito un numero di omologazione CE unico,
come previsto al precedente punto 3.4, per un tipo di dispositivo di
illuminazione e segnalazione luminosa comprendente un proiettore di
retromarcia e altre luci, puo' essere apposto un unico marchio di
omologazione CE avente le seguenti caratteristiche:

4.5.1. un rettangolo all'interno del quale e' iscritta la lettera "e"
seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato
membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 4.2.1);

4.5.2. il numero dell'omologazione di base (cfr. prima parte del
punto 4.2.2);

4.5.3. se necessaria, la freccia prescritta, nella misura in cui si
riferisce all'impianto di luci nel suo complesso.

4.6. Detto marchio puo' essere apposto su qualunque punto delle luci
raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purche':

4.6.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;

4.6.2. nessun elemento di trasmissione delle luci raggruppate,
combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza
rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

4.7. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente
alla direttiva ai sensi della quale e' stata concessa l'omologazione
CE, il numero progressivo (cfr. seconda parte del punto 4.2.2) e,
laddove necessario, la lettera "D" e la freccia prescritta devono
essere apposti:

4.7.1. sulla superficie illuminante appropriata,

4.7.2. o raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci
raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere
chiaramente identificata.

4.8. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono
essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per i singoli
marchi dalle direttive ai sensi delle quali e' stata concessa
l'omologazione CE di componente.

4.9. Esempi di un marchio di omologazione CE relativo a una luce
raggruppata, combinata o mutuamente incorporata con altre luci sono
presentati nella figura 2 dell'appendice 3.

5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente
direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della
direttiva 70/156/CEE.

6. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

6.1. Come regola generale, i provvedimenti intesi a garantire la
conformita' della produzione sono presi a norma dell'articolo 10
della direttiva 70/156/CEE.

6.2. Ogni proiettore di retromarcia deve essere conforme alle
prescrizioni fotometriche di cui ai punti 6 e 8 dei documenti di cui
al punto 2.1 dell'allegato II della presente direttiva. Tuttavia, per
un qualsiasi proiettore di retromarcia prelevato da una fabbricazione
di serie, i requisiti relativi all'intensita' minima della luce
emessa (misurata con una lampada campione, come previsto al punto 7
dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato II della presente
direttiva), possono limitarsi, in ogni direzione, all'80% dei valori
minimi prescritti al punto 6 dei documenti di cui al punto 2.1
dell'allegato II della presente direttiva.

Appendice 1

Scheda informativa n. ..

relativa all'omologazione CE in quanto componente dei proiettori di
retromarcia

(Direttiva 77/539/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva.../..
/CE)

Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in
triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali
disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti
dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le
eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entita' tecniche includano
funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie
informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i):

0.5. Nome ed indirizzo del fabbricante:

0.7. Nel caso di componenti o entita' tecniche, posizione e modo di
apposizione del marchio di omologazione CE:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

2. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1.1. Tipo di dispositivo:

1.1.1. Funzione(i) del dispositivo:

1.1.2. Categoria o classe del dispositivo:

1.1.3. Colore della luce emessa o riflessa:

1.2. Disegno(i) sufficientemente dettagliato(i) per consentire
l'identificazione del tipo di dispositivo e indicante:

1.2.1. le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul
veicolo (non applicabile al dispositivo di illuminazione della targa
di immatricolazione posteriore):

1.2.2. l'asse di osservazione da assumere come asse di riferimento
nelle prove (angolo orizzontale H = 0(gradi), angolo verticale V =
0(gradi)) e il punto da assumere come centro di riferimento in dette
prove (non applicabile ai catadiottri e al dispositivo di
illuminazione della targa di immatricolazione posteriore):

1.2.3. la posizione riservata al marchio di omologazione CE di
componente:

1.2.4. nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di
immatricolazione posteriore, le condizioni geometriche di montaggio
del dispositivo rispetto allo spazio riservato alla targa di
immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente
illuminata:

1.2.5. nel caso dei proiettori e dei proiettori fendinebbia
anteriori, una visione delle luci viste di prospetto con le
scanalature delle superfici luminose, se presenti, e in sezione
trasversale:

1.3. Una breve descrizione tecnica da cui risulti, in particolare,
con l'eccezione delle luci con sorgenti luminose non sostituibili, la
categoria o le categorie delle sorgenti luminose prescritte, ovvero
una o piu' delle categorie indicate nella direttiva 76/761/CEE (non
applicabile ai catadiottri):

1.4. Informazioni specifiche

1.4.1. Nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di
immatricolazione posteriore, una dichiarazione in cui si specifica se
il dispositivo e' destinato a illuminare uno spazio alto, uno spazio
lungo o uno spazio sia alto che lungo:

1.4.2. Nel caso dei proiettori,

1.4.2.1. specificare se i proiettori sono di tipo abbagliante e
anabbagliante o se abbiano una sola di queste due funzioni:

1.4.2.2. nel caso di un proiettore anabbagliante, specificare se esso
e' destinato sia alla guida a destra che a sinistra o, invece, solo
alla guida a destra o solo a quella sinistra:

1.4.2.3. se il proiettore e' munito di un catadiottro regolabile,
specificare la posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al
suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore
deve essere utilizzato soltanto in quella posizione(i):

1.4.3. Nel caso di luci di posizione, indicatori di arresto e
indicatori di direzione,

1.4.3.1. specificare se il dispositivo puo' essere utilizzato anche
in un insieme di due luci della stessa categoria:

1.4.3.2. nel caso di un dispositivo con due livelli di intensita'
(indicatori di arresto e indicatori di direzione della categoria 2b),
un diagramma della disposizione e le caratteristiche del sistema che
garantisce i due livelli di intensita':

1.4.4. Nel caso dei catadiottri, una breve descrizione delle
caratteristiche tecniche relative ai materiali dell'ottica
catadiottrica:

1.4.5. Nel caso dei proiettori di retromarcia, si deve specificare
se il dispositivo e' destinato ad essere installato sul veicolo
esclusivamente in una coppia di luci:

Appendice 2

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 x 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

- l'omologazione (1),

- l'estensione dell'omologazione (1),

- il rifiuto dell'omologazione (1),

- la revoca dell'omologazione (1),

di un tipo di veicolo/componente/entita' tecnica (1) per quanto
concerne la direttiva.../.../CEE, modificata da ultimo dalla
direttiva.../.../CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i):

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul
veicolo/componente/entita' tecnica (1) (2):


0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo (1) (3):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.7. Per i componenti e le entita' tecniche, posizione e modo di
apposizione del marchio di omologazione CE:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

1. Altre informazioni (ove opportuno): cfr. Addendum

2. Servizio tecnico incaricato delle prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: cfr. Addendum

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato
presso l'autorita' che rilascia l'omologazione, del quale si puo'
richiedere copia.

_______
(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri
che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o
entita' tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti
caratteri sono rappresentati dal simbolo:"?"(ad es.): ABC??123???).
(3) Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva
70/156/CEE.

Addendum alla scheda di omologazione CE n..

concernente l'omologazione in quanto componente di un dispositivo di
illuminazione e/o di segnalazione luminosa per quanto riguarda la
direttiva (le direttive) 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE,
76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE e
77/540/CEE (1), modificata da ultimo dalla direttiva(e).../.
/CE

1. ALTRE INFORMAZIONI

1.1. Laddove applicabile, indicare per ciascuna luce:

1.1.1. la categoria(e) del dispositivo(i):

1.1.2. il numero e la categoria delle lampade (non applicabile ai
catadiottri) (2):

1.1.3. il colore della luce emessa o riflessa:

1.1.4. Omologazione rilasciata per il solo uso come pezzo di ricambio
dei veicoli in circolazione: si' /no (1)

1.2. Informazioni specifiche relative a determinati tipi di
dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa

1.2.1. Nel caso dei catadiottri: considerati singolarmente/come parte
di un insieme (1)

1.2.2. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di
immatricolazione posteriore: dispositivo destinato all'illuminazione
di uno spazio alto/lungo (1):

1.2.3. Nel caso dei proiettori: se sono muniti di un catadiottro
regolabile, specificare la posizione(i) di montaggio del proiettore
rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il
proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella posizione(i):

1.2.4. Nel caso dei proiettori di retromarcia: il dispositivo deve
essere installato sul veicolo soltanto in una coppia di luci: si' /no
(1)

5. OSSERVAZIONI

5.1. Disegni

5.1.1. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di
immatricolazione posteriore: il disegno n....), qui allegato, indica
le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo di
illuminazione rispetto allo spazio riservato alla targa di
immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente
illuminata.

5.1.2. Nel caso dei catadiottri: il disegno n....), qui allegato,
indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul
veicolo.

5.1.3. Nel caso di tutti gli altri dispositivi di illuminazione o di
segnalazione luminosa: il disegno n....), qui allegato, indica le
condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo,
nonche' l'asse e il centro di riferimento del dispositivo.

5.2. Nel caso dei proiettori: modo di funzionamento utilizzato
durante la prova (punto 5.2.3.9 dell'allegato I della direttiva
76/761/CEE):

_______
(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile,
indicare il numero e la potenza totale delle sorgenti luminose.

Appendice 3

ESEMPI DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

Figura 1

----> Vedere marchio a Pag. 41 della G.U. <----

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE di componente
qui raffigurato e' un proiettore di retromarcia, omologato in
Germania (e1) ai sensi della presente direttiva (00) con il numero di
omologazione di base 1471. La freccia indica il lato in cui le
prescrizioni fotometriche sono soddisfatte fino ad un angolo di 45 H.

Figura 2

Marcatura semplificata di luci raggruppate, combinate o mutuamente
incorporate nel caso in cui due o piu' luci siano parte dello stesso
insieme

----* Vedere modelli alle Pagg. 42 - 43 della G.U. *----

Nota: I tre esempi di marchi di omologazione, modelli A, B e C,
rappresentano tre possibili varianti di marcatura di un dispositivo
di illuminazione o di segnalazione luminosa, dove due o piu' luci
fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o
mutuamente incorporate. Il presente marchio di omologazione indica
che il dispositivo e' stato omologato in Germania (e1) con il numero
di omologazione di base 1712 e comprende:

un catadiottro della classe I A omologato in conformita' della
direttiva 76/757/CEE del Consiglio (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag.
32), numero progressivo 02;

un indicatore di direzione posteriore della categoria 2a omologato in
conformita' della direttiva 76/759/CEE del Consiglio (GU n. L 262 del
27. 9. 1976, pag. 1), numero progressivo 01;

una luce di posizione posteriore rossa (R) omologata in conformita'
dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE del Consiglio (GU n. L
262 del 27. 9. 1976, pag. 54), numero progressivo 02;

una luce posteriore per nebbia (F) omologata in conformita' della
direttiva 77/538/CEE, numero progressivo 00;

un proiettore di retromarcia (AR) omologato in conformita' della
direttiva 77/539/CEE, numero progressivo 00;

una luce di arresto a due livelli di intensita' (S2) omologata in
conformita' dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, numero
progressivo 02;

un dispositivo d'illuminazione della targa di immatricolazione
posteriore (L) omologato in conformita' della direttiva 76/760/CEE
del Consiglio (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag 85), numero
progressivo 00.

ALLEGATO II

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente direttiva si applica ai proiettori di retromarcia dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai punti 1 e da 5 a
8 e agli allegati 3 e 4 del regolamento n. 23 dell'ECE/ONU, che
consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

- il regolamento nella sua versione originale (00) comprendente i
supplementi da 1 a 4 del regolamento n. 23 e una rettifica (1),

- il supplemento 5 del regolamento n. 23 (2),

ad eccezione di quanto segue:

2.1.1. dove viene fatto riferimento al "regolamento n. 48", si deve
intendere "direttiva 76/756/CEE";

2.1.2. dove viene fatto riferimento al "regolamento n. 37", si deve
intendere "allegato VII della direttiva 76/761/CEE";

2.1.3. al punto 6.4, penultima parte, la frase "(vedi punto 2 del
presente regolamento)" deve essere intesa come "(vedi appendice 1
dell'allegato I alla presente direttiva)";

2.1.4. al punto 6.4, ultima parte, la frase "una dichiarazione al
punto 11 "Osservazioni" del modulo di comunicazione (vedi allegato 1
del presente regolamento)", deve essere intesa come "una
dichiarazione all'addendum della scheda di omologazione (vedi
appendice 2 dell'allegato I della presente direttiva)"

________
(1) E/ECE/324. E/ECE/TRANS/505.

Rev. 1/Add. 22/Rev. 1.

(2) E/ECE/324. E/ECE/TRANS/505.

Rev. 1/Add. 22/Rev. 1/Mod. 1."

----* Vedere prescrizioni da Pag. 45 a Pag. 48 della G.U. *----
IN CORSO DI CARICAMENTO