Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28-04-1998
DECRETO 22 aprile 1998.
Ulteriori disposizioni in materia di revisione generale dei veicoli
a motore e dei rimorchi per l'anno 1998.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 80, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, "Nuovo codice della strada", secondo il quale il Ministro dei
trasporti dispone, con propri decreti, i criteri, i tempi e le
modalita' per la effettuazione della revisione generale o parziale
dei veicoli a motore e dei rimorchi;
Visto il suindicato art. 80, comma 2, secondo il quale le
prescrizioni contenute nei decreti in questione debbono essere in
armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore;
Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 1995, n. 270 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 1995), che stabilisce
quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre periodicamente a
revisione generale nonche' gli elementi degli stessi su cui deve
essere effettuato il controllo tecnico;
Visti i decreti ministeriali 27 febbraio 1997 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1997) e 30 dicembre 1997
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998) con i
quali e' stata disposta per il 1997 la revisione di alcune categorie
di veicoli;
Decreta:
Art. 1.
1. Fermi restando i contenuti dei decreti ministeriali citati in
premessa, e' altresi' disposta per il 1998 la revisione generale
delle autovetture ed autoveicoli per uso promiscuo e autocaravan,
immatricolati per la prima volta con targa civile italiana entro il
31 dicembre 1990, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti
a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione nel quadriennio precedente o lo saranno nel 1998;
rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t, immatricolati
per la prima volta entro il 31 dicembre 1990, con esclusione di
quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento
dei requisiti di idoneita' alla circolazione nel quadriennio
precedente o lo saranno nel 1998;
2. La revisione e' diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2
del decreto ministeriale 13 gennaio 1997, n. 20.
Art. 2.
1. Le operazioni di revisione devono essere effettuate nel corso
dell'anno 1998 secondo il seguente calendario:
entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa di immatricolazione
la cui ultima cifra e' 6;
entro il 31 luglio per i veicoli aventi targa di immatricolazione
la cui ultima cifra e' 7,
entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa di
immatricolazione le cui ultime cifre sono 8 o 9;
entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa di immatricolazione
la cui ultima cifra e' 0;
entro il 30 novembre per i veicoli aventi targa di immatricolazione
la cui ultima cifra e' 1, 2 o 3;
entro il 31 dicembre per i veicoli aventi targa di immatricolazione
la cui ultima cifra e' 4 o 5.
2. Per tali veicoli e' consentita la circolazione, in presenza di
prenotazione effettuata entro le date sopra riportate per un periodo
massimo di due mesi oltre il termine di scadenza, ed inoltre per il
giorno stabilito per la revisione.
3. Per i veicoli che siano stati sottoposti a rinnovo
dell'immatricolazione ai sensi degli articoli 95 e 102 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per i quali ricorra l'obbligo
della revisione nel corso dell'anno in cui e' avvenuto il rinnovo
stesso, le operazioni di revisione devono essere effettuate nei
termini previsti in base alla precedente targa d'immatricolazione.
Roma, 22 aprile 1998
Il Ministro: Burlando