Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28-04-1998
MINISTERO DELLE FINANZE
CIRCOLARE 16 aprile 1998, n. 99/E.
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Imposta regionale
sulle attivita' produttive dovuta dalle amministrazioni pubbliche.
Trasmissione comunicato stampa relativo all'IRAP.
Alle direzioni regionali delle
entrate
Agli uffici delle entrate
Agli uffici distrettuali delle
imposte dirette
Agli uffici dell'imposte sul valore
aggiunto
Ai centri di servizio delle imposte
dirette ed indirette
Alle direzioni centrali del
dipartimento delle entrate
Alla direzione generale degli
affari generali e del personale
Al segretariato generale
Alle regioni
Alle province
Ai comuni
Ai Ministeri
Alle Ragionerie centrali dei
Ministeri
Alla Ragioneria generale dello
Stato
Alle ragionerie provinciali dello
Stato
Alle direzioni provinciali del
tesoro
Alla Corte dei conti
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Al Senato della Repubblica
Alla Camera dei deputati
Al servizio centrale degli
ispettori tributari
Al Comando generale della Guardia
di finanza
All'Istituto nazionale della
previdenza sociale
Per opportuna conoscenza si riporta l'unito comunicato stampa
riguardante l'IRAP dovuta dagli enti pubblici:
"Con riferimento agli articoli apparsi sugli organi di stampa nei
giorni successivi alla diramazione della circolare n. 97/E, relativa
all'applicazione dell'Irap per gli enti pubblici, si precisa quanto
di seguito esposto.
Relativamente alle perplessita' circa l'applicazione del criterio
di cassa ovvero di competenza per la corretta determinazione della
base imponibile su cui applicare le aliquote d'imposta previste
dall'art. 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive
integrazioni e correzioni, si precisa che nella detta circolare e'
stato fatto riferimento al criterio di cassa anche relativamente alle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti laddove, al punto 3.2, viene
specificato che la base imponibile e' costituita dalle retribuzioni
erogate (termine questo che nell'ordinamento tributario e' stato
sempre utilizzato per intendere il criterio di ''cassa'', nonche' al
paragrafo 6, dove si chiarisce che gli enti pubblici soggetti passivi
dell'IRAP devono versare il relativoacconto ''entro il giorno 15 del
mese successivo a quello di erogazione delle retribuzioni e dei
compensi nelle misure e nei limiti di cui all'art. 16, comma 2, del
decreto legislativo del 1997 ...''. Si conferma, pertanto, il
criterio di cassa.
In ordine alla deduzione dalla base imponibile dei contributi per
le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, si
precisa che nella citata circolare n. 97/E l'esplicito richiamo ivi
contenuto all'applicabilita' per la determinazione della base
imponibile del disposto della lettera b) del comma 1 dell'art. 11 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, non puo' che intendersi riferito
ai casi in cui l'ente pubblico svolga sia attivita' commerciali sia
attivita' non commerciali e opti per la determinazione della base
imponibile relativa all'attivita' commerciale con il metodo analitico
di cui all'art. 10, comma 2, del decreto in questione. In questi casi
lo scomputo dei detti contributi non potra' che avvenire in misura
proporzionale ai compensi afferenti le attivita' istituzionali e
commerciali, qualora il personale sia utilizzato promiscuamente per
entrambe le anzidette attivita'.
Circa la nozione di attivita' commerciale si conferma che si deve
far riferimento alle norme del Tuir e, quindi, in particolare,
all'art. 51 dello stesso, tenuto conto dell'esplicito conforme
richiamo contenuto nel disposto del comma 5 del citato art. 10 del
decreto legislativo n. 446 del 1997.
Si precisa, infine, che qualora siano stati eseguiti versamenti in
difformita' dei criteri enunciati nella citata circolare n. 97/E e
nel presente comunicato stampa, gli enti interessati potranno
procedere ai conguagli, conformemente agli anzidetti criteri, in sede
di versamento del saldo dell'imposta stessa".
Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente
circolare.
Il direttore generale
del dipartimento delle entrate
Romano