Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28-04-1999
CIRCOLARE 16 aprile 1999, n.1
Attivita' finanziarie di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, svolte per il tramite di collaboratori esterni. (GU n. 98 del 28-4-1999)
La vigente disciplina antiriciclaggio non prevede vincoli
all'esercizio dell'attivita' degli agenti in servizi finanziari
(altrimenti denominati "collaboratori esterni"), ne' impone
particolari requisiti ai soggetti che operano sotto la
responsabilita' dell'intermediario.
Cio' premesso, si ritiene, tuttavia, che, pur in assenza di una
disciplina di settore che regolamenti l'attivita' di detti
collaboratori esterni, rimane ferma la riserva stabilita dalla legge
in favore degli intermediari finanziari; pertanto, al fine di evitare
indesiderati sconfinamenti di attivita' e confusione di ruoli, si
reputa opportuno, su proposta del Comitato antiriciclaggio, stabilire
le modalita' con le quali l'attivita' finanziaria puo' essere
prestata per il tramite di collaboratori esterni, avuto riguardo a
principi generali di prudenza, oltre che a quanto previsto dal codice
civile in materia di rapporti di agenzia, collaborazione, mandato e
rappresentanza ed ai criteri informatori delle disposizioni di cui al
titolo V del testo unico in materia di esercizio di attivita'
finanziaria (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385).
In particolare, si ritiene che i collaboratori esterni degli
intermediari finanziari debbano:
a) limitarsi ad offrire al pubblico servizi forniti da un
intermediario finanziario esclusivamente in nome e per conto dello
stesso;
b) non disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle
altre condizioni contrattuali;
c) svolgere una mera attivita' di trasferimento all'intermediario
finanziario degli ordini ricevuti dalla clientela e di esecuzione di
quelli impartiti dall'intermediario, facendo risultare da idonee
registrazioni tutte le operazioni effettuate. In particolare, nel
caso di prestazione di servizi di pagamento, il collaboratore
esterno, con cadenza almeno giornaliera, e' tenuto a trasmettere
all'intermediario l'elenco di tutte le operazioni di incasso e
pagamento effettuate e a corrispondere allo stesso le eccedenze degli
incassi rispetto ai pagamenti effettuati;
d) ricevere l'incarico come persone fisiche sulla base di un
contratto scritto. Cio' non esclude che esse facciano parte di
organismi operanti anche in forma societaria.
Considerato che, in mancanza di vincolo di subordinazione, la
prestazione di lavoro puo' non avvenire "alle dipendenze e sotto la
direzione dell'imprenditore" (cfr. art. 2094 del codice civile), si
ritiene, altresi', necessario che i collaboratori esterni soddisfino
gli stessi requisiti di onorabilita' prescritti per gli esponenti
aziendali dell'intermediario. Si tratta di esigenza avvertita anche
per prevenire il coinvolgimento dell'intermediario in attivita' di
natura illecita e assicurare la necessaria correttezza nel rapporto
con i clienti. Pertanto, i collaboratori esterni, oltre ad attenersi
alle disposizioni di carattere generale concernenti gli obblighi
informativi e le regole di comportamento nei confronti della
clientela previste per l'esercizio dell'attivita' finanziaria, devono
essere, altresi', in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti
dall'art. 109 del testo unico.
Per converso, si ritiene che l'intermediario finanziario sia tenuto
a:
a) verificare, sotto la propria responsabilita', che l'attivita'
svolta dai collaboratori esterni sia conforme alle indicazioni che
precedono;
b) interrompere il rapporto instaurato con i collaboratori esterni
che abbiano perso i requisiti di onorabilita';
c) disciplinare formalmente, ferme restando le responsabilita'
dell'intermediario con particolare riferimento agli obblighi di
identificazione e registazione, le incombenze a carico dei
collaboratori esterni rivenienti dalla legge n. 197/1991 e successive
modifiche e integrazioni.
Il Ministro: Ciampi