Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28-04-1999
COMUNICATO
Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale (GU n. 98
del 28-4-1999)
Con decreto ministeriale n. 25843 del 26 febbraio 1999, a
seguito
dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale datato 31 luglio 1998 e'
prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Simi Sistemi - Gruppo Belleli, con sede in Taranto, unita' di
Taranto, per un massimo di 50 dipendenti, per il periodo dal 18
luglio 1998 al 13 settembre 1998.
Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 18
luglio 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodo di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25844 del 26 febbraio 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 21 settembre 1998, e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.
Internationale Bois, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), unita'
di Grottammare (Ascoli Piceno), per un massimo di 25 dipendenti, per
il periodo dal 20 gennaio 1999 al 19 luglio 1999.
Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1999 con decorrenza 20
gennaio 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodo di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25845 del 26 febbraio 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 12 febbraio 1999, e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Erredue,
con sede in Marano (Napoli), unita' di Marano (Napoli), per un
massimo di 75 dipendenti, per il periodo dal 12 luglio 1998 al 9
gennaio 1999.
Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1998 con decorrenza 12
luglio 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodo di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25846 del 26 febbraio 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge
223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 febbraio
1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Ela, con sede in Napoli, unita' di Marcianise (Caserta), per
un massimo di 70 dipendenti, per il periodo dal 20 novembre 1998 al
19 maggio 1999.
Articolo 3, comma 2 della legge n. 223/1991 - sentenza tribunale
del 19 novembre 1997, n. 824 - contributo addizionale: no.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25847 del 26 febbraio 1999, a seguito
del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il
decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998, e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elco, con
sede in Capena (Roma), unita' di Carsoli (L'Aquila), per un massimo
di 49 dipendenti, per il periodo dal 5 novembre 1998 al 4 maggio
1999.
Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1998 con decorrenza 5
novembre 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25848 del 26 febbraio 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta
con il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1999, e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcofil,
con sede in S. Nicola di Melfi (Potenza), unita' di S. Nicola di
Melfi (Potenza), per un massimo di 69 dipendenti, per il periodo dal
16 giugno 1998 al 10 ottobre 1998.
Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 16
giugno 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodo di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25849 del 26 febbraio 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta
con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcotex,
con sede in S. Nicola di Melfi (Potenza), unita' di S. Nicola di
Melfi (Potenza), per un massimo di 36 dipendenti, per il periodo dal
16 giugno 1998 al 15 novembre 1998.
Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 16
giugno 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodo di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25850 del 26 febbraio 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, e'
prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Dali dall'8 novembre 1996 Manifattura Miraglia, con sede in
Carini (Palermo), unita' di Carini (Palermo), per un massimo di 50
dipendenti, per il periodo dal 28 dicembre 1997 al 23 giugno 1998.
Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1998 con decorrenza 28
dicembre 1997.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25851 del 26 febbraio 1999, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Castruccio, con sede in S.
Polo Podenzano (Piacenza), unita' in Montalto di Castro (Viterbo),
per un massimo di quattordici dipendenti, S. Polo Crocetta -
Castelsangiovanni (Piacenza) per un massimo di 9 dipendenti, Vado
Ligure (Savona) per un massimo di cinque dipendenti, e' autorizzata
la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 15 dicembre 1998 al 14 giugno 1999.
La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 15 giugno 1999 al 14 dicembre 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento strardinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25852 del 26 febbraio 1999, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Calzificio nuorese, con
sede in Nuoro, unita' in Nuoro, per un massimo di trentaquattro
dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 22 dicembre 1998 al 21
giugno 1999.
La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 22 giugno 1999 al 21 dicembre 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25853 del 26 febbraio 1999, in favore
dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Montebelli costruzioni, con
sede in Alatri (Frosinone), unita' in Roma, per un massimo di sedici
dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 1 aprile 1998 al 30
settembre 1998.
La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 1 ottobre 1998 al 31 marzo 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25854 del 26 febbraio 1999, in favore
dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Liette, con sede in Martinengo
(Bergamo), unita' in Ghisalba (Bergamo), per un massimo di 191
dipendenti, Marinengo (Bergamo), per un massimo di due dipendenti, e'
autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 10 dicembre 1998 al 9 giugno 1999.
La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 10 giugno 1999 al 9 dicembre 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25855 del 26 febbraio 1999, in favore
dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Manifattura del Matese, con
sede in Mercogliano (Avellino), unita' in Piedimonte Matese
(Avellino), per un massimo di 202 dipendenti, e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 18 settembre 1997 al 17 marzo 1998.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
27 novembre 1997 n. 23824.
La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 18 marzo 1998 al 17 settembre 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/88 citata in preambolo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di trentaseimesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25856 del 26 febbraio 1999, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco industrie meccaniche,
con sede in Narni (Terni), unita' in Narni e ufficio (Terni), per un
massimo di centoquattordici dipendenti, e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 2 ottobre 1998 al 1 aprile 1999.
La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 2 aprile 1999 al 1 ottobre 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25857 del 26 febbraio 1999, a seguito
dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto
con il decreto ministeriale del 3 aprile 1998, e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, nonche' la possibilita' di beneficiare del trattamento di
pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici,
dipendenti dalla S.p.a. L'Unita' Editrice Multimediale gia' Arca
Editrice de L'Unita', con sede in Roma e unita' di Bologna, per un
massimo di quindici dipendenti in CIGS; di Firenze, per un massimo di
sei dipendenti in GIGS; di Milano, per un massimo di due dipendenti
in GIGS (tre prepensionabili); di Roma per un massimo di tre
dipendenti in CIGS (dodici prepensionabili), per il periodo dal 1
luglio 1998 al 31 dicembre 1998.
Con decreto ministeriale n. 25860 del 26 febbraio 1999, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Societa' cooperativa Gran
Sasso, con sede in Roma e unita' di Arezzo, per un massimo di un
dipendente; di Roma, per un massimo di trentanove dipendenti; di
Trieste, per un massimo di tre dipendenti, e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 1 giugno 1998 al 30 novembre 1998.
La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 1 dicembre 1998 al 31 maggio 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25883 del 4 marzo 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 marzo 1999, e'
autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. B. Braun Milano, con sede in Milano e magazzino di Paderno
Dugnano (Milano), per un massimo di dodici dipendenti e unita' di
Milano per un massimo di ventotto dipendenti, per il periodo dal 7
settembre 1998 al 6 marzo 1999.
Istanza aziendale presentata l'8 ottobre 1998 con decorrenza 7
settembre 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25887 dell'8 marzo 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale datato 5 marzo 1999, e'
autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Modinform - Gruppo Olivetti, con sede in Marcianise (Caserta)
e unita' di Marcianise (Caserta), per un massimo di cinquecento
dipendenti, per il periodo dal 30 giugno 1997 al 29 dicembre 1997.
Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 30
giugno 1997.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25902 dell'11 marzo 1999, ai sensi
dell'art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, in favore di un
numero di settantasei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova
Cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e sede amministrativa in
Arbatax (Nuoro), e' autorizzata, nella misura ridotta del 10%,
l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 14 gennaio 1999 al 13 luglio 1999.
E' autorizzato, altresi', l'esonero dal contributo addizionale di
cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
n. 25795 del 19 febbraio 1999.
Con decreto ministeriale n. 25903 dell'11 marzo 1999, ai sensi
dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera
A), del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale,
gia' disposta con decreto ministeriale del 29 novembre 1996, con
effetto dal 19 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in Reggio Calabria e
unita' di Reggio Calabria, per un massimo di cinque dipendenti, per
un periodo dal 1 febbraio 1999 al 30 giugno 1999.
L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del
lavoro competente, in data 15 luglio 1998, come da protocollo dello
stesso.
La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato ad
erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione
salariale.
Con decreto ministeriale n. 25904 dell'11 marzo 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ghio, con
sede in Gussago (Brescia) e unita' di Bellusco (Milano), per un
massimo di sedici dipendenti; di Roma, per un massimo di cinquantuno
dipendenti, per il periodo dal 13 luglio 1998 al 12 gennaio 1999.
Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1998 con decorrenza 13
luglio 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25905 dell'11 marzo 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, e'
autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. A.Di.Var. Angelini distribuzioni varie, con sede in Roma e
unita' di L'Aquila, per un massimo di tredici dipendenti, per il
periodo dal 1 settembre 1998 al 28 febbraio 1999.
Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1998 con decorrenza 1
settembre 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25906 dell'11 marzo 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, e'
autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Ceramica Omega, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia) e
unita' di Casalgrande (Reggio Emilia), per un massimo di sessantatre
dipendenti, per il periodo dal 31 agosto 1998 al 28 febbraio 1999.
Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1998 con decorrenza 31
agosto 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25907 dell'11 marzo 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnofin
Group, con sede in Roma e unita' di Agrigento, per un massimo di
quattordici dipendenti; di Palermo, per un massimo di un dipendente,
per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1998.
Istanza aziendale presentata il 3 luglio 1998 con decorrenza 1
luglio 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25908 dell'11 marzo 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.
Calzaturificio Framon, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e
unita' di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), per un massimo di
quarantacinque dipendenti, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1
agosto 1998.
Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1998 con decorrenza 2
febbraio 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita', produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25909 dell'11 marzo 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tomaificio
Monik, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e unita' di San
Giovanni Valdarno (Arezzo), per un massimo di quarantotto dipendenti,
per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1 agosto 1998.
Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1998 con decorrenza 2
febbraio 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle
esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25910 dell'11 marzo 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cianci,
con sede in via FF.SS. n. 198 - Ottaviano (Napoli) e unita' di
Ottaviano (Napoli), per un massimo di diciotto dipendenti, per il
periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 luglio 1998.
Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1998 con decorrenza 7
gennaio 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle
esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25911 dell'11 marzo 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sopin, con
sede in Anagni (Frosinone) e unita' di Roma per un massimo di
ventiquattro dipendenti, per il periodo dal 3 agosto 1998 al 2
febbraio 1999.
Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 3
agosto 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle
esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25912 dell'11 marzo 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coats
Cucirini, con sede in Milano e unita' di Ascoli Satriano (Foggia),
per un massimo di centotrentacinque dipendenti, per il periodo dal 9
novembre 1998 all'8 maggio 1999.
Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1998 con decorrenza 9
novembre 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle
esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25913 dell'11 marzo 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 24 febbraio 1999, e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.F.
Latersiciliana, con sede in Palermo e unita' di Sciacca (Agrigento),
per un massimo di diciasette dipendenti, per il periodo dal 1 maggio
1998 al 31 ottobre 1998.
Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1998 con decorrenza 1
maggio 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle
esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25914 dell'11 marzo 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 24 febbraio 1999, e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morgana,
con sede in Reggio Calabria e unita' di Reggio Calabria, per un
massimo di ottantotto dipendenti, per il periodo dal 16 dicembre 1997
al 13 aprile 1998.
Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1997 con decorrenza 14
ottobre 1997.
Articolo 7, comma 1, legge n. 236/1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle
esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25915 dell'11 marzo 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 23 giugno 1998, e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.
Pressindustria chemical equipment, con sede in Milano e unita' di
Biassono (Milano), per un massimo di venticinque dipendenti, per il
periodo dal 30 settembre 1998 al 29 marzo 1999.
Istanza aziendale presentata il 28 settembre 1998 con decorrenza 30
settembre 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle
esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25916 dell'11 marzo 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linostar,
con sede in Milano, unita' di Patrica (Frosinone), per un massimo di
ottantacinque dipendenti, per il periodo dal 18 novembre 1998 al 17
maggio 1999.
Istanza aziendale presentata il 1 dicembre 1998 con decorrenza 18
novembre 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad accezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25917 dell'11 marzo 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Euro Plast H.P.L., con sede in
Sommariva del Bosco (Cuneo), unita' di Sommariva del Bosco, per un
massimo di ventitre dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 dicembre
1998 al 31 maggio 1999.
La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 1 giugno 1999 al 30 novembre 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25918 dell'11 marzo 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lada, con sede in Sora
(Frosinone), unita' di Sora, per un massimo di dieci dipendenti, e'
autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 6 maggio 1998 al 5 novembre 1998.
La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 6 novembre 1998 al 5 maggio 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25919 dell'11 marzo 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.a.s. F.L. 2 di Fattore Maria Luisa, con
sede in Villalfonsina (Chieti), unita' in Villalfonsina (Chieti), per
un massimo di ventiquattro dipendenti, e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 23 aprile 1998 al 22 ottobre 1998.
La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 23 ottobre 1998 al 22 aprile 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine riferimento ai periodi di
fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale,
concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.