Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28-04-1999
DECRETO 9 marzo 1999, n.114
Regolamento di attuazione della direttiva 98/28/CE recante deroga a talune disposizioni
della direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto
via mare dello zucchero greggio. (GU n. 98 del 28-4-1999)
note:
Entrata in vigore del decreto: 13-5-1999
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante
attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l'igiene
dei prodotti alimentari;
Vista la direttiva 98/28/CE della Commissione europea del 29 aprile
1998, recante deroga a talune disposizioni della direttiva 93/43/CEE
sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via
mare dello zucchero greggio;
Ritenuto necessario avvalersi, ai fini dell'attuazione della citata
direttiva 98/28/CE, della procedura individuata all'articolo 3, comma
5, del citato decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 21 dicembre 1998;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
eseguita in data 15 gennaio 1999;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. In deroga alle disposizioni di cui al capitolo IV, punto 2,
secondo capoverso, dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, il trasporto via mare di zucchero greggio non destinato
al consumo come alimento, ne' come ingrediente di alimenti, prima di
essere stato sottoposto a un completo ed efficace processo di
raffinazione, e' consentito in vani di carico, contenitori o
cisterne, non adibiti in modo esclusivo al trasporto di prodotti
alimentari, che:
a) prima del carico dello zucchero greggio, siano stati
accuratamente puliti per asportare i residui del carico precedente e
altri sedimenti, ed ispezionati per verificare l'effettiva rimozione
di tali residui;
b) non abbiano contenuto, quale carico immediatamente precedente a
quello di zucchero greggio, un carico liquido.
2. Ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni fissate
dal presente regolamento:
a) l'operatore dell'industria alimentare, di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
responsabile del trasporto via mare dello zucchero greggio, deve
conservare la documentazione attestante la descrizione dell'ultimo
carico trasportato prima di quello di zucchero greggio, nei vani di
carico, contenitori o nelle cisterne a cio' utilizzati nonche' il
tipo e l'efficacia del processo di pulizia effettuato prima del
trasporto dello zucchero greggio;
b) la documentazione di cui alla lettera a) deve accompagnare il
carico durante tutte le fasi del trasporto alla raffineria, il cui
responsabile deve conservarne copia. Detta documentazione deve
riportare in modo chiaramente visibile ed indelebile, in una o piu'
lingue dell'Unione europea, la seguente dicitura: "Questo prodotto
non puo' essere destinato al consumo umano prima della sua
raffinazione".
3. L'operatore dell'industria alimentare di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
sia quello responsabile del trasporto dello zucchero greggio che
della sua raffinazione, fornisce, su richiesta dei competenti organi
di controllo alimentare, la documentazione di cui al comma 2.
4. Lo zucchero greggio trasportato via mare in vani di carico,
contenitori o cisterne non adibiti in modo esclusivo al trasporto di
prodotti alimentari, prima di poter essere considerato adatto al
consumo come alimento o ingrediente di alimenti, deve essere
sottoposto ad un completo ed efficace processo di raffinazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
concernente l'attuazione delle direttive 93/43/CEE e
96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari,
e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 136 del 13
giugno 1997.
- Il testo del comma 5 dell'art. 3 del citato decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e' il seguente:
"5. Le industrie alimentari devono attenersi alle
disposizioni di cui all'allegato, fatte salve quelle
piu' dettagliate o rigorose attualmente vigenti purche'
non costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi;
modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate
con regolamento del Ministro della sanita' previo
espletamento delle procedure comunitarie".
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri,
possonoessere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione
da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di ''regolamento'', sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- Il testo del punto 2 del capitolo IV dell'allegato
al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (per il
titolo si veda nelle note alle premesse), e' il seguente:
"2. Salvo quanto previsto al capitolo IV-A i vani di
carico dei veicoli o i contenitori non debbono essere
utilizzati per trasportare materiale diverso dagli
alimenti poiche' questi ultimi possono risultarne
contaminati.
Gli alimenti sfusi liquidi, granulati o in polvere
devono essere trasportati in vani di carico o
contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti
alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una
menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o piu'
lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per
il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione
''esclusivamente per prodotti alimentari''".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera a),
del citato decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155:
"1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) igiene dei prodotti alimentari, di seguito
denominata ''igiene'': tutte le misure necessarie per
garantire la sicurezza e la salubrita' dei prodotti
alimentari. Tali misure interessano tutte le fasi
successive alla produzione primaria, che include tra
l'altro la raccolta, la macellazione e la mungitura, e
precisamente: la preparazione, la trasformazione,
la fabbricazione, il confezionamento, il deposito,
il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la
vendita o la fornitura, compresa la
somministrazione, al consumatore;".
Art. 2.
1. Gli operatori dell'industria alimentare di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
responsabili del trasporto e del processo di raffinazione, devono
considerare quale fase fondamentale del controllo per garantire la
sicurezza e la salubrita' dello zucchero raffinato, secondo le
procedure e i principi di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155, anche il processo di pulizia
effettuato prima del carico dello zucchero greggio, tenendo conto
della natura dell'ultimo carico trasportato, prima di quello di
zucchero greggio, nei vani di carico, contenitori o cisterne a cio'
utilizzati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.