Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28-04-1999

DECRETO 6 aprile 1999, n.115

Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti d'eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. (GU n. 98 del 28-4-1999)

note:

Entrata in vigore del decreto: 13-5-1999

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed
integrazioni, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, e successive modifiche ed integrazioni, concernente
l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata
legge n. 127/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe
dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla
natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione;
Ritenuto di dover prevedere, per la partecipazione ai concorsi
pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia, limiti di eta' funzionali alla
peculiarita' del servizio prestato dal suddetto personale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale
della Polizia Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze
della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 novembre 1998
e del 25 gennaio 1999;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Concorso ad allievo agente
1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo
agente di polizia e' soggetta al limite massimo di eta' di anni
trenta.





Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e' cosi' formulato:
"6. La partecipazione ai concorsi indetti da
pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limite di
eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".

Art. 2.
Concorso ad allievo vice ispettore
1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo
vice ispettore di polizia e' soggetta al limite massimo di eta' di
anni trentadue.
2. Non e' soggetta a limiti di eta' la partecipazione al concorso
degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato in
possesso dei prescritti requisiti, con almeno tre anni di anzianita'
di effettivo servizio alla data del bando.
3. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno il limite massimo di eta' di cui al primo comma e'
elevato ad anni quaranta.

Art. 3.
Concorso a vice commissario in prova
1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina a vice
commissario di polizia in prova e' soggetta al limite massimo di eta'
di anni trentadue.
2. Non e' soggetta a limiti di eta' la partecipazione al concorso
degli appartenenti ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei
sovrintendenti in possesso dei prescritti requisiti, con almeno tre
anni di anzianita' alla data del bando, nonche' degli appartenenti al
ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti.
3. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno il limite massimo di eta' di cui al primo comma e'
elevato ad anni quaranta.

Art. 4.
Concorso ad allievo aspirante vice commissario in prova
1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo
aspirante vice commissario in prova e' soggetta al limite massimo di
eta' di anni ventuno.
2. Per gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia, in possesso dei prescritti
requisiti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il limite
massimo di eta' di cui al comma precedente e' elevato ad anni trenta.

Art. 5.
Elevazioni del limite di eta'
1. Ai concorsi pubblici per l'eccesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia non si applicano
elevazioni dei limiti massimi di eta' per la partecipazione ai
concorsi non contemplate dal presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 6 aprile 1999
Il Ministro: Russo Jervolino fo on
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1999
Registro n. 1 Interno, foglio n. 232