Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28-04-1999



DELIBERAZIONE 26 marzo 1999

Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso formati o comunque rientranti nelle attribuzioni dell'Istituto (art. 24 della legge n. 241/1990 - art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992). (GU n. 98 del 28-4-1999)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Esaminata la prospettazione sull'argomento;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti
amministrativi ex art. 1, comma 1, e art. 22, comma 1, della legge 7
agosto 1990, n. 241, approvato con delibera del 24 maggio 1996;
Preso atto dei pareri in data 1 aprile 1997 e 2 luglio 1998 resi
dalla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il nuovo testo del regolamento;
Con il voto consultivo favorevole del direttore generale;
Delibera
di approvare il regolamento per l'individuazione delle categorie di
documenti sottratti al diritto di accesso, formati o comunque
rientranti nelle attribuzioni dell'Istituto, allegato alla presente;
di pubblicare, successivamente, il regolamento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 26, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
Roma, 26 marzo 1999
Il presidente: Bufalini
Il segretario: Di Giorgio

Allegato

Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti
sottratti al diritto di accesso, formati o comunque rientranti nelle
attribuzioni dell'I.N.P.D.A.I.
L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto l'art. 24, comma 4, della legge n. 241/1990, il quale prevede
che le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare
mediante uno o piu' regolamenti le categorie di documenti sottratti
all'accesso;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352;
Visto il parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi, di cui all'art. 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241, espresso nella seduta del 3 marzo 1997, trasmesso con
nota del 26 marzo 1997;
Visto il parere favorevole espresso da detta commissione,
subordinatamente alle modifiche dalla stessa indicate e
contemporaneamente modificato il testo del regolamento;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita' ed ambito di applicazione del regolamento
1. Il presente regolamento stabilisce le categorie di documenti
formati o stabilmente detenuti dall'Inpdai, sottratti al diritto di
accesso, allo scopo di dare attuazione ai principi di pubblicita' e
di trasparenza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 1, comma
1, e all'art. 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove
riguardino soggetti diversi dal richiedente.
Art. 2.
Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia
della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
1. Ai sensi della lettera D) del comma 5 dell'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono
sottratte all'accesso, salvo che per il titolare dell'interesse alla
riservatezza, le seguenti categorie di documenti:
A) con riferimento alla tutela della vita privata:
a) documenti amministrativi contenuti nel fascicolo personale del
dipendente attinenti alla sua sfera personale (quali lettere,
corrispondenza privata e documenti il cui contenuto possa ledere
l'onorabilita' del dipendente e/o della sua famiglia ovvero documenti
relativi alla condizione patrimoniale, finanziaria o economica del
dipendente e dei familiari: Mod. CUD, Mod. Unico di dichiarazione dei
redditi cedolino dello stipendio, etc.;
b) documenti amministrativi ed atti relativi alla salute di
persone;
c) documenti amministrativi contenenti notizie circa contributi,
retribuzioni, prestazioni, locazioni ad esclusione delle procedure di
scelta del contraente;
d) rapporti informativi sul personale dell'Istituto nonche' note
caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale;
e) accertamenti medicolegali e relativa documentazione, nonche'
documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza di
condizioni psicoattitudinali;
f) documentazione attinente a provvedimenti di dispensa dal
servizio;
g) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e
patrimoniale di persone, gruppi e imprese, comunque utilizzata ai
fini dell'attivita' amministrativa;
h) documentazioni contenenti giudizi e valutazioni relativi a
procedure concorsuali (solo durante l'iter procedimentale);
i) segnalazioni ed atti istruttori conseguenti ad esposti informali
di privati, di organizzazioni sindacali, di patronati, di categorie,
etc. nelle materie attinenti a procedimenti riservati ai sensi del
presente regolamento.
B) Con riferimento alla tutela dell'interesse professionale e
commerciale:
a) documenti amministrativi attinenti ad inchieste e ispezioni;
b) documenti amministrativi contenenti informazioni, progetti,
studi presentati nel corso dei procedimenti amministrativi di
acquisizione di beni mobili, immobili e servizi, ivi compresi,
verbali di aggiudicazione di gare;
c) documenti amministrativi contenenti perizie, stime e valutazioni
quando siano coperti dal segreto professionale;
d) deliberazioni degli organi collegiali in materia;
e) documenti amministrativi contabili, finanziari e fiscali emessi
dall'Istituto.
2. La deroga al vincolo di riservatezza e' consentita - ai sensi
dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e dell'art. 8, comma 5, lettera d), ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 - per agli atti
relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici del
richiedente. In tal caso, l'accesso e' limitato alla semplice visione
degli atti.
3. Quando la richiesta di accesso riguarda documenti di cui al
precedente comma 1, il responsabile del procedimento di accesso
informa immediatamente della richiesta pervenutagli il titolare
dell'interesse alla riservatezza dell'informazione, anche al fine di
un suo intervento nel procedimento, ai sensi dell'art. 10 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
Art. 3.
Differimento del diritto di accesso
1. Il differimento del diritto di accesso e' disposto ai sensi
dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1992, n. 352. La durata del differimento e' determinata in relazione
all'esigenza di assicurare una temporanea tutela degli interessi di
cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed
all'art. 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352, o in relazione all'esigenza di riservatezza
dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria di provvedimento
in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il
buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il
differimento ne deve indicare la durata. Qualora il termine finale
del rinvio sia individuato con riferimento alla conclusione di
procedimenti amministrativi, l'ufficio competente e' tenuto a dare
comunicazione di tale conclusione.
2. Ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 6, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso:
A) Deve essere tassativamente differito, in relazione all'esigenza
di assicurare una temporanea tutela della riservatezza ex art. 24,
comma 2, della legge n. 241/1990 e art. 7, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 352/1992, riguardo ai seguenti
documenti:
a) documenti amministrativi relativi ad acquisizioni in locazione o
in proprieta' di immobili dell'Istituto;
b) documenti amministrativi relativi ad alienazioni, cessioni in
comodato, etc., di immobili di proprieta' dell'Istituto;
c) documenti amministrativi relativi a procedure per forniture di
beni e servizi;
d) documenti amministrativi relativi a procedure per appalti di
opere e di lavori;
e) atti riferiti a procedimenti disciplinari;
f) relazioni ispettive relative a verifiche svolte presso sedi,
strutture dell'Istituto e rapporti alla pretura generale della Corte
dei conti;
g) documenti amministrativi relativi all'assegnazione di
appartamenti da reddito di proprieta' dell'Istituto a persone colpite
da provvedimenti di sfratto esecutivo ai sensi dell'art. 17 della
legge 25 marzo 1982, n. 94.
h) verbali redatti nel corso di accessi ispettivi presso aziende
industriali, al fine di accertare eventuali irregolarita'.
B) Puo' essere facoltativamente differito secondo il disposto di
cui all'art. 24, comma 6, riguardo ai seguenti documenti:
a) documenti attinenti ai lavori delle commissioni aggiudicatri di
concorso o di procedimenti di selezione del personale, nonche' atti e
documenti comunque oggetto di dette procedure.
3. La durata massima del differimento e' di centoventi giorni dalla
conclusione della procedura oggetto del differimento.
Art. 4.
Esclusioni dal diritto di accesso
gia' previste dall'ordinamento
1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre
amministrazioni sottraggono all'accesso e che l'amministrazione
detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.
2. Sono altresi' esclusi dal diritto di accesso tutti i documenti,
ancorche' non espressamente previsti dal presente regolamento, per i
quali la vigente normativa prevede l'esclusione, ed in particolare i
documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con l'attivita'
giurisdizionale.
Art. 5.
Documenti accessibili
1. I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate
negli articoli 2 e 3 ovvero per i quali sia trascorso il periodo di
differimento sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le
modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto
del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
2. La richiesta di accesso puo' riguardare piu' documenti o anche
singole parti di uno stesso documento.
Art. 6.
Entrata in vigore forma di pubblicita'
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.