Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29-04-1998

 

LEGGE 16 aprile 1998, n. 118.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della
Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare
per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San
Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo,
effettuato a San Marino il 7 maggio 1997.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino
per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino
dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi
aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990,
con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7
maggio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 aprile 1998
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio
delle funzioni del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

MANCINO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Flick

ACCORDO

Tra la Repubblica italiana e la repubblica di San Marino per
l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino
dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi
aerei internazionali di linea.
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
di San Marino, d'ora in avanti denominati le Parti contraenti,
Considerata la peculiarita' dei rapporti esistenti tra le Parti
contraenti, nonche' l'esiguita' territoriale e la particolare
conformazione orografica della Repubblica di San Marino,
Desiderosi, nell'interesse reciproco e in vista dell'ulteriore
sviluppo delle relazioni in atto, di assicurare alla Repubblica di
San Marino la possibilita' di istituire in maniera autonoma propri
servizi aerei internazionali di linea idonei a consentire anche sul
piano giuridico il superamento dell'attuale inadeguata situazione in
cui si trova in questo settore la Repubblica di San Marino,
Tenuto conto che il territorio della Repubblica di San Marino
gravita nel bacino di traffico del vicino aeroporto italiano di
Rimini-Miramare,
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'aeroporto italiano di Rimini-Miramare potra' essere utilizzato
per le esigenze di traffico civile internazionale tra l'Italia e San
Marino in conformita' delle disposizioni che saranno concordate dalle
Parti contraenti in un protocollo aggiuntivo al presente accordo.

Art. 2.

Il protocollo di cui all'articolo 1 regolera' anche l'esercizio dei
predetti servizi aerei internazionali volti a soddisfare le esigenze
dell'utenza sanmarinese.

Art. 3.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo,
l'aeroporto italiano di Rimini-Miramare assumera' la denominazione
"Aeroporto Rimini/San Marino".
Il cambiamento della denominazione non comporta mutamento alcuno al
regime di sovranita' italiana.

Art. 4.

In uno spirito di stretta collaborazione, le autorita' aeronautiche
delle Parti contraenti si consulteranno di tanto in tanto, al fine di
assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Art. 5.

1. Qualora una delle Parti contraenti desideri modificare in tutto
o in parte il presente accordo e/o il protocollo aggiuntivo, potra'
in ogni momento proporre per iscritto tali modifiche all'altra Parte
contraente. Le consultazioni riguardo a tali proposte di modifica
dovranno avvenire, salvo diverso accordo entro sessanta giorni dalla
data di richiesta.
2. Le modifiche al presente accordo diverse da quelle riguardanti
il protocollo aggiuntivo entreranno in vigore nello stesso modo in
cui entra in vigore il presente accordo.
Le modifiche al protocollo aggiuntivo entreranno in vigore a
seguito di uno scambio di note diplomatiche che confermi le intese
raggiunte dalle autorita' aeronautiche delle due Parti.

Art. 6.

Ciascuna Parte contraente puo' in qualsiasi momento comunicare
all'altra Parte contraente la decisione di denunciare il presente
accordo.
Il presente accordo avra' termine sei mesi dopo la data nella quale
sia stata ricevuta tale comunicazione dall'altra Parte contraente, a
meno che la comunicazione venga ritirata di comune accordo prima
della scadenza di tale periodo.

Art. 7.

Il presente accordo entrera' in vigore al momento dello scambio
degli strumenti di ratifica.
In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati dai
rispettivi Governi hanno firmato il presente accordo.
Fatto a San Marino l'11 giugno 1990

Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica di San Marino


Ministero degli Affari Esteri
7 maggio 1997

Signor Segretario di Stato,
ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Rebubblica
italinae la Repubblica di San marino per l'utilizzazione da parte
della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di
Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di
linea, firmato a San Marino l'11 giugno 1990.
In merito e nell'intento di fare entrare in vigore al
piu'presto l'Accordo superando le difficolta' di ordine fiscale che
finora ne hanno impedito il perfezionamento, ho l'onore di proporle
quanto segue: i servizi di trasporto aereo della compagnia designata
dalla Repubblica di San Marino, che opereranno tra l'aeroporto di
Rimini-Miramare e gli scali di Roma e di Milano, non godranno
dell'esenzione dall'IVA.
Qualora il suo Governo concordi sulla predetta proposta, la
presente lettera e la lettera di risposta di uguale tenore di Vostra
Eccellenza costituiranno un'intesa interpretativa dell'Acco- rdo
dell'11 giugno 1990 ai fini della sua successiva ratifica:
Voglia accogliere, Signor Segretariodi Stato, gli atti della
mia piu' alta considerazione.
--------------
S.E. Gabriele Gatti
Segratario di Stato per gli Affari Esteri
della Repubblica di San Marino


REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

San Marino, 7 maggio 1997/1696 d.F.R.

Signor Minstro,
ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Vostra
Eccellenza in data odierna, del seguente tenore:
"ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la
Repubblica italinae e la Repubblica di San marino per l'utilizzazione
da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di
Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di
linea, firmato a San Marino l'11 giugno 1990.
In merito e nell'intento di fare entrare in vigore
al piu'presto l'Accordo superando le difficolta' di ordine fiscale
che finora ne hanno impedito il perfezionamento, ho l'onore di
proporle quanto segue: i servizi di trasporto aereo della compagnia
designata dalla Repubblica di San Marino, che opereranno tra
l'aeroporto di Rimini-Miramare e gli scali di Roma e di Milano, non
godranno dell'esenzione dall'IVA.
Qualora il suo Governo concordi sulla predetta
proposta, la presente lettera e la lettera di risposta di uguale
tenore di Vostra Eccellenza costituiranno un'intesa interpretativa
dell'Accordo dell'11 giugno 1990 ai fini della sua successiva
ratifica:"
Al riguardo ho l'onore di informare Vostra
Eccellenza che il Governo sammarinese concorda con quanto precede.
Voglia accogliere, Signor Ministro, gli atti della
mia piu' alta considerazione.
IL SEGRETARIO DI STATO
(Gabriele Gatti)
S.E.
on.le Lamberto DINI
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana
= ROMA=

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4304):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il
3 novembre 1997.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 17 novembre 1997, con pareri delle
commissioni I, IV, V, VI e IX.
Esaminato dalla III commissione il 2 e 3 dicembre 1997.
Esaminato in aula il 12 gennaio 1998 e approvato il
13 gennaio 1998.
Senato della Repubblica (atto n. 2993):
Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 21 gennaio 1998, con pareri delle commissioni
1 , 4 , 5 , 6 e 8 .
Esaminato dalla 3 commissione il 24 febbraio 1998.
Relazione scritta annunciata il 26 febbraio 1998 (atto n.
2993/ A - relatore sen. Pianetta ).
Esaminato in aula e approvato il 7 aprile 1998.