Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29-04-1998
LEGGE 23 aprile 1998, n. 119.
Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il
controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a
tecnologia "dual use", e del Gruppo delle consultazioni
intergovernative (IGC) di Ginevra per i rifugiati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di
152.171 dollari USA, quale contributo dell'Italia per gli anni 1996 e
1997 al Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi
convenzionali e prodotti a tecnologia "dual use".
2. E' autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di
130.000 dollari USA per l'anno 1997 e di 70.000 dollari USA annui per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, per il finanziamento della
partecipazione italiana al Gruppo delle consultazioni
intergovernative (IGC), istituito nell'ambito dell'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 564 milioni per l'anno 1998 e in lire 112 milioni
per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 aprile 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Flick
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2923):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il
5 dicembre 1997.
Assegnato alla commissione 3 (Affari esteri), in sede
deliberante, il 10 dicembre 1997, con pareri delle
commissioni 1 , 4 , 5 e 10 .
Esaminato dalla commissione 3 e approvato il 17 dicembre
1997.
Camera dei deputati (atto n. 4419):
Assegnato alla commissione III (Affari esteri), in sede
referente, l'8 gennaio 1998, con pareri delle commissioni
I, IV, V e X.
Esaminato dalla commissione III, in sede referente, il
29 gennaio 1998.
Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede
legislativa, il 26 febbraio 1998.
Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, e
approvato, con modificazioni, il 19 marzo 1998.
Senato della Repubblica (atto n. 2923/ B):
Assegnato alla commissione 3 (Affari esteri), in sede
deliberante, il 26 marzo 1998, con parere della commissione
5 .
Esaminato dalla 3 commissione e approvato l'8 aprile
1998.