Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29-04-1998

 

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 26 febbraio 1998.
Assegnazione di un contributo straordinario per il funzionamento
strumentale ad attivita' di ricerca e/o formazione degli istituti
scientifici e culturali non universitari nelle aree depresse
dell'obiettivo 1.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero della ricerca scientifica e tecnologica (di seguito
denominato MURST);
Visto l'art. 6 del decreto legislativo del 3 aprile 1993 n. 96, di
trasferimento delle funzioni dei soppressi Organismi dell'intervento
straordinario presso il MURST;
Visto l'art. 6 della legge n. 104/1995 che regola la competenza
MURST nelle aree depresse del settore della ricerca;
Visto il decreto ministeriale n. 623 dell'8 ottobre 1996 che
regolamenta i criteri e le modalita' per la concessione di contributi
per il funzionamento degli istituti scientifici;
Considerato che gli istituti scientifici e culturali a cui si
rivolge il presente bando, operano in settori determinanti per la
crescita e lo sviluppo delle realta' territoriali e sociali in cui
essi stessi operano;
Ritenuta la necessita' di promuovere l'assegnazione di un
contributo straordinario per il funzionamento strumentale alle
attivita' di ricerca e/o formazione degli istituti scientifici e
culturali nelle aree depresse dell'obiettivo 1, in quanto i succitati
Istituti, causa anche la soppressione dell'intervento straordinario,
hanno visto diminuire i loro flussi finanziari ai fini della loro
immissione sul mercato per l'autofinanziamento previsto a regime;
Visto il regolamento CEE n 2052/88, riguardante le aree ricadenti
nell'obiettivo 1 e successive modifiche;
Visto l'art. 3 della legge n. 641 del 20 dicembre 1996, che
disciplina la riprogrammazione delle somme rinvenienti dalle revoche
contrattuali le iniziative finanziate dalla legge n. 64/1986;
Considerato il decreto di revoca n. 568 del 17 giugno 1997;
Tenuto conto che dalla sopracitata revoca si e' reso disponibile un
importo pari a L. 40.588 mld;
Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1996 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 21 febbraio 1997 di assegnazione di
risorse finanziarie per opere di competenza del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per
l'esercizio 1997 tra cui vi sono le iniziative a favore delle
Istituzioni scientifiche ricadenti nelle aree meridionali;

Decreta:
Art. 1.
Soggetti legittimati ad accedere ai contributi

1. Possono usufruire di contributi straordinari per attivita' di
ricerca e/o formazione e/o per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio
di attrezzature di ricerca e/o didattiche gli enti e le istituzioni
scientifiche o culturali non universitarie pubbliche o private di
particolare rilievo e interesse per lo sviluppo del Mezzogiorno, che
gia' svolgano istituzionalmente attivita' di ricerca e/o di
formazione post universitaria.
Verranno prioritariamente considerate le proposte finalizzate allo
sviluppo della cultura e della ricerca nelle scienze umane.

Art. 2.
Criteri di valutazione

1. Per la concessione dei contributi di cui trattasi, il
procedimento amministrativo di valutazione e selezione delle
richieste si svolge sulla base dei seguenti criteri, a partire dagli
elementi forniti nella domanda o in eventuale documentazione
allegata:
a) data di immissione dell'Ente sul mercato di pertinenza;
b) rilevanza della produzione scientifica attraverso la valutazione
delle pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali,
monografie, atti diversi, brevetti; rilevanza delle attivita' di
formazione post universitaria valutate attraverso i suoi risultati in
termini di persone formate e del loro inserimento;
c) con riferimento a specifici progetti, l'interesse scientifico e
la capacita' dell'istituto proponente di realizzare il progetto;
d) tradizione storica dell'Ente, sua rilevanza nazionale ed
internazionale, e sua attualita', sulla base dei riscontri
riconosciuti nella comunita' scientifica;
e) attivita' di ricerca e/o di formazione gia' attivate in
collaborazione con altre istituzioni italiane o internazionali, in
particolare della Unione europea;
f) coerenza dell'attivita' del soggetto proponente con i piani
pluriennali del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica (MURST), di altri Ministeri e della Unione
europea;
g) coerenza e congruita' della richiesta di finanziamento rispetto
alle attivita' proposte, congruita' con finanziamenti gia' ottenuti
per le stesse finalita', altre fonti di finanziamento dell'ente,
coordinamento con altri contributi ordinari o straordinari di fonte
MURST e altri;
h) finalita' per cui si richiede il contributo finanziario e la
misura dello stesso;
i) eventuali altre attivita' svolte o in corso di svolgimento e con
quali pubbliche amministrazioni o altri enti.

Art. 3.
Modalita' procedurali

1. Per la concessione dei finanziamenti la domanda deve essere
presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
2. La domanda deve contenere tutti gli elementi che permettano la
completa individuazione del beneficiario, ivi compresa la ragione
sociale, la sede ed il codice fiscale e deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell'Ente.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) atto costitutivo;
b) statuto ed estremi relativi al riconoscimento della personalita'
giuridica, ove concessa;
c) per i soggetti privati certificato di vigenza dell'ente
attestante che non e' soggetto a procedimenti fallimentari o
concorsuali. In caso di amministrazioni controllate trasmissione del
provvedimento del Tribunale;
d) struttura organizzativa e di ricerca con indicazione del
personale in organico nonche' di altro personale in servizio o
collaboratore esterno;
e) situazione finanziaria (conto consuntivo dell'esercizio
precedente; bilancio preventivo dell'esercizio in corso e preventivo
dell'esercizio di riferimento), distinguendo le spese di ricerca e/o
formative da quelle strutturali;
f) progetto specifico di ricerca e formazione che si intende
realizzare con allegato studio di fattibilita' del progetto stesso;
g) se l'ente e' stato finanziato strutturalmente nell'ambito del PS
35 Ricerca o dell'Azione Organica n. 2 dei Piani di attuazione del
programma triennale del Mezzogiorno trasferiti alla competenza del
MURST; in caso positivo, ove il finanziamento abbia riguardato opere
strutturali, edilizia ed attrezzature, indicare il numero del
provvedimento e relativa data;
h) per chi ha gia' fatto domanda di finanziamento presso questo
Ministero e' sufficiente una autocertificazione attestante quanto
richiesto ai precedenti punti del presente bando.
3. La ripartizione delle risorse finanziarie nello stanziamento
massimo complessivo di lire 50 mld e' definita dal Ministro
dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica con proprio
decreto.
La selezione e la valutazione delle richieste avviene tramite una
apposita Commissione, sulla base dei criteri di cui al precedente
art. 2 e degli elementi contenuti nella domanda di cui all'art. 3.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 26 febbraio 1998
p. Il Ministro: Tognon
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1998
Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica,
foglio n. 31