Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29-04-1998

 

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 17 marzo 1998.
Assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse:
integrazioni e modulazione. (Deliberazione n. 32/1998).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella
legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha rifinanziato la legge 1 marzo
1986, n. 64;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente interventi
atti a favorire lo sviluppo delle aree depresse;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito
nella legge 8 agosto 1995, n. 341, recante norme per la realizzazione
di nuovi interventi nelle aree depresse;
Visto del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella
legge 20 dicembre 1996, n. 641, che finanzia la realizzazione di
iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle
aree depresse;
Visto l'art. 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, che destina alle aree terremotate dell'Irpinia e del
Belice una quota delle risorse disponibili per interventi nelle aree
depresse sui fondi della manovra finanziaria per il triennio
1997-1999;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599,
convertito nella legge 24 gennaio 1997, n. 5, che pone a carico dei
mutui di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 548/1996 l'onere
complessivo di 40 miliardi di lire per lavori socialmente utili a
Napoli e a Palermo;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito
nella legge 23 maggio 1997, n. 135, recante norme a favore di
ulteriori interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse;
Visto l'accordo sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il
24 settembre 1996, che prevede l'attivazione di un piano
straordinario per l'occupazione, in particolare nelle aree a piu'
basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazionale,
attraverso il ricorso a specifiche misure relative alla formazione,
alla promozione dell'occupazione, a ricerca ed innovazione, e che
individua nell'avvio di grandi opere infrastrutturali una delle
azioni fondamentali per il rilancio dell'occupazione stessa;
Viste le deliberazioni con le quali questo Comitato ha ripartito in
via programmatica, ovvero assegnato, fondi per interventi nelle aree
depresse a valere sulle disponibilita' di cui alle predette leggi n.
488/1992, n. 85/1995, n. 341/1995, n. 641/1996 e n. 135/1997;
Vista in particolare la propria delibera in data 25 settembre 1997
con la quale, in relazione alla definitiva quantificazione delle
relative risorse, sono state disposte ulteriori assegnazioni a favore
delle aree depresse ed e' stato predisposto il quadro complessivo
delle finalizzazioni di spesa;
Vista la nota del 9 marzo 1998 con la quale il Ministero dei lavori
pubblici comunica che il piano predisposto dal provveditorato
regionale alle opere pubbliche per la Sicilia, d'intesa con i comuni
interessati, per il riparto dell'importo di 300 miliardi assegnato,
con la citata delibera del 25 settembre 1997, per il rifinanziamento
degli interventi ex art. 17, comma 5, della legge n. 67/1988
(terremoto del Belice) ha formato oggetto di positiva valutazione da
parte dell'apposita Commissione parlamentare e specifica quindi la
quota da porre, rispettivamente, a carico del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'erogazione di
contributi all'edilizia privata da parte dei suddetti comuni e la
quota da lasciare a carico del Ministero dei lavori pubblici per la
realizzazione di opere pubbliche;
Vista la nota del 17 marzo 1998 con la quale il Ministero dei
trasporti e della navigazione, tenendo conto delle modifiche
normative intervenute nell'ultimo biennio nel settore aeroportuale,
propone di dettare disposizioni procedurali per gli interventi
ammessi a finanziamento a carico delle leggi n. 641/1996 e 135/1997,
in modo da assicurare una procedura unitaria di finanziamento delle
relative opere;
Considerato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ha acceso nel dicembre 1997 una tranche di
mutui di 3.000 miliardi di lire, disponibili nel corrente esercizio
finanziario, per far fronte alle piu' immediate esigenze correlate
alle assegnazioni disposte a valere sulle leggi n. 488/1992, n.
85/1995, n. 341/1995 e n. 641/1996;
Considerato che l'art. 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, ha razionalizzato le procedure di finanziamento degli
investimenti, riportando i finanziamenti stessi nell'alveo dei
normali stanziamenti destinati in bilancio secondo l'articolazione
pluriennale prevista dalla tabella F della citata legge;
Considerato che per la modulazione delle suddette risorse sono
intervenute intese tra le amministrazioni interessate e che la
modulazione medesima e' stata effettuata su base proporzionale
rispetto all'assegnato, eccezion fatta per alcune voci che sono state
appostate in cifra fissa in considerazione di vincoli legislativi o
della specifica funzione di piu' immediato supporto all'occupazione,
cui le relative assegnazioni debbono assolvere;
Considerato che in particolare, come anticipato nella seduta tenuta
il 5 febbraio 1998 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e province autonome, carattere prioritario e' stato
attribuito, tra l'altro, alle assegnazioni a favore delle regioni,
poste a carico della legge n. 641/1996 per complessivi 1.500 miliardi
di lire, e considerato che, nell'ambito di dette assegnazioni, la
modulazione e' stata effettuata in modo da prevedere l'immediata
erogazione delle quote riservate alle regioni Umbria e Marche, tenuto
conto dei recenti eventi sismici, e l'attribuzione nella prima
annualita', a ciascuna delle altre regioni, di un importo minimo di 5
miliardi di lire o del minor importo spettante;
Preso atto che il Governo nel citato accordo del settembre 1996 ha
chiaramente esplicitato il proprio intento di porre, quale obiettivo
primario della propria politica, la creazione delle condizioni per
uno stabile sviluppo delle aree depresse e del Mezzogiorno, in
particolare mediante la realizzazione di un'adeguata rete
infrastrutturale e la valorizzazione della formazione, prevedendo
altresi' l'adozione di misure intese, unitamente alla riapertura dei
cantieri, a garantire un immediato sostegno all'occupazione;
Preso atto che, in attuazione di tale indirizzo, questo Comitato,
nel ripartire le risorse riservate alle aree depresse, ha
privilegiato iniziative immediatamente attivabili e realizzabili in
un arco temporale massimo di 36/48 mesi, conferendo in particolare,
per quanto concerne l'individuazione degli interventi
infrastrutturali da ammettere a finanziamento, carattere prioritario
alla cantierabilita' o almeno "all'immediata eseguibilita'" degli
interventi stessi;
Ritenuto di formulare, nell'ambito degli indirizzi come sopra
definiti dal Governo, indicazioni intese ad assicurare l'effettiva
realizzazione delle iniziative ammesse a finanziamento entro le
cadenze temporali previste;
Ritenuto, nell'occasione, di procedere alla finalizzazione
dell'importo non ancora assegnato sulle risorse recate dalla legge n.
85/1995, destinandolo alle zone montane per la realizzazione di nuovi
progetti finalizzati a risolvere specifici nodi allo sviluppo
territoriale, in considerazione dell'attenzione posta dal legislatore
alla "montagna" come entita' territoriale distinta dalle aree
depresse (art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94);
Ritenuto di procedere all'assegnazione, a favore delle regioni
Umbria e Marche e per il medesimo ordine di considerazioni sopra
esposto, dell'importo residuo della menzionata quota riservata alle
regioni a valere sulle risorse di cui alla legge n. 641/1996;
Ritenuto di procedere alla ricordata modifica di assegnazione
richiesta dal Ministero dei lavori pubblici e ad altre modifiche nel
frattempo rivelatesi opportune;
Ritenuto, anche al fine di dirimere qualsiasi perplessita' sul
regime applicabile, di recepire le indicazioni procedurali proposte
dal Ministero dei trasporti e della navigazione per il settore
aeroportuale, in linea con l'impostazione dal medesimo adottata
nell'atto di indirizzo del 31 luglio 1997, e di fissare ex novo la
decorrenza degli adempimenti previsti al punto 4.4 della delibera del
29 agosto 1997;
Ritenuto, giusta le intese raggiunte in seduta, di approvare il
finanziamento del progetto proposto dal Ministero dell'ambiente
relativo ai lavori di pubblica utilita' nel settore dei rifiuti
nonche' ad interventi nel settore solaretermico in edifici pubblici;
Ritenuto, in relazione all'urgenza di avviare la predetta
iniziativa anche per le immediate ricadute occupazionali (2.000
lavoratori coinvolti), di reperire le risorse occorrenti per la
relativa impiantistica a carico delle residue disponibilita'
dell'accantonamento per progettazione costituito con delibera del 23
aprile 1997, nella prospettiva che in sede di predisposizione della
legge finanziaria 1999 vengano individuate misure compensative per la
ricostituzione dell'accantonamento stesso;
Udita la relazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sulla quale hanno convenuto le altre
amministrazioni interessate al riparto;

Delibera:

1. Ulteriori assegnazioni.
1.1. A valere sulle risorse recate dalla legge n. 85/1995 l'importo
residuo di 10 milioni di lire viene destinato, ad integrazione
dell'assegnazione programmatica disposta con delibera 25 settembre
1997, per nuovi progetti a valenza nazionale diretti a potenziare lo
sviluppo delle aree montane.
1.2. A valere sulle risorse previste dalla legge n. 641/1996
l'importo di 200 milioni di lire non ancora assegnato sulla quota di
1.500 miliardi, riservata alle regioni ai sensi del punto 4 della
delibera 12 luglio 1996 e ripartita tra le regioni stesse con
delibera del 18 dicembre 1996, viene assegnato alle regioni Marche ed
Umbria in misura paritaria.
2. Modifiche di assegnazioni o di destinazioni.
2.1. L'assegnazione di 300 miliardi di lire effettuata da questo
Comitato con la citata delibera del 25 settembre 1997, a valere sulle
risorse recate dalla legge n. 135/1997, a favore del Ministero dei
lavori pubblici per il rifinanziamento degli interventi di cui
all'art. 17, comma 5, della legge n. 67/1998 (terremoto del Belice),
a seguito dell'approvazione - da parte dell'apposita Commissione
parlamentare - del piano di riparto predisposto dal provveditorato
regionale alle opere pubbliche per la Sicilia d'intesa con i comuni
interessati, viene modificata come segue:
lire 227,718 miliardi sono assegnati al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per il successivo
trasferimento alle regioni;
i residui 72,282 miliardi restano assegnati al Ministero dei lavori
pubblici.
2.2. L'indicazione dell'allegato 3 alla menzionata delibera del 25
settembre 1997 in ordine all'attribuzione dell'importo di 40 miliardi
di lire, riservato dall'art. 1 della legge n. 5/1997 alla
prosecuzione dei lavori socialmente utili a Napoli e Palermo, e' da
intendersi rettificata nel senso che l'importo suddetto resta
attribuito, ai sensi della norma richiamata, al Ministero
dell'interno per la successiva erogazione agli enti interessati.
2.3.L'importo di 40 miliardi non ancora assegnato a carico
dell'accantonamento per progettazione, costituito con delibera 23
aprile 1997 e con imputazione sulle risorse recate dalla legge n.
135/1997, viene finalizzato al finanziamento di progetti di lavori
socialmente utili nel settore dei rifiuti e per interventi nel
settore solaretermico in edifici pubblici e viene assegnato al
Ministero dell'ambiente che assume a proprio carico il costo residuo
di lire 10 miliardi; all'attuazione complessiva dell'iniziativa -
pari a 57 miliardi di lire - concorre il Ministero della pubblica
istruzione, che a tal fine destina 7 miliardi per formazione
nell'ambito delle risorse ad esso assegnate.
3. Disposizioni relative agli interventi aeroportuali.
3.1. Secondo le procedure dell'art. 5 ovvero dell'art. 17 della
citata legge n. 135/1997, agli interventi nel settore aeroportuale
individuati dai decreti del Ministro dei trasporti e della
navigazione in data 9 luglio e 21 novembre 1997 provvedono le
societa' di gestione costituite in relazione alle previsioni
dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
ovvero i soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche
in regime precario, che hanno attivato la procedura di cui al citato
art. 17.
Gli indicati soggetti individuano uno o piu' professionisti ai
quali vengono demandati i compiti di cui al punto 1.3. della citata
delibera del 18 dicembre 1996 ed al punto 4.4. della delibera 29
agosto 1997 e che, all'esito dell'attivita' svolta, rendono alla
competente Amministrazione una perizia giurata attestante la
conformita' della procedura svolta alla normativa vigente.
3.2. Alla liquidazione dei corrispettivi per la realizzazione degli
interventi provvede l'Amministrazione competente, nei limiti di
stanziamento previsti.
3.3. I termini indicati al punto 4.4. della delibera in data 29
agosto 1997 decorrono dall'approvazione del provvedimento di cui al
punto 3.1.
4. Riparto ricavato mutui e modulazione delle assegnazioni.
4.1. La tranche di mutui di 3.000 miliardi di lire contratta nel
dicembre 1997 dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per far fronte alle piu' immediate esigenze
correlate alle assegnazioni disposte da questo Comitato a carico
delle risorse recate dalle leggi n. 488/1992, 85/1995, 341/1995 e
641/1996 e' ripartita come all'allegato 1 alla presente delibera,
della quale forma parte integrante.
4.2. Le ulteriori risorse assegnate da questo Comitato a carico dei
fondi di cui alle leggi suddette ed a carico dei fondi recati dalla
legge n. 135/1997 vengono modulate, in relazione alle scansioni
temporali stabilite alla tabella F della legge n. 449/1997, come
all'allegato 2 alla presente delibera della quale forma parte
integrante; le risorse medesime sono integralmente impegnabili sin
dal corrente esercizio finanziario.
4.3. Le risorse riservate alle regioni a valere sui fondi di cui
alla legge n. 641/1996 per un importo complessivo di 1.500 miliardi e
ripartite tra le medesime con la richiamata delibera del 18 dicembre
1996, risorse che vengono imputate in ragione di 400 miliardi sulla
tranche di mutui di cui al punto 3.1. e che per il residuo sono
modulate come al citato allegato 2, sono scandite temporalmente tra
le regioni stesse sulla base dei criteri specificati in premessa e
nei termini risultanti dall'allegato 3 alla presente delibera, della
quale forma parte integrante.
4.4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica saranno disposte le conseguenti variazioni
di bilancio articolate per centri di responsabilita', unita'
previsionale di base e capitolo di spesa secondo le indicazioni
fornite dalle amministrazioni interessate.
4.5. Le amministrazioni centrali comunicheranno la gerarchizzazione
temporale degli interventi di competenza alla segreteria di questo
Comitato che potra', se del caso, promuovere opportune intese al fine
di assicurare quello sviluppo territorialmente equilibrato delle aree
depresse cui questo Comitato stesso gia' faceva riferimento nella
menzionata delibera del 18 dicembre 1996 e che abbia come finalita'
prioritaria l'accelerazione dei processi di spesa dei fondi
comunitari.
5. Misure per l'attuazione degli indirizzi governativi in tema di
sviluppo delle aree depresse.
5.1. Per l'attuazione degli indirizzi del Governo, che - come
meglio specificato in premessa - si e' posto, quale obiettivo
primario della propria azione politica, la creazione delle condizioni
per uno stabile sviluppo soprattutto del Mezzogiorno e l'immediato
sostegno all'occupazione:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvedera' ad attribuire, per il 1998, una cassa pari al
100% per il ricavato dei mutui di cui al punto 4.1. (lire 3.000
miliardi), nonche' una cassa pari al 50% degli stanziamenti
attribuiti alle varie amministrazioni, in termini di competenza
(1998), a valere sugli importi complessivi previsti per le varie
leggi di spesa nella tabella F della legge n. 449/1997 per lo stesso
esercizio;
il medesimo Ministero affrontera' eventuali, ulteriori esigenze di
cassa che si dovessero determinare nel corso del corrente esercizio
attingendo, con priorita' rispetto ad altre esigenze, dal fondo
speciale per l'adeguamento delle dotazioni di cassa;
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica adottera' inoltre adeguate misure affinche', nell'ambito di
ciascuna unita' previsionale di base o di ciascuna contabilita'
speciale, sia possibile utilizzare le risorse realizzando
compensazioni in termini di cassa tra le diverse fonti di
finanziamento che confluiscono sull'unita' o sulla contabilita'
speciale;
le procedure di concertazione di cui all'art. 48 della legge n.
449/1997, commi 1-5, terranno conto delle priorita' da assegnare alle
spese destinate a sostenere gli investimenti e lo sviluppo.
5.2. Per l'attuazione degli indirizzi del Governo di cui al punto
precedente il disegno della legge finanziaria 1999 conterra' proposte
intese ad assicurare un profilo temporale degli stanziamenti,
relativi alle leggi considerate nella presente delibera, in linea con
le esigenze che verranno nel frattempo a meglio puntualizzarsi ed in
particolare:
individuera', quale anno finale per detti stanziamenti, l'anno 2001
in correlazione con i criteri che hanno presieduto all'assegnazione
delle relative risorse e che sono meglio specificati in premessa;
rechera' un adeguamento delle previsioni di competenza per lo
stesso esercizio 1999 e per l'anno successivo in modo da renderle
coerenti con i profili di cassa rilevabili dagli impegni assunti e
dall'effettivo stato di realizzazione delle iniziative ammesse a
finanziamento.
5.3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvedera' ad effettuare un costante monitoraggio della
spesa, fornendo al riguardo alle amministrazioni interessate dati con
periodicita' bimestrale, ed a relazionare tempestivamente a questo
Comitato in modo che questo Comitato stesso possa procedere, entro il
prossimo mese di settembre, ad una verifica della situazione in
funzione delle esigenze di cui al presente punto.
Roma, 17 marzo 1998
Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 16 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio
n. 66

----* Vedere Tabelle da Pag. 48 a Pag. 51 della G.U. *----