Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29-04-1999
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 13 marzo 1999, n.117
Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e dei
parametri di
ponderazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1,
lettera b) ,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per l'aggiudicazione degli appalti di
servizi di pulizia
degli edifici di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874,
contenuta
nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 157/1995.
in vigore dal: 14- 5-1999
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di
appalti pubblici di servizi", che demanda ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, la determinazione degli elementi di cui alla lettera b),
comma 1, del medesimo articolo 23 e dei parametri di ponderazione
volti a garantire, in relazione alla natura del servizio, un corretto
rapporto prezzoqualita' della prestazione oggetto di gara;
Visti, in particolare, gli articoli 6, 13, 14, 15, 16 e 17 dello
stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante
"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti";
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie del 24
aprile 1998 prot. n. DAGL 1/1.1.4./31890/4.1.37;
Attesa la necessita' di individuare gli elementi di valutazione e i
fattori ponderali degli stessi relativi alla selezione dei
concorrenti per i servizi di pulizia;
Udito il parere del Consiglio di Stato (n. 11/97 del 9 giugno 1997
e n. 128 /98 del 13 luglio 1998) espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nelle rispettive adunanze del 9 giugno 1997 e
del 13 luglio 1998;
Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Il presente decreto definisce gli elementi per l'applicazione
del criterio di valutazione dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e ne determina i fattori ponderali
tenuto conto della necessita' di garantire un corretto rapporto
prezzoqualita', al fine dell'aggiudicazione degli appalti di
"pulizia" di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei
prodotti 874 contenuta nell'allegato 1 del decreto legislativo n.
157/1995.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 23, commi 1 e 6, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della
direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di
servizi), e' il seguente:
"Art. 23 (Criteri di aggiudicazione). - 1. Fatte
salve le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative riguardanti la remunerazione di
particolari servizi, gli appalti pubblici di servizi di
cui al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei
seguenti criteri:
a) unicamente al prezzo piu' basso;
b) a favore dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi,
variabili secondo il contratto in questione, quali, ad
esempio, il merito tecnico, la qualita', le
caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio
successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine
di consegna o esecuzione, il prezzo".
3-5. (Omissis).
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro competente per il
settore interessato sono stabiliti parametri di
valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al
comma 1, lettera b), volti a garantire, in relazione alla
natura del servizio, un corretto rapporto prezzoqualita'".
- Il testo degli articoli 6, 13, 14, 15 e 17 del
citato decreto legislativo n. 157/1997, e' il seguente:
"Art. 6 (Procedure d'aggiudicazione). - 1. Nel bando
di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale
delle seguenti procedure intende utilizzare per
l'aggiudicazione dell'appalto:
a) il pubblico incanto;
b) la licitazione privata;
c) l'appalto concorso, per settori diversi da quelli
indicati all'art. 26.2;
d) la trattativa privata.
2. Si intende per:
a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui
ogni impresa interessata puo' presentare un'offerta;
b) licitazione privata, la procedura ristretta
alla quale partecipano soltanto le imprese invitate
dall'amministrazione aggiudicatrice;
c) appalto concorso, la procedura ristretta di cui alla
lettera b), nella quale il candidato redige, in base
alla richiesta formulata dalla amministrazione
aggiudicatrice, il progetto del servizio ed indica le
condizioni e i prezzi ai quali e' disposto ad eseguire
l'appalto;
d) trattativa privata, la procedura negoziata
in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le
imprese di propria scelta e negozia con una o piu' di
esse i termini del contratto".
"Art. 13 (Capacita' economica e finanziaria). - 1.
L'applicazione delle disposizioni concernenti il possesso
della capacita' economica e finanziaria, contenute
nell'art. 13 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n.
358, e' estesa agli appalti di cui all'allegato 1 al
presente decreto e tiene conto dei servizi esperiti
dalle imprese concorrenti".
"Art. 14 (Capacita' tecnica). - 1. La dimostrazione delle
capacita' tecniche dei concorrenti, negli appalti di cui
all'allegato 1, puo' essere fornita mediante:
a) l'elenco dei principali servizi prestati negli
ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici o privati, dei
servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a
favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono
provate da certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di
servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva
della prestazione e' dichiarata da questi o, in mancanza,
dallo stesso concorrente;
b) l'elenco dei titoli di studio e professionali dei
prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'impresa
concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente
responsabili della prestazione di servizi;
c) l'indicazione dei tecnici e degli organi
tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al
concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei
controlli di qualita';
d) l'indicazione del numero medio annuo di
dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti
impiegati negli ultimi tre anni;
e) la descrizione delle attrezzature tecniche, dei
materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di
ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e
delle misure adottate per garantire la qualita';
f) il controllo, effettuato dalla amministrazione o,
per suo incarico, da un organismo ufficiale competente
del Paese in cui e' stabilito il concorrente, allorche'
il servizio da prestare sia complesso o debba
rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato;
il controllo verte sulla capacita' di produzione e, se
necessario, di studio e di ricerca del concorrente e
sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo
della qualita';
g) l'indicazione della quota di appalto che il
concorrente intenda, eventualmente, subappaltare.
2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando
di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati
documenti e requisiti devono essere presentati o
dimostrati.
3. Le informazioni di cui all'art. 13 e quelle di cui
al comma 1 non possono eccedere l'oggetto dell'appalto;
l'amministrazione deve, comunque, tener conto dei
legittimi interessi del concorrente relativi alla
protezione dei segreti tecnici e commerciali.
4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici
richiedano la presentazione di certificati rilasciati da
organismi indipendenti, attestanti che il concorrente
osserva determinate norme in materia di garanzia della
qualita', esse fanno riferimento ai sistemi di
garanzia della qualita' basati sulla pertinente serie
di norme europee EN 29000, certificati da organismi
conformi alla serie di norme europee EN 45000. Le
amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri
Stati membri; esse ammettono, parimenti, altre prove
relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia
della qualita' qualora il concorrente non abbia accesso
a tali certificati o non possa ottenerli nei termini
richiesti".
"Art. 15 (Iscrizione nei registri professionali).
- 1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o
di altro Stato membro residenti in Italia, possono
essere invitati a provare la loro iscrizione nel
registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato o presso i
competenti consigli nazionali degli ordini professionali;
per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in
Italia, puo' essere richiesta la prova dell'iscrizione,
secondo le modalita' vigenti nel paese di
stabilimento, in uno dei registri professionali o
commerciali istituiti in tale paese, ovvero la
presentazione di una dichiarazione giurata o di idonea
certificazione attestanti detta iscrizione.
2. Se i concorrenti ad un appalto pubblico di
servizi debbono, nello Stato membro in cui sono stabiliti,
essere in possesso di una particolare autorizzazione o
appartenere a una particolare organizzazione ai fini
della prestazione del servizio in quello Stato,
l'amministrazione aggiudicatrice puo' richiedere loro la
prova del possesso di tale autorizzazione ovvero
dell'appartenenza a tale organizzazione".
"Art. 16 (Completamento e chiarimento dei documenti
presentati). - 1. Nei limiti previsti dagli articoli 12,
comma 1, 13, 14, e 15, le amministrazioni aggiudicatrici
invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati".
"Art. 17 (Elenchi ufficiali di prestatori di
servizi). - 1. I concorrenti iscritti in elenchi
ufficiali di prestatori di servizi possono presentare
all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto,
un certificato d'iscrizione indicante le referenze che
hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa
classificazione.
2. L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli
elenchi di cui al comma 1, certificata dall'autorita' che
ha istituito l'elenco, costituisce, per le
amministrazioni aggiudicatrici, presunzione d'idoneita'
alla prestazione dei servizi, corrispondente alla
classificazione del concorrente iscritto, limitatamente
a quanto previsto dagli articoli 14, comma 1, lettera
b), e 15 del presente decreto, nonche' dagli articoli 11,
comma 1, lettere a), b) e c), e 13, comma 1, lettere b) e
c), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, estesi
agli appalti di cui all'allegato 1 in virtu' degli
articoli 12 e 13 che precedono.
3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi
di cui al comma 1 non possono essere contestati; tuttavia,
per quanto riguarda il pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali puo' essere richiesta ai
concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita
certificazione aggiuntiva.
4. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi
iscrivere negli elenchi ufficiali di cui al comma 1
alle stesse condizioni stabilite per i prestatori di
servizi italiani; a tal fine, non possono, comunque,
essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle
previste dagli articoli da 12 a 15; le amministrazioni o
gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano agli
altri Stati membri nome e indirizzo degli organismi
presso i quali possono essere presentate le domande
d'iscrizione.
5. I concorrenti agli appalti pubblici di servizi
debbono poter partecipare alle gare indipendentemente
dalla loro iscrizione in elenchi di prestatori di
fiducia eventualmente costituiti dalle singole
amministrazioni aggiudicatrici".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di "regolamento", sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti), e' il seguente:
"Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di
funzioni dirigenziali e le direttive generali per
l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione
amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) (abrogata);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di
importo superiore al valore in ECU stabilito dalla
normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure
di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti
passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore
suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a
carico di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di
controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del
controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento.
Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi
trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni
dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia
se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del
controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla
conformita' a legge entro trenta giorni dalla data
di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo
degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria.
Decorso questo termine i provvedimenti divengono
esecutivi. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1
della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti
possono, con deliberazione motivata, stabilire che
singoli atti di notevole rilievo finanziario,
individuati per categorie ed amministrazioni statali,
siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo
determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli
atti entro quindici giorni dalla loro ricezione,
ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni
trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame
alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni
pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e
sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la
legittimita' e la regolarita' delle gestioni,
nonche' il funzionamento dei controlli interni a
ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base
all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati
dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti
dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e
tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri
di riferimento del controllo.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono
altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle
quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le
proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla
Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981,
n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni
della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della
Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei
controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove
rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo
generale di direzione. E' fatta salva, in quanto
compatibile con le disposizioni della presente legge,
la disciplina in materia di controlli successivi
previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'art. 166 della legge 11
luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al
testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e
successive modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti
di sezione preposti al coordinamento e da tutti i
magistrati assegnati a funzioni di controllo. La
sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei
quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte
dei conti e i presidenti di sezione preposti al
coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per
tipologia di controllo o per materia e deliberano con
un numero minimo di undici votanti. L'adunanza
plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei
conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti
al coordinamento e da trentacinque magistrati
assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno
per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei
conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
competenti magistrati circa la legittimita' di atti.
Del collegio viene chiamato a far parte in qualita'
di relatore il magistrato che deferisce la questione alla
sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali,
ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per
motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 23 del citato decreto
legislativo n. 157/1995 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'allegato 1 del citato decreto
legislativo n. 157/1995, e' il seguente:
"ALLEGATO 1
_____________________________________________________________________
N. di
riferimento
Cat. DENOMINAZIONE della CPC
_____________________________________________________________________
1 Servizi di manutenzione e riparazione 6112, 6122,
633, 886
2 Servizi di trasporto terrestre (1), inclusi i 712 (salvo
servizi con furgoni blindati, e servizi di 71235), 7512,
corriere ad esclusione del trasporto di posta 87304
3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, 73, (salvo
escluso il trasporto di posta 7321)
4 Trasporto di posta per via terrestre (1), e aerea 71235, 7321
5 Servizi di telecomunicazione (2) 752
6 Servizi finanziari: ex 81, 812,
a) servizi assicurativi; 814
b) servizi bancari e finanziari (3)
7 Servizi informatici ed affini 84
8 Servizi R&S (4) 85
9 Servizi di contabilita', revisione dei conti e 862
tenuta dei libri contabili
10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio 864
dell'opinione pubblica
11 Servizi di consulenza gestionale e affini (5) 865, 866
12 Servizi attinenti all'architettura ed all'inge- 867
gneria, anche integrata; servizi attinenti al-
l'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi
affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica ed analisi
13 Servizi pubblicitari 871
14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione 874, da 82201
delle proprieta' immobiliari a 82206
15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa 88442
od a contratto
16 Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; 94
disinfestazione e servizi analoghi
_________
(1) Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che
rientrano nella categoria 18.
(2) Esclusi i servizi di telefonia vocale, di
telex, di radiotelefonia, di radioavviso senza
trasmissione di parola, nonche' i servizi di trasmissione
via satellite.
(3) Ad esclusione dei contratti dei servizi
finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla
vendita ed al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonche' dei servizi forniti da
banche centrali.
(4) Ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca
e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano
esclusivamente le amministrazioni per loro uso
nell'esercizio della propria attivita', nella misura in
cui la prestazione di servizi sia interamente
retribuita da dette amministrazioni.
(5) Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione".
Art. 2.
Elementi di valutazione
1. Le amministrazioni aggiudicatrici, per la determinazione
dell'offerta piu' vantaggiosa, prendono in considerazione i seguenti
elementi: a) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche,
ricavate dalla relazione di offerta (progetto tecnico); b) prezzo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, relativamente all'elemento di
cui al comma 1, lettera a), indicano i contenuti della relazione
tecnica di offerta in rapporto allo specificato servizio, tenendo
conto di uno o piu' elementi seguenti: sistema organizzativo di
fornitura del servizio; metodologie tecnicooperative; sicurezza e
tipo di macchine; strumenti e attrezzature utilizzate.
3. Per l'elemento di cui al comma 1, lettera b), deve essere
previsto che l'offerta ne specifichi la composizione con riferimento
al numero degli addetti impiegati, alle ore di lavoro e ai costi per
macchinari, attrezzature e prodotti. Le amministrazioni
aggiudicatrici considerano inammissibili offerte nelle quali il costo
del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di
categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, risultante da
atti ufficiali.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara gli
elementi di valutazione, con i relativi fattori ponderali di cui
all'articolo 3, che vengono presi in considerazione per la
valutazione dell'offerta.
Art. 3.
Parametri di ponderazione
1. I fattori ponderali da assegnare agli elementi di cui
all'articolo 2, in rapporto al tipo di servizio richiesto, possono
variare nei seguenti limiti e massimi:
elemento a): 40-60;
elemento b): 40-60.
2. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli
elementi e' pari a 100.
Art. 4.
Attribuzione dei punteggi
1. L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta
avviene assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in
valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta (progetto
tecnico). Il coefficiente e' pari a zero in corrispondenza della
prestazione minima possibile. Il coefficiente e' pari ad 1 in
corrispondenza della prestazione massima offerta.
2. Tali coefficienti sono applicati ai fattori ponderali che
l'amministrazione ha indicato nel bando di gara per ogni elemento. La
somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito
all'offerta (progetto tecnico).
3. Ai fini della determinazione del coefficiente di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), (prezzo) la commissione
giudicatrice utilizza la formula indicata nell'allegato A, che forma
parte integrante del presente decreto.
Art. 5.
Norme finali e transitorie
1. Gli osservatori territoriali del mercato del lavoro, sulla base
dei dati comunicati dalle amministrazioni aggiudicatrici e relativi
alle aggiudicazioni degli appalti di cui al presente decreto,
trasmettono all'Osservatorio nazionale, ogni due anni, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una relazione
illustrativa in merito all'utilizzazione del criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa nella quale dovranno essere
evidenziate anche le eventuali anomalie.
2. Le norme di cui al presente decreto non si applicano ai bandi
pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 13 marzo 1999
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
D'Alema
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Bassolino
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 175
ALLEGATO A
(articolo 4)
Pi.C
X = ------
PO
ove:
X = coefficiente totale attribuito al concorrente iesimo.
Pi = Prezzo piu' basso.
C = Coefficiente (40-60) di cui all'art. 3, comma 1.
PO = Prezzo offerto.