Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29-04-1999

DELIBERAZIONE 22 aprile 1999
Aggiornamento della tariffa elettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97. (Deliberazione n. 54/99).

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 aprile 1999,
Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorita') di aggiornamento della tariffa elettrica 25
febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 48 del 27 febbraio 1999 (di seguito: deliberazione n.
24/99), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha
registrato una variazione inferiore al 2%;
Premesso che la deliberazione dell'Autorita' n. 24/99 ha incluso,
nelle aliquote della parte B della tariffa, una quota di conguaglio
pari in media a --0,27 L/kWh, derivante dalla differenza tra la quota
di aliquota introdotta, a titolo di acconto, dalla deliberazione
dell'Autorita' 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998 (di seguito:
deliberazione n. 161/98) pari in media a 0,69 L/kWh, e la quota di
aliquota risultante dall'adeguamento del costo unitario riconosciuto
dei combustibili per effetto del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 15 gennaio 1999, di cui all'art. 1 della deliberazione
dell'Autorita' 12 febbraio 1999, n. 9/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, pari in
media a 0,42 L/kWh;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.
730;
Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 11 del 15 gennaio 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;
Vista la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30
giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), come modificata ed
integrata dall'Autorita' con deliberazione 21 ottobre 1997, n.
106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255
del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29
dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno
1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, e
con deliberazione n. 161/98 e deliberazione n. 24/99, richiamate in
premessa;
Visto in particolare l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione
dell'Autorita' n. 70/97, nel quale si stabilisce che "La parte B
della tariffa verra' aggiornata dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si
registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del
costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore
preso precedentemente come riferimento";
Ritenuto che non si debba aggiornare la parte B della tariffa ai
sensi dell'art. 7, comma 7.1, della deliberazione dell'Autorita' n.
70/97, non essendo intervenute variazioni, in aumento o diminuzione,
maggiori del 2% del costo unitario riconosciuto dei combustibili
(Vt), rispetto al valore preso come riferimento;
Ritenuto altresi' che si debba sopprimere la quota di conguaglio
introdotta nella parte B della tariffa dall'art. 3 della
deliberazione dell'Autorita' n. 24/99, dovendosi ritenere completato
il conguaglio a cui si faceva fronte con tale quota;
Delibera:
Art. 1.
Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica
1. Le aliquote della parte B della tariffa elettrica sono fissate
come indicato nella tabella 1.
2. Il valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa
e' stimato, in via provvisoria, pari a 40,00 L/kWh.

Art. 2.
Disposizioni transitorie e finali
La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dal 1 maggio
1999.
Milano, 22 aprile 1999
Il presidente: Ranci

 

                                                                Tabella 1
    COMPONENTI  INGLOBATE DELLA  PARTE A  E PARTE  B DELLA  TARIFFA PER
      TUTTE LE UTENZE, CON ESCLUSIONE DI QUELLE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA
      2.4 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' N. 70/97.
    _____________________________________________________________________
                              |  Componenti   |         | Importo totale
                              |  inglobate    |         |    inglobato
        Classi di utenza      | della parte A | Parte B |   in tariffa
                              |_______________|_________|________________
                              | L/kW  | L/kWh |  L/kWh  |  L/kW |  L/kWh
                              | mese  |       |         |  mese |
    __________________________|_______|_______|_________|_______|________
    BASSA TENSIONE:           |       |       |         |       |
      1) Fornitura per usi    |       |       |         |       |
    domestici:                |       |       |         |       |
    a) fino a 3kW con tariffa |       |       |         |       |
       per utenti residenti e |       |       |         |       |
       fino a 150 kWh di      |       |       |         |       |
       consumo mensile        |   0   | 19,9  |  20,2   |    0  |  40,1
    b) altre forniture per    |       |       |         |       |
       usi domestici e con-   |       |       |         |       |
       sumi in eccesso il     |       |       |         |       |
       punto a)               |   0   | 19,9  |  68,0   |    0  |  87,9
      2) Forniture per usi    |       |       |         |       |
    agricoli                  | 2611  |  4,8  |  47,4   |  2611 |  52,2
      3) Altri usi            | 2611  |  4,8  |  50,9   |  2611 |  55,7
    MEDIA TENSIONE:           |       |       |         |       |
      4) Tutti gli usi        | 2611  |  4,8  |  34,5   |  2611 |  39,3
    ALTA TENSIONE:            |       |       |         |       |
      5) Tutti gli usi        | 2611  |  4,8  |  33,1   |  2611 |  37,9
    __________________________|_______|_______|_________|_______|________
     Regimi speciali:
      Alle  forniture in  alta tensione  per la  produzione di  alluminio
    primario,  di  cui  al   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
    commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, si applica un'aliquota
    delle componenti  inglobate della  parte A della  tariffa pari  a 7,5
    L/kWh ed un'aliquota della parte B della tariffa pari a 5,7 L/kWh.
      Alle  forniture   alle  Ferrovie  dello  Stato,   relativamente  ai
    quantitativi di  energia per  usi di trazione,  in eccesso  ai limiti
    previsti dall'art. 4, comma 2, del  D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, si
    applica un'aliquota  delle componenti  inglobate della parte  A della
    tariffa pari a  5,3 L/kWh ed un'aliquota della parte  B della tariffa
    pari a 3,2 L/kWh.