Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29-04-1999

CIRCOLARE 16 aprile 1999, n.87
Modello 730/99 redditi 1998. Assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta e dei centri di
assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti.

Alle direzioni regionali delle
entrate
Agli uffici delle entrate
Agli uffici distrettuali delle
imposte dirette
Ai centri di servizio delle imposte
dirette e indirette
Al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica - Direzione generale
per i servizi periferici del tesoro
All'Istituto nazionale della
previdenza sociale
Ai centri autorizzati di
assistenza fiscale per i
lavoratori
dipendenti e pensionati
e, per conoscenza:
Al Segretariato generale
Al servizio consultivo e ispettivo
tributario
Al Comando generale della Guardia
di finanza
Alle direzioni centrali del
Dipartimento delle entrate
Premessa.
Il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, emanato in
esecuzione della delega di cui all'art. 3, comma 17, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, quale disposizione integrativa del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca disposizioni in materia di
assistenza fiscale prevedendo una piu' incisiva utilizzazione di
strutture intermedie tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.
Le nuove disposizioni disciplinano, tra l'altro, anche l'assistenza
fiscale ai contribuenti che possono adempiere agli obblighi di
dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730. Al riguardo,
rispetto alla previgente disciplina di cui all'art. 78 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, sono previste significative novita', e
precisamente:
e' stata ampliata la platea dei soggetti che possono utilizzare il
modello 730, con l'inclusione anche dei soggetti impegnati in lavori
socialmente utili e quelli titolari di redditi di collaborazione
coordinata e continuativa;
i sostituti d'imposta non sono piu' obbligati a prestare assistenza
fiscale, ma ne hanno solo la facolta'; resta comunque fermo l'obbligo
dei sostituti d'imposta di effettuare le operazioni di conguaglio
tenendo conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi
elaborate dai centri di assistenza fiscale;
i centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti sono
obbligati a riscontrare la corrispondenza dei dati esposti nelle
dichiarazioni alla relativa documentazione esibita dai contribuenti e
alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili,
le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute
d'acconto.
Inoltre, come gia' evidenziato nelle istruzioni per la compilazione
del modello 730/99 - Redditi 1998, pubblicate nel supplemento
ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 53 del
5 marzo 1999, a partire da quest'anno e' possibile la presentazione
del modello 730 in forma congiunta da parte dei coniugi non
legalmente o effettivamente separati, nonche' la presentazione di un
modello 730 integrativo per correggere errori od omissioni che hanno
comportato un minor debito o maggior credito per il contribuente.
Con la presente circolare si illustrano le modalita' di
presentazione del modello 730/99 e di prestazione dell'assistenza
fiscale da parte dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza
fiscale per i lavoratori dipendenti, tenendo conto anche di talune
previsioni contenute nello schema di regolamento recante disposizioni
attuative del decreto legislativo n. 490 del 1998, trasmesso per il
prescritto parere al Consiglio di Stato.
1. Adempimento dell'obbligo di dichiarazione dei redditi mediante
il modello 730/99.
1.1. Soggetti che possono utilizzare il modello 730.
I contribuenti che possono utilizzare il modello 730/99 per
dichiarare i redditi posseduti nell'anno 1998 sono:
i lavoratori dipendenti e i pensionati;
i soggetti che percepiscono indennita' sostitutive di reddito di
lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e
l'indennita' di mobilita';
i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole
e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola
pesca;
i sacerdoti della Chiesa cattolica;
i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e altri titolari
di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali,
provinciali, comunali;
i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
i possessori di redditi di collaborazione coordinata e continuativa
di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del T.U.I.R.
Per poter utilizzare il modello 730/99 e', comunque, necessario che
il contribuente abbia nell'anno 1999 un rapporto di lavoro o di
collaborazione con un sostituto d'imposta che possa effettuare le
operazioni di conguaglio nei termini previsti.
I lavoratori con contratto a tempo determinato inferiore all'anno
possono ottenere l'assistenza fiscale per la presentazione del
modello 730 rivolgendosi al proprio sostituto, se il rapporto di
lavoro dura almeno nel periodo compreso nei mesi di aprile e luglio
1999, oppure a un CAF, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese
di giugno a quello di luglio 1999.
I possessori di soli redditi di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del T.U.I.R.,
possono ottenere assistenza fiscale rivolgendosi ad un CAF sempreche'
il rapporto di collaborazione duri almeno nel periodo compreso nei
mesi di giugno e luglio 1999 e siano conosciuti i dati del sostituto
che dovra' effettuare le operazioni di conguaglio.
1.2. Soggetti che non possono utilizzare il modello 730.
Non possono utilizzare il modello 730/99, ma devono presentare il
modello UNICO 99 Persone fisiche, i contribuenti che nell'anno 1998
hanno posseduto:
redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali,
anche in forma associata;
redditi d'impresa anche in forma di partecipazione;
redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D del
modello 730, quali, ad esempio, proventi derivanti dalla cessione
totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di azienda.
Inoltre, non possono utilizzare il modello 730/99:
i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione
annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o della
dichiarazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
quali gli imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di
presentare la dichiarazione IVA, i venditori porta a porta;
i contribuenti non residenti in Italia nel 1998 e/o nel 1999;
i contribuenti che devono presentare la dichiarazione per conto di
altri soggetti (deceduti, minori o persone interdette);
i contribuenti che nel 1999 percepiscono redditi di lavoro
dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati
ad effettuare le ritenute d'acconto (ad esempio, collaboratori
familiari e altri addetti alla casa).
1.3. La dichiarazione congiunta.
L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, stabilisce che, a decorrere dalle dichiarazioni
presentate dal 1 gennaio 1999, i coniugi non legalmente o
effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei
redditi annuale utilizzando il modello 730 in forma congiunta.
La dichiarazione congiunta puo' essere presentata se almeno uno dei
due coniugi possiede uno o piu' redditi che consentono
l'utilizzazione del modello 730.
La dichiarazione congiunta non puo', ovviamente, essere presentata
quando uno dei coniugi sia titolare nel 1998 di redditi che non
possono essere dichiarati con il modello 730 (redditi d'impresa anche
in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo professionale
anche in forma associata, redditi "diversi" non compresi nel quadro D
del modello 730), ovvero sia tenuto a presentare il modello UNICO 99
Persone fisiche.
Qualora entrambi i coniugi possano avvalersi dell'assistenza
fiscale, essi possono autonomamente scegliere il sostituto al quale
presentare la dichiarazione o far effettuare le operazioni di
conguaglio.
In tal caso, nel modello 730 deve essere indicato come
"dichiarante" il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto
al quale viene presentata la dichiarazione congiunta ovvero, se la
dichiarazione viene presentata ad un CAF, il coniuge che ha come
sostituto d'imposta quello scelto per l'effettuazione delle
operazioni di conguaglio.
1.4. Modalita' e termini di presentazione del modello 730.
I contribuenti individuati al paragrafo 1.1 possono adempiere agli
obblighi di dichiarazione rivolgendosi al proprio sostituto d'imposta
che intende prestare assistenza fiscale oppure ad un CAF-dipendenti
autonomamente prescelto.
Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale del proprio
sostituto d'imposta deve presentare allo stesso, entro il 30 aprile
1999:
il modello 730/99, debitamente sottoscritto ed interamente
compilato, inclusi anche i redditi erogati e gli eventuali acconti
trattenuti dallo stesso sostituto;
la busta chiusa contenente il modello 730-1 concernente la scelta
per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF (da inserire nella
busta anche se non compilato) e, qualora si intende esprimere la
scelta, la scheda per la destinazione del 4 per mille dell'IRPEF al
finanziamento dei movimenti e partiti politici.
Al sostituto d'imposta non deve essere esibita alcuna
documentazione tributaria che deve invece essere conservata dal
contribuente fino al 31 dicembre 2003 ed esibita, se richiesta, ai
competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria.
Il contribuente che si avvale invece dell'assistenza fiscale di un
CAF-dipendenti deve presentare la dichiarazione allo stesso entro il
31 maggio 1999. In tal caso il contribuente puo' consegnare il
modello 730/99 gia' compilato oppure puo' chiedere assistenza per la
compilazione.
Al CAF devono essere consegnati il modello 730-1, anche se non
viene effettuata la scelta per la destinazione dell'8 per mille
dell'IRPEF, e solo se la scelta e' stata effettuata, la scheda per la
destinazione del 4 per mille dell'IRPEF al finanziamento dei
movimenti e partiti politici.
Inoltre, il contribuente deve comunque esibire al CAF la
documentazione necessaria per consentire la verifica della
conformita' dei dati esposti nella dichiarazione. Al riguardo, si
precisa che il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF deve
riscontrare la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione
alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che
disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i
crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.
I controlli che devono essere svolti a tal fine non comportano ne'
il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal
contribuente (quali, ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari,
l'ammontare dei redditi diversi e delle relative spese di produzione)
ne' valutazioni di merito in ordine all'effettivita' o meno di spese
o di situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione
dei redditi e delle imposte dovute.
Pertanto, ai fini dei controlli che i CAF devono eseguire, non e'
assolutamente necessaria l'esibizione da parte del contribuente di
documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella
dichiarazione (quali, ad esempio, i certificati catastali dei terreni
e dei fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati) e
alle detrazioni soggettive d'imposta (quali, ad esempio, i
certificati di stato di famiglia).
Devono, invece, essere esibiti, anche in copia fotostatica:
la documentazione attestante le ritenute d'acconto indicate nella
dichiarazione (modello CUD, certificati dei sostituti d'imposta per
le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale e di
collaborazione coordinata e continuativa, ecc.);
le fatture, ricevute e quietanze relative al pagamento di oneri
deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, nonche' la
documentazione necessaria per il loro riconoscimento (quali, ad
esempio: per gli interessi passivi, copia del contratto di mutuo per
l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale; per i
premi di assicurazione sulla vita, documentazione attestante i
requisiti richiesti per la relativa detrazione);
gli attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati
direttamente dal contribuente;
la dichiarazione modello UNICO 98 o 740 in caso di eccedenza
d'imposta per la quale si e' richiesto il riporto nella successiva
dichiarazione dei redditi.
Relativamente alle spese sostenute per interventi di recupero del
patrimonio edilizio, per le quali spetta la detrazione d'imposta del
41 per cento, devono essere esibiti:
copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale e'
stata trasmessa al competente centro di servizio la comunicazione di
inizio lavori;
copia dei bonifici bancari;
copia della documentazione relativa alle spese il cui pagamento non
e' stato eseguito con bonifico bancario (pagamenti effettuati entro
il 28 marzo 1998 ovvero spese relative agli oneri di urbanizzazione,
alle ritenute d'acconto operate sui compensi, all'imposta di bollo e
ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce
di inizio lavori);
attestazione della quota di pertinenza in caso di spese
condominiali.
Si precisa che, anche in caso di assistenza fiscale prestata da un
CAF, non viene meno l'obbligo per il contribuente di conservare fino
al 31 dicembre 2003 la documentazione relativa alla dichiarazione dei
redditi presentata.
Le modalita' e i termini di presentazione del modello 730/99,
previsti quando l'assistenza fiscale e' prestata dai CAF, si
applicano anche nei casi in cui il sostituto d'imposta socio di un
CAF presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF
stesso.
1.5. La dichiarazione integrativa.
Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od
omissioni (quali, ad esempio, l'omessa o la parziale indicazione di
oneri deducibili e di oneri per i quali spetta la detrazione
d'imposta), la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor
debito, puo' presentare un modello 730 integrativo. Tale
dichiarazione deve essere presentata, entro il 2 novembre 1999, ad un
CAF, anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal
sostituto. A tal fine va utilizzato un modello 730 nel quale deve
essere barrata l'apposita casella "730 integrativo".
Il contribuente, al momento della presentazione della dichiarazione
integrativa, deve esibire la documentazione relativa all'integrazione
effettuata, onde permettere al CAF il controllo della conformita'.
Il Centro rilascia la ricevuta modello "730-2 per il CAF"
attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e
della relativa documentazione.
Il CAF elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul
quale barra l'apposita casella "integrativo" e lo consegna
all'assistito, entro il 15 novembre, unitamente alla copia della
dichiarazione integrativa.
Entro il medesimo termine, il CAF deve far pervenire il modello
730-4 integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a
credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.
Il Centro, entro il 31 gennaio 2000, trasmette all'Amministrazione
finanziaria per via telematica le dichiarazioni integrative dei
modelli 730/99.
Nei casi in cui il contribuente riscontri nel modello 730
presentato errori od omissioni (quali, ad esempio, l'omessa o la
parziale indicazione di un reddito) la cui correzione determina un
minor rimborso o un maggior debito, puo' presentare, nei termini
ordinariamente previsti, una dichiarazione integrativa utilizzando il
modello UNICO 99 Persone fisiche e provvedere direttamente al
pagamento delle somme dovute.
Qualora siano scaduti i termini per la presentazione della
dichiarazione, la regolarizzazione di eventuali debiti d'imposta puo'
avvenire attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui
all'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
Si evidenzia che la presentazione di una dichiarazione integrativa
non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e
quindi, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di
effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base
al modello 730.
1.6. Pagamenti rateali e versamenti d'acconto.
Al sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, anche coloro che si avvalgono dell'assistenza fiscale possono
richiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della
somma dovuta a titolo di saldo, di primo acconto IRPEF, di
addizionale regionale IRPEF e di acconto del 20 per cento su alcuni
redditi soggetti a tassazione separata. A tal fine, il contribuente
indica nella Sezione V, colonna F7, casella 3, del mod. 730 il numero
delle rate, compreso da un minimo di due a un massimo di cinque, in
cui intende frazionare il debito.
Non e' invece possibile richiedere il pagamento rateale della somma
dovuta a titolo di seconda o unica rata di acconto dell'IRPEF.
Il contribuente in sede di presentazione del modello 730 puo'
chiedere, sotto la propria responsabilita', la trattenuta di
eventuali minori importi degli acconti risultanti dalla liquidazione
della dichiarazione, utilizzando l'apposito spazio del rigo F7. Se
non intende effettuare alcun versamento l'assistito deve barrare
l'apposita casella del rigo F7 del modello 730/99.
Il contribuente che intende non effettuare alcun versamento a
titolo di seconda o unica rata di acconto ovvero effettuare un
versamento inferiore rispetto a quello dovuto in base al modello 730
presentato, comunica la propria volonta' entro il 30 settembre 1999
al sostituto d'imposta affinche' questi ne tenga conto in sede di
conguaglio.
2. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta.
2.1. Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.
Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del
1997, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri
sostituiti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di dichiarazione
dei redditi mediante il modello 730, i sostituti d'imposta che
erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a),
d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del
Parlamento europeo, e 1), del TUIR.
Come gia' evidenziato nella premessa, in base alle nuove
disposizioni i sostituti d'imposta non sono piu' obbligati a prestare
assistenza fiscale, ma ne hanno solo la facolta'.
I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale svolgono le
attivita' indicate nell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo n.
241 del 1997.
Resta comunque fermo per tutti i sostituti d'imposta, compresi
quelli che non prestano assistenza fiscale, l'obbligo di effettuare i
conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni
elaborate dai Centri di assistenza fiscale (art. 37, comma 4, del
decreto legislativo n. 241 del 1997).
In caso di inosservanza delle richiamate disposizioni di cui
all'art. 37, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997, si
rende applicabile ai sostituti d'imposta la sanzione amministrativa
da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
2.2. Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale prestata dai
sostituti d'imposta.
Il sostituto d'imposta rilascia al sostituito ricevuta redatta in
conformita' al modello "730-2 per il sostituto d'imposta", del
modello 730 e della busta contenente il modello 730-1.
Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova
dell'avvenuta presentazione della dichiarazione da parte dei
contribuenti, il sostituto deve verificare che la dichiarazione sia
debitamente sottoscritta dal contribuente o da entrambi i
contribuenti in caso di dichiarazione congiunta.
Il sostituto controlla, sulla base dei dati e degli elementi
direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal
sostituito, la regolarita' formale della dichiarazione anche in
relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla
deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti d'imposta.
Se nello svolgimento delle operazioni di liquidazione vengono
riscontrate anomalie o incongruenze che comportano l'interruzione
dell'assistenza fiscale, il sostituto deve informare tempestivamente
il sostituito affinche' egli possa presentare, entro i termini
ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO
99 Persone fisiche.
Entro il 15 giugno 1999, il sostituto consegna al sostituito copia
della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di
liquidazione modello 730-3, sottoscritto dal sostituto anche mediante
sistema di elaborazione automatica.
Il rispetto del termine del 15 giugno consente al contribuente di
riscontrare i dati contenuti nel modello 730 e nel prospetto di
liquidazione e di comunicare tempestivamente eventuali errori
rilevati al sostituto affinche' lo stesso possa elaborare un nuovo
modello 730-3 che deve essere consegnato all'assistito prima
dell'effettuazione del conguaglio sulla retribuzione corrisposta nel
mese di luglio.
Le dichiarazioni elaborate ed i relativi prospetti di liquidazione,
unitamente alle buste chiuse contenenti il modello 730-1, saranno
trasmesse all'Amministrazione finanziaria, entro il 30 settembre
1999, da parte del sostituto con le modalita' stabilite da un
apposito decreto in corso di emanazione.
Il sostituto deve infine conservare copia delle dichiarazioni e dei
rispettivi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre 2001.
Qualora il sostituto d'imposta sia socio di un CAF-dipendenti e
presti assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso,
si limitera' a svolgere le operazioni di raccolta delle dichiarazioni
e della relativa documentazione e di consegna ai sostituiti delle
dichiarazioni e dei prospetti di liquidazione elaborati dal CAF,
oltre ovviamente alle conseguenti operazioni di conguaglio.
2.3. Compensi.
Ai sostituti d'imposta spetta il compenso nella misura unitaria di
L. 20.000 per ogni dichiarazione elaborata. Al riguardo si precisa
che l'elaborazione di una dichiarazione congiunta corrisponde di
fatto all'elaborazione di due dichiarazioni.
Ne discende, ovviamente che, come per il passato, l'assistenza
fiscale prestata dai sostituti d'imposta non comporta alcun onere per
gli assistiti.
Il compenso, che e' corrisposto mediante una riduzione dei
versamenti delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso, non
costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto.
Alle Amministrazioni dello Stato non spettano i compensi previsti,
come precisato dal Ministero del tesoro con telegrammacircolare n.
149868 del 9 giugno 1993.
Anche alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, alla
Corte costituzionale e alla Presidenza della Repubblica non spettano
detti compensi, come specificato dal Ministero del tesoro con nota n.
119283 del 22 aprile 1996.
Ai sostituti d'imposta non spetta alcun compenso per
l'effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri
sostituiti, conseguenti alle comunicazioni dei risultati contabili da
parte dei CAF che hanno prestato assistenza.
3.Assistenza fiscale prestata dai centri per lavoratori dipendenti.
3.1. Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.
Il decreto legislativo n. 490 del 1998 individua i soggetti
abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale e le
attivita' che detti centri possono svolgere, prevedendo che siano
stabiliti con regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le condizioni per il
rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita'
di assistenza fiscale e ulteriori disposizioni attuative.
Tenuto conto anche che lo schema di regolamento predisposto prevede
un periodo di centottanta giorni entro il quale i centri di
assistenza fiscale gia' autorizzati sulla base della previgente
normativa devono adeguarsi ai requisiti prescritti dalla nuova
disciplina, l'attivita' di assistenza fiscale ai contribuenti per la
presentazione del modello 730/99 potra' conseguentemente essere
prestata dai centri gia' autorizzati ed iscritti nell'apposito "Albo
dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori
dipendenti e pensionati", ai sensi dell'art. 78 della legge n. 413
del 1991 e del relativo regolamento di attuazione.
I predetti CAAF sono quindi tenuti a prestare assistenza fiscale ai
contribuenti che la richiedono, per la presentazione del modello
730/99, come previsto dall'art. 34, comma 4, del decreto legislativo
n. 241 del 1997.
Il visto di conformita' di cui all'art. 35, comma 2, del decreto
legislativo n. 241 del 1997, sara' rilasciato dal direttore tecnico
del CAAF qualora lo stesso centro non designi, ai sensi dell'art. 33,
comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 241, una persona diversa
quale responsabile dell'assistenza fiscale.
Per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti,
i centri di assistenza fiscale devono esporre, in modo visibile, nei
locali adibiti all'assistenza, copia del provvedimento di
autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attivita' di
assistenza fiscale e fornire chiare informazioni sull'assistenza,
sugli orari di apertura e sulle tariffe applicate.
Si evidenzia, al riguardo, che l'art. 38 del decreto legislativo n.
241 del 1997 riconosce ai centri un compenso di L. 25.000, a carico
del bilancio dello Stato, per ciascun modello 730 elaborato e
trasmesso.
E' di tutta evidenza come l'aumento del compenso riconosciuto ai
centri sia correlato agli ulteriori adempimenti posti a loro carico
dalle nuove disposizioni. Ne discende ovviamente che, come per il
passato, nessun corrispettivo e' dovuto al centro dal contribuente
che presenti una dichiarazione modello 730 debitamente compilata e
documentata.
3.2. Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale prestata dal
CAF.
Il CAF rilascia al contribuente ricevuta del modello 730, del
modello 730-1, della scheda per la destinazione del 4 per mille
consegnati e della documentazione esibita dallo stesso contribuente.
La ricevuta e' redatta in conformita' al modello "730-2 per il CAF"
e puo' essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con
gli stessi mezzi puo' essere apposta la firma dell'incaricato del CAF
a rilasciare la ricevuta.
Nella ricevuta e' opportuno che siano analiticamente indicati i
documenti esibiti dal contribuente quando la loro conservazione non
venga affidata al CAF; l'indicazione puo' avvenire in forma
sintetica, invece, quando il CAF conserva copia dei documenti
esibiti. L'osservanza di tali indicazioni potra' rivelarsi utile in
caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria e di
richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, di cui sara'
contestualmente informato anche il responsabile dell'assistenza
fiscale del CAF.
Prima di rilasciare la ricevuta, che costituisce prova
dell'avvenuta presentazione della dichiarazione da parte del
contribuente, il CAF deve verificare che sussistano i requisiti
necessari per poter utilizzare il modello 730 e che siano indicati
gli estremi del sostituto d'imposta che dovra' eseguire i conseguenti
conguagli.
Qualora vengono riscontrati, anche nel corso dell'attivita' di
assistenza, situazioni che non consentono al contribuente
l'utilizzazione del modello 730, il CAF deve tempestivamente
informare il contribuente affinche' egli possa presentare, entro i
termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il
modello UNICO 99 Persone fisiche.
Sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa
documentazione esibita, il Centro elabora la dichiarazione e liquida
le relative imposte, previa verifica della correttezza e della
legittimita' dei dati e dei calcoli esposti.
Come gia' evidenziato nel paragrafo 1.4, i controlli che devono
essere eseguiti per il rilascio del visto di conformita' di cui
all'art. 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 241 del
1997, non comportano il riscontro della correttezza degli elementi
reddituali indicati dal contribuente (fatta eccezione per eventuali
errori materiali e di calcolo) ne' valutazioni di merito in ordine
all'effettivita' o meno di spese o di situazioni soggettive che
incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte
dovute.
Il rilascio del visto di conformita' presuppone quindi che nella
dichiarazione elaborata:
l'ammontare delle ritenute d'acconto indicate corrisponde a quello
delle relative certificazioni esibite;
la detrazione del 41% e' calcolata sull'ammontare delle spese
sostenute dal contribuente per interventi di recupero del patrimonio
edilizio, risultante dalla documentazione esibita;
le deduzioni dal reddito non superano i limiti previsti dalla
legge, corrispondono alle risultanze della documentazione esibita e
intestata al contribuente o, se previsto dalla normativa, ai
familiari a carico e sono state sostenute nell'anno 1998;
le detrazioni d'imposta non eccedono le misure previste dalla legge
e corrispondono ai dati risultanti dalla dichiarazione stessa ovvero
alle risultanze della relativa documentazione esibita;
i crediti d'imposta non eccedono le misure previste dalla legge e
quelle spettanti sulla base dei dati risultanti dalla stessa
dichiarazione.
Entro il 21 giugno 1999, il CAF consegna al contribuente copia
della dichiarazione elaborata in relazione all'esito dei controlli
eseguiti ed il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su
modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il
decreto direttoriale del 2 marzo 1999, anche se privi degli aspetti
grafici.
Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi
di elaborazione automatica, dal responsabile dell'assistenza fiscale
(direttore tecnico del CAAF), sono evidenziati:
gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio fiscale;
le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal
contribuente a seguito dei controlli effettuati;
i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la
propria responsabilita', ha indicato di voler effettuare;
le scelte operate dal contribuente per la destinazione dell'8 per
mille e del 4 per mille dell'IRPEF.
La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia della
dichiarazione presentata all'Amministrazione finanziaria, alla quale
sara' trasmessa in via telematica dal CAF entro il 30 settembre 1999.
Qualora il contribuente non ritenga corrette le variazioni
apportate dal CAF, potra' presentare, assumendone la piena
responsabilita', una dichiarazione integrativa con il modello UNICO
99 Persone fisiche.
Entro il 21 giugno 1999, il CAF deve inoltre comunicare al
sostituto d'imposta il risultato contabile della dichiarazione -
modello 730-4, per le conseguenti operazioni di conguaglio.
I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a
stampa, purche' contengano tutte le informazioni previste; quando i
modelli sono costituiti da piu' pagine, la terza sezione deve essere
compilata soltanto nell'ultima pagina.
Per la comunicazione del risultato contabile puo' essere utilizzato
ogni mezzo idoneo allo scopo (servizio postale, trasmissione via fax,
consegna a mano, ecc.), compreso, previa intesa con i sostituti,
l'invio telematico o mediante supporti magnetici.
I supporti magnetici, predisposti in conformita' alle specifiche
tecniche definite dall'apposito decreto, devono essere utilizzati per
le comunicazioni dei risultati contabili all'INPS, al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alle altre
Amministrazioni dello Stato, salvo che non intervengano specifici
accordi tra le parti per l'invio telematico.
E' opportuno che i sostituti d'imposta restituiscano al CAF, entro
quindici giorni, una copia dei modelli 730-4 ricevuti; i modelli
730-4 devono peraltro intendersi ricevuti dai sostituti, anche in
mancanza della restituzione della copia in segno di ricevuta, quando
il CAF e' in grado di documentare l'avvenuta trasmissione e
ricezione.
Entro il 30 settembre 1999, il CAF trasmette in via telematica le
dichiarazioni modello 730 elaborate.
Il CAF inoltre deve conservare copia delle dichiarazioni e dei
relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre 2001.
4. Operazioni di conguaglio.
4.1. Modalita' e termini.
I sostituti d'imposta devono tener conto del risultato contabile
delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziato
nei modelli 730-3 che hanno elaborato oppure nei modelli 730-4
trasmessi dai centri di assistenza fiscale.
E' opportuno che i sostituti verifichino la regolare provenienza
dei modelli 730-4 e restituiscono immediatamente ai CAF che li hanno
inviati i modelli 730-4 relativi a persone con le quali non hanno
instaurato alcun rapporto di lavoro e di collaborazione.
Quando il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un
credito per il contribuente, il rimborso e' effettuato mediante una
corrispondente riduzione delle ritenute d'acconto relative ai
compensi corrisposti nel mese di luglio, ovvero utilizzando, se
necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute relative ai
compensi complessivamente corrisposti nello stesso mese di luglio.
Nel caso in cui anche quest'ultimo ammontare risulti insufficiente
per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono
rimborsati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute
relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno 1999.
In presenza di una pluralita' di aventi diritto, i rimborsi avranno
cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti,
determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da
operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti,
compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare
complessivo del credito da rimborsare; l'importo globale delle
ritenute da operare nel singolo mese e' calcolato al netto dei
compensi spettanti ai sostituti.
Se alla fine dell'anno non e' stato possibile effettuare l'intero
rimborso, il sostituto deve astenersi dal continuare e comunicare
all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello
730-3, gli importi residui ai quali lo stesso ha diritto provvedendo
anche ad indicarli nella relativa certificazione.
Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella
successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utilmente
presentata qualora l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di
esonero, il contribuente non presenti la dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata
nell'anno successivo del credito risultante dalla precedente
dichiarazione, lo stesso sara' riconosciuto dall'Amministrazione
finanziaria in sede di liquidazione delle imposte dovute o dei
rimborsi spettanti.
Le somme risultanti a debito dal modello 730-3 o dal modello 730-4
sono trattenute dai compensi corrisposti nel mese di luglio. Se e'
stata chiesta la rateizzazione, il sostituto calcola l'importo delle
singole rate, maggiorate dei relativi interessi previsti nella misura
dello 0,50 per cento mensile, e trattiene gli importi mensilmente
dovuti a decorrere sempre dai compensi corrisposti nel mese di
luglio.
Nel caso in cui la retribuzione corrisposta nel mese di luglio
risulti inufficiente per trattenere l'intero importo dovuto, la parte
residua e' trattenuta dalla retribuzione erogata nel successivo mese
di agosto e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei
successivi mesi del 1999. Il differito pagamento comporta
l'applicazione dell'interesse in ragione dello 0,40 per cento
mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in
aggiunta alle somme cui afferisce.
Nei casi in cui la retribuzione mensile sia insufficiente per la
ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta applica,
oltre all'interesse dello 0,50 per cento mensile dovuto per la
rateizzazione, anche l'interesse dello 0,40 per cento mensile
riferito al differito pagamento.
Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 1999 e'
trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per
IRPEF. Se tale retribuzione risulta insufficiente, l'importo residuo
sara' trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre,
con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per
cento.
L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni e' versato
unitamente alle ritenute d'acconto relative allo stesso mese,
utilizzando gli appositi codici tributo stabiliti. Le Amministrazioni
dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che versano le
ritenute relative ai redditi di lavoro alle sezioni di Tesoreria
provinciale dello Stato, indicano l'apposito capitolo.
Se entro la fine dell'anno non e' stato possibile trattenere
l'intero importo dovuto dal sostituito per insufficenza delle
retribuzioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al sostituito,
entro il mese di dicembre 1999, gli importi ancora dovuti,
utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte
residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile,
considerando anche il mese di gennaio, dovra' essere versata
direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le
modalita' previste per i versamenti relative alle dichiarazioni dei
redditi delle persone fisiche.
Gli enti che erogano pensioni con rate bimestrali anticipate
effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione
erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e versano le
somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute.
Si precisa che il debito o il credito risultante dal modello 730-3
o dal modello 730-4 deve essere, rispettivamente, trattenuto dalle
retribuzioni o rimborsato anche se d'importo inferiore a L. 20.000.
4.2. Casi particolari.
Qualora prima dell'effettuazione o del completamento delle
operazioni di conguaglio sia intervenuta la cessazione del rapporto
di lavoro, l'aspettativa con assenza di retribuzione o analoga
posizione, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e
comunica tempestivamente agli interessati gli importi dovuti
risultanti dalla dichiarazione presentata, che gli stessi dovranno
versare direttamente. In caso, invece, di conguaglio a credito, il
sostituto d'imposta e' tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai
dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una
corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi
corrisposti agli altri dipendenti con le modalita' e i tempi
ordinariamente previsti.
Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l'obbligo per
il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio delle somme
risultanti dal modello 730.
Pertanto, se il decesso e' avvenuto prima dell'effettuazione o
della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto comunica
agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l'ammontare delle
somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate
dagli eredi stessi nei termini previsti dall'art. 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Si rammenta che gli eredi non sono tenuti al versamento degli
acconti, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97,
sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749.
Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto comunica agli
eredi i relativi importi, utilizzando le voci contenute nel prospetto
di liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nell'apposita
certificazione.
Il predetto credito potra' essere computato nella successiva
dichiarazione che gli eredi devono o comunque possono presentare per
conto del contribuente deceduto, ai sensi dell'art. 65 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Rimane comunque impregiudicata la facolta' per gli eredi di
presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Qualora gli eredi rilevino delle incongruenze nel modello 730
possono presentare il modello UNICO 99 Persone fisiche per integrare
redditi non dichiarati in tutto o in parte, ovvero per evidenziare
oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.
In tutti i casi particolari sopra illustrati, la dichiarazione
modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli
effetti.
Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
Romano