Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30-04-1998

 

DECRETO 22 aprile 1998.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di
credito del Tesoro "zero coupon" (CTZ-18) con decorrenza 15 aprile
1998 e scadenza 15 ottobre 1999, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro
generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22
aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 41.205 miliardi;
Visto il proprio decreto in data 6 aprile 1998, con il quale e'
stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati
di credito del Tesoro "zero coupon" della durata di diciotto mesi
"CTZ-18" con decorrenza 15 aprile 1998 e scadenza 15 ottobre 1999;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro "zero coupon";
Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;

Decreta:
Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
terza tranche dei "CTZ-18" con decorrenza 15 aprile 1998 e scadenza
15 ottobre 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500
miliardi, di cui al decreto ministeriale del 6 aprile 1998 citato
nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei
certificati stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e
modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 6
aprile 1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo
comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza
delle modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto
ministeriale del 6 aprile 1998, entro le ore 13 del giorno 27 aprile
1998.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 6 aprile 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente art. 2, avra' inizio, in base all'art. 4, secondo comma,
del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse,
il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo
massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1
del presente decreto; tale tranche sara' riservata agli operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
terza tranche e verra' assegnata con le modalita' indicate negli
articoli 12 e 13 del citato decreto del 6 aprile 1998, in quanto
applicabili.
Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
17 del giorno 27 aprile 1998.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei "CTZ-18", ivi compresa quella di cui all'art. 1 del
presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli
stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 30
aprile 1998, al prezzo di aggiudicazione.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via
automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore
dell'emissione sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo
giorno 30 aprile 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale
dello Stato rilascera', per detto versamento, apposita quietanza di
entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo
5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto,
relativo all'anno finanziario 1999, fara' carico ad appositi capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari
al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per
l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore
nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno
in corso.
Il presente decreto verra' trasmesso per il visto all'ufficio
centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 1998
Il Ministro: Ciampi