Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30-04-1998

 

 

LEGGE 30 aprile 1998, n. 122.
Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n.
249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni
pubblicitarie televisive.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

----* Vedere legge da Pag. 12 a Pag. 16 della G.U. *----
IN CORSO DI CARICAMENTO


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 aprile 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maccanico, Ministro delle
comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Flick

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3208):
Presentato dal Ministro delle comunicazioni (Maccanico)
il 9 aprile 1998.
Assegnato alla 8 commissione (Lavori pubblici), in sede
referente, il 17 aprile 1998, con pareri delle
commissioni 1 , 7 e 10 della giunta per gli affari
delle Comunita' europee e della commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Assegnato nuovamente alla 8 commissione, in sede
deliberante, il 21 aprile 1998.
Esaminato dalla 8 commissione, in sede deliberante,
il 21, 22 aprile 1998 e approvato il 23 aprile 1998.
Camera dei deputati (atto n. 4819):
Assegnato alle commissioni riunite VII (Cultura) e IX
(Trasporti), in sede legislativa, con pareri delle
commissioni I e XIV, il 29 aprile 1998.
Esaminato dalla VII e IX commissione ed approvato il
29 aprile 1998.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana,approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio
1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di
programmazione e di interruzioni pubblicitarie
televisive.
Note all'art. 1:
- Il testo dei commi 1, 2 e 11 dell'art. 3 della legge
31 luglio 1997, n. 249, e' il seguente:
"1. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti
alla data di entrata in vigore della presente legge la
prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora
e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale
fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla
reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile
1998.
2. L'Autorita' approva il piano nazionale di
assegnazione delle frequenze di cui all'art. 2, comma 6,
entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate,
entro e non oltre il 30 aprile 1998, le nuove
concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che
hanno una du rata di sei anni, possono essere rilasciate,
nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento
adottato dall'Autorita' tenendo conto anche dei principi di
cui al comma 3, a societa' per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilita' limitata e cooperative. Le
societa' di cui al presente comma devono essere di
nazionalita' italiana ovvero di uno Stato appartenente
all'Unione europea. Il controllo delle societa' da
parte di soggetti di cittadinanza o nazionalita' di
Stati non appartenenti all'Unione europea e'
consentito a condizione che detti Stati pratichino nei
confronti dell'Italia un trattamento di effettiva
reciprocita', fatte salve le disposizioni derivanti da
accordi internazionali. Gliamministratori delle societa'
richiedenti la concessione non devono aver riportato
condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto
non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati
sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
L'Autorita', limitatamente alla radiodiffusione sonora,
e' autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al
comma 1 e per quelle previste per la predisposizione del
piano nazionale di assegnazione e del conseguente
rilascio delle concessioni, qualora la complessita' del
piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi
indicati. Il piano dovra' comunque essere elaborato entro
il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle relative
concessioni dovra' avvenire entro e non oltre il 30
aprile 1999. In caso di deroga e' consentita la
prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora
di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove
concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e
comunque non oltre il 30 aprile 1999.
3-10 (Omissis).
11. Nessun soggetto puo' essere destinatario di
piu' di una concessione televisiva su frequenze terrestri
in ambito nazionale per la trasmissione di programmi
in forma codificata. I soggetti legittimamente
esercenti alla data di entrata in vigore della
presente legge piu' reti televisive in ambito nazionale
in forma codificata devono, ai fini di quanto
previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31
dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le
trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun
operatore puo' proseguire l'esercizio di due reti fino al
30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel
precedente periodo la rete eccedente puo' essere
esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e
nei termini previsti dai commi 6 e 7. L'Autorita' adotta un
apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in
codice su frequenze terrestri e tiene conto,
nell'indicazione del termine di cui al comma 7, della
particolare natura di tale tipo di trasmissioni.
L'Autorita' ovvero, fino al momento del funzionamento
dell'Autorita' stessa, il Ministero delle
comunicazioni, in via provvisoria, prima
dell'approvazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze
libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su
satellite delle reti di cui al presente comma, ai
concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale
che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro
il termine di novanta giorni il Ministero delle
comunicazioni adotta, sulla base delle norme contenute
nella presente legge e nel regolamento previsto
dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la
disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono
abrogate le norme dell'art. 11, commi 1 e 2, del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in
contrasto con la presente legge".
- Il testo del comma 6 dell'art. 2 della legge 31
luglio 1997, n. 249, e' il seguente:
"6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o
collegati a soggetti i quali a loro volta controllino
altri titolari di concessione in base ai criteri
individuati nella vigente normativa, non possono essere
rilasciate concessioni ne' autorizzazioni che consentano
di irradiare piu' del 20 per cento rispettivamente delle
reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi
televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale,
trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano
delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei
mercati nel rispetto dei principi del pluralismo e
della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o
radiofonici numerici l'Autorita' puo' stabilire un
periodo transitorio nel quale non vengono applicati i
limiti previsti nel presente comma. L'Autorita' puo'
stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito
nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel
rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza.
Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni
e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa
con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e
con le province autonome di Trento e di Bolzano,
l'Autorita' fissa il numero delle reti e dei programmi
irradiabili in ambito nazionale e locale,
tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle
frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo
uniforme secondo standard internazionalmente
riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo
transitorio per adeguare la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale
radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso
integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su
frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di
radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito
locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino
di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate
all'emittenza locale successivamente alla pianificazione,
i bacini televisivi sono di norma coincidenti con il
territorio della regione, quelli radiofonici con il
territorio della provincia;
f) equivalenza, nei limiti delle compatibilita'
tecniche, in termini di copertura del territorio e
comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito
nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di
frequenze disponibili in alcune aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei canali
irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e
televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze
linguistiche riconosciute e per emittenti locali che
trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze".
- Il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come modificato
dal comma 15 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, e' il seguente:
"2. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni puo' disporre, secondo le procedure di
cui all'art. 32, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n.
223, le modifiche operative, tecniche e strutturali
degli impianti censiti ai sensi del comma 3 della
medesima disposizione, ai fini dell'ottimizzazione
e della razionalizzazione della gestione dello spettro
radio o in presenza di motivate situazioni quali sfratto,
finita locazione o trasferimento dell'impresa,
compatibilizzazione radioelettrica, realizzazione dei
collegamenti necessari all'autorizzazione di cui all'art.
21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ottemperanza ad
ogni altro obbligo di legge. Nelle more del procedimento
di modifica della concessione, il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni puo' rilasciare, per un periodo
di centoventi giorni rinnovabile una sola volta,
autorizzazioni finalizzate alla sperimentazione delle
modifiche tecniche richieste".
- Il testo del comma 3 dell'art. 32 della legge 6
agosto 1990, n. 223, e' il seguente:
"3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a
proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore
condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge comunicazione
contenente i dati e gli elementi previsti dall'art.
4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio
1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste
dal decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984".
- Il testo del comma 13 dell'art. 1 del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' il seguente:
"13. Durante il periodo di validita' delle
concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva
in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in
ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di
intere emittenti televisive e radiofoniche da un
concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti
inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda
tra concessionari in ambito locale e tra questi e i
concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli
articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103,
inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992,
di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati alla
prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale
ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari
televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75
per cento del territorio nazionale, nonche' delle
emittenti televisive criptate. La possibilita' di
acquisizione di impianti o rami di azienda in favore dei
soggetti autorizzati ai sensi del citato art. 11, comma
3, del decreto-legge n. 323 del 1993 non modifica la
disposizione dell'art. 3, comma 2, dello stesso
decreto-legge n. 323 del 1993. E' soppresso l'ultimo
periodo del comma 1 dell'art. 6 del medesimo
decreto-legge n. 323 del 1993".
- Il testo del comma 17 dell'art. 3 della legge 31
luglio 1997, n. 249, e' il seguente:
"17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva
operanti in ambito locale possono effettuare
collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili,
sia attraverso collegamenti temporanei in occasione di
avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura,
sport, attualita'".
Note all'art. 2:
- La direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre
1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997
reca il coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive.
- Il testo dell'art. 26 della legge 6 agosto 1990, n.
223, e' il seguente:
"Art. 26 (Riserva a favore di opere comunitarie e
nazionali). - 1. A decorrere dalla data di
rilascio della concessione, la concessionaria pubblica
e i concessionari privati nazionali devono riservare, in
relazione alla direttiva del Consiglio delle Comunita'
europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), alle opere
europee, sul totale del tempo dedicato ogni anno alla
trasmissione di film cinematografici, le seguenti
percentuali:
a) non meno del 40 per cento per il primo triennio;
b) non meno del 51 per cento per gli anni successivi.
2. La percentuale per il primo biennio, qualora non
possa essere raggiunta per insufficienza quantitativa di
produzione europea, non dovra' comunque essere
inferiore a quella risultante nell'anno precedente
l'entrata in vigore della presente legge.
3. Alle opere di origine italiana deve essere riservato
non meno del 50 per cento del tempo di trasmissione
effettivamente destinato alle opere europee. Di tale
percentuale, per quanto riguarda i film cinematografici,
un minimo di un quinto deve essere costituito da opere
prodotte negli ultimi cinque anni.
4. Sono considerati film cinematografici quelli
riconosciuti tali dagli organi competenti in materia di
cinematografia di ciascuno Stato della Comunita' economica
europea.
5. Per i programmi della concessionaria pubblica in
lingua tedesca, francese, slovena e ladina, la riserva di
cui al comma 1 comprende altresi' produzioni,
acquisizioni e lavorazioni della Svizzera, dell'Austria
e della Jugoslavia".
- Il testo dell'art. 55 della legge 4 novembre 1965, n.
1213, come sostituito dall'art. 12 del decreto-legge 14
gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 marzo 1994, e' il seguente:
"Art. 55 (Programmazione televisiva e opere filmiche).
- 1. Le opere filmiche italiane e straniere sono
suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti
televisive solo dopo che siano decorsi ventiquattro
mesi dalla prima uscita del film nelle sale
cinematografiche in Italia. Tale periodo e' ridotto ad un
anno per le opere coprodotte con emittenti televisive che
partecipano con quota non inferiore al 20 per cento e a
otto mesi per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante
videocassette.
2. L'obbligo previsto dall'articolo 26, comma 3,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla direttiva
89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, deve essere
assolto mediante la trasmissione di film di produzione
nazionale, di film di interesse culturale nazionale da
effettuare di norma, in proporzione, nelle fasce orarie
serali, salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 13,
della stessa legge. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 26 della citata legge n. 223 del 1990, per
''film cinematografici'' si intendono i film o le opere
filmiche come identificate ai sensi dell'articolo 4: per
''opere di origine italiana'' si intendono quelle di cui ai
commi 4, 5, 6, 7 e 8 dello stesso articolo 4. Per le
emittenti televisive che effettuano trasmissioni in
codice a prevalente contenuto cinematografico, gli
obblighi di cui al presente comma e all'articolo 26
della citata legge n. 223 del 1990 sono applicati con
riferimento al numero di titoli di film trasmessi.
3. Per lo sfruttamento delle opere filmiche da parte di
emittenti televisive che effettuano trasmissioni in
codice, il periodo di cui al comma 1 e' fissato in 12
mesi. Le emittenti che effettuano trasmissioni in
codice a prevalente contenuto cinematografico sono tenute
all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo
15, commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Tali
emittenti sono altresi' tenute a reinvestire nella
produzione di opere filmiche nazionali una quota degli
utili di ogni anno, certificati da una societa' di
revisione. Tale quota, comunque non inferiore al 10 per
cento, e' stabilita con decreto dell'Autorita' competente
in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del
tesoro, entro il 31 marzo 1994; della quota di cui
sopra almeno il 60 per cento deve essere utilizzato a
favore di produttori indipendenti dalle emittenti stesse.
Il reinvestimento deve avvenire entro i due
esercizi finanziari successivi a quello cui si riferisce il
bilancio. Le opere filmiche cosi' prodotte possono
accedere ai mutui previsti dalla presente legge con
esclusione del fondo di garanzia, e non concorrono a
formare la quota massima del 25% della parte del fondo di
cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata agli
interventi creditizi per la produzione, da erogare
annualmente a favore delle produzioni cui partecipino
direttamente o indirettamente concessionarie televisive
nazionali. Qualora per qualsiasi motivo non sia
possibile il reinvestimento della produzione,
l'emittente e' tenuta a versare l'importo corrispondente
alla quota del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n.
819, destinata ad interventi creditizi a favore della
produzione cinematografica.
4. Ambito e modalita' di applicazione di quanto previsto
nei commi 2 e 3, nonche' deroghe ai termini previsti dai
commi 1 e 3 possono essere concordati tra i titolari
dei diritti, le associazioni maggiormente
rappresentative delle categorie interessate e i
rappresentanti delle imprese audiovisive. Di tali accordi
viene data comunicazione all'Autorita' competente in
materia di spettacolo.
5. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria,
esercita la vigilanza sulla osservanza da parte delle
emittenti televisive delle disposizioni di cui al presente
articolo".
- Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".
- Il testo del comma 6, lettera b), n. 4), dell'art. 1
della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' il seguente:
"4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono
trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive
da parte dei diversi servizi a partire dalla data di
edizione di ciascuna opera, in osservanza della
normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi
accordi tra produttori".
- La legge 4 novembre 1965, n. 1213, reca: "Nuovo
ordinamento dei provvedimenti a favore della
cinematografia".
- La legge 14 agosto 1971, n. 819, reca: "Interventi a
favore del credito cinematografico".
- La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca: "Disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato".
- La legge 31 luglio 1997, n. 249, e' entrata in vigore
il 1 agosto 1997.