Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30-04-1998

 

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 123.
Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;
Acquisito il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della commissione parlamentare consultiva in
ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni
regionali;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 27 e del 30 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari
regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto individua i principi che regolano i
procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno
pubblico per lo sviluppo delle attivita' produttive, ivi compresi gli
incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici
di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da
amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa
con i Ministri competenti per materia, con proprio decreto individua
i criteri generali per la gestione e il coordinamento di tutti gli
interventi, nonche' le deroghe necessarie per l'attuazione di
interventi disciplinati sulla base di accordi internazionali.
3. I principi del presente decreto costituiscono principi generali
dell'ordinamento dello Stato. Le regioni a statuto ordinario ne
assicurano l'attuazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

Art. 2.
Modalita' di attuazioue

1. Gli interventi sono disposti in conformita' alla normativa
dell'Unione europea; il calcolo dell'intensita' di aiuto, ove
consentito, e' effettuato in equivalente sovvenzione lorda o netta.
In ogni caso tale modalita' di calcolo non e' applicata ai regimi di
aiuto secondo la regola del "de minimis" di cui alla comunicazione
della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. C68 del 6 marzo 1996, e successive modifiche e
integrazioni.
2. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e
rivalutazione, nonche' la definizione di piccola e media impresa sono
indicati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in conformita' con le disposizioni
dell'Unione europea.
3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi
esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste
dalla legge. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con
avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e
restituisce agli istanti le cui richieste non siano state
soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese. Ove si
rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto
competente comunica la data dalla quale e' possibile presentare le
relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine
iniziale.

Art. 3.
Procedimenti e moduli organizzativi

1. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico,
valutativo, o negoziale.
2. Ferma restando la concessione da parte del soggetto competente,
per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria o di erogazione, tenuto
conto della complessita' degli adempimenti di natura tecnica o
gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni
sono di natura privatistica, con societa' o enti in possesso dei
necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' in
relazione allo svolgimento delle predette attivita', selezionati
tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalle convenzioni in misura
non superiore a quanto determinato in sede di aggiudicazione della
gara sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si
riferiscono: in ogni caso e' disposto il pagamento di penali in caso
di revoca di interventi dall'aggiudicatario in misura percentuale sul
valore dell'intervento, fatti salvi esclusivamente i casi di
accertata falsita' dei documenti.
3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati
attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione
puo' avvalersi di esperti prescelti a rotazione da appositi elenchi,
aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza
di cause di incompatibilita' e del possesso dei necessari requisiti
di professionalita', competenza e imparzialita'. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissati i criteri per
l'inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi e per la
tenuta dei medesimi.

Art. 4.
Procedura automatica

1. La procedura automatica si applica qualora non risulti
necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attivita'
istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del
programma di spesa. L'intervento e' concesso in misura percentuale,
ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese
ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della
domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente.
2. Il Ministro competente per materia o la regione o gli enti
locali competenti determinano previamente per tutti i beneficiari
degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili,
l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti
ammissibili, nonche' le modalita' di erogazione.
3. Per l'accesso agli interventi l'interessato presenta una
dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dal soggetto competente per la
concessione, sottoscritta, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale
rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale
o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al
relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la
sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonche'
la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei
procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
4. Il soggetto competente accerta esclusivamente la completezza e
la regolarita' delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 3,
registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro
trenta giorni, l'intervento e' concesso nei limiti delle risorse
disponibili.
5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o piu'
requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine
di cui al comma 4, e' comunicato all'impresa il diniego
all'intervento.
6. L'iniziativa e' realizzata nel termine previsto dalla vigente
normativa, in ogni caso non oltre due anni decorrenti dalla data
della concessione, a pena di decadenza dell'intervento. L'impresa
beneficiaria entro 60 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con
le medesime forme e modalita' di cui al comma 3, fornisce i documenti
giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli estremi
identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature
acquistati, nonche' una perizia giurata di un professionista
competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale,
attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili
e la loro congruita'. Tale perizia giurata non e' obbligatoria
esclusivamente nel caso di cui all'articolo 14 della legge 24 giugno
1997, n. 196. Il soggetto competente, accertata la completezza e la
regolarita' della documentazione prodotta, entro il termine previsto
dalle norme applicabili e comunque non oltre sessanta giorni dalla
sua presentazione, fatti salvi i maggiori termini eventualmente
previsti dalla normativa antimafia, provvede alla erogazione
dell'intervento mediante unica somministrazione.

Art. 5.
Procedura valutativa

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi
organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione
della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle
leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero,
nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di
chiusura del bando procedente. Il soggetto competente comunica i
requisiti, le modalita' e le condizioni concernenti i procedimenti di
cui ai commi 2 e 3, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima dell'invio
delle domande, e provvede a quanto disposto dall'articolo 2, comma 3.
2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel
bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali
e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle
iniziative ammissibili e' effettuata mediante valutazione comparata,
nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri
oggettivi predeterminati.
3. Nel procedimento a sportello e' prevista l'istruttoria delle
agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
domande, nonche' la definizione di soglie e condizioni minime, anche
di natura quantitativa, connesse alle finalita' dell'intervento e
alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilita' all'attivita'
istruttoria. Ove le disponibilita' finanziarie siano insufficienti
rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento e'
disposta secondo il predetto ordine cronologico.
4. La domanda di accesso agli interventi e' presentata ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per
effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per
la quale e' richiesto l'intervento.
5. L'attivita' istruttoria e' diretta a verificare il perseguimento
degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei
requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il
fine perseguito, la congruita' delle spese sostenute. Qualora
l'attivita' istruttoria presupponga anche la validita' tecnica,
economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa e' svolta con
particolare riferimento alla redditivita', alle prospettive di
mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione, nonche' la sua coerenza con gli
obiettivi di sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi siano
volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono
utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi
finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime
dell'iniziativa. Le attivita' istruttorie e le relative decisioni
sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione
della domanda.

Art. 6.
Procedura negoziale

1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo
territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o
da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione
concertata. Nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi
territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti
locali, devono essere definiti gli impegni di tali enti, in ordine
alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni
procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una
quota degli oneri derivanti dai predetti impegni puo' essere messa a
carico del procedimento.
2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura
individua previamente i criteri di selezione dei contraenti,
adottando idonei strumenti di pubblicita', provvede alla
pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di
interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi
definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi,
inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalita'
degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle
manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per
l'attivita' istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli
obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e
produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla
capacita' dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.
3. Per consentire al soggetto competente di prendere in
considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti
presentano apposita domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
L'attivita' istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di
selezione di cui al comma 2, e' condotta sulla base delle indicazioni
e dei principi applicati per il procedimento valutativo, tenendo
conto delle specificita' previste nell'apposito bando.
4. L'atto di concessione dell'intervento puo' essere sostituito da
un contratto conforme a quanto previsto nel bando.
5. La definizione delle modalita' di erogazione e' rimessa
all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene
conto dei principi e delle regole fissati per la procedura valutativa
e degli obiettivi specifici di ciascun intervento.

Art. 7.
Procedure di erogazione

1. I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una
delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i
criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto
capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 4, nel
caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo in conto
capitale esso e' posto a disposizione dell'impresa beneficiaria,
presso una banca appositamente convenzionata, in piu' quote annuali,
stabilite per ogni regime di aiuto da ciascun soggetto competente,
tenuto conto della durata del programma. Le erogazioni a favore
dell'impresa beneficiaria sono effettuate dal soggetto responsabile
per un importo pari allo stato di avanzamento contabile
dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a
titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita
fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari almeno
alla somma da erogare. Dall'ultima quota viene trattenuto un importo
non inferiore al dieci per cento delle agevolazioni concesse, che e'
erogato successivamente alla presentazione della documentazione
finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria e
all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 9.
3. Il credito d'imposta, non rimborsabile, puo' essere fatto
valere, con le modalita' e i criteri di cui alla legge 5 ottobre
1991, n. 317, ai fini dell'IVA, dell'IRPEG e dell'IRPEF, anche in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Il bonus fiscale puo' essere utilizzato dal soggetto
beneficiario, con le modalita' stabilite dal decreto del Ministro
delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90, in una o piu' soluzioni a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione dello
stesso, per il pagamento, presso il concessionario del servizio della
riscossione competente per territorio, delle imposte che affluiscono
sul conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413,
intestato allo stesso soggetto beneficiario, ivi incluse quelle
dovute in qualita' di sostituto d'imposta. Il bonus fiscale e'
rilasciato dal soggetto competente in duplice esemplare; in occasione
del primo versamento delle imposte sul proprio conto fiscale,
l'impresa beneficiaria consegna al concessionario uno dei due
esemplari.
5. L'erogazione del finanziamento agevolato segue le modalita', in
quanto compatibili, previste al comma 2 per il contributo in conto
capitale, fatta salva la maggiorazione relativa agli interessi di cui
al medesimo comma. L'agevolazione derivante da un finanziamento
agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi calcolati al
tasso di interesse di riferimento, di cui al comma 2 dell'articolo 2,
e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli
fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere
scontata al valore attuale al momento dell'erogazione del
finanziamento. Ciascun soggetto competente determina le modalita' di
rimborso del finanziamento, che in ogni caso non possono prevedere
una durata superiore a quindici anni, ivi compreso l'eventuale
utilizzo del periodo di preammortamento di durata pari a quella di
realizzazione del programma.
6. Il contributo in conto interessi e' concesso in relazione a un
finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria; esso e' pari alla quota parte degli
interessi, calcolati al tasso di riferimento previsto dal comma 2
dell'articolo 2, posta a carico dell'Amministrazione. Ai soli fini
del calcolo dell'agevolazione, tale parte di interessi e' scontata al
valore attuale al momento dell'erogazione dell'agevolazione.
L'erogazione del contributo avviene in piu' quote, sulla base delle
rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria, esclusivamente
all'impresa, a meno che la legge consenta, per le modalita' di
funzionamento del meccanismo finanziario, la possibilita' di una
erogazione diretta all'impresa. Ciascun soggetto competente puo',
tenuto conto della tipologia dell'intervento, prevedere la
conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto
capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il
beneficio derivante dalla quota di interessi. Il tasso di interesse e
le altre condizioni economiche alle quali e' perfezionato il
finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
7. L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti e' calcolato
secondo quanto disposto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997,
n. 266. Le eventuali differenze sono scontate al valore attuale al
tasso di riferimento in vigore al momento della concessione
dell'intervento.
8. Al procedimento di erogazione si applicano i termini di cui
all'articolo 4, comma 6, fatto salvo quanto disposto dal comma 2,
ultimo periodo, del presente articolo.
9. Presso ciascuna amministrazione statale competente e' istituito
un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al
quale affluiscono le risorse finanziarie stanziate per l'attuazione
degli interventi di competenza della medesima Amministrazione,
amministrato secondo le normative vigenti per tali interventi.

Art. 8.
Ispezioni e controlli

1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i
termini e le modalita' dei controlli di propria competenza, puo'
disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui
programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare
lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal
provvedimento di concessione e la veridicita' delle dichiarazioni e
informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonche' l'attivita'
degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la
regolarita' di quest'ultimo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti, sono
individuati gli strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza
della gestione dei fondi e stabiliti i requisiti dei soggetti
preposti alle attivita' ispettive, comprese le cause di
incompatibilita', nonche' i compensi indipendentemente dall'entita'
dell'intervento, le modalita' di scelta dei campioni e di
effettuazione delle ispezioni, la misura massima degli oneri per le
attivita' di controllo poste a carico dei fondi per gli interventi,
nonche' gli indirizzi alle regioni in materia. I medesimi soggetti
hanno libero accesso alla sede e agli impianti dell'impresa
interessata. E' fatto loro divieto di accettare qualunque tipo di
beneficio e di intrattenere qualsiasi rapporto, che configuri
conflitto di interesse, con le societa' beneficiarie degli interventi
nonche' con le societa' controllanti o controllate, durante lo
svolgimento dell'incarico e per i successivi quattro anni.
3. Nei limiti fissati con le modalita' di cui al comma 2, gli oneri
per le attivita' di controllo ed ispettive sono posti a carico degli
stanziamenti dei Fondi di cui al comma 9 dell'articolo 7.

Art. 9.
Revoca dei benefici e sanzioni

1. In caso di assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di
documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili
al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla
revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da
immediata comunicazione al Ministero delle finanze.
2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma
1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria
consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro
volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.
3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati,
ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione,
ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso
all'intervento, e' disposta la revoca dello stesso, il cui importo e'
restituito con le modalita' di cui al comma 4.
4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della
revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti
addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma
1, disposta anche in misura parziale purche' proporzionale
all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo
importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto
vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di
concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti
percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e'
determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai
finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono
preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa
derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di
quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti
salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si
provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, delle somme oggetto di restituzione, nonche' delle somme a titolo
di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.
6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la
disponibilita' di cui all'articolo 10, comma 2.

Art. 10.
Programmazione degli interventi

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, per quanto concerne gli interventi in
materia di ricerca scientifica, con il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei documenti di
cui all'articolo 11, comma 4, predispone annualmente, previo parere
della Conferenza Stato-Regioni o rispettivamente della Conferenza
Stato-Citta', la relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto
1997, n. 266, allegata al Documento di programmazione
economicofinanziaria, nella quale sono indicati:
a) il quadro programmatico dell'intervento pubblico in favore delle
imprese per il triennio successivo, avuto riguardo allo sviluppo
tendenziale dell'apparato produttivo e del sistema tecnologico,
nonche' alle esigenze di riequilibrio territoriale;
b) lo stato di attuazione delle singole normative;
c) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi.
2. Le autorizzazioni legislative di spesa concernenti interventi
agevolativi alle imprese, stabilite da norme in vigore, a decorrere
dall'anno finanziario 1999 vengono determinate ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni e integrazioni. L'importo cosi' determinato
viene iscritto sotto la voce "Ministero del tesoro", per essere
ripartito tra i fondi istituiti, ai sensi dell'articolo 7, comma 9,
negli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti alla
concessione degli interventi, in conformita' alle indicazioni del
documento di programmazione economicofinanziaria.
3. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento di
programmazione economicofinanziaria, la legge di accompagnamento alla
legge finanziaria indica:
a) le misure correttive da apportare alla legislazione vigente;
b) gli obiettivi da perseguire tramite l'adozione di nuovi
interventi.

Art. 11.
Monitoraggio e valutazione dell'efficacia

1. Ciascun soggetto competente provvede al monitoraggio degli
interventi al fine di verificare lo stato di attuazione, anche
finanziario, di ciascun regime e la capacita' di perseguire i
relativi obiettivi.
2. La valutazione dell'efficacia degli interventi e' effettuata da
ciascun soggetto competente mediante indicatori predeterminati sulla
base degli obiettivi e delle modalita' di intervento.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previo assenso del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, predispone i criteri per lo svolgimento
delle attivita' di monitoraggio e di valutazione degli interventi.
4. Ciascun soggetto competente predispone annualmente una
dettagliata relazione della quale per ogni tipologia di intervento
sono in particolare indicati:
a) lo stato di attuazione finanziario, con riferimento ai movimenti
intervenuti sui fondi di cui all'articolo 7, comma 9;
b) l'efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto
agli obiettivi perseguiti;
c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;
d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi, con il relativo
fabbisogno finanziario, tenuto conto degli obiettivi da perseguire e
dei possibili risultati conseguibili.

Art. 12.
Disposizioni di attuazione

1. Al riordino della disciplina dei singoli interventi si procede
con i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, che si conformano ai principi del presente
decreto.
2. I principi desumibili dal presente decreto costituiscono
principi generale dell'ordinamento giuridico. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nel presente decreto, secondo le previsioni
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni del presente decreto, fatto salvo quanto
previsto al comma 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 e delle leggi regionali
adottate dalle regioni a statuto ordinario e, comunque in caso di
mancata adozione, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
4. Le disposizioni recanti la disciplina delle attivita' di
controllo e revoca si applicano agli interventi concessi
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto adottato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 8,
comma 2. Per gli interventi gia' concessi alla predetta data, le
medesime disposizioni si applicano con gli stessi termini di cui al
comma 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 marzo 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica e gli affari
regionali
Ciampi, Ministro del tesoro,
del bilancio e della
programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Flick

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo degli articoli 5, 76, 87, 117,
118 e 128 della Costituzione:
"Art. 5. - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce
e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il piu' ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della
sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento".
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti
materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche'
le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse
nazionale e con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici d'interesse
regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione
il potere di emanare norme per la loro attuazione".
"Art. 118. - Spettano alla regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente
articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente
locale, che possono essere attribuite dalle leggi della
Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti
locali.
Lo Stato puo' con legge delegare alla regione
l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole alle province, ai comuni o
ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici".
"Art. 128. - Le province e i comuni sono enti autonomi
nell'ambito dei principi fissati da leggi generali
della Repubblica, che ne determinano le funzioni".
- Il decreto legislativo n. 281/1997 reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Statocitta' ed autonomie locali".
- L'art. 5 della legge n. 59/1997 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa),
come modificato dall'art. 7 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, ha disposto l'istituzione di una
commissione parlamentare, composta da venti senatori e
venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
su designazione dei gruppi parlamentari, con il compito di
esprimere i pareri previsti dalla legge n. 59/1997 e di
verificare periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla medesima legge, riferendone
ogni sei mesi alle Camere.
Nota all'art. 3:
- Il decreto legislativo n. 157/1995 reca:
"Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di
appalti pubblici di servizi".
Note all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 15/1968
(Norme sulla documentazione amministrativa e sulla
legalizzazione e autenticazione di firme), come
modificato dall'art. 3, comma 9, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e' il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti,
stati o qualita' personali che siano a diretta
conoscenza dell'interessato e' sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al
funzionario competente a ricevere la documentazione, o
dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o
altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale
provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la
osservanza delle modalita' di cui all'art. 20.
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi
pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con
l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20, dal
funzionario incaricato dal rappresentante legale
dell'impresa stessa".
- Il decreto legislativo n. 490/1994 reca: "Disposizioni
attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia
di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa
antimafia".
- Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge n.
196/1997 (Norme in materia di promozione dell'occupazione):
"Art. 14 (Occupazione nel settore della ricerca). - 1.
Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota,
da determinarsi annualmente, delle somme disponibili, di
competenza della medesima amministrazione e a valere sulle
risorse finanziarie di cui ai provvedimenti: legge 17
febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; legge
1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni; legge 5
agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, e relativa legge di conversione 19 dicembre
1992, n. 488; decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547,
e relativa legge di conversione 22 novembre 1994, n.
644; decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, e relativa
legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di
conversione 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 17
giugno 1996, n. 321, e relativa legge di conversione 8
agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n.
641; puo' essere assegnata prioritariamente, per
l'erogazione, a piccole e medie imprese, alle imprese
artigiane e ai soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della
legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati
all'avviamento di titolari di diploma universitario, di
laureati e di dottori di ricerca ad attivita' di
ricerca, con la stipula di contratti a termine di
lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito
di progetti di ricerca di durata predeterminata.
2. In deroga alla normativa concernente il personale
degli enti pubblici di ricerca e in attesa del riordino
generale del settore, e' consentito agli enti medesimi,
in via sperimentale, nell'ambito di attivita' per il
trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco
temporaneo ricercatori, tecnologi e tecnici di
ricerca di cui all'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n.
67, presso piccole e medie imprese, nonche' presso i
soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre
1991, n. 317.
3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il
mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente assegnante,
con l'annesso trattamento economico e contributivo. E'
disposta su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al
comma 2, previo assenso dell'interessato e per un periodo
non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola
volta, sulla base di intese tra le parti, che regolano le
funzioni, nonche' le modalita' di inserimento dei
lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il
soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli
articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
corrispondono un compenso, a titolo di incentivo e
aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente
assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici di
ricerca distaccati.
4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle
medesime risorse di cui alla predetta disposizione,
nonche', per l'anno 1998, a valere su quelle di cui
all'art. 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, possono essere altresi' concesse agli
enti pubblici di ricerca, i quali procedano alle
assegnazioni in distacco temporaneo di cui al comma 2,
eventuali integrazioni dei contributi ordinari
finalizzate alla copertura, nella misura determinata dai
medesimi decreti, degli oneri derivanti dall'assunzione,
in sostituzione del personale distaccato, di titolari
di diploma universitario, di laureati o di dottori di
ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato
anche a tempo parziale, di durata non superiore a quattro
anni, rinnovabile una sola volta, per attivita' di ricerca.
5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le
procedure di presentazione e di selezione delle
richieste di contributo e di integrazione, gli importi
massimi del contributo e dell'integrazione per ogni
soggetto beneficiano, anche in relazione alle aree
territoriali interessate nel rispetto delle finalita'
stabilite dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992,
n. 488, e alla possibilita' di cofinanziamento
comunitario, la differenziazione del contributo e
dell'integrazione in relazione al livello di
qualificazione del personale da assumere, l'eventuale
ulteriore disciplina del distacco temporaneo, nonche'
apposite modalita' di monitoraggio e di verifica".
Note all'art. 7:
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge
n. 244/1995 (Misure dirette ad accelerare il
completamento degli interventi pubblici e la
realizzazione dei nuovi interventi nelle aree
depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge n.
341/1995:
"Art. 1 (Agevolazioni in forma automatica). - 1.
Ai fini dell'immediato avviso dell'intervento ordinario
nelle aree depresse, le somme individuate dal
Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) per consentire l'erogazione di
incentivi industriali in forma automatica nelle aree
depresse del territorio nazionale ai sensi dell'art. 9,
comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
prevista dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, per essere versate trimestralmente
all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli
interventi di cui al comma 2.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nel rispetto dei principi e degli
indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi
nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al
comma 1, individua l'ammontare massimo
dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti
ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le
modalita' e le procedure di attuazione, approvando
altresi' un apposito modello di documento dal quale
dovra' risultare in particolare l'investimento da
effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da
compilarsi conformemente al suddetto modello, sara'
utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si
avvale del conto fiscale di cui alla legge 30
dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni,
solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni
stesse, effettuata sulla base di una verifica di
regolarita' meramente formale, per il pagamento di
imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi
incluse quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta,
costituendo conseguentemente titolo di corrispondente
regolazione contabile per i concessionari della
riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di
pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate
le norme attuative sulla regolazione contabile per i
concessionari della riscossione.
3. Il documento di cui al comma 2 e' presentato al
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ai fini della prenotazione delle
risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica
e' pari al 60 per cento dell'intensita' massima delle
agevolazioni consentite dalla Unione europea.
L'accesso alle agevolazioni in forma automatica
esclude ogni possibilita' di richiedere ed ottenere,
a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti,
altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non
vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente
stabilite da disposizioni normative finalizzate a
favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto
dell'intensita' massima consentita dall'Unione europea.
4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro
diciotto mesi dalla presentazione del documento come
prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare
effettuato ed interamente pagato l'importo delle
relative spese.
5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali,
al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma
automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni,
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato applica una sanzione amministrativa
pecuniaria in misura da due a quattro volte
l'importo dell'agevolazione liquidata.
6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del
documento e la liquidazione della agevolazione il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e' tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi
del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e
successive modificazioni".
- La legge n. 317/1991 reca: "Interventi per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese".
- Il decreto legislativo n. 241/1997 reca:
"Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni".
- Il decreto ministeriale n. 90/1996 reca il regolamento
attuativo delle norme sulla regolazione contabile per i
concessionari della riscossione nei confronti di soggetti
che fruiscono di agevolazioni in forma automatica per
interventi nelle aree depresse ed e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1996.
- La legge n. 413/1991 reca: "Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento;
disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni
immobili delle imprese, nonche' per riformare il
contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti
tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia per reati tributari;
istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale".
- Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art.
15 della legge n. 266/1997 (Interventi urgenti per
l'economia):
"Art. 15 (Razionalizzazione dei fondi pubblici di
garanzia). - 1. Al fondo di garanzia di cui all'art. 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono attribuite, a integrazione delle risorse gia'
destinate in attuazione dello stesso art. 2, le
attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cui
all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e
successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui
all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e
successive modificazioni, nonche' un importo pari a
50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate
a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva
fidi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237.
2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del
presente articolo puo' essere concessa alle banche,
agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e
alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo
sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3,
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di
finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa
la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee
e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese.
La garanzia del fondo e' estesa a quella prestata dai
fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia
collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di
cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.
3. I criteri e le modalita' per la concessione della
garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali
riserve di fondi a favore di determinati settori o
tipologie di operazioni sono regolati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Apposita convenzione verra'
stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, tra il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il
Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 47, comma 2,
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La
convezione prevede un distinto organo, competente a
deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un
rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle
organizzazioni rappresentative a livello nazionale
delle piccole e medie imprese industriali e commerciali".
Note all'art. 9:
- Il testo vigente dell'art. 2751-bis del codice
civile, come modificato prima dall'art. 2 della legge 29
luglio 1975, n. 426, e poi dall'art. 18, secondo comma,
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e' il seguente:
"Art. 2751-bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni,
crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti
cooperativi e delle imprese artigiane). - Hanno privilegio
generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai
prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro, nonche' il credito del lavoratore per i danni
conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del
datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed
assicurativi obbligatori ed il credito per il
risarcimento del danno subito per effetto di un
licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro
prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due
anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia
dovute per l'ultimo anno, di prestazione e le
indennita' dovute per la cessazione del rapporto
medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia
proprietario che affittuario, mezzadro, colono soccidario
o comunque compartecipante, per i corrispettivi della
vendita dei prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o del
colono indicati dall'art. 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana e delle societa'
od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i
corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei
manufatti;
5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole e
dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei
prodotti".
- Il testo vigente dell'art. 67, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988
(Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di
altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai
sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986,
n. 657), come modificato dall'art. 3 del decreto-legge
30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e' il seguente:
"Art. 67 (Riscossione coattiva delle tasse e
delle imposte indirette). - 1. (Omissis).
2. La riscossione coattiva e' effettuata secondo le
seguenti modalita':
a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di
liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione
di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di
pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio
finanziario competente forma il ruolo relativo ai
contribuenti per i quali si procede alla riscossione
coattiva ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. Per la formazione del ruolo e per la
riscossione delle somme iscritte si applicano le
disposizioni previste per la riscossione dei tributi e
delle entrate di cui all'art. 63, comma 1; i ruoli sono
riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile;
b) con decreto del Ministro delle finanze sono
stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la
trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione
meccanografica degli stessi da parte del consorzio
nazionale obbligatorio tra i concessionari della
riscossione, nonche' gli adempimenti contabili a carico
degli agenti della riscossione;
c) l'intendente di finanza appone il visto di
esecutorieta' dei ruoli e li consegna al concessionario
territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta,
affinche' lo stesso provveda alla riscossione senza
l'obbligo del non riscosso come riscosso.
L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio
dei ruoli consegnati alla competente ragioneria
provinciale per i relativi controlli".
Note all'art. 10:
- Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge n.
266/1997 (per il titolo della legge si veda nelle note
all'art. 7):
"Art. 1 (Attivita' di valutazione di leggi e
provvedimenti in materia di sostegno alle attivita'
economiche e produttive). - 1. Al fine di effettuare
attivita' di valutazione e controllo sull'efficacia
e sul rispetto delle finalita' delle leggi e dei
conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di
sostegno alle attivita' economiche e produttive, il
Governo, entro il mese di aprile di ogni anno,
presenta alle commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati competenti in materia
industriale una relazione illustrativa delle
caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente,
dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle
attivita' economiche e produttive, tracciando per
ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente
delle somme, impegnate e di quelle erogate, degli
investimenti attivati e dell'impatto occupazionale
attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una
valutazione dei provvedimenti in questione. Detta
relazione dovra', inoltre, fornire, sempre in forma
articolata, elementi di monitoraggio, rispetto agli
andamenti degli anni precedenti, nonche'
l'illustrazione dei risultati dell'attivita' di vigilanza
e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti
di societa' o enti vigilati dalle pubbliche
amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o
indirettamente controllati, al fine di mettere in grado
le commissioni di valutare l'efficacia di detti
provvedimenti.
2. Le commissioni parlamentari, nella loro attivita' di
valutazione e controllo di cui al comma 1, possono
richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi
a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di
finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di
sostegno alle attivita' economiche e produttive
direttamente alla struttura di cui al comma 3.
3. Al fine di corrispondere alle esigenze
informative e di monitoraggio sugli effetti dei
provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e
produttive e' istituita presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato una
apposita struttura, utilizzando le risorse di personale
e strumentali in essere presso il medesimo.
4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di
finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di
sostegno alle attivita' economiche e produttive, sono
tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ogni elemento informativo
relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti,
ritenuto dal medesimo utile per le attivita' di cui al
presente articolo.
5. Le commissioni parlamentari di cui al comma 1
possono riferire alle assemblee delle Camere con una
relazione annuale da presentare prima dell'inizio della
sessione di bilancio".
- Il testo vigente dell'art. 11, terzo comma, lettera
d), della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio)
e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove
imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o
maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente
articolo. Essa contiene:
a)-c) (Omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di
spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla
legge finanziaria".
Nota all'art. 12:
- Il testo vigente dell'art. 20 della legge n.
59/1997 (per il titolo della legge si veda nelle note alle
premesse), come modificato dall'art. 7 della legge 15
maggio 1997, n. 127, e' il seguente:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di
ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per
la delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato
di attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1,
il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e
servizi che, per le loro caratteristiche e per la
loro pertinenza alle comunita' territoriali, sono
attribuiti alla potesta' normativa delle regioni e degli
enti locali, e indica i principi che restano regolati con
legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo
e secondo comma, e 128 della Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere delle competenti
commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal
fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle
commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il
sessantesimo giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le
norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di
quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti,
anche riordinando le competenze degli uffici,
accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo
gli organi che risultino superflui e costituendo
centri interservizi dove raggruppare competenze diverse
ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in
una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad
esigenze di semplificazione e conoscibilita'
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango
diverso, ovvero che pretendono particolari procedure,
fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure
di spesa e contabili, anche mediante adozione ed
estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia
degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui
all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai
dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali,
che non richiedano, in ragione della loro specificita',
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo.
6. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme
contenute nei regolamenti di semplificazione e di
accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono
formulare osservazioni e proporre suggerimenti per
la modifica delle norme stesse e per il miglioramento
dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei
principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute,
che costituiscono principi generali dell'ordinamento
giuridico. Tali disposizioni, operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno
legiferato in materia. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario,
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema,
di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione
di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai
medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci
e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di
abbandono degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario
dello Stato per le universita', graduando la
contribuzione stessa, secondo criteri di equita',
solidarieta' e progressivita' in relazione alle
condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a
definire parametri e metodologie adeguati per la
valutazione delle effettive condizioni economiche dei
predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
soggette a revisione biennale, sentite le competenti
commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore
di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati,
prescindendo da ogni autorizzazione preventiva,
ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari dl cui all'art. 6 della medesima
legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme
di delega ovvero di delegificazione necessarie
alla compilazione di testi unici legislativi o
regolamentari, con particolare riferimento alle materie
interessate dalla attuazione della presente legge. In
sede di prima attuazione della presente legge, il Governo
e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'art. 4, norme per la
delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4,
lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge,
nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori
di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche
attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o
abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli
articoli 14 e 17 e dal presente articolo".