Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30-04-1998
DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile
1998, n. 124.
Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma
dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Visto l'articolo 59, commi 50 e 51, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 aprile 1998;
Acquisito il parere della commissione Igiene e sanita' del Senato;
Acquisito il parere della commissione Affari sociali della Camera;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
unificata con la conferenza Statocitta' e autonomie locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri delle finanze, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la
funzione pubblica e gli affari regionali e per la solidarieta'
sociale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e criteri generali
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della
salute e l'accesso ai servizi alla totalita' dei propri assistiti,
senza distinzioni individuali o sociali. Nell'ambito dei livelli
essenziali di assistenza efficaci, appropriati ed uniformi posti a
carico del Servizio sanitario nazionale sono individuate le
prestazioni la cui fruizione e' subordinata al pagamento diretto da
parte dell'assistito di una quota limitata di spesa, finalizzata a
promuovere la consapevolezza del costo delle prestazioni stesse. La
partecipazione e' strutturata in modo da evitare l'uso inappropriato
dei diversi regimi di erogazione dei servizi e delle prestazioni.
2. In armonia con i principi e le finalita' del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, il presente decreto fissa i criteri, gli
ambiti e le modalita' di applicazione del sistema di partecipazione
al costo delle prestazioni, nonche' i criteri di esenzione dalla
stessa per i singoli assistiti in relazione alla situazione economica
del nucleo familiare e alle condizioni di malattia.
3. Nel rispetto del principio della sostenibilita' economica della
spesa associata al consumo di prestazioni sanitarie soggette a
partecipazione, e' riconosciuta agli assistiti l'esenzione dalla
partecipazione in relazione a:
a) la situazione economica del nucleo familiare, ai sensi
dell'articolo 4;
b) la presenza di specifiche condizioni di malattia, limitatamente
alle prestazioni connesse, ai sensi dell'articolo 5.
4. Al fine di favorire la partecipazione a programmi di prevenzione
di provata efficacia, di garantire l'accesso all'assistenza sanitaria
di base, nonche' di assicurare il ricorso all'assistenza ospedaliera
ogniqualvolta il trattamento in regime di ricovero ordinario risulti
appropriato rispetto alle specifiche condizioni di salute, sono
escluse dal sistema di partecipazione al costo e, quindi, erogate
senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione:
a) le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le
altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi
organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva realizzati
in attuazione del piano sanitario nazionale, dei piani sanitari
regionali o comunque promossi o autorizzati con atti formali della
regione;
b) le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le
altre prestazioni di assistenza specialistica finalizzate alla tutela
della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte a livello
locale in caso di situazioni epidemiche, nonche' quelle finalizzate
all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge;
c) le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera
scelta;
d) i trattamenti erogati nel corso di ricovero ospedaliero in
regime ordinario, ivi inclusi i ricoveri di riabilitazione e di
lungodegenza postacuzie, e le prestazioni strettamente e direttamente
correlate al ricovero programmato, preventivamente erogate dalla
medesima struttura, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
5. Restano altresi' escluse dalla partecipazione al costo le
prestazioni erogate a fronte di condizioni di interesse sociale,
finalizzate a:
a) la tutela della maternita', limitatamente alle prestazioni
definite dal decreto del Ministro della sanita' del 6 marzo 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, da
aggiornare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita' e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome;
b) la prevenzione della diffusione dell'infezione da HIV,
limitatamente all'accertamento dello stato di infezione, in favore
dei soggetti appartenenti a categorie a rischio, con comportamenti a
rischio o incidentalmente esposti a rischio di infezione;
c) la promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti,
limitatamente alle prestazioni connesse all'attivita' di donazione;
d) la tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992,
n. 210, limitatamente alle prestazioni ivi indicate;
e) i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui
all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonche' quelli previsti da programmi approvati con atti formali delle
regioni nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive
nell'infanzia.
Art. 2.
Prestazioni soggette al sistema di partecipazione al costo
1. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza efficaci,
appropriati ed uniformi, garantiti dal Servizio sanitario nazionale
alla totalita' dei propri assistiti, sono soggette alla
partecipazione al costo le seguenti prestazioni:
a) prestazioni di assistenza farmaceutica;
b) prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
c) prestazioni erogate in regime di ricovero diurno finalizzato ad
accertamenti diagnostici e quindi con l'esclusione dei ricoveri
diurni individuati nell'allegato 1;
d) prestazioni di assistenza termale;
e) prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera erogate
in regime domiciliare, ambulatoriale, semiresidenziale e
residenziale.
2. E' confermato l'attuale regime di erogazione delle prestazioni
di assistenza protesica. Con il decreto del Ministro della sanita' di
cui all'articolo 8, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono ridefinite le modalita' di erogazione e di distribuzione dei
prodotti al fine di contenere la corrispondente spesa a carico del
Servizio sanitario nazionale.
3. E' confermato l'attuale regime di erogazione dei prodotti
dietetici ai sensi del decreto del Ministro della sanita' del 1
luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto
1982. Il Ministro della sanita' provvede all'aggiornamento del
suddetto decreto, prevedendo la gratuita' dei prodotti relativi
all'allattamento dei bambini nati da madri HIV positive e ridefinendo
le modalita' di erogazione e di distribuzione dei prodotti dietetici,
al fine di contenere la corrispondente spesa a carico del Servizio
sanitario nazionale.
4. Le regioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1,
possono includere tra le prestazioni soggette alla partecipazione al
costo quelle erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, non
seguite da ricovero, effettuabili in regime ambulatoriale senza
pregiudizio del paziente e per le quali non si riscontra carattere di
emergenza o urgenza. Tale ampliamento e' volto a favorire la
redistribuzione degli oneri da partecipazione fra gli assistiti non
esenti e a promuovere il ricorso appropriato ai diversi regimi di
erogazione delle prestazioni.
Art. 3.
Modalita' di partecipazione al costo delle prestazioni
1. Le modalita' di partecipazione al costo da parte degli assistiti
non esenti per le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, si
applicano a decorrere dall'introduzione del sistema di partecipazione
e di esenzione correlato alla situazione economica del nucleo
familiare, ai sensi dell'articolo 4, e comunque a partire dal 1
gennaio 2000.
2. Per i farmaci collocati nella classe di cui all'articolo 8,
comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' dovuta
una partecipazione al costo pari a 3.000 lire per ricetta, per
prescrizione di una confezione, e pari a 6.000 lire per ricetta, per
prescrizioni di piu' confezioni. Per i farmaci collocati nella classe
di cui al citato articolo 8, comma 10, lettera b), e' dovuta una
partecipazione al costo pari al 50% del prezzo di vendita al pubblico
dagli assistiti parzialmente esentati e non esentati dalla
partecipazione ai sensi del successivo articolo 4. I farmaci
collocati nella classe di cui al citato articolo 8, comma 10, lettera
c), sono a totale carico dell'assistito. E' abrogato l'articolo 1,
comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Per le singole prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in
regime ambulatoriale e' dovuta una partecipazione al costo pari
all'85% della corrispondente tariffa determinata dalla regione di
appartenenza del soggetto erogatore, fino ad un importo massimo di
spesa di 100.000 lire per singola ricetta, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 25 gennaio 1990, n. 8,
e successive modificazioni. Per gli assistiti che hanno diritto
all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, e' dovuta
una partecipazione al costo pari al 70% della corrispondente tariffa
fino ad un importo massimo di spesa per singola ricetta pari a 60.000
lire. Le regioni ridefiniscono il valore del limite massimo di spesa
per le ricette contenenti accorpamenti per profilo di trattamento di
due o piu' prestazioni eventualmente definiti a livello regionale e
provinciale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del
Ministro della sanita' del 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996. Al fine di procedere al
graduale superamento dei limiti di prescrivibilita' per ricetta di
cui alla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni, di
razionalizzare la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, di
semplificare l'accesso alle prestazioni da parte degli assistiti,
nonche' di ridurre la spesa a loro carico e di promuovere l'utilizzo
dei percorsi diagnostici e terapeutici, il Ministro della sanita' con
proprio decreto, ai sensi dell'articolo 59, comma 50, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, individua i criteri per la sperimentazione di
forme agevolate di erogazione di pacchetti di prestazioni predefiniti
a fronte di determinate condizioni cliniche, identificati sulla base
dei percorsi, consentendo la prescrivibilita' in un'unica ricetta di
prestazioni afferenti a branche specialistiche diverse e prevedendo
la ridefinizione in aumento del valore del limite massimo di spesa
per ricetta.
4. Per ciascun episodio di ricovero diurno finalizzato ad
accertamenti diagnostici, e quindi con l'esclusione di quelli
individuati nell'allegato 1, e' dovuta una partecipazione forfetaria
pari a 150.000 lire; per gli assistiti che hanno diritto
all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, tale
partecipazione e' pari a 75.000 lire.
5. Per le prestazioni di assistenza termale e' dovuta una
partecipazione al costo pari al 75% della corrispondente tariffa
determinata dalla regione di appartenenza del soggetto erogatore,
fino ad un massimo di spesa di 200.000 lire per prescrizione; per gli
assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi
dell'articolo 4, comma 5, il limite massimo di spesa per prescrizione
e' pari a 100.000 lire.
6. Per le prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera
erogate in regime semiresidenziale e residenziale, e' dovuta una
partecipazione forfetaria, differenziata in base al costo delle
diverse modalita' di erogazione, fissata dalle regioni, fino ad un
massimo di spesa di 80.000 lire a settimana. Per gli assistiti che
hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo 4, comma
5, tale limite massimo di spesa e' pari a 40.000 lire. La
partecipazione non puo' comunque essere inferiore a 20.000 lire a
settimana. Per le prestazioni di assistenza riabilitativa
extraospedaliera semiresidenziale e residenziale conseguenti ad
episodi di ricovero in ospedale per acuti erogate in favore di
soggetti direttamente inviati da ospedali per acuti la partecipazione
e' dovuta a decorrere dal sessantesimo giorno di assistenza. Per le
prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera erogate in
regime domiciliare e ambulatoriale e' dovuta una partecipazione
forfetaria, fissata dalle regioni fino ad un massimo di spesa di
20.000 lire per giornata; per gli assistiti che hanno diritto
all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, tale limite
massimo di spesa e' pari a 10.000 lire. La partecipazione non puo'
comunque essere inferiore a 6.000 lire per giornata. Il valore
massimo della partecipazione alla spesa mensile non puo' essere
superiore a 100.000 lire e, per gli assistiti che hanno diritto
all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, a lire
60.000.
7. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non
seguite da ricovero, effettuabili in regime ambulatoriale senza
pregiudizio del paziente e per le quali non si riscontra carattere di
emergenza o urgenza le regioni possono fissare una partecipazione al
costo in relazione alle prestazioni erogate, fino ad un importo
massimo di 100.000 lire per accesso. Per gli assistiti che hanno
diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'articolo 4, comma 5,
tale limite massimo di spesa e' pari a 60.000 lire.
8. La partecipazione al costo da parte degli assistiti non esenti,
per le prestazioni di cui al comma 3, non puo' comunque essere
inferiore a 6.000 lire per ricetta; gli importi dovuti per ricetta si
arrotondano, per eccesso o per difetto, alle 500 lire.
9. Gli assistiti totalmente esenti dalla partecipazione al costo
delle prestazioni, ai sensi degli articoli 4 e 5, sono tenuti
comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta pari a 3.000
lire per la prescrizione di una confezione di farmaci e di 6.000 lire
per le prescrizioni di piu' confezioni di farmaci. Dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 5, il limite
massimo di prescrivibilita' di sei pezzi, di cui al secondo periodo
del comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si
applica ai farmaci destinati al trattamento delle patologie indicate
negli stessi regolamenti. Per le prescrizioni relative alle restanti
tipologie di prestazioni di cui ai precedenti commi, la quota fissa
per ricetta dovuta dagli assistiti totalmente esenti e' pari a 6.000
lire.
10. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni disciplinano i criteri secondo i quali i
direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali ed
ospedaliere determinano, entro trenta giorni dall'efficacia della
disciplina regionale, il tempo massimo che puo' intercorrere tra la
data della richiesta delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 e
l'erogazione della stessa. Di tale termine e' data comunicazione
all'assistito al momento della presentazione della domanda della
prestazione, nonche' idonea pubblicita' a cura delle aziende unita'
sanitarie locali ed ospedaliere.
11. In caso di mancata definizione da parte delle regioni dei
criteri e delle modalita' di cui al comma 10, il Ministro della
sanita' vi provvede, previa diffida, tenendo conto dell'interesse
degli utenti, della realta' organizzativa delle aziende unita'
sanitarie locali ed ospedaliere della regione, della media dei tempi
fissati dalle regioni adempienti. I direttori generali provvedono a
determinare il tempo massimo di cui al comma 10 entro trenta giorni
dall'efficacia del provvedimento ministeriale. Le determinazioni del
Ministro cessano di avere effetto al momento dell'esercizio dei
poteri regionali di cui al comma 10.
12. Le regioni disciplinano, anche mediante l'adozione di appositi
programmi, il rispetto della tempestivita' dell'erogazione delle
predette prestazioni, con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) assicurare all'assistito la effettiva possibilita' di vedersi
garantita l'erogazione delle prestazioni nell'ambito delle strutture
pubbliche attraverso interventi di razionalizzazione della domanda,
nonche' interventi tesi ad aumentare i tempi di effettivo utilizzo
delle apparecchiature e delle strutture, ad incrementare la capacita'
di offerta delle aziende eventualmente attraverso il ricorso
all'attivita' liberoprofessionale intramuraria, ovvero a forme di
remunerazione legate al risultato, anche ad integrazione di quanto
gia' previsto dai vigenti accordi nazionali di lavoro, nonche' a
garantire l'effettiva corresponsabilizzazione di sanitari dipendenti
e convenzionati;
b) prevedere, anche sulla scorta dei risultati dell'attivita' di
vigilanza e controllo di cui all'articolo 32, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, idonee misure da adottarsi nei confronti del
direttore generale dell'azienda unita' sanitaria locale o
dell'azienda ospedaliera in caso di reiterato mancato rispetto dei
termini individuati per l'erogazione delle prestazioni ai sensi del
comma 10;
c) imputare gli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso
all'erogazione delle prestazioni in regime di attivita'
liberoprofessionale intramuraria alle risorse di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, con conseguente esclusione di ogni
intervento finanziario a carico dello Stato;
d) prevedere correzioni al regime di partecipazione al costo come
definito nei commi 3 e 4 secondo i criteri desumibili dal comma 13.
13. Fino all'entrata in vigore delle discipline regionali di cui al
comma 12, qualora l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi
oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10
e 11, l'assistito puo' chiedere che la prestazione venga resa
nell'ambito dell'attivita' liberoprofessionale intramuraria, ponendo
a carico dell'azienda unita' sanitaria locale di appartenenza e
dell'azienda unita' sanitaria locale nel cui ambito e' richiesta la
prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a
titolo di partecipazione al costo della prestazione e l'effettivo
costo di quest'ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso
l'assistito sia esente dalla predetta partecipazione l'azienda unita'
sanitaria locale di appartenenza e l'azienda unita' sanitaria locale
nel cui ambito e' richiesta la prestazione corrispondono, in misura
eguale, l'intero costo della prestazione. Agli eventuali maggiori
oneri derivanti dal ricorso all'erogazione delle prestazioni in
regime di attivita' liberoprofessionale intramuraria si fa fronte con
le risorse di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con
conseguente esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello
Stato.
14. Il direttore generale dell'azienda sanitaria vigila sul
rispetto delle disposizioni adottate in attuazione del comma 12 e di
quelle del comma 13, anche al fine dell'esercizio dell'azione
disciplinare e di responsabilita' contabile nei confronti dei
soggetti ai quali sia imputabile la mancata erogazione della
prestazione nei confronti dell'assistito.
15. L'utente che non si presenti ovvero non preannunci
l'impossibilita' di fruire della prestazione prenotata e' tenuto, ove
non esente, al pagamento della quota di partecipazione al costo della
prestazione.
Art. 4.
Partecipazione al costo delle prestazioni in relazione
alla situazione economica del nucleo familiare
1. La valutazione della situazione economica rilevante ai fini
della esenzione parziale o totale e' effettuata con riferimento al
nucleo familiare composto dal richiedente l'esenzione stessa, dai
soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico a
fini IRPEF secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109. Al fine di favorire l'autonomia dell'anziano
convivente, i soggetti di eta' superiore ai 65 anni conviventi
possono scegliere di costituire un nucleo familiare autonomo e
richiedere l'esenzione, totale o parziale, dalla partecipazione al
costo delle prestazioni con riferimento alla propria situazione
economica; in tal caso l'anziano non e' incluso nel nucleo familiare
come definito nel presente comma. L'anziano non puo' comunque
costituire un nucleo familiare autonomo rispetto al coniuge non
legalmente ed effettivamente separato.
2. L'indicatore della situazione economica e' definito dalla
combinazione dei redditi complessivi dei membri del nucleo familiare
e dei valori dei patrimoni mobiliari ed immobiliari, corretti con il
coefficiente di cui all'allegato 2. Dal calcolo del patrimonio
immobiliare e' esclusa la casa di abitazione. Per ogni componente del
nucleo familiare di eta' inferiore ai sei anni o di eta' compresa tra
sessantacinque e settantacinque anni dall'indicatore della situazione
economica e' detratto un ammontare pari a 5 milioni di lire; oltre
settantacinque anni e' detratto un ammontare pari a 7 milioni di
lire. L'allegato 2 specifica le modalita' di calcolo del reddito e
del patrimonio.
3. L'indicatore della situazione economica equivalente, utile ai
fini dell'individuazione delle soglie di cui ai commi 4 e 5, e'
calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 2 e il
parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo
familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata all'allegato
2.
4. L'esenzione totale dalla partecipazione al costo delle
prestazioni di cui all'articolo 2 e' garantita qualora l'indicatore
della situazione economica equivalente sia inferiore a 18 milioni di
lire. Per i nuclei familiari di un solo componente il suddetto valore
e' elevato di 5 milioni di lire.
5. Il diritto all'esenzione parziale dalla partecipazione al costo
delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 3, e' riconosciuto qualora
l'indicatore della situazione economica equivalente sia inferiore a
36 milioni di lire.
6. A decorrere dal 1 gennaio 2002 le regioni possono incrementare,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i
valori soglia della situazione economica di cui ai commi 4 e 5 entro
un margine del 20%.
7. Il diritto all'esenzione, totale o parziale, e' riconosciuto
dalle aziende unita' sanitarie locali di residenza, che rilasciano
per ciascun componente il nucleo familiare un documento individuale
attestante il diritto stesso. A tale fine l'assistito deve presentare
una dichrazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n.
15, e successive modificazioni, concernente le informazioni
necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente. Il richiedente dichiara inoltre di avere
conoscenza che, nel caso di riconoscimento del diritto, possono
essere eseguiti i controlli previsti dalla normativa vigente diretti
ad accertare la veridicita' delle informazioni fornite ed effettuati
presso le banche o altri intermediari finanziari, specificando a tal
fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che
gestiscono il patrimonio mobiliare. Si applica l'articolo 4, comma 8,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Il Ministero della
sanita' definisce i contenuti del modello uniforme relativo alla
dichiarazione sostitutiva e alle altre dichiarazioni di cui al
presente comma.
8. Ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione parziale o
totale, in sede di prima dichiarazione il richiedente si impegna a
comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della
composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della
propria posizione rispetto al diritto all'esenzione. Le regioni e le
aziende unita' sanitarie locali attivano sistemi, anche campionari,
di accertamento della permanenza delle condizioni che danno diritto
all'esenzione. Qualora si verifichino modifiche della composizione
del nucleo familiare o della situazione economica, e' possibile
richiedere un aggiornamento del calcolo della situazione economica ai
fini del riconoscimento del diritto all'esenzione, totale o parziale,
dalla partecipazione al costo delle prestazioni. Le regioni
individuano gli organismi incaricati di valutare i singoli casi di
composizione del nucleo familiare o di situazione economica, nonche'
le relative modifiche, di particolare complessita'.
9. Fino all'introduzione del sistema di esenzione in relazione alla
situazione economica del nucleo familiare, e comunque non oltre il 31
dicembre 1999, rimangono confermati i criteri di esenzione dalla
partecipazione al costo in relazione al reddito definiti dalla legge
24 dicembre 1993, n. 537, come modificata dalla legge 23 dicembre
1994, n. 724, e dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Art. 5.
Esenzione dalla partecipazione
in relazione a particolari condizioni di malattia
1. Con distinti regolamenti del Ministro della sanita' da emanarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono individuate, rispettivamente: a) le condizioni di malattia
croniche o invalidanti; b) le malattie rare. Le condizioni e malattie
di cui alle lettere a) e b) danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate
dai medesimi regolamenti. Nell'individuare le condizioni di malattia,
il Ministro della sanita' tiene conto della gravita' clinica, del
grado di invalidita', nonche' della onerosita' della quota di
partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento.
2. I regolamenti individuano inoltre le prestazioni di assistenza
sanitaria correlate a ciascuna condizione di malattia ed alle
relative complicanze, per le quali e' riconosciuta l'esenzione dalla
partecipazione al costo, tenendo conto: a) della loro inclusione nei
livelli essenziali di assistenza; b) della loro appropriatezza ai
fini del monitoraggio della evoluzione della malattia e
dell'efficacia per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti; c)
della definizione dei percorsi diagnostici e terapeutici. I
regolamenti individuano altresi' le condizioni di malattia che danno
diritto all'esenzione dal pagamento della quota fissa di cui
all'articolo 3, comma 9, per le prestazioni cui e' necessario
ricorrere con frequenza particolarmente elevata, indicate dagli
stessi regolamenti.
3. L'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di
assistenza sanitaria correlate a ciascuna malattia e' riconosciuta in
qualsiasi regime di erogazione.
4. Sono escluse dall'esenzione le prestazioni finalizzate
all'accertamento delle condizioni di malattia che danno diritto
all'esenzione, ad eccezione di quelle individuate dal regolamento di
cui al comma 1, lettera b), per la diagnosi delle malattie rare. Sono
altresi' esclusi dall'esenzione i farmaci collocati nella classe di
cui all'articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
5. Con il regolamento di cui al comma 1, lettera b), sono altresi'
individuate specifiche forme di tutela garantite ai soggetti affetti
da patologie rare, con particolare riguardo alla disponibilita' dei
farmaci orfani ed all'organizzazione dell'erogazione delle
prestazioni di assistenza.
6. Le condizioni e le malattie di cui al comma 1 sono aggiornate
con la procedura di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sulla base dei risultati della ricerca applicata
e delle evidenze scientifiche, nonche' dello sviluppo dei percorsi
diagnostici e terapeutici. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore delle nuove tabelle indicative delle percentuali di
invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti, il Ministro
della sanita' provvede ad aggiornare il regolamento di cui al comma
1, lettera a), inserendovi le eventuali ulteriori patologie
invalidanti e le correlate prestazioni per le quali e' riconosciuto
il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo. Fino
all'aggiornamento del regolamento, agli assistiti di cui all'articolo
6, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della sanita' del 1 febbraio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991,
e successive modificazioni ed integrazioni, e' confermata l'esenzione
dalla partecipazione al costo delle prestazioni come disciplinata
dallo stesso articolo 6 e dall'articolo 1, comma 3, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, nonche' l'esenzione agli invalidi civili
minori di anni 18 con indennita' di frequenza e alle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 20
ottobre 1990, n. 302.
7. Ai soli fini dell'assistenza sanitaria, la percentuale di
invalidita' dei soggetti ultrasessantacinquenni e' determinata in
base alla presenza di difficolta' persistenti a svolgere i compiti e
le funzioni proprie della loro eta'.
Art. 6.
Procedure e tempi
1. Con uno o piu' regolamenti emanati entro il 31 ottobre 1998 a
norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definite le modalita' di accertamento e di verifica della
situazione economica del nucleo familiare e delle condizioni di
malattia che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione o alla
partecipazione in misura ridotta, nonche' le misure per semplificare
le procedure di prescrizione e di pagamento della quota di
partecipazione, anche mediante l'utilizzazione della carta sanitaria
elettronica. I regolamenti determinano i criteri per lo svolgimento
dei controlli sulle esenzioni riconosciute e per il trattamento dei
dati personali comunque effettuato in applicazione del presente
decreto, con particolare riferimento alle modalita' di utilizzazione
dei dati, ai soggetti che possono accedervi e al tempo di
conservazione dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e della legge 31 dicembre 1996, n.
676, nonche' di quelle introdotte dai decreti legislativi emanati in
attuazione di quest'ultima. Entro il 31 ottobre 1998, il Ministro
della sanita', d'intesa con la Conferenza unificata, individua le
regioni nelle quali avviare, a partire dal 1 novembre 1998, la
sperimentazione del nuovo sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni e delle esenzioni, con riferimento sia alle procedure
amministrative sia all'impatto economico. Sulla base dei risultati
della sperimentazione potranno essere emanate disposizioni
integrative e correttive dei regolamenti di cui al presente comma.
2. Nel rispetto di quanto stabilito nei suddetti regolamenti, entro
il 30 giugno 1999, le regioni disciplinano:
a) le procedure per il riconoscimento, da parte delle aziende
unita' sanitarie locali, del diritto all'esenzione dalla
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ai sensi degli
articoli 4 e 5, o alla partecipazione in misura ridotta, ai sensi
dell'articolo 4;
b) le procedure per il rilascio, da parte delle aziende unita'
sanitarie locali, del documento attestante il diritto all'esenzione o
alla partecipazione in misura ridotta, prevedendo a tal fine anche
l'avvio di sperimentazioni locali di utilizzo della carta sanitaria
elettronica, di cui la lettera i) del comma 50 dell'articolo 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
c) le modalita' con le quali effettuare i controlli sulle esenzioni
riconosciute, anche ricorrendo ad appositi uffici consorziati di piu'
aziende unita' sanitarie locali o di altri enti eroganti prestazioni
sociali agevolate, in ordine alla veridicita' della situazione
familiare dichiarata, nonche' confrontando i dati reddituali e
patrimoniali dichiarati con quelli in possesso del sistema
informativo del Ministero delle finanze, sulla scorta di convenzioni
stipulate con il Ministero stesso;
d) le procedure per il pagamento delle quote di partecipazione da
parte degli assistiti a fronte delle prestazioni fruite, anche
mediante l'avvio di sperimentazioni di modalita' innovative, ivi
incluso l'utilizzo a tal fine della citata carta sanitaria
elettronica;
e) le modalita' di controllo sul comportamento dei singoli soggetti
erogatori relativamente alla riscossione delle quote di
partecipazione al costo delle prestazioni dagli assistiti ed alla
relativa rendicontazione nei confronti della propria azienda unita'
sanitaria locale;
f) le modalita' di controllo del ricorso alle prestazioni nei
diversi regimi di erogazione, ivi compresi i ricoveri brevi in regime
ordinario.
3. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto e' svolto nel
rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
di quelle contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
anche al fine di assicurare la perdurante efficacia del sistema dei
controlli.
4. La carta sanitaria elettronica e' sperimentata e introdotta nel
rispetto delle garanzie previste dai decreti legislativi emanati in
attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676.
Art. 7.
Entrate da partecipazione al costo delle prestazioni
1. Il gettito annuale corrispondente alle quote di partecipazione
al costo delle prestazioni dovute dagli assistiti del Servizio
sanitario nazionale ai sensi del presente decreto concorre alle
disponibilita' finanziarie complessive per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, nei limiti della quota a tal fine
annualmente predeterminata in base: a) alla normativa nazionale in
materia di partecipazione e di relative esenzioni; b) al numero di
assistiti esentati dalla partecipazione in relazione sia alla
situazione economica del nucleo familiare, sia a particolari
condizioni di malattia; c) al ricorso alle prestazioni sanitarie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. A tale fine, le aziende
sanitarie sono tenute a rilevare separatamente i dati relativi
all'ammontare della partecipazione al costo e al numero di assistiti
esenti per tipologia di esenzione riconosciuta e a trasmetterli alla
regione e al Ministero della sanita'. Le regioni validano i dati e
comunicano alle aziende sanitarie le eventuali rettifiche da operare
entro il mese successivo alla trasmissione; soltanto dopo tale
periodo il Ministero della sanita' provvede a utilizzare i dati.
2. Le regioni possono modificare le soglie di cui all'articolo 4,
comma 6, con oneri a proprio carico e comunque con esclusione di ogni
onere finanziario a carico dello Stato.
Art. 8.
Disposizioni finali e transitorie
1. Sono abrogate tutte le precedenti norme in materia di
partecipazione alla spesa sanitaria e di esenzione dalla stessa non
esplicitamente confermate dal presente decreto. E' abrogato,
altresi', l'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n.
549.
2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui
all'articolo 5, commi 1 e 6, cessano di avere efficacia,
rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del
decreto del Ministro della sanita' del 1 febbraio 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive
modificazioni, e quelle di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, dello
stesso decreto.
3. Le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni a
statuto speciale provvedono alle finalita' del presente decreto
nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto stabilito dai
rispettivi ordinamenti.
4. Le disposizioni legislative collegate alla legge finanziaria per
il 2000 disciplinano l'eventuale revisione delle soglie di cui
all'articolo 4, commi 4 e 5, con riferimento agli esiti della prima
fase di applicazione del nuovo sistema di partecipazione al costo
delle prestazioni e del regime delle esenzioni.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1 maggio 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 aprile 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bindi, Ministro della sanita'
Visco, Ministro delle finanze
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali
Turco, Ministro per la solidarieta'
sociale
Visto, il Guardasigilli: Flick
Allegato 1
(previsto dall'art. 2, comma 1)
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
OSPEDALIERA, EROGATE IN REGIME DI RICOVERO DIURNO, ESCLUSE NEL
SISTEMA DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI.
Sono inclusi nel sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni di cui al presente decreto tutti gli episodi di ricovero
erogati in regime di ricovero diurno, ad esclusione di quelli:
1) attribuiti a DRG chirurgici;
2) comportanti l'esecuzione di procedure diagnostiche o
terapeutiche invasive, che non siano erogabili anche
ambulatorialmente;
3) finalizzati all'esecuzione di radioterapia e chemioterapia o
quelli programmati per la terapia ed il monitoraggio dei pazienti
oncologici, nonche' dei pazienti affetti da altre condizioni di
malattia croniche e/o invalidanti e da malattie rare previste ai
sensi dell'articolo 5;
4) effettuati in ospedali di riabilitazione e in reparti di
riabilitazione identificati dai codici di disciplina "56" e "28" (di
cui al decreto del Ministro della sanita' del 19 marzo 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1988);
5) attribuiti al DRG 462 (riabilitazione).
Allegato 2
(previsto dall'art. 4)
MODALITA' DI CALCOLO
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
E SCALA DI EQUIVALENZA
Modalita' di calcolo dell'indicatore della situazione economica del
nucleo familiare.
L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si
calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti,
calcolati secondo le modalita' di seguito specificate e applicando
gli eventuali fattori correttivi.
Modalita' di calcolo del reddito.
Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente del nucleo
familiare:
a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima
dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione
della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo
rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Per quanto
riguarda la valutazione dei redditi agrari dovra' farsi riferimento
all'apposita circolare ministeriale prevista dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109;
b) il reddito da attivita' finanziarie, determinato applicando il
rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio
mobiliare, come definito al successivo punto 2.
Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di
ciascun componente. Da tale somma si detraggono 2,5 milioni di lire
qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Tale
importo e' elevato a 3,5 milioni di lire qualora i membri del nucleo
familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o
residenziale nel comune di residenza. Le regioni possono,
analogamente, consentire la detrazione dal reddito del nucleo
familiare l'ammontare delle rette pagate alle case di riposo entro il
limite massimo di 2,5 milioni.
Modalita' di calcolo del patrimonio.
Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente del
nucleo familiare:
a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli
intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai
fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di
possesso nel periodo di imposta considerato. Nel calcolo non e'
considerata la casa di abitazione del nucleo familiare; qualora la
casa di abitazione appartenga alle categorie catastali A1, A8 e A9 si
considera il valore per il 50%;
b) il valore del patrimonio mobiliare e' calcolato sommando i
valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in societa' non
quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le
modalita' definite con circolare del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109.
Il valore risultante da tale somma e' moltiplicato per un
coefficiente, individuato in maniera differenziata a seconda che la
casa di abitazione del nucleo familiare appartenga, o meno, ad uno
dei componenti.
Qualora la casa di abitazione appartenga ad uno dei componenti, il
coefficiente e' individuato sulla base dei seguenti scaglioni di
valore:
sino a lire 50 milioni, il coefficiente e' pari a zero;
per la parte di valore eccedente lire 50 milioni e sino a lire 150
milioni, il coefficiente e' pari al 10%;
per la parte di valore eccedente lire 150 milioni, il coefficiente
e' pari al 20%.
Qualora la casa di abitazione non appartenga ad uno dei componenti,
il coefficiente e' individuato sulla base dei seguenti scaglioni di
valore:
sino a lire 100 milioni, il coefficiente e' pari a zero;
per la parte di valore eccedente lire 100 milioni e sino a lire 150
milioni, il coefficiente e' pari al 10%;
per la parte di valore eccedente lire 150 milioni, il coefficiente
e' pari al 20%.
Fattori correttivi.
Per ogni componente del nucleo familiare di eta' inferiore ai sei
anni o di eta' compresa fra i sessantacinque e i settantacinque anni,
dall'indicatore della situazione economica e' detratto un ammontare
pari a 5 milioni di lire.
Per ogni componente del nucleo familiare di eta' superiore ai
settantacinque anni, dall'indicatore della situazione economica e'
detratto un ammontare pari a 7 milioni di lire.
Scala d'equivalenza.
I parametri da utilizzare per il calcolo dell'indicatore della
situazione economica equivalente sono i seguenti:
Numero dei componenti
il nucleo familiare Parametro
__ __
1 1.00
2 1.57
3 2.04
4 2.46
5 2.85
Maggiorazioni
__
+ 0.35 per ogni ulteriore componente
+ 0.2 in caso di assenza di un coniuge e presenza
di figli minori
+ 0.5 per ogni componente con handicap psicofisico
permanente di cui all'articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di
invalidita' superiore al 66%
+ 0.2 per i nuclei familiari con figli minori in
cui entrambi i genitori svolgono attivita'
di lavoro o di impresa.
Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della
situazione economica equivalente e' dato dal parametro corrispondente
alla numerosita' del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal
parametro, o parametri, correttivo.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di leggi modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo del comma 50 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
"50. Al fine di assicurare una maggiore equita' del
sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e
delle relative esenzioni, nonche' di evitare
l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di
erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo e'
delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le
competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, nonche' il
Garante per la protezione dei dati personali uno o
piu' decreti legislativi di riordino, con decorrenza
1 maggio 1998, della partecipazione alla spesa e
delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) il Servizio sanitario nazionale garantisce la
tutela della salute e l'accesso ai servizi alla
totalita' dei cittadini senza distinzioni individuali o
sociali;
b) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza,
efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo
sanitario nazionale, sono individuate, anche in
rapporto a linee guida e percorsi
diagnosticoterapeutici, le prestazioni la cui
fruizione e' subordinata al pagamento diretto, da parte
dell'utente, di una quota limitata di spesa;
c) sono escluse dalla partecipazione alla spesa le
prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di
prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina
generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti
erogati in regime di ricovero ordinario, nonche' le
prestazioni di cui alla lettera f);
d) l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla
spesa e' stabilita in relazione alla sostenibilita'
della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle
condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'eta'
dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie
legate a particolari patologie;
e) la condizione economica che da' diritto
all'esenzione e' definita con riferimento al nucleo
familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di
patrimonio determinati in base ai criteri stabiliti dai
decreti legislativi previsti dal comma 51 del presente
art., in relazione alla composizione qualitativa e
quantitativa della famiglia, prescindendo dalla posizione
del capo famiglia rispetto al lavoro e superando la
discriminazione fra persone in cerca di prima occupazione
e disoccupati; e' prevista l'adozione di fattori
correttivi volti a favorire l'autonomia dell'anziano
convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei che
comprendono al loro interno individui con elevati bisogni
di assistenza;
f) l'esenzione per patologie prevede la revisione
delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle
correlate prestazioni di assistenza sanitaria,
farmaceutica e specialistica, ivi comprese quelle di alta
specializzazione, in particolare quando trattasi di
condizioni croniche e/o invalidanti; specifiche forme di
tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci
orfani. All'attuazione delle disposizioni del decreto
legislativo si provvede con regolamento del Ministro
della sanita' ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata
al costo delle prestazioni erogate, e' definita anche
in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di
remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati;
h) la revisione della partecipazione alla spesa e del
regime delle esenzioni e' effettuata senza maggiori
oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo
comunque un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi
annui;
i) e' promossa la responsabilita' finanziaria delle
regioni, delle province autonome e delle aziende
sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione
alla spesa e del regime delle esenzioni, anche
prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di
progetti concordati con le regioni e le province
autonome, di una tessera sanitaria, valida sull'intero
territorio nazionale e utilizzabile nell'ambito della
Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996,
n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400,
nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati
personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
alla legge 31 dicembre 1996, n. 676, e nel rispetto degli
statuti di autonomia e delle relative norme di
attuazione;
l) e' assicurata, anche con la previsione di uno o piu'
regolamenti emanati a norma dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, la semplificazione delle
procedure di prescrizione e pagamento della
partecipazione, nonche' di riconoscimento e verifica
delle esenzioni, anche attraverso l'utilizzazione della
tessera sanitaria di cui alla lettera i)".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109:
"Art. 1 (Prestazioni sociali agevolate). - 1. Fermo
restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei
servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle
altre disposizioni vigenti, il presente decreto
individua, in via sperimentale, criteri unificati di
valutazione della situazione economica di coloro che
richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali
non destinati alla generalita' dei soggetti o comunque
collegati nella misura o nel costo a determinate
situazioni economiche. Ai fini di tale
sperimentazione le disposizioni del presente decreto si
applicano alle prestazioni o servizi sociali e
assistenziali, con esclusione della integrazione al
minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni,
dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra
prestazione previdenziale, nonche' della pensione e
assegno di invalidita' civile e delle indennita'
di accompagnamento e assimilate.
2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, individuano,
secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le
condizioni economiche richieste per l'accesso alle
prestazioni agevolate, con possibilita' di prevedere
criteri differenziati in base alle condizioni
economiche e alla composizione della famiglia, secondo le
modalita' di cui all'art. 3. Per particolari tipologie di
prestazioni a scadenza infraannuale, gli enti erogatori
possono altresi' differire, non oltre il 31 dicembre
1998, l'attuazione della disciplina. Restano fermi i
criteri di individuazione delle condizioni economiche
vigenti all'entrata in vigore del presente decreto, fino
al termine della loro efficacia, ove previsto.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, il
Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica ed il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le
modalita' attuative, anche con riferimento agli ambiti
di applicazione, del presente decreto. E' fatto salvo
quanto previsto dall'art. 59, comma 50, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
Art. 2 (Criteri per la determinazione
dell'indicatore della situazione economica
equivalente). - 1. La valutazione della situazione
economica del richiedente e' determinata con riferimento
al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo,
dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati
a suo carico ai fini IRPEF.
2. L'indicatore della situazione economica e' definito
dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima
della tabella 1. Tale indicatore del reddito e' combinato
con l'indicatore della situazione economica patrimoniale
nel limite massimo del venti per cento dei valori
patrimoniali, come definiti nella parte seconda della
tabella 1.
3. L'indicatore della situazione economica equivalente e'
calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al
comma 2 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza
definita nella tabella 2.
Art. 3 (Integrazione dell'indicatore della situazione
economica da parte degli enti erogatori). - 1. Gli
enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei
requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono
prevedere, ai sensi dell'art. 59, comma 52, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della
situazione economica, modalita' integrative di
valutazione, con particolare riguardo al concorso
delle componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari.
2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori
possono, ai sensi dell'art. 59, comma 52, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unita' di
riferimento una composizione del nucleo familiare
diversa da quella prevista dall'art. 2, comma 1. In tal
caso si applica il parametro appropriato della scala
d'equivalenza di cui alla tabella 2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti che
attribuiscono alle amministrazioni dello Stato e alle
regioni la competenza a determinare criteri per
l'uniformita' di trattamento da parte di enti erogatori da
esse vigilati o comunque finanziati.
Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva del richiedente).
- 1. Il richiedente la prestazione deve presentare
una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente le informazioni necessarie per
la determinazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente.
2. Il richiedente dichiara altresi' di avere conoscenza
che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai
sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli
diretti ad accertare la veridicita' delle informazioni
fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o
altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il
codice identificativo degli intermediari finanziari che
gestiscono il patrimonio mobiliare.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai
comuni o ai centri autorizzati di assistenza fiscale
previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, o
direttamente all'amministrazione pubblica alla quale e'
richiesta la prima prestazione.
4. I comuni, i centri di assistenza fiscale e le
amministrazioni pubbliche ai quali e' presentata la
dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione
provvisoria, riportante il contenuto della dichiarazione e
gli elementi informativi necessari per il calcolo della
situazione economica.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta'
sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e
sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, sono emanate norme dirette a consentire
alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni,
nonche' ai comuni ed ai centri autorizzati di assistenza
fiscale, di rilasciare una certificazione, con validita'
temporalmente limitata, attestante la situazione economica
dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le
prestazioni agevolate.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro delle
finanze e sentita l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione, sono stabiliti i modellitipo
e le caratteristiche informatiche della dichiarazione
sostitutiva e dell'attestazione provvisoria.
7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o
mediante un apposito servizio comune, la veridicita'
della situazione familiare dichiarata e confrontano i
dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti
ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del
sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal
fine possono stipulare convenzioni con il Ministero
delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni
adempimento conseguente alla non veridicita' dei
dati dichiarati. Le amministrazioni possono
richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la
completezza e la veridicita' dei dati dichiarati, anche al
fine della correzione di errori materiali o di modesta
entita'.
8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal
Ministro delle finanze per la programmazione
dell'attivita' d'accertamento, una quota delle verifiche
assegnate alla Guardia di finanza e' riservata al
controllo sostanziale della posizione reddituale e
patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari
di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla
direttiva stessa.
Art. 5 (Rapporto sullo stato d'attuazione della
normativa). - 1. La commissione tecnica per la spesa
pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato
d'attuazione e sugli effetti derivanti
dall'applicazione dei criteri di valutazione della
situazione economica disciplinati dal presente
decreto. A tale fine le amministrazioni e gli enti
erogatori e quelli responsabili delle attivita' di
controllo delle dichiarazioni sostitutive dei
richiedenti comunicano alla commissione le informazioni
necessarie dirette ad accertare le modalita'
applicative, l'estensione e le caratteristiche dei
beneficiari delle prestazioni e ogni altra
informazione richiesta. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica trasmette il
rapporto al Parlamento.
Art. 6 (Disposizioni integrative e correttive). - 1.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto possono essere emanate, con uno o piu'
decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
all'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
2. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto e'
svolto nel rispetto delle disposizioni della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e di quelle che saranno dettate ai
sensi del comma 1, anche al fine di assicurare la
perdurante efficacia del sistema dei controlli.
Tabella 1
CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE
DELLA SITUAZIONE REDDITUALE
Parte I.
La situazione economica dei soggetti appartenenti
al nucleo definito dall'art. 2, comma 1, si ottiene
sommando:
a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta
dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di
obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi,
dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori
di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la
valutazione dei redditi agrari dovra' essere predisposta
un'apposita circolare ministeriale;
b) il reddito delle attivita' finanziarie, determinato
applicando il rendimento medio annuo dei titoli
decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito
secondo i criteri di seguito elencati.
Dalla predetta somma si detraggono L. 2.500.000 qualora
il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione.
Tale importo e' elevato a L. 3.500.000 qualora i membri
del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti
ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza.
Parte II - Definizione del patrimonio.
a) Patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni
edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche
diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito
ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a
quello di presentazione della domanda, indipendentemente
dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.
Dalla somma dei valori cosi' determinati si detrae
l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre
dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto
di tali immobili.
b) Patrimonio mobiliare: l'individuazione del patrimonio
mobiliare e' effettuata indicando in un unico ammontare
complessivo l'entita' piu' vicina tra quelle riportate
negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione.
A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio
mobiliare e' ottenuta sommando i valori mobiliari in senso
stretto, le partecipazioni in societa' non quotate e
gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le
modalita' che saranno definite con successiva circolare
del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e
mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a
concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di
tutto il nucleo familiare, pari a L. 50.000.000. Tale
franchigia e' elevata fino a L. 70.000.000 qualora il
nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprieta'.
Tabella 2
LA SCALA DI EQUIVALENZA
Numero dei componenti Parametro
__ __
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e
presenza di figli minori.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap
psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidita' superiore
al 66%.
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli
minori, in cui entrambi i genitori svolgono attivita' di
lavoro e di impresa".
- Il testo del comma 18 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' il seguente:
"18. Le prestazioni strettamente e direttamente
correlate al ricovero programmato, preventivamente
erogate al paziente dalla medesima struttura che
esegue il ricovero stesso, sono remunerate dalla tariffa
onnicomprensiva relativa al ricovero e non sono
soggette alla partecipazione alla spesa da parte del
cittadino. I relativi referti devono essere allegati
alla cartella clinica che costituisce il diario del
ricovero".
- Il decreto del Ministro della sanita' 6 marzo 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13
aprile 1995, reca: "Aggiornamento del decreto
ministeriale 14 aprile 1984 recante protocolli di
accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica
strumentale per le donne in stato di gravidanza e a
tutela della maternita' responsabile".
- La legge 25 febbraio 1992, n. 210, reca: "Indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati".
- Si riporta il testo del comma 34 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662:
"34. Ai fini della determinazione della quota capitaria,
in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai
sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro della
sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire
ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei
consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita'
della popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire
i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori
epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare
quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con
priorita' per i progetti sulla tutela della salute
maternoinfantile, della salute mentale, della salute
degli anziani nonche' per quelli finalizzati alla
prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle
malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle
malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito
delle loro disponibilita' finanziarie, devono concedere
gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non
obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia,
antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando
queste vengono richieste dai genitori con prescrizione
medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini
extracomunitari non residenti sul territorio
nazionale".
Note all'art. 2:
- Il testo del comma 5 dell'art. 8 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' il seguente:
"5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di
spesa di cui all'art. 35, comma 1, restano salvaguardate
le forniture a favore di disabili. Il Ministero della
sanita' provvede nel termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge alla revisione del
nomenclatore tariffario delle protesi".
- Il decreto del Ministro della sanita' 1 luglio 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto
1982, reca: "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai
prodotti dietetici".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 8 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537:
"10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del
farmaco di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione
delle specialita' medicinali e dei preparati galenici di
cui al comma 9 del presente art., collocando i medesimi in
una delle seguenti classi:
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di
rilevante interesse terapeutico;
c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate
alle lettere a) e b)".
- Si riporta il testo del comma 42 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662:
"42. Entro il 15 febbraio 1997 la Commissione unica
del farmaco procede alla prima individuazione dei
medicinali attualmente classificati nella classe c), di
cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, i quali, per particolari motivi terapeutici, a
decorrere dal 1 marzo 1997, sono erogabili, a totale
carico del Servizio sanitario nazionale, nel limite di
spesa di lire 100 miliardi per anno, agli assistiti
appartenenti a nuclei familiari in possesso di un
reddito annuo lordo non superiore a lire 19 milioni.
Ai fini dell'accertamento del reddito si applica la
normativa vigente in materia di autocertificazione, con
obbligo di controlli da parte delle aziende sanitarie
locali. L'elenco dei medicinali erogabili ai sensi del
presente comma viene aggiornato periodicamente dalla
Commissione unica del farmaco. L'onere derivante
dall'attuazione del presente comma resta a carico del
Servizio sanitario nazionale nell'ambito del tetto di
spesa previsto per l'assistenza farmaceutica.
- Il testo del comma 3 dell'art. 1 della legge 25
gennaio 1990, n. 8, e' il seguente:
"3. Le prescrizioni di prestazioni relative a
branche specialistiche diverse devono essere formulate su
ricette distinte. In ogni ricetta possono essere
prescritte fino ad un massimo di otto prestazioni della
medesima branca. Fanno eccezione le prestazioni di
medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto
del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del
14 settembre 1996, e successive modificazioni ed
integrazioni, che recano l'indicazione del ciclo, per le
quali ciascuna ricetta puo' contenere fino a tre cicli
fatte salve le specifiche patologie che sono
individuate con apposito decreto del Ministro della
sanita', previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia".
- Il decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14
settembre 1996, reca: "Prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e relative tariffe".
- Per il testo del comma 50 dell'art. 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, v. nelle note al titolo.
- Il testo del comma 1 dell'art. 9 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e' il seguente:
"1. La prescrizione di specialita' medicinali e di
prodotti generici con oneri a carico del Servizio
sanitario nazionale e' limitata al numero massimo di due
pezzi per ricetta, fatta eccezione per i prodotti a base
di antibiotici in confezione monodose e per i medicinali
somministrati esclusivamente per fleboclisi, per i quali
si applica la disposizione di cui all'art. 2,
comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
1987, n. 531. Fino al 31 marzo 1995 per i farmaci
indicati dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto del
Ministro della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive
modificazioni ed integrazioni, a favore dei soggetti
affetti dalle forme morbose di cui agli stessi articoli e
per i farmaci a base di interferone a favore dei soggetti
affetti da epatite cronica, la prescrizione e' limitata ad
un numero massimo di sei pezzi per ricetta".
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 32 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449:
"9. Le regioni, le aziende unita' sanitarie locali e
le aziende ospedaliere assicurano l'attivita' di vigilanza
e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse. In
particolare:
a) raccolgono ed analizzano sistematicamente i dati
concernenti le attivita' ospedaliere e le attivita'
relative agli altri livelli di assistenza ed i relativi
costi e adottano tempestivamente azioni correttive nei
casi di ingiustificato scostamento dai valori standard
nazionali o locali. Le attivita' ospedaliere sono
oggetto di specifiche azioni di monitoraggio e valutazione
sotto i profili della qualita', dell'appropriatezza, della
accessibilita' e del costo. A tali fini sono promossi
interventi di formazione degli operatori regionali e
locali dedicati all'attivita' di controllo esterno e
l'impiego di protocolli quali strumenti sistematici di
valutazione dell'appropriatezza del ricorso ai ricoveri
ospedalieri;
b) le aziende unita' sanitarie locali esercitano
funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attivita'
dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta supportando i sanitari nell'individuazione
di linee di intervento appropriate al fine di ottenere
il migliore rapporto costobeneficio tra le opzioni
eventualmente disponibili e fornendo indicazioni per
l'uniforme applicazione in ambito locale dei percorsi
diagnostici e terapeutici di cui all'art. 1, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che sono adottati
dal Ministro della sanita' entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, a partire dalle
piu' comuni patologie cronicodegenerative. A tal fine
possono avvalersi di appositi uffici di livello
dirigenziale. Il Ministro della sanita' riferisce al
Parlamento sull'adozione dei percorsi diagnostici e
terapeutici nell'ambito della Relazione sullo stato
sanitario del Paese, di cui all'art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
c) al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per
l'acquisto di beni e servizi, l'osservatorio centrale di
cui all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, avvalendosi dei dati forniti dalle regioni, dalle
aziende unita' sanitarie locali e dalle aziende
ospedaliere, compie indagini e fornisce indicazioni
sull'andamento dei prezzi e sulle modalita' di acquisto
utili ad orientare le decisioni a livello locale".
- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e' il seguente:
"Art. 13. - 1. Le regioni fanno fronte con risorse
proprie agli effetti finanziari conseguenti
all'erogazione di livelli di assistenza sanitaria
superiori a quelli uniformi di cui all'art. 1,
all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli
assunti come base per la determinazione del parametro
capitario di finanziamento di cui al medesimo art. 1,
nonche' agli eventuali disavanzi di gestione delle
unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con
conseguente esonero di interventi finanziari da parte
dello Stato.
2. Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente
le regioni hanno facolta', ad integrazione delle misure
gia' previste dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, di prevedere la riduzione dei limiti massimi di
spesa per gli esenti previsti dai livelli di
assistenza, l'aumento della quota fissa sulle singole
prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a
prestazioni sanitarie, fatto salvo l'esonero totale per i
farmaci salvavita, nonche' variazioni in aumento dei
contributi e dei tributi regionali secondo le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera i),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
3. Le regioni, nell'ambito della propria disciplina
organizzativa dei servizi e della valutazione
parametrica dell'evoluzione della domanda delle
specifiche prestazioni, possono prevedere forme di
partecipazione alla spesa per eventuali altre prestazioni
da porre a carico dei cittadini, con esclusione dei
soggetti a qualsiasi titolo esenti, nel rispetto dei
principi del presente decreto".
Note all'art. 4:
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme".
- Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, v. nelle note all'art. 1.
- Il testo vigente dei commi da 14 a 17 dell'art. 8
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' il seguente:
"14. I farmaci collocati nella classe di cui al comma
10, lettera a), sono a totale carico del Servizio
sanitario nazionale con la corresponsione, da parte
dell'assistito, di una quota fissa per ricetta di lire
3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000
per prescrizioni di piu' confezioni. Per i farmaci
collocati nella classe di cui al comma 10, lettera
b), e' dovuta una partecipazione alla spesa da parte
dell'assistito nella misura del 50 per cento del prezzo
di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe
di cui al comma 10, lettera c), sono a totale carico
dell'assistito.
15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e
delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le
prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino
all'importo massimo di lire 70.000 per ricetta, con
assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale
degli importi eccedenti tale limite.
16. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono
esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di
cui ai commi 14 e 15 i cittadini di eta' inferiore a
sei anni e di eta' superiore a sessantacinque anni,
appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito
complessivo riferito all'anno precedente non superiore a
lire 70 milioni. A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono
altresi' esentati dalla partecipazione alla spesa
sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie
neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti
di organi, nonche' i titolari di pensioni sociali ed i
familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa
data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa
sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro
familiari a carico, nonche' i titolari di pensioni al
minimo di eta' superiore a sessant'anni ed i loro
familiari a carico, purche' appartenenti ad un nucleo
familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno
precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino
a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di
un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico. Le
esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su
dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da
apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti
dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto
del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati
dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai
commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate
dallo stesso decreto.
16 -bis. Sono altresi' esenti le prestazioni
diagnostiche e terapeutiche, comprese le vaccinazioni di
comprovata efficacia, di cui all'ultimo periodo del
comma 3 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n.
407, come sostituito dal comma 16-quinquies del presente
articolo, e all'art. 5 del citato decreto del Ministro
della sanita' 1 febbraio 1991.
16-ter. Per l'assistenza farmaceutica
l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati
nella classe di cui al comma 10, lettera b). Per
l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al
comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi
di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei
grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al
100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono
tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per
ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e
di lire 6.000 per prescrizioni di piu' confezioni
nonche' per prescrizioni relative alle prestazioni di cui
al comma 15.
16-quater. I direttori generali e i commissari
straordinari delle unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere dispongono verifiche sulla
regolarita' delle prescrizioni, in regime di
esenzione, dei medici convenzionati e dipendenti del
Servizio sanitario nazionale, inoltre attivano attraverso
gli organi preposti controlli sulla veridicita' delle
dichiarazioni di esenzione apposte sul retro delle ricette
previste dal comma 16. In caso di violazioni delle
disposizioni di cui al presente articolo si applicano
le sanzioni previste dal codice penale.
17. E' abrogata ogni disposizione precedente relativa al
pagamento della quota fissa sulle singole prestazioni
farmaceutiche e sulle singole ricette relative alle
altre prestazioni sanitarie. Sono altresi' abrogati i
commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6 del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438".
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e' il seguente:
"Art. 17. - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che
deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,
possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non
si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di ''regolamento'', sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e
con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo
che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando
le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica
periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Per il testo del comma 10 dell'art. 8 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, v. nelle note all'art. 3.
- Il decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7
febbraio 1991, reca: "Rideterminazione delle forme
morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa
sanitaria".
- L'art. 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, modifica il comma 16 dell'art. 8 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, riportato nelle note all'art. 4.
- Il testo dell'art. 15 della legge 20 ottobre
1990, n. 302, recante: "Norme a favore delle vittime
del terrorismo e della criminalita' organizzata", e' il
seguente:
"Art. 15. - 1. I cittadini italiani che abbiano subito
ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'art.
1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo
di prestazione sanitaria conseguente agli eventi di cui
alla presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro della sanita'
stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto
con il Ministro dell'interno, le modalita' di attuazione
dell'esenzione di cui al comma 1".
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 5.
- La legge 31 dicembre 1976, n. 675, reca: "Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 676, reca: "Delega al
Governo in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
- Per il testo del comma 50 dell'art. 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, v. nelle note al titolo.
- Per il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, v. nelle note all'art. 1.
Note all'art. 8:
- Il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e' il seguente:
"2. Le somme derivanti dalla partecipazione alla
spesa per le prestazioni di pronto soccorso
ospedaliero e day hospital diagnostico,
facoltativamente disposte dalle regioni e dalle province
autonome, non concorrono al finanziamento della quota
capitaria rapportata ai livelli uniformi di assistenza
di cui al Piano sanitario nazionale, approvato ai
sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.
Conseguentemente per ciascun anno a decorrere dal 1996 la
quota capitaria e' rideterminata al netto delle predette
somme".
- Il decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7
febbraio 1991, reca: "Rideterminazione delle forme
morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa
sanitaria".
Nota all'allegato 1:
- Il decreto del Ministro della sanita' 19 marzo 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
1988, reca: "Nuovi modelli di rilevazione delle attivita'
gestionali ed economiche delle unita' sanitarie locali".
Nota all'allegato 2:
- Per il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, v. nelle note all'art. 1.